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| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 192 |  | Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante  attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto   il  decreto  legislativo  21 marzo  2005,  n.  73,  recante attuazione  della  direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,   e   successive  attuazioni  e  modificazioni,  relativo  alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo   del  loro  commercio,  ed  in  particolare  l'articolo 3, relativo al campo di applicazione dello stesso;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1808/2001  della Commissione, del 30 agosto  2001,  e  successive  attuazioni  e modificazioni, recante modalita' per applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;
 Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.   357,   e  successive  modificazioni,  recante  attuazione  della direttiva   92/43/CE,   relativa  alla  conservazione  degli  habitat naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna selvatiche;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
 Acquisito   il  parere  della  Commissione  XIV  della  Camera  dei deputati;
 Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª, 13ª  e  14ª  del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali:
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
 21 marzo 2005, n. 73
 1.  All'articolo 2,  del  decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Ai  fini  del  presente  decreto  per giardino zoologico si intende  qualsiasi  struttura  pubblica  o  privata  che  persegue le finalita'   di   cui   all'articolo 1,   ha  carattere  permanente  e territorialmente  stabile,  e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno  sette  giorni  all'anno  ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in  particolare,  ma  non  esclusivamente, alle specie animali di cui agli  allegati  al  regolamento  (CE)  n.  338/97, del Consiglio, del 9 dicembre  1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  e  successive modificazioni, nonche' al decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
 b) al  secondo  periodo  del  comma 2  sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari  o  di  specie  giudicato  non  significativo  ai  fini del perseguimento  delle  finalita'  di  cui all'articolo 1 e tale da non compromettere  dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di concerto con  i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto   il   parere   della   Commissione   scientifica   di   cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stata redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 Il   decreto  legislativo  21 marzo  2005,  n.  73,  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
 La  direttiva  1999/22/CE  e'  pubblicata nella GUCE n.
 L. 94 del 9 aprile 1999.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
 31 ottobre   2003,   n.   306,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
 «4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nei
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1».
 Il  regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE
 n. L. 61 del 3 marzo 1997.
 Il  regolamento  (CE)  n. 1808/2001 e' pubblicato nella
 GUCE n. L. 250 del 19 settembre 2001.
 La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
 Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
 1997,  n.  357,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
 La  direttiva  92/43/CE  e'  pubblicata  nella  GUCE n.
 L. 206 del 22 luglio 1992.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
 «Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
 «Art.  8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza unificata.
 1.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
 delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
 montane, con la Conferenza Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza Stato-citta' ed autoriomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI
 e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI. Dei
 quattordici sindaci designati dalIANCI cinque rappresentano
 le  citta'  individuate  dall'art.  17 della legge 8 giugno
 1990,  n.  142. Alle riunioni possono essere invitati altri
 membri    del    Governo,    nonche'    rappresentanti   di
 amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
 dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
 presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
 sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
 tale    incarico    non    e'   conferito,   dal   Ministro
 dell'interno.».
 Note all'art. 1:
 Il  testo  vigente  dell'art. 2 del decreto legislativo
 21 marzo  2005, n. 73, come modificato dal presente decreto
 cosi' recita:
 «Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione.
 1.  Ai fini del presente decreto per giardino zoologico
 si  intende  qualsiasi  struttura  pubblica  o  privata che
 persegue  le  finalita'  di  cui  all'art.  1, ha carattere
 permanente   e   territorialmente  stabile,  e'  aperta  ed
 amministrata  per  il pubblico almeno sette giorni all'anno
 ed  espone  e  mantiene  animali vivi di specie selvatiche,
 anche  nate  ed  allevate  in  cattivita'  appartenenti, in
 particolare,  ma non esclusivamente, alle specie animali di
 cui  agli  allegati  al  regolamento  (CE)  n.  338/97, del
 Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
 modificazioni,  alla  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, e
 successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente
 della  Repubblica  8 settembre  1997,  n. 357, e successive
 modificazioni.
 2.  Sono escluse dal campo di applicazione del presente
 decreto  i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite
 alla   cura   della  fauna  selvatica  di  cui  alla  legge
 11 febbraio  1992, n. 157, e successive modificazioni, e le
 strutture che detengono animali appartenenti a specie delle
 classi  Aves  e  Mammalia allevate nel territorio nazionale
 per  fini  zootecnici  ed  agroalimentari.  Sono, altresi',
 escluse  le  strutture  di natura scientifica che detengono
 animali  a  scopo  di  ricerca,  autorizzate  ai  sensi del
 decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 116, nonche' le
 strutture  che espongono un numero di esemplari o di specie
 giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle
 finalita'  di  cui  all'art.  1 e tale da non compromettere
 dette  finalita',  da  individuarsi  con  provvedimento del
 Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di
 concerto  con  i  Ministeri  della salute e delle politiche
 agricole  e forestali, acquisto il parere della Commissione
 scientifica   di  cui  all'art.  4,  comma 5,  della  legge
 11 febbraio  1992, n. 150, previa richiesta della struttura
 interessata.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
 21 marzo 2005, n. 73
 1.  All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'alinea  la  parola:  «individuato»  e'  sostituita  dalla seguente:  «definito»  e  dopo  le  parole:  «requisiti  minimi» sono aggiunte,  in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»;
 b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  I  requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della  licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole  della  Commissione  europea,  nel  caso  di strutture che detengono  specie  animali  per  le  quali  sono  previsti sistemi di registrazione  e  di  gestione  delle  stesse specie che soddisfano i requisiti  stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 2:
 Il  testo  vigente  dell'art.  3,  comma 1, del decreto
 legislativo  21 marzo  2005,  n. 73, citato nelle premesse,
 cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
 3. Requisiti del giardino zoologico.
 1.  Il  giardino  zoologico,  come definito all'art. 2,
 comma 1,  deve  ottenere  la  licenza  di  cui all'art. 4 e
 possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi volti a
 realizzare idonee misure di conservazione:
 a) partecipare  a  ricerche scientifiche, in Italia o
 all'estero,  da cui risultino vantaggi per la conservazione
 delle specie;
 b) partecipare   a   programmi  di  formazione  nelle
 tecniche  di  conservazione  delle  specie o scambiare, con
 altri   giardini   zoologici  o  istituzioni  operanti  nel
 settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento
 ex  situ,  sul  ripopolamento  o sulla reintroduzione delle
 specie nell'ambiente naturale;
 c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di
 sensibilizzazione  del pubblico e del mondo della scuola in
 materia  di  conservazione  della  biodiversita',  fornendo
 specifiche  informazioni  sulle  specie  esposte,  sui loro
 habitat   naturali,   sulle  possibilita'  ed  i  tentativi
 effettuati  o  pianificati  per  il  loro  reinserimento in
 natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
 d)  rinnovare  ed  arricchire  il pool genetico delle
 popolazioni  animali  custodite ex situ attraverso piani di
 scambi  e  prestiti  per  riproduzione,  senza  ricorrere a
 pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo
 di  animali  dallo  stato  libero  nell'ambito di specifici
 progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia
 delle  specie  e  del loro ambiente naturale ed alla tutela
 del   benessere  degli  animali  o  alla  realizzazione  di
 programmi  di  educazione  ambientale  e fatto salvo quanto
 previsto in materia dalle norme vigenti;
 e) ospitare,  in  conformita' alle linee guida di cui
 all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire
 il  loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e
 di  conservazione  delle  singole  specie, provvedendo, tra
 l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle
 singole  aree  di  custodia,  a  seconda delle peculiarita'
 delle specie ospitate;
 f)  mantenere, in conformita' alle linee guida di cui
 all'allegato   2,  un  elevato  livello  qualitativo  nella
 custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione
 di  un  programma  articolato  di  trattamenti  veterinari,
 preventivi    e   curativi,   e   fornendo   una   corretta
 alimentazione;
 g) adottare,  in  conformita' alle linee guida di cui
 all'allegato  3,  misure  idonee  ad impedire la fuga degli
 animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per
 le  specie indigene e per impedire il diffondersi di specie
 alloctone;
 h)  disporre,  in conformita' alle linee guida di cui
 all'allegato  3,  misure atte a garantire la sicurezza e la
 salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
 i) fatti  salvi gli obblighi previsti dal decreto del
 Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio in
 data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 15  del  18 gennaio  2002, tenere ed aggiornare un registro
 degli   esemplari  di  ogni  singola  specie  ospitata  nel
 giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione
 dei  soggetti  preposti  al  controllo  di cui all'art. 6 e
 copia  dello  stesso  e'  inviata  con  cadenza  annuale al
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 1-bis.  I  requisiti  previsti  al comma 1, ai fini del
 rilascio della licenza di cui all'art. 4, non si applicano,
 previo  parere  favorevole  della  Commissione europea, nel
 caso di strutture che detengono specie animali per le quali
 sono  previsti sistemi di registrazione e di gestione delle
 stesse  specie  che  soddisfano  i  requisiti  stabiliti al
 comma 1  e garantiscono la realizzazione delle finalita' di
 cui all'art. 1.
 2.  Al  fine  di  assicurare,  in  caso di chiusura del
 giardino   zoologico,  il  raggiungimento  della  finalita'
 prevista  all'art.  5,  il rilascio della licenza di cui al
 comma 1  e', altresi', subordinato alla stipula di apposita
 convenzione  con  strutture  adeguate ed idonee a mantenere
 gli  animali  in  condizioni conformi a quelle previste dal
 presente decreto.».
 
 
 
 
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