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| Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 16 maggio 2006 |  | Atto  di  indirizzo  sulla  rilevazione  degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2006;
 Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  comunicazioni  e  radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11);
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;
 Visto  il  programma  di  lavoro, approvato dalla Commissione per i servizi  e  i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al  miglioramento  del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici  di  ascolto  secondo  criteri  di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;
 Vista  la  delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui e' stata  approvata la convenzione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di   uno   studio   metodologico   sulla  qualita'  dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;
 Vista   l'indagine   tecnica   del   servizio   per  le  tecnologie dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni relativa alle nuove  piattaforme  trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;
 Viste  le  risultanze  delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione  dei  mezzi di comunicazione effettuate dall'Autorita' nel periodo novembre-dicembre 2005;
 Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11), della  legge  n.  249  del 1997, l'Autorita' vigila sulla correttezza delle  indagini  sugli  indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi  di  comunicazione  rilevati  da  altri  soggetti,  effettuando verifiche  sulle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei  dati  pubblicati,  nonche'  sui  monitoraggi  delle trasmissioni televisive  e  sull'operato  delle imprese che svolgono le indagini e che  laddove  la  rilevazione  degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai  mezzi  interessati,  l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
 Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della radiotelevisione», sono  principi  fondamentali  del sistema radiotelevisivo la garanzia della   liberta'   e   del  pluralismo  dei  mezzi  di  comunicazione radiotelevisiva;  a  norma  del  successivo art. 4, la disciplina del sistema  radiotelevisivo  garantisce  l'accesso  dell'utente, secondo criteri  di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazione e  di  contenuti  offerti  da una pluralita' di operatori nazionali e locali,  favorendo  a  tal  fine  la  fruizione  e  lo  sviluppo,  in condizioni   di   pluralismo   e   liberta'   di  concorrenza,  delle opportunita'   offerte  dall'evoluzione  tecnologica;  ai  sensi  del successivo  art.  5,  il  sistema  radiotelevisivo,  a  garanzia  del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi  di  tutela  della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, anche assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
 Considerato  che,  ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato testo unico della radiotelevisione, la materia degli indici quantitativi di diffusione  dei  programmi  radiotelevisivi  assume  rilievo anche in relazione  alla  competenza  dell'Autorita'  di verificare che non si costituiscano,  nel  sistema  integrato  delle  comunicazioni  e  nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti;
 Considerato    quanto   rilevato   dall'Autorita'   garante   della concorrenza  e  del  mercato  nell'«Indagine  conoscitiva sul settore televisivo:  la raccolta pubblicitaria» del 16 novembre 2004, secondo la  quale  «La  rilevazione  degli  ascolti  costituisce  un elemento importante    ai    fini   della   determinazione   della   struttura concorrenziale  nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta  la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra  gli operatori. E' dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa  ex-ante  da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso    meccanismi    che   garantiscano   la   trasparenza   e l'indipendenza  della  rilevazione.  L'esistenza  di  dati  univoci e condivisi   da   tutti   gli   operatori  e'  pertanto  un  requisito imprescindibile   al   corretto   funzionamento   della   domanda   e dell'offerta  di  inserzioni  pubblicitarie televisive. In Italia, la rilevazione  degli  ascolti  televisivi  e' condotta da una societa', Auditel,  il  cui  controllo e' detenuto dai due principali operatori pubblicitari,  RAI  e Fininvest. Tale organizzazione del mercato, che risulta difforme da quella degli altri Paesi europei, appare inidonea a fornire i corretti incentivi alle condotte della medesima societa', e   come   tale   capace  di  determinare  un  esito  staticamente  e dinamicamente   inefficiente,  con  possibili  effetti  negativi  nel collegato mercato della raccolta pubblicitaria televisiva»;
 Considerato    che    le    risultanze   delle   audizioni   svolte dall'Autorita', in relazione all'attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, hanno  posto  in  risalto  quali elementi di criticita', la possibile mancanza  di  obiettivita'  della  ricerca  derivante dalla struttura proprietaria ed organizzativa dei soggetti realizzatori, la possibile inadeguatezza  dell'attuale  sistema di rilevazione in relazione alle nuove tecnologie trasmissive, la possibile inadeguatezza del campione utilizzato   rispetto   alle  diverse  offerte,  la  possibilita'  di discriminazioni  a  scapito  di  alcune  tipologie  di  emittenti, la possibile inadeguatezza dei criteri di iscrizione alle indagini delle emittenti  radiofoniche,  in  relazione alle tipologie previste dalla legge,  l'assenza  di  rilevazione  degli  indici di diffusione della stampa gratuita;
 Considerato  che  dall'indagine  tecnica  sulle  nuove  piattaforme trasmissive si rileva che la penetrazione nel mercato dell'offerta di contenuti su piattaforme televisive digitali e' stimabile in oltre il 30% delle famiglie alla fine del 2005, ed e' in costante crescita;
 Considerata  l'esigenza di formulare appropriati indirizzi relativi alla  organizzazione  dei  soggetti realizzatori delle indagini sugli indici  di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e   alle   metodologie   utilizzate,   al   fine  di  garantire  piu' efficacemente  i  principi di correttezza, indipendenza e neutralita' tecnologica,  nonche'  l'esigenza  di migliorare l'attuale sistema di rilevazione in termini di adeguatezza del campionamento rispetto alla popolazione  e  ai  mezzi  interessati,  anche alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie trasmissive;
 Considerato  che  l'attuale  sistema di rilevazione degli indici di ascolto  televisivo  in  Italia  si  fonda sul modello organizzativo, prevalentemente   utilizzato   a   livello   europeo,   basato  sulla ripartizione  del capitale azionario delle societa' che realizzano le indagini, tra impresa televisiva pubblica, imprese televisive private ed  investitori  pubblicitari  (c.d.  formula  del JIC-Joint Industry Committees);
 Considerato  che il modello di organizzazione di cui sopra, al fine di  assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni e  la  concorrenza  tra  le  imprese  televisive,  deve  coniugare il principio   di   efficienza   con   i   principi  di  equita'  e  non discriminazione;
 Ritenuto, pertanto, che i soggetti che realizzano le indagini sugli indici  di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione devono  promuovere  l'allargamento delle proprie compagini societarie ai   fine  di  renderle  effettivamente  rappresentative  dell'intero settore di riferimento e, per quanto concerne il comparto televisivo, anche  delle  emittenti che offrono contenuti sulle nuove piattaforme digitali,  impegnandosi  a  conseguire  tale rappresentativita' anche nella composizione degli organi di gestione dell'impresa;
 Considerato,  altresi',  che  al  fine  di  assicurare  i  predetti principi  di  equita'  e  non  discriminazione  e'  necessario  che i comitati  tecnici godano di una effettiva indipendenza nell'esercizio dei  poteri  di  indirizzo  e gestione delle attivita' scientifiche e metodologiche  della  ricerca,  anche  attraverso opportune modifiche degli statuti societari dei soggetti realizzatori;
 Considerato  che  nella  rilevazione  degli  indici di ascolto e di diffusione  dei  diversi  mezzi di comunicazione la composizione e la struttura    del    campione   dovrebbero   rispondere   ai   criteri universalistici  del  campionamento  rispetto  alla  popolazione e ai mezzi   interessati,   rispecchiando   fedelmente  la  struttura  dei rispettivi mercati;
 Considerato, in particolare, che per la rilevazione degli indici di ascolto  televisivi, la struttura e la composizione del campione deve altresi'   corrispondere   al   grado  di  penetrazione  di  ciascuna piattaforma  televisiva  e  alle  abitudini  di fruizione delle nuove offerte  multicanale, nell'attuale contesto di crescita del numero di canali  tematici  dedicati  a  diversi  target della popolazione, con differenti   tipologie  di  offerta  dei  contenuti  (offerte  basic, premium, canali tematici, pay per view);
 Considerato, inoltre, che nella rilevazione degli indici di ascolto radiofonici   le   indagini  hanno  l'obiettivo  di  consentire  alle emittenti di attingere nel breve periodo le informazioni utili per la composizione  dei palinsesti e la raccolta pubblicitaria e che, a tal fine,    sarebbe   opportuno   impiegare   sistemi   di   rilevazione tecnologicamente evoluti, offrendo in tal modo al mercato rilevazioni piu'  frequenti e in grado di tenere conto delle diverse tipologie di emittenti    radiofoniche    esistenti;   che,   inoltre,   data   la strutturazione  del  mercato  radiofonico  in  emittenti radiofoniche pubbliche  e  private,  emittenti  nazionali  e  locali e circuiti di emittenti  radiofoniche locali o syndications, si rende opportuna una piu'  puntuale  definizione  delle  emittenti  oggetto dell'indagine, improntando  le  procedure di iscrizione delle emittenti a criteri di particolare  rigore  che  tengano  conto  delle  diverse tipologie di emittenza   radiofonica  e  dell'utilizzazione  dei  marchi  e  delle denominazioni secondo le disposizioni normative vigenti;
 Considerato,  infine,  che  i  soggetti  realizzatori, adeguando la propria condotta a quella delle societa' di rilevazione della maggior parte dei Paesi europei, hanno provveduto all'inclusione della stampa quotidiana gratuita;
 Ritenuto  che,  ai  fini dell'esercizio della funzione di vigilanza attribuita  all'Autorita',  e' opportuno prevedere che i soggetti che effettuano  le  rilevazioni  degli  indici di ascolto e di diffusione rendano  pubblica  e disponibile sui sito Internet dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  una  «nota  informativa»  con  la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione della  ricerca  ed  ogni  elemento  utile  al  fine  di consentire la verifica  della rispondenza effettiva della metodologia utilizzata ai criteri  universalistici  del  campionamento  della  popolazione e la trasparenza della ricerca;
 Considerato  che  con  la  convenzione  approvata  con  delibera n. 372/05/CONS  l'Autorita'  ha affidato all'ISTAT l'incarico, di durata biennale,  di  effettuare  studi  metodologici  per  la definizione e implementazione  di  strumenti utili alla realizzazione di un sistema integrato  per  la certificazione e il controllo della qualita' della rilevazione sugli ascolti televisivi;
 Considerato  che  l'Autorita'  si  riserva, pertanto, di effettuare verifiche  ed  analisi  del  sistema  di  rilevazione degli indici di ascolto  e  di diffusione dei mezzi di comunicazione, avvalendosi del sistema  messo  a punto dall'ISTAT per il controllo di qualita' della predetta rilevazione;
 Considerato  che  resta  salva la facolta' dell'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11), di provvedere ad effettuare le  rilevazioni  necessarie  laddove  la  rilevazione degli indici di ascolto,  anche  a  seguito  della  verifica  effettuata, risulti non rispondente  ai  criteri  universalistici  del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi di diffusione interessati;
 Ritenuto  di  dover  adottare  un  primo  atto  di  indirizzo sulla rilevazione  degli  indici  di  ascolto  e  diffusione  dei  mezzi di comunicazione;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a) «Autorita»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 b) «indici   di   ascolto   e   di   diffusione   dei   mezzi  di comunicazione»:        la       stima       del       numero       di ascoltatori/telespettatori/lettori,     rispettivamente     di    una trasmissione  radiofonica,  televisiva o di una testata giornalistica della stampa quotidiana o periodica;
 c) «panel»:   tipo   di   campione   utilizzato  per  rilevazioni continuative;
 d) «meter»   (rilevatore   elettronico):  strumento  elettronico, collegato  ad  ogni  televisore  presente nella famiglia campione, in grado  di  effettuare  una rilevazione automatica, giorno per giorno, minuto per minuto, degli ascolti televisivi;
 e) «soggetto  realizzatore»:  ogni persona fisica o giuridica che ha  la  responsabilita'  dell'organizzazione  e/o della realizzazione dell'indagine  sugli  indici  di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione;
 |  |  |  | Art. 2. 
 Organizzazione  dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici
 di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
 
 1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di   diffusione   dei   diversi  mezzi  di  comunicazione  assicurano l'effettivo  accesso  alla  propria  compagine  societaria in modo da conseguire  la  massima  rappresentativita'  dei  rispettivi mercati, anche   in   relazione  alla  progressiva  affermazione  delle  nuove piattaforme digitali.
 2.  Ai  fini  di cui al comma 1, i soggetti realizzatori assicurano una  equa ripartizione del capitale sociale, ed ispirano alla massima rappresentativita'   la   composizione   degli   organi  di  gestione dell'impresa.
 3. I soggetti realizzatori garantiscono l'indipendenza gestionale e metodologica  dei rispettivi comitati tecnico-scientifici, attraverso il  riconoscimento  ad essi della piu' ampia autonomia deliberativa e discrezionalita'  tecnica.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta' di designare propri rappresentanti in seno a detti comitati.
 4.  I  soggetti realizzatori sono tenuti a comunicare all'Autorita' per  le  garanzie nelle comunicazioni il proprio assetto proprietario nonche',  qualora  in detto elenco figurino delle societa', l'assetto di  queste  ultime,  lo  statuto e le sue variazioni, la composizione degli organi amministrativi e di rappresentanza legale.
 5.  Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori di cui  al  comma precedente  sono tenuti a darne comunicazione mediante una  dichiarazione  contenente  l'indicazione del fatto o del negozio che ha determinato l'acquisizione del controllo stesso.
 6.  Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono dovute qualora gia' regolarmente  trasmesse  all'Autorita'  ai  fini  dell'iscrizione  al registro degli operatori di comunicazione.
 7.  Le  comunicazioni  di  cui  ai commi 4 e 5 vanno effettuate nei termini e con le modalita' di cui all'art. 6, commi 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo
 
 1.   Al   fine   di  soddisfare  i  requisiti  universalistici  del campionamento  rispetto  alla  popolazione e ai mezzi interessati, di cui  all'art.  1,  comma 6,  lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997,  n. 249, la rilevazione degli indici di ascolto televisivi deve tenere  conto  del  tasso  di  penetrazione  delle  nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo.
 2.  Ai fini di cui al comma 1, la composizione e il dimensionamento del   panel   per   la  rilevazione  dell'ascolto  televisivo  devono rispecchiare   quanto   piu'   fedelmente   possibile   il  tasso  di penetrazione  delle diverse offerte televisive analogiche e digitali, comprese quelle diffuse via satellite e via cavo, anche attraverso un criterio  di maggior rotazione del campione e mantenendo i margini di errore delle stime di ascolto a livelli statisticamente accettabili.
 3.  I  meter  impiegati  nella  ricerca  devono  essere in grado di rilevare  i  programmi  trasmessi  con tecnologia digitale attraverso piattaforme  terrestri,  via  satellite  e  via  cavo,  mediante ogni opportuno   accorgimento  tecnico  che  consenta  di  effettuare  una rilevazione  universale,  anche  dei  canali liberamente accessibili, indipendentemente    da    codici    telematici   di   riconoscimento eventualmente utilizzati dalle emittenti.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto radiofonico
 
 1.   Al  fine  di  garantire  la  valorizzazione  e  la  promozione dell'ascolto  radiofonico,  caratterizzato  da  un'elevata qualita' e quantita'   di  programmi  informativi  e  di  intrattenimento  e  da un'offerta  pluralistica  e  multiforme,  le  societa' di rilevazione degli   indici  di  ascolto  radiofonici,  nella  salvaguardia  della obiettivita'    e    affidabilita'   dell'indagine,   promuovono   il perfezionamento degli strumenti di raccolta dei dati anche al fine di assicurare  rilevazioni  piu'  frequenti  e  aggiornate sulle diverse tipologie di emittenti radiofoniche previste dalla legge.
 2.  Al fine di garantire la trasparenza delle indagini sull'ascolto radiofonico,  tenuto conto della composizione del mercato radiofonico in  diverse  tipologie di emittenti, alle quali corrispondono diversi obblighi  di  legge,  le procedure di iscrizione delle emittenti alle indagini  sugli  indici  di  ascolto  devono conformarsi a criteri di particolare   rigore.   In   particolare,   le  societa'  curano  che l'iscrizione  avvenga sulla base di una precisa classificazione delle emittenti  in  relazione  alla  tipologia di appartenenza, all'ambito territoriale  di  irradiazione  al  quale l'emittente e' autorizzata, alle  ore  di programmazione comune per i circuiti o syndications nel rispetto   dei   limiti   temporali   previsti   dalla   legge,  alla denominazione  dell'emittente  nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di utilizzazione del marchio radiofonico.
 3. Le societa' di rilevazione degli indici di ascolto tengono conto dell'evoluzione  dei sistemi di misurazione dell'audience radiofonico anche in relazione all'innovazione tecnologica.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Criteri  per  la  rilevazione  degli  indici  di  lettura della carta
 stampata
 
 1. Le societa' realizzatrici delle indagini sugli indici di lettura della  stampa  quotidiana  e  periodica  curano  che  la  rilevazione comprenda  anche  la  stampa  diffusa  gratuitamente,  ove necessario disponendo  apposite  metodologie  che  tengono  conto  della diverse modalita'  di distribuzione della stampa gratuita rispetto a quella a pagamento.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Pubblicazione e trasparenza delle informazioni
 
 1.  Le  societa'  che  effettuano  le  rilevazioni  degli indici di ascolto  e  di  diffusione  dei  mezzi di comunicazione sono tenute a comunicare,  ai  fini  della  sua  pubblicazione  sul  sito  internet dell'Autorita'    (http://www.agcom.it),   una   «nota   informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:
 a) i   dati  anagrafici  generali  della  societa'  che  realizza l'indagine;
 b) la metodologia utilizzata;
 c) la consistenza del campione oggetto dell'indagine;
 d) le  modalita'  di  rilevazione e l'eventuale margine di errore per categoria;
 e) il periodo della rilevazione;
 f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;
 g) l'indirizzo  del sito internet o altro mezzo ove e' reperibile il    documento   recante   l'esposizione   dell'intera   metodologia utilizzata.
 2.  La  pubblicazione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire, per le  societa'  che  gia'  effettuano  le  rilevazioni  degli indici di ascolto  televisivo  e radiofonico e degli indici di diffusione della carta stampata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente   provvedimento.  Per  le  societa'  di  nuova  costituzione l'adempimento  dovra'  essere  assolto  entro  dodici mesi dall'avvio delle attivita' di ricerca.
 3.  Ogni  variazione  dei  dati  di cui al comma 1, successiva alla prima pubblicazione, deve essere comunicata con le medesime modalita' entro  sessanta  giorni dal fatto. In ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovra' essere trasmessa all'Autorita' una dichiarazione che  attesti  l'assenza di variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato.
 4.  L'Autorita'  adotta  le  misure attuative intese ad ottimizzare l'acquisizione,  l'elaborazione  e  la  gestione  delle  informazioni richieste nel presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Vigilanza
 
 1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni vigila sul recepimento  del  presente  atto  di  indirizzo da parte dei soggetti realizzatori   delle   rilevazioni  degli  indici  di  ascolto  e  di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.
 2.   L'Autorita'   si   riserva  di  provvedere  ad  effettuare  le rilevazioni   necessarie  laddove  la  rilevazione  degli  indici  di ascolto, anche a seguito delle attivita' di verifica poste in essere, risulti  non rispondente ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Sanzioni
 
 1.  I  soggetti  realizzatori  che  nelle comunicazioni di cui agli articoli 2,  commi 4 e 5, e 6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui  agli  articoli 2,  commi  4  e  5,  e 6 sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale dell'Autorita' per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
 Napoli, 16 maggio 2006
 Il Presidente: Calabro'
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