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| Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 194 |  | Disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 15 febbraio  2005,  n.  50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2003/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
 Visto  l'articolo  1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che  consente  di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti  legislativi  emanati in conformita' alla legge stessa, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto;
 Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata con decreto legislativo  10  settembre  1991,  n. 300, con decreto legislativo 24 aprile  1997, n. 126, e da ultimo con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50;
 Visto  il  decreto  legislativo  15  febbraio  2005,  n.  50, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4);
 Considerata  la  necessita'  di modificare il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2005, al fine di renderlo conforme alla direttiva 2003/15/CE;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
 Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica  non  hanno reso i propri pareri entro il termine previsto dalla legge;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle attivita' produttive e per gli affari regionali;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 1.  Al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, all'articolo 1, comma  1,  lettera  f),  numero  4), dopo le parole: "le informazioni richieste  ai sensi del comma 1" sono inserite le seguenti: ",lettere a) e f),".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 10 aprile 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Berlusconi,  Ministro  della salute
 (ad interim)
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti, Ministro dell'economia e
 delle finanze
 Scajola,  Ministro  delle attivita'
 produttive
 La Loggia,  Ministro per gli affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  La direttiva 2003/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 11 marzo 2003, n. L 66.
 - La direttiva 76/768/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
 262 del 27 settembre 1976.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
 31 ottobre 2003, n. 306, recante:
 "Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria 2003":
 "4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1".
 -  La  legge  11 ottobre 1986, n. 713, reca: "Norme per
 l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'  economica
 europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".
 -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 1991, n. 300,
 reca:   "Attuazione  della  direttiva  88/667/CEE,  recante
 quarta  modifica  alla direttiva 76/768/CEE, concernente il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative  ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della
 legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)".
 -  Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca:
 "Attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  recante  la sesta
 modifica   alla   direttiva   76/768/CEE   concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative  ai  prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE
 recante   modalita'   di   applicazione   della   direttiva
 76/768/CEE  riguardo  alla  non  iscrizione  di  uno o piu'
 ingredienti  nell'elenco  previsto  per l'etichettatura dei
 prodotti cosmetici".
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo  15 febbraio  2005, n. 50, recante: "Attuazione
 della direttiva 2003/15/CE e della direttiva 2003/80/CE, in
 materia   di   prodotti  cosmetici",  come  modificato  dal
 presente decreto:
 "Art. 1. (Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n. 713,
 e  successive  modificazioni).  -  1. Alla legge 11 ottobre
 1986,   n.   713,   modificata   con   decreto  legislativo
 10 settembre   1991,  n.  300,  e  da  ultimo  con  decreto
 legislativo  24  aprile  1997,  n.  126,  sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) all'art.  2,  i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi
 con decorrenza 1° luglio 2002;
 b) dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  2-bis.  - 1. Fatti salvi gli obblighi generali
 ai sensi dell'art. 7, e' vietata:
 a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la
 cui  formulazione  finale  sia stata oggetto, allo scopo di
 conformarsi  alle disposizioni della presente legge, di una
 sperimentazione  animale con un metodo diverso da un metodo
 alternativo  dopo  che un tale metodo alternativo sia stato
 convalidato  e  adottato  a  livello  comunitario,  tenendo
 debitamente  conto  dello  sviluppo della convalida in seno
 all'OCSE;
 b) l'immissione  sul  mercato  dei prodotti cosmetici
 contenenti  ingredienti  o  combinazioni di ingredienti che
 siano   stati  oggetto,  allo  scopo  di  conformarsi  alle
 disposizioni  della  presente legge, di una sperimentazione
 animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo
 che  un  tale  metodo  alternativo  sia stato convalidato e
 adottato  a  livello comunitario, tenendo debitamente conto
 dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
 c) la   realizzazione   di   sperimentazioni  animali
 relative   a  prodotti  cosmetici  finiti,  allo  scopo  di
 conformarsi alle disposizioni della presente legge;
 d) la   realizzazione   di   sperimentazioni  animali
 relative  a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo
 scopo  di  conformarsi  alle  disposizioni  della  presente
 legge,  dalla  data, stabilita conformemente al comma 2, in
 cui  dette  sperimentazioni  vanno sostituite da uno o piu'
 metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V
 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
 classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
 sostanze  pericolose  o  nell'allegato  VIII della presente
 legge.
 2.  I  divieti  di cui al comma 1, lettere a), b) e d),
 decorrono  dalle  date  indicate  in  appositi  decreti del
 Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro delle
 attivita'  produttive,  adottati  in  modo da consentire il
 rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea,
 in  attuazione  dell'art.  1, paragrafo 2), della direttiva
 2003/15/CE  del  27 febbraio  2003 del Parlamento europeo e
 del Consiglio.
 3.  In  circostanze  eccezionali, qualora sorgano gravi
 preoccupazioni  riguardo  alla  sicurezza di un ingrediente
 cosmetico esistente il Ministero della salute puo' chiedere
 alla  Commissione  europea  di  accordare  una  deroga alle
 disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:
 a) l'ingrediente  e' ampiamente utilizzato e non puo'
 essere  sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere
 una funzione analoga;
 b) il  problema specifico riguardante la salute umana
 e'  dimostrato  e  la  necessita' di effettuare esperimenti
 sugli animali e' giustificata e sopportata da un protocollo
 di   ricerca   dettagliato   proposto   come  base  per  la
 valutazione.
 4. Ai fini del presente articolo si intende per:
 a) prodotto  cosmetico  finito: il prodotto cosmetico
 nella  sua  formulazione finale quale immesso sul mercato a
 disposizione   del   consumatore   finale,  ovvero  il  suo
 prototipo;
 b) prototipo:  il primo modello o progetto che non e'
 stato  prodotto  in  lotti  e  dal quale e' stato copiato o
 sviluppato il prodotto cosmetico finito.
 Art.  2-ter.  -  1.  E' vietato l'utilizzo nei prodotti
 cosmetici,   di  sostanze  classificate  come  cancerogene,
 mutagene  o  tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o
 3,   ai  sensi  dell'allegato  I  del  decreto  legislativo
 3 febbraio  1997,  n.  52.  Una sostanza classificata nella
 categoria  3,  puo'  essere  utilizzata nei cosmetici se e'
 stata  sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico
 per  i  prodotti  cosmetici  e  non  alimentari  (SCCNFP) e
 dichiarata   accettabile   per   l'utilizzo   nei  prodotti
 cosmetici.
 2.  Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle
 sanzioni previste dall'art. 7, comma 5.";
 c) all'art.  3,  comma 3, la lettera b) e' sostituita
 dalla seguente:
 "b)  chiunque contravviene alle disposizioni di cui
 all'art. 2-bis, commi 1 e 2.";
 d) all'art. 8:
 1)  al  comma 1,  la  lettera c)  e'  sostituita  dalla
 seguente:
 "c)  la data di durata minima del prodotto cosmetico,
 che   corrisponde   a  quella  alla  quale  tale  prodotto,
 opportunamente  conservato,  continua  a  soddisfare la sua
 funzione  iniziale  e  rimane  in particolare conforme alle
 disposizioni  di  cui  al  comma 1  dell'art.  7.  Essa  e'
 indicata  con  la  dicitura "da usare preferibilmente entro
 ..." seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del
 punto  della  confezione  su  cui questa figura. La data e'
 indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese
 e  dell'anno  oppure  del  giorno, del mese e dell'anno. Se
 necessario, tale indicazione e' completata precisando anche
 le   condizioni  da  rispettare  per  garantire  la  durata
 indicata.  L'indicazione della data di durata minima non e'
 obbligatoria  per  i  prodotti  cosmetici  che  abbiano una
 durata  minima  superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti
 e' riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in
 cui  il  prodotto, una volta aperto, puo' essere utilizzato
 senza  effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione
 e'  indicata  tramite  il simbolo raffigurato nell'allegato
 VI-bis,  seguito  dall'indicazione  del  numero dei mesi, o
 degli  anni,  o  degli anni e dei mesi, in cui il prodotto,
 una  volta  aperto,  puo'  essere  utilizzato senza effetti
 nocivi per il consumatore;";
 2)  al  comma 1,  la  lettera h)  e'  sostituita  dalla
 seguente:
 "h)    l'elenco    degli    ingredienti   nell'ordine
 decrescente  di  peso  al momento dell'incorporazione. Tale
 elenco   viene   preceduto   dal  termine  "ingredienti"  o
 "ingredients". In caso di impossibilita' pratica, un foglio
 di  istruzioni,  un'etichetta, una fascetta o un cartellino
 allegato  devono  riportare  gli  ingredienti,  ai quali il
 consumatore  deve  essere  rinviato mediante un'indicazione
 abbreviata  o  mediante  il simbolo di cui all'allegato VI,
 che  devono  comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono
 considerati ingredienti:
 1) le   impurezze  contenute  nelle  materie  prime
 utilizzate;
 2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella
 fabbricazione  ma  che non compaiono nella composizione del
 prodotto finito;
 3)   le   sostanze   utilizzate   nei  quantitativi
 strettamente  necessari  come  solventi  o  come vettori di
 composti odoranti e aromatizzanti.";
 3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
 "2.  I  composti  odoranti  e  aromatizzanti  e le loro
 materie   prime  devono  essere  indicati  con  il  termine
 "profumo"  o  "parfum"  e "aroma". Tuttavia, la presenza di
 sostanze  la  cui  indicazione e' prescritta ai sensi della
 colonna  "Altre  limitazioni  e prescrizioni" dell'allegato
 III  figurano  nell'elenco indipendentemente dalla funzione
 che hanno nel prodotto.
 3.  Gli  ingredienti  in concentrazione inferiore all'1
 per  cento  possono essere menzionati in ordine sparso dopo
 quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.
 4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso
 dopo  gli altri ingredienti, conformemente al numero colour
 index  o  alla  denominazione di cui all'allegato IV. Per i
 prodotti  cosmetici  da  trucco, ivi compresi quelli per le
 unghie  e  per  i  capelli,  immessi  sul  mercato in varie
 sfumature  di  colore, puo' essere menzionato l'insieme dei
 coloranti   utilizzati   nella   gamma   a   condizione  di
 aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo "+/-".
 5.  Gli  ingredienti  devono essere dichiarati con la
 nomenclatura  comune prevista dall'inventario europeo degli
 ingredienti  cosmetici  di  cui  alla  decisione  96/335/CE
 dell'8 maggio   1996   della  Commissione  delle  Comunita'
 europee,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  delle
 Comunita'  europee  n.  132  del  1°  giugno  1995,  e  sue
 modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi
 in  tale  inventario,  con  una  delle  altre denominazioni
 previste dal predetto inventario.";
 4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
 "9-bis.    Il    fabbricante    o    il    responsabile
 dell'immissione   del   prodotto   cosmetico   sul  mercato
 comunitario  puo' indicare, sulla confezione del prodotto o
 su  qualsiasi  documento,  foglio di istruzioni, etichetta,
 fascetta  o cartellino che accompagna o si riferisce a tale
 prodotto,  che  quest'ultimo e' stato sviluppato senza fare
 ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che
 il  fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o
 commissionato  sperimentazioni animali sul prodotto finito,
 sul  suo  prototipo, ne' su alcun suo ingrediente e che non
 abbiano   usato   ingredienti   sottoposti   da   terzi   a
 sperimentazioni  animali al fine di ottenere nuovi prodotti
 cosmetici.";
 e) all'art. 9 e' soppresso il comma 1-bis;
 f) all'art. 10-ter:
 1) al   comma 1,  la  lettera d)  e'  sostituita  dalla
 seguente:
 "d)  la  valutazione  della  sicurezza  per la salute
 umana  del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante
 prende  in considerazione il profilo tossicologico generale
 degli  ingredienti,  la  struttura  chimica  e  il  livello
 d'esposizione.  Prende  in considerazione in particolare le
 caratteristiche   peculiari  dell'esposizione  delle  parti
 sulle  quali  il  prodotto viene applicato o la popolazione
 alla  quale  il  prodotto  e'  destinato.  In  particolare,
 effettua,   tra  l'altro,  una  specifica  valutazione  dei
 prodotti  cosmetici destinati a bambini di' eta inferiore a
 tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima
 esterna;";
 2)  al  comma 1,  dopo  la  lettera g)  e'  aggiunta la
 seguente:
 "g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni animali
 effettuate  dal  fabbricante,  dai  suoi  agenti o dai suoi
 fornitori  relativamente  allo  sviluppo o alla valutazione
 della  sicurezza  del  prodotto  o  dei  suoi  ingredienti,
 inclusi   gli  esperimenti  sugli  animali  effettuati  per
 soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi
 non membri.";
 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene
 in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione
 europea,  il fabbricante puo' scegliere anche un solo luogo
 di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni
 di  cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante
 comunica  al  Ministero  della salute l'indirizzo del luogo
 ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse
 siano facilmente accessibili.";
 4) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "9-bis.   Fatta   salva   la  tutela  della  segretezza
 commerciale  e  dei diritti di proprieta' intellettuale, il
 Ministero  della  salute  garantisce  che  le  informazioni
 richieste ai sensi del comma 1, lettere a) e f), siano rese
 facilmente  accessibili  al pubblico con ogni mezzo idoneo,
 inclusi  i  mezzi  elettronici.  Tuttavia  le  informazioni
 quantitative  di  cui  al  comma 1,  lettera a), che devono
 essere  messe  a  disposizione  del pubblico, sono limitate
 alle  sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate
 come  pericolose  ai  sensi  della  direttiva  del  decreto
 legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.";
 g) all'allegato  III,  parte  prima,  della  legge e'
 aggiunto  quanto  riportato  nell'allegato  A  del presente
 decreto;
 h) dopo  l'allegato VI e' inserito l'allegato VI-bis,
 riportato nell'allegato B del presente decreto.".
 
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n.
 50 del 2005 si veda nelle note alla premesse.
 
 
 
 
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