Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 17 maggio 2006 |
Autorizzazione, all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento; Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva; Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva; Vista la nota protocollo n. 60333 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Visto il decreto 20 febbraio 2006 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 12 gennaio 2006, n. 60333, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta:
Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, notificata al competente organismo comunitario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006. |
| Art. 2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto 12 dicembre 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso Consorzio. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl, ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl, non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5. L'organismo CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6. L'organismo CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Lombardia e Veneto e alla provincia autonoma di Trento. |
| Art. 7. L'organismo CSQA - Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Lombardia e Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. |
| Art. 8. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2006 Il direttore generale: La Torre |
|
|
|