| 
| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Erogazione  di  un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di   mobilita'   territoriale   finalizzati,   sia   al  mantenimento dell'occupazione  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro  che  alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione;
 Visto  l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennita' di mobilita';
 Visto  l'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1° marzo 2005, n. 26, recante  la  proroga  per  l'anno 2005 dell'iscrizione nelle liste di mobilita'  dei  lavoratori  licenziati  da imprese che occupano anche meno   di  quindici  dipendenti  per  giustificato  motivo  oggettivo connesso  a  riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro;
 Visti  gli  articoli 1  e  3  della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,  recante  disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
 Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che  stabilisce la possibilita' di prorogare sino a ventiquattro mesi la CIGS per crisi aziendale derivante dalla cessazione di attivita';
 Visto  1'art.  1-bis,  del  decreto-legge  5 ottobre  2004, n. 249, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, in  materia  di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilita' per i dipendenti dei vettori aerei;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per le concessioni o le proroghe, in deroga alla normativa  vigente,  dei  trattamenti  di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita';
 Visto  l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che  regola  il  comando  o  distacco di uno o piu' lavoratori presso altra impresa ai fini del mantenimento dell'occupazione;
 Visto  l'art.  13,  comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80, recante disposizioni atte ad agevolare i lavoratori in caso   di   mobilita'   territoriale   finalizzata   al  mantenimento dell'occupazione  presso l'impresa di appartenenza o al conseguimento dell'occupazione presso altre imprese;
 Considerato  che  l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80,  demanda  al  Ministro  dei  lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  l'emanazione di un decreto al fine di definire le modalita' attuative;
 Considerato  necessario  il  controllo  a  livello  nazionale delle erogazioni   degli   incentivi  e  conseguentemente  il  monitoraggio costante dei flussi di spesa entro il tetto dei 10 milioni di euro;
 Ritenuto  di  adottare  come  parametro  per  l'individuazione  del contributo di cui al presente decreto il massimale mensile lordo piu' alto  previsto  nella circolare I.N.P.S. del 14 febbraio 2005, n. 26, relativamente  al  trattamento CIGS dei dipendenti dell'industria per l'anno  2005,  che e' pari al trattamento di mobilita' nel primo anno di erogazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Nel  limite  complessivo  di  spesa  di  10 milioni di euro, ai lavoratori rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 che accettino una  sede  di  lavoro  distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza e' erogato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo le modalita' e i limiti di cui  agli  articoli 5 e 6, un contributo nelle ipotesi di processi di mobilita'    territoriale    finalizzati    sia    al    mantenimento dell'occupazione  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro  che  alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il contributo e' concesso:
 a) nel   caso   di   assunzione   dei   soggetti   di   cui  alle lettere a), b), c), d)  del comma 1 dell'art. 3 da parte di datori di lavoro terzi;
 b) nel  caso di mantenimento dell'occupazione dei soggetti di cui alla  lettera d)  del comma 1 dell'art. 3, presso lo stesso datore di lavoro;
 c) nel caso di distacco o comando dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
 2.  In  ogni  caso  deve  trattarsi  di  mantenimento  o  di  nuova occupazione  presso  datore  di lavoro privato, accettati nelle forme prescritte, con effetto dal 17 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Possibili soggetti beneficiari del contributo sono:
 a) i  lavoratori  iscritti nelle liste di mobilita' e destinatari della  relativa  indennita', ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 b) i  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di  mobilita'  ai sensi dell'art.  6-septies  del  decreto-legge  30 dicembre  2004,  n. 314, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1° marzo 2005, n. 26, relativo  all'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei lavoratori licenziati  da  imprese  che  occupano anche meno di 15 dipendnti per giustificato  motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro;
 c) i lavoratori destinatari dell'indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 d) i   lavoratori   sospesi   in   cassa   integrazione  guadagni straordinaria ai sensi della normativa indicata nelle premesse;
 e) i  lavoratori  per  i  quali,  al fine di evitare riduzioni di personale,  con  accordo sindacale, e' stato regolato il comando o il distacco  dall'impresa  di  appartenenza  ad  altra  per  una  durata temporanea.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  L'importo  della  mensilita' dell'indennita' di mobilita' viene determinata  in  euro 985,10 quale massimale mensile lordo per l'anno 2005  relativamente  al trattamento di cassa integrazione guadagni ed al  trattamento  di mobilita' nel primo anno di erogazione. La misura del   contributo   e'  pari  ad  una  mensilita'  dell'indennita'  di mobilita', ovvero a 985,10 euro, nelle ipotesi di:
 a) assunzione  di lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione guadagni  straordinaria  con  contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi;
 b) distacco  o comando presso imprese terze di durata superiore a dodici mesi;
 c) trasferimento  per  un  periodo  superiore  a  dodici mesi dei dipendente  gia'  posto  in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
 2.   La   misura   del   contributo   e'   pari  a  tre  mensilita' dell'indennita' di mobilita', ovvero 2.955,30, nelle ipotesi di:
 a) assunzione  di lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione guadagni  straordinaria  con  contratto a tempo determinato di durata superiore a diciotto mesi o con contratto a tempo indeterminato;
 b) distacco o comando di durata superiore a diciotto mesi;
 c) trasferimento  per  un  periodo superiore a diciotto mesi o in via  definitiva  del  dipendente  gia'  posto  in  cassa integrazione guadagni  straordinaria  presso  altra  sede di lavoro della medesima impresa.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Ai fini della richiesta del contributo, i lavoratori interessati devono   inoltrare  la  domanda  in  via  telematica  o  con  lettera raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno alla Direzione regionale del lavoro  del  luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede di  lavoro  si  trovi  in una regione diversa da quella di residenza, l'istanza  deve  essere inoltrata alla Direzione regionale del lavoro nella cui competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  domanda  viene  predisposta apposita  graduatoria  degli  aventi  diritto sulla base del criterio cronologico   della  data  e  dell'ora  di  presentazione,  elaborata attraverso  un sistema informatico, definito dalla Direzione generale per   l'innovazione   tecnologica,   cui  e'  demandata  la  gestione automatizzata  dell'intero processo. Tale sistema consente a tutte le Direzioni   regionali   dei   lavoro  di  adottare  provvedimenti  di concessione  dei contributi nel limite di spesa di 10 milioni di euro ed  alla  Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione  di  monitorare costantemente l'andamento complessivo della spesa.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Prima  dell'erogazione  del contributo, la competente Direzione regionale  del  lavoro dispone controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.
 |  |  |  | Art. 8. 1.   Le   competenti   sedi  provinciali  dell'I.N.P.S.  provvedono all'erogazione  agli  aventi  diritto del contributo sulla base delle comunicazioni delle Direzioni regionali del lavoro.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  L'I.N.P.S. rendiconta trimestralmente la spesa al Ministero del lavoro  - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 344
 |  |  |  |  |