Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 febbraio 2006 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori dipendenti da: S.I.R.Z. S.r.l. (S. Antioco - Cagliari); C.T.I.N. (S. Antioco - Cagliari); I.C.M. S.n.c. (Portoscuso - Cagliari); IMG Service S.r.l. (Portoscuso - Cagliari); Lavorazioni meccaniche industriali S.r.l., (Portoscuso - Cagliari) e CMT S.r.l. (Portoscuso - Cagliari). (Decreto n. 37921). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Considerato che, con lo specifico accordo intervenuto in sede governativa in data 7 luglio 2005, facente parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle aziende dell'indotto della societa' Portovesme S.r.l non rientranti nel campo di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale o non aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo le vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portoscuso (Cagliari) e di San Gavino (Cagliari) coinvolte dalla crisi della predetta Portovesme S.r.l.; Considerato che il predetto accordo recepisce il Protocollo d'intesa raggiunto in sede istituzionale territoriale in data 16 giugno 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo; Ritentuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione dei trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della societa' S.I.R.Z. S.r.l., unita' in S. Antioco (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.739,60. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della societa' C.T.I.N., unita' di S. Antioco (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.739,60. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di cinque dipendenti della I.C.M. S.n.c.,unita' di Portoscuso (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero dei lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 77.391,50. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di trentadue dipendenti della IMG Service S.r.l., unita' di Portoscuso (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 495.305,60. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di trentadue dipendenti della Lavorazioni meccaniche industriali S.r.l., unita' di Portoscuso (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 495.305,60. |
| Art. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di venti dipendenti della CMT S.r.l., unita' di Portoscuso (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 309.566,00. |
| Art. 7. La concessione dei trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 1.749.047,90, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 8. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 263 |
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