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| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 febbraio 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  come  modificato  dall'articolo 13,  comma 2,  lettera  b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla   legge  14 maggio  2005,  n.  80,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  da: S.I.R.Z. S.r.l. (S. Antioco - Cagliari); C.T.I.N. (S. Antioco  -  Cagliari);  I.C.M.  S.n.c.  (Portoscuso  - Cagliari); IMG Service   S.r.l.  (Portoscuso  -  Cagliari);  Lavorazioni  meccaniche industriali  S.r.l., (Portoscuso - Cagliari) e CMT S.r.l. (Portoscuso - Cagliari). (Decreto n. 37921). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Considerato  che,  con  lo  specifico  accordo  intervenuto in sede governativa  in  data  7 luglio  2005,  facente  parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali  sussistono  le  condizioni  previste  dal  sopracitato art. 1, comma 155,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, come modificato dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia' richiamata  legge  n.  223/1991,  potra' essere agevolata la gestione delle  problematiche occupazionali relative alle aziende dell'indotto della   societa'   Portovesme  S.r.l  non  rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di  integrazione  salariale  o non aventi i requisiti per accedere al predetto   trattamento  secondo  le  vigenti  disposizioni,  operanti nell'area  di  Portoscuso  (Cagliari)  e  di  San  Gavino  (Cagliari) coinvolte dalla crisi della predetta Portovesme S.r.l.;
 Considerato   che  il  predetto  accordo  recepisce  il  Protocollo d'intesa   raggiunto  in  sede  istituzionale  territoriale  in  data 16 giugno  2005,  cosi'  come  previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2,   lettera b),   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal predetto accordo;
 Ritentuto,  per  quanto  precede, di autorizzare la concessione dei trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il 31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2,   lettera b),   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo  2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di dodici  dipendenti  della  societa'  S.I.R.Z.  S.r.l.,  unita'  in S. Antioco  (Cagliari),  la concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.739,60.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo  2005  al  31 dicembre  2005, la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo  di  dodici  dipendenti della societa' C.T.I.N., unita' di S. Antioco  (Cagliari),  definito  nell'accordo  intervenuto  presso  il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.739,60.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo  2005  al  31 dicembre  2005, la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo di cinque dipendenti della I.C.M. S.n.c.,unita' di Portoscuso (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero dei lavoro e politiche sociali in data 7 luglio 2005.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 77.391,50.
 Pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo  2005  al  31 dicembre  2005, la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo  di  trentadue dipendenti della IMG Service S.r.l., unita' di Portoscuso  (Cagliari),  definito  nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005 che  ha  recepito  il  protocollo  d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 495.305,60.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo  2005  al  31 dicembre  2005, la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo   di   trentadue   dipendenti  della  Lavorazioni  meccaniche industriali   S.r.l.,   unita'  di  Portoscuso  (Cagliari),  definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 495.305,60.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo  2005  al  31 dicembre  2005, la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo  di  venti  dipendenti della CMT S.r.l., unita' di Portoscuso (Cagliari), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  data  7 luglio  2005 che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 309.566,00.
 |  |  |  | Art. 7. La   concessione  dei  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma 155,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed  il  conseguente  onere  complessivo, pari a euro 1.749.047,90, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,  convertito,  con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 8. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  7  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 febbraio 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 263
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