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| Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 17 maggio 2006 |  | Autorizzazione,   all'organismo   CSQA   -   Certificazioni  Srl,  ad effettuare  i  controlli  sulla  protezione  transitoria  accordata a livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione   di   origine   protetta   Garda   riferita   all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, relativo alla  registrazione  della  denominazione  di  origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  12 dicembre  2005  con  il quale l'organismo di controllo  CSQA  -  Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via  S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla   citata  denominazione,  ai  sensi  dell'art.  10  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Vista   l'istanza   presentata   dal   Consorzio   di  tutela  olio extravergine di oliva Garda DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina  produttiva  della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;
 Vista la nota protocollo n. 60333 del 12 gennaio 2006, con la quale il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Visto  il  decreto 20 febbraio 2006 con il quale e' stata accordata la  protezione  transitoria  a  livello  nazionale, alla modifica del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerato  che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha  predisposto  un  piano  dei  controlli che recepisce le modifiche richieste  dal  Consorzio  di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta  Garda  riferita  all'olio  extravergine di oliva, trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 12 gennaio 2006, n. 60333,   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di   origine   protetta   Garda   riferita   all'olio extravergine  di  oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela olio extravergine  di oliva Garda DOP, al disciplinare di produzione della denominazione   di   origine   protetta   Garda   riferita   all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre  1997,  notificata  al competente organismo comunitario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono  assoggettarsi  all'organismo  CSQA  - Certificazioni Srl, con sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano n. 74, quale organismo incaricato  con  decreto 12 dicembre 2005 ad espletare le funzioni di controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta Garda riferita all'olio  extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso Consorzio.
 Fermo   restando   il   diritto  dei  soggetti  utilizzatori  della denominazione   di   origine   protetta   Garda   riferita   all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina  di  produzione  da  esso  prevista,  la certificazione di conformita'   rilasciata   dall'organismo   di   controllo   CSQA   - Certificazioni  Srl,  ai  sensi  del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
 La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta Garda  riferita  all'olio  extravergine di oliva, ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato  CSQA  -  Certificazioni  Srl,  non  puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la  denominazione di origine protetta Gorgonzola, cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di  modifica  in  argomento.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di controllo CSQA - Certificazioni Srl  e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita'  nazionale  competente,  ove  lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 5. L'organismo  CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  CSQA  -  Certificazioni  Srl immette anche nel sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  denominazione  di  origine  protetta  Garda  riferita all'olio extravergine  di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi  noti  anche  alle  regioni  Lombardia e Veneto e alla provincia autonoma di Trento.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  CSQA - Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni  Lombardia  e Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 8. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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