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| Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 28 aprile 2006 |  | Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  di  giunta  comunale del comune dell'isola del Giglio  in  data  22 febbraio  2006, n. 15, concernente il divieto di afflusso  e  di  circolazione  sull'isola  del  Giglio,  dei  veicoli appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione stabilmente   residente   nell'isola   del  Giglio  e  degli  autobus appartenenti  ad  imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
 Vista  la  nota  dell'Ufficio  territoriale del Governo di Grosseto prot.  n. 54/2006 -- Area III/P.A. del 21 aprile 2006 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
 Vista  la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 648 del 5 aprile 2006 con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Divieti
 
 1.   Dal   1° giugno   2006  al  30 settembre  2006,  sono  vietati l'afflusso,  e  la  circolazione  sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti  ad  imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola  stessa  ad  esclusione  del  concessionario  che effettua trasporto pubblico locale comunale.
 2.  Dal  24 luglio  2006  al  28 agosto  2006 e', altresi', vietato l'afflusso  e  la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
 3.  Dal  1° giugno 2006 al 30 settembre 2006 e dal 16 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di  Giannutri,  dei  veicoli  appartenenti  a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
 |  |  |  | Art. 2. Deroghe
 
 1.  Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
 a) veicoli  appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le  risultanze  degli  atti  anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;
 b) veicoli  appartenenti  a  persone  iscritte nei ruoli comunali delle  imposte  di  nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
 c) veicoli    i    cui   proprietari   possono   dimostrare   che trascorreranno  almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
 d) veicoli con targa estera;
 e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;
 f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
 g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno  previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno  con  il  loro  veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio  esistente  nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.
 2.  Per  l'isola  di  Giannutri,  nel  periodo  di  cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
 a) veicoli  appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le  risultanze  degli  atti  anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti  ovvero  domiciliate  nel  comune  di  isola  del  Giglio - frazione isola di Giannutri;
 b) autoambulanze,  carri  funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
 c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno  previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d) veicoli  adibiti  al  recupero  dei  R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed inerti;
 e) veicoli    adibiti    all'approvvigionamento    idrico,   alla manutenzione  dell'acquedotto  e  della  rete  fognaria,  nonche'  al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
 |  |  |  | Art. 3. Autorizzazioni
 
 Le  modalita'  di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.
 |  |  |  | Art. 4. Sanzioni
 
 Chiunque  viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 5. Vigilanza
 
 Il   prefetto   di   Grosseto   e'   incaricato  dell'esecuzione  e dell'assidua  e  sistematica  sorveglianza  sul  rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 28 aprile 2006
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ad assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 310
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