Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 aprile 2006
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'isola del Giglio in data 22 febbraio 2006, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 54/2006 -- Area III/P.A. del 21 aprile 2006 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 648 del 5 aprile 2006 con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:

Art. 1.
Divieti

1. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006, sono vietati l'afflusso, e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.
2. Dal 24 luglio 2006 al 28 agosto 2006 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006 e dal 16 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
 
Art. 2.
Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed inerti;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
 
Art. 3.
Autorizzazioni

Le modalita' di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.
 
Art. 4.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 5.
Vigilanza

Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ad assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 310
 
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