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| Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 17 maggio 2006 |  | Rinnovo   dell'autorizzazione,   all'organismo   denominato   CSQA  - Certificazioni  Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine  protetta  Gorgonzola, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Gorgonzola;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni  S.r.l.  e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di   controllo  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del Consiglio   2081/92   per   la   denominazione  di  origine  protetta Gorgonzola;
 Visto   il  decreto  10 giugno  2003  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di  controllo  CSQA - Certificazioni  S.r.l.  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
 Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 10 giugno  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;
 Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno  2003  e  24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;
 Visto  il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno   2003,  24 ottobre  2003  e  12 febbraio  2004,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;
 Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;
 Visto  il decreto 23 maggio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 giugno 2005;
 Visto  il  decreto  23 settembre  2005  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre  2004,  20 gennaio  2005  e  23 maggio  2005,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005;
 Visto il decreto 18 gennaio 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre  2004,  20 gennaio  2005,  23 maggio 2005 e 23 settembre 2005,  e'  stato  differito  di  centoventi  giorni  a  far  data dal 20 febbraio 2006;
 Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,  datata  19 marzo 2002 che ha confermato per il controllo sulla   denominazione  di  origine  protetta  Gorgonzola  l'organismo denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che  l'organismo  di  controllo  CSQA - Certificazioni S.r.l.  ha  dimostrato  di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo  predisposto  per  la  denominazione  di  origine  protetta Gorgonzola  allo  schema  tipo  di  controllo  trasmessogli  con nota ministeriale   del  21 marzo  2002,  protocollo  numero  61437  e  di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Gorgonzola;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74  e'  autorizzato ad espletare le funzioni  di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006   per  la  denominazione  di  origine  protetta  Gorgonzola, registrata  in  ambito  europeo  con  regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA -  Certificazioni  Srl  del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma 4  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   CSQA   -   Certificazioni   Srl  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la  denominazione  Gorgonzola,  venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art.  10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   CSQA  -  Certificazioni  Srl  non  puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la  denominazione di origine protetta Gorgonzola, cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dal 20 giugno 2006, data di scadenza del decreto 18 gennaio 2006.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  CSQA - Certificazioni S.r.l. e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  CSQA  -  Certificazioni  Srl comunica con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di   origine   protetta  Gorgonzola,  anche  mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta Gorgonzola  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di  tali  procedure  saranno  indicate  dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Piemonte e Lombardia.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  CSQA  -  Certificazioni Srl e' sottoposto alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle regioni Piemonte e Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12,  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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