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| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 193 |  | Attuazione  della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei  medicinali veterinari. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
 Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo
 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
 Vista   la  direttiva  2004/28/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE;
 Vista   la  direttiva  2001/82/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  6  novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario relativo ai medicinali veterinari;
 Visto  il  decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
 Visto  il  decreto  del  Ministero della sanita' 16 maggio 2001, n. 306;
 Visto  il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31  marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2377/1990  del Consiglio, del 26 giugno   1990,   che  definisce  una  procedura  comunitaria  per  la determinazione del limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° marzo 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della giustizia, delle attivita' produttive, dell'economia e delle  finanze,  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 a) Medicinale veterinario:
 1) ogni  sostanza  o  associazione  di sostanze presentata come avente proprieta' curative e profilattiche delle malattie animali;
 2)  ogni  sostanza  o  associazione di sostanze che puo' essere usata   sull'animale   o  somministrata  all'animale  allo  scopo  di ripristinare,  correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione   farmacologica,   immunologica  o  metabolica,  oppure  di stabilire una diagnosi medica;
 b) Sostanza:  ogni  materia  indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere:
 1) umana, come il sangue ed i suoi derivati;
 2)  animale,  come  microrganismi,  animali  interi,  parti  di organi,   secrezioni   animali,   tossine,   sostanze   ottenute  per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
 3)  vegetale,  come  microrganismi,  piante,  parti  di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
 4) chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
 c) Premiscela  per  alimenti  medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario  preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
 d) Alimento  medicamentoso:  qualsiasi  miscela  di  medicinale o medicinali veterinari e alimento preparata prima della sua immissione in  commercio  e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione,  per le sue proprieta' curative o preventive o per le altre proprieta' del medicinale di cui alla lettera a);
 e) Medicinali   veterinari  ad  azione  immunologica:  medicinali veterinari  somministrati  agli  animali  allo  scopo  di indurre una immunita'   attiva   o  passiva  o  di  diagnosticare  la  situazione immunitaria;
 f) Medicinale veterinario omeopatico: ogni medicinale veterinario ottenuto  da  sostanze  denominate  materiali  di partenza omeopatici secondo  un  processo  di  fabbricazione  omeopatico  descritto dalla Farmacopea   europea   o,  in  assenza  di  tale  descrizione,  dalle farmacopee  attualmente  utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico puo' contenere piu' materiali di partenza;
 g) Tempo di attesa: intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultima  somministrazione  del  medicinale  veterinario agli animali nelle normali condizioni d'uso e secondo le disposizioni del presente decreto  e  l'ottenimento  di prodotti alimentari da tali animali per tutelare  la  salute  pubblica  garantendo  che  detti  prodotti  non contengono  residui  in  quantita'  superiore  ai  limiti  massimi di residui  di  sostanze attive, come stabilito ai sensi del regolamento (CEE) 2377/90;
 h) Effetto  collaterale negativo: la reazione nociva e non voluta ad  un  medicinale  veterinario che si verifica alle dosi normalmente utilizzate  sull'animale  per la profilassi, la diagnosi o la terapia di  una  malattia,  o  per  ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica;
 i) Effetto  collaterale  negativo  su soggetto umano: la reazione nociva  e  non  voluta che si verifica in un soggetto umano a seguito dell'esposizione ad un medicinale veterinario;
 j) Grave   effetto   collaterale  negativo:  effetto  collaterale negativo  che  provoca  il  decesso o mette in pericolo la vita di un animale,   ne  provoca  disabilita'  o  incapacita'  significativa  o rappresenta  una  anomalia  congenita  o  un  difetto  alla nascita o produce segni permanenti o duraturi nell'animale trattato;
 k) Effetto  collaterale  negativo  inatteso:  effetto collaterale negativo la cui natura, gravita' o conseguenza non e' coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto;
 l) Rapporti   periodici   d'aggiornamento   sulla  sicurezza:  le relazioni  periodiche  che  contengono  le  informazioni  specificate all'articolo 96, comma 6;
 m) Studi  di  sorveglianza  dopo  l'immissione  in commercio: gli studi  farmacoepidemiologici  o la sperimentazione clinica effettuati conformemente   alle   condizioni   che   regolano   l'autorizzazione all'immissione  in commercio allo scopo di identificare e valutare un rischio  relativo  alla sicurezza di un medicinale veterinario per il quale e' stata gia' rilasciata l'autorizzazione;
 n) Uso  improprio: l'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme  a  quanto  indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;  il  termine  si  riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario;
 o) Diminuzione dell'efficacia: diminuzione dell'efficacia clinica del  trattamento  con  il  medicinale  veterinario  rispetto a quella attesa  in  base  alle  indicazioni  per l'uso riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo;
 p) Distribuzione  all'ingrosso  di  medicinali  veterinari:  ogni attivita'   che  comporta  l'acquisto,  la  vendita,  l'importazione, l'esportazione  o  qualsiasi altra transazione commerciale avente per oggetto medicinali veterinari, a fini di lucro o meno, ad esclusione:
 1) delle  forniture  al  dettaglio  di medicinali veterinari da parte   di   farmacisti   dietro   presentazione  di  ricetta  medico veterinaria,   ove   prescritta,   e   quelle   autorizzate  a  norma dell'articolo 70;
 2) della cessione di campioni gratuiti di medicinali veterinari a  scopo  dimostrativo  da  parte  del  titolare  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  o  suo  avente  causa,  ad  un  medico veterinario iscritto all'albo professionale;
 3)  delle  forniture  occasionali  di  piccoli  quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia all'altra;
 4)  della  fornitura, da parte di un fabbricante, di medicinali veterinari  che  lui  stesso ha fabbricato, nei casi consentiti dalla legge;
 q) Rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio:  la  persona  individuata  come rappresentante locale, designata   dal   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione  in commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato;
 r) Agenzia:  l'agenzia  europea  per  i  medicinali istituita dal regolamento (CE) 726/2004;
 s) Rischi connessi all'utilizzazione del medicinale: ogni rischio per  la salute animale o umana connesso alla qualita', alla sicurezza ed   all'efficacia   del   medicinale  ed  ogni  rischio  di  effetti indesiderati sull'ambiente;
 t) Rapporto rischi e benefici: la valutazione del beneficio degli effetti  terapeutici  del  medicinale  veterinario  in  relazione  al rischio definito alla lettera s);
 u) Prescrizione  veterinaria:  ogni  prescrizione  di  medicinali veterinari  rilasciata  da  un  medico veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente;
 v) Denominazione di medicinale veterinario: la denominazione, che puo'   essere   un   nome   di  fantasia  non  confondibile  con  una denominazione  comune  o  con  altra  di un farmaco gia' autorizzato, ovvero  una  denominazione  comune  o  scientifica  accompagnata  dal marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 w) Denominazione  comune:  la denominazione comune internazionale raccomandata  dall'Organizzazione  mondiale  della sanita' ovvero, in mancanza di essa, la denominazione comune usuale;
 x) Dosaggio  di  medicinale:  il  contenuto,  in sostanze attive, espresso  in  quantita' per unita' posologica, per unita' di volume o di peso secondo la forma farmaceutica;
 y) Confezionamento  primario:  il  contenitore  o qualunque altra forma  di  confezionamento  che  si  trova  a diretto contatto con il medicinale;
 z) Confezionamento  esterno: l'imballaggio in cui e' collocato il confezionamento primario;
 aa) Etichettatura:  informazioni  relative  al medicinale poste sul confezionamento primario o esterno;
 bb) Foglietto  illustrativo:  il  foglietto  che  accompagna il medicinale,   sul   quale   sono   riportate  informazioni  destinate all'utilizzatore;
 cc) Comitato  prodotti medicinali veterinari: il comitato per i medicinali  veterinari,  di  seguito  denominato  CVMP,  composto  da rappresentanti  degli  Stati  membri  e  della  Commissione  europea, preposto  a  facilitare l'adozione di decisioni comuni da parte degli Stati   membri   in   materia  di  autorizzazioni  all'immissione  in commercio;
 dd) Gruppo   di   coordinamento:   il  gruppo  composto  da  un rappresentante  di ciascuno Stato membro, preposto all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di  un  medicinale veterinario in due o piu' Stati membri, secondo le procedure di cui al Capo IV;
 ee) Medicinale veterinario biologico: prodotto il cui principio attivo  e'  una  sostanza  biologica,  prodotta  o  estratta da fonte biologica  quali microrganismi, organi e tessuti di origine animale o vegetale,  cellule  o  liquidi biologici di origine umana o animale e costrutti cellulari biotecnologici, substrati cellulari, ricombinanti o meno, incluse le cellule primarie.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e
 l'allegato  A della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «
 Disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria  2004»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
 aprile 2005, n. 96, S.O.:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1. Il  Governo  e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2. (Omissis).
 3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.».
 «Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
 medicinali per uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13  maggio  2003, che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE  della  Commissione,  del  24  luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003, che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca:
 «Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
 n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
 veterinari».
 - La direttiva 2004/28/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 136 del 30 aprile 2004.
 - La direttiva 2001/82/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 311 del 28 novembre 2001.
 - Il  decreto  legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 reca:
 «Attuazione  delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in
 materia    di    medicinali   veterinari   e   disposizioni
 complementari   per   i  medicinali  veterinari  ad  azione
 immunologia».
 - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 110, reca:
 «Attuazione   della  direttiva  92/74/CEE,  in  materia  di
 medicinali omeopatici veterinari».
 - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, reca:
 «Attuazione   delle  direttive  93/40/CEE  e  93/41/CEE  in
 materia di medicinali veterinari.».
 - Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca:
 «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
 il  divieto  di  utilizzazione di talune sostanze ad azione
 ormonica,  tireostatica  e delle sostanze (\beta )-agoniste
 nelle  produzioni  di  animali  e le misure di controllo su
 talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei
 loro prodotti».
 - Il  decreto  del  Ministero  della  sanita' 16 maggio
 2001,    n.   306,   reca:   «Regolamento   relativo   alla
 distribuzione  dei  medicinali  veterinari  in applicazione
 degli  articoli  31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio
 1992, n. 119, e successive modifiche».
 - Il  regolamento  (CE) n. 726/2004 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 136 del 30 aprile 2004.
 - Il regolamento (CEE) n. 2377/1990 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.
 Note all'art. 1:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 - Per  il  regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1. Il presente decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in  commercio  e  preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale. Le norme del presente decreto, ad eccezione   di   quanto   previsto   dall'articolo  20,  comma  4,  e dall'articolo   45,  si  applicano  anche  ai  medicinali  veterinari omeopatici.
 2. In  caso  di  dubbio,  se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle  sue  caratteristiche,  puo' rientrare contemporaneamente nella definizione  di  medicinale  veterinario  e  nella  definizione di un prodotto   disciplinato   da   altre   normative,   si  applicano  le disposizioni del presente decreto.
 3. Il  presente decreto si applica anche alle sostanze attive usate come  materie  prime,  secondo quanto disciplinato dagli articoli 52, 53,  69  e 100. Per talune sostanze che entrano nella composizione di medicinali  veterinari aventi proprieta' anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie,  antinfiammatorie, ormonali o psicotrope si applica anche quanto stabilito dall'articolo 69.
 |  |  |  | Art. 3. Fattispecie escluse dalla disciplina
 1. Il presente decreto non si applica:
 a) agli   alimenti   medicamentosi   disciplinati   dal   decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e successive modificazioni;
 b) ai  medicinali  veterinari  ad  azione immunologica inattivati aventi  caratteristiche  di vaccini stabulogeni ed autovaccini di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1994, n. 287;
 c) ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi;
 d) agli  additivi  disciplinati  ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003;
 e) fatto  salvo l'articolo 116, ai medicinali per uso veterinario destinati alle prove di ricerca e sviluppo;
 f) ai  gas anestetici ai quali si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
 2.  Fatte  salve  le  disposizioni  relative  alla detenzione, alla prescrizione,  alla fornitura ed alla somministrazione dei medicinali veterinari, il presente decreto non si applica:
 a) ai   medicinali   preparati   in   farmacia  in  base  ad  una prescrizione  veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto   numero   di   animali,   comunemente  noti  come  formula magistrale;
 b) ai  medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della   farmacopea   e   destinati  ad  essere  forniti  direttamente all'utente finale, comunemente noti come formula officinale.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il  decreto  legislativo  3  marzo 1993, n. 90, reca:
 «Attuazione  della  direttiva  90/167/CEE con la quale sono
 stabilite  le  condizioni  di  preparazione, immissione sul
 mercato   ed   utilizzazione  dei  mangimi  medicati  nella
 Comunita».
 - Il  decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1994,
 n.  287, reca: «Regolamento recante norme sulla produzione,
 l'impiego   ed   il  controllo  dei  medicinali  veterinari
 immunologici  inattivati, aventi caratteristiche di vaccini
 stabulogeni ed autovaccini».
 - Il  regolamento  (CE) n. 181/2003 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 268 del 18 ottobre 2003.
 - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 538,
 reca:  «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la
 distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Talune deroghe alle norme di AIC
 1.  L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  medicinali veterinari,  di  seguito  denominata AIC, destinati esclusivamente ad essere  utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera,  i  piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i piccoli roditori,  i  furetti  e  i conigli da compagnia sempre che non siano destinati  all'alimentazione  umana,  purche'  detti  medicinali  non contengano   sostanze   la   cui  utilizzazione  esiga  un  controllo veterinario e siano presi tutti i provvedimenti possibili per evitare l'uso  non  autorizzato  di  tali  medicinali per altri animali, puo' essere rilasciata ammettendo talune deroghe agli articoli 6, 7 e 8.
 |  |  |  | Art. 5. Estensione ed effetti dell'autorizzazione
 1.  Nessun  medicinale veterinario puo' essere immesso in commercio senza  aver  ottenuto  l'AIC  dal  Ministero della salute a norma del presente  decreto  oppure  dalla  Comunita'  europea,  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 726/2004.
 2.  La  destinazione  ad ulteriore specie animale e le modifiche di dosaggio,  la  forma  farmaceutica,  la  via  di somministrazione, la confezione,  ed  ogni  altra variazione sono autorizzate ai sensi del comma  1.  In  ogni  caso  tutte  le autorizzazioni rilasciate per lo stesso farmaco fanno parte della medesima AIC globale, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1.
 3. Il  titolare  dell'AIC e' responsabile della commercializzazione del  medicinale.  La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Autorizzazioni in base agli allegati I, II o III
 del regolamento (CEE) n. 2377/90
 1.  Un  medicinale  veterinario  e'  autorizzato  all'immissione in commercio  per  la  somministrazione  ad una o piu' specie di animali destinati   alla   produzione   di  alimenti,  solo  se  le  sostanze farmacologicamente attive ivi contenute figurano negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
 2.  Qualora  una  modifica  degli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90  lo  richieda, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio o eventualmente il Ministero della salute avviano tutte le   procedure  necessarie  per  modificare  l'autorizzazione  o  per revocarla  entro  i  60  giorni  successivi  alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea della modifica degli allegati di tale regolamento.
 3.  In  deroga  al  comma  1,  un medicinale veterinario contenente sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o III  del  regolamento  (CEE)  n.  2377/90 puo' essere autorizzato per animali  della  famiglia  degli  equidi che sono stati dichiarati non idonei  alla  macellazione  per  il  consumo  umano,  ai  sensi della decisione  93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, e della decisione  2000/68/CEE  della  Commissione,  del  22  dicembre  1999, recante   modifica   della   decisione  93/623/CEE.  Tali  medicinali veterinari   non  possono  contenere  sostanze  attive  che  figurino nell'allegato  IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 ne' possono essere utilizzati nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto delle  caratteristiche  dei prodotti autorizzati, per le quali esiste un  medicinale  veterinario  autorizzato  per  animali della famiglia degli equidi.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 - La  decisione  n. 93/623/CEE e' pubblicata nella GUCE
 n. L 298 del 3 dicembre 1993.
 - La  decisione 2000/68/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 23 del 28 gennaio 2000.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Utilizzo di medicinali veterinari autorizzati
 in altro Stato membro
 1.  Quando  la situazione sanitaria lo richiede, il Ministero della salute    puo'   autorizzare   l'immissione   in   commercio   o   la somministrazione agli animali di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie.
 |  |  |  | Art. 8. Deroghe all'articolo 5
 1.  In  deroga  all'articolo  5,  comma 1 il Ministero della salute puo':
 a) autorizzare  temporaneamente,  in  caso  di  epizoozie  gravi, l'impiego  di medicinali veterinari ad azione immunologica senza AIC, in  assenza  di  medicinali  appropriati  e  dopo  aver  informato la Commissione  europea  delle  condizioni  d'impiego  particolareggiate disposte;
 b) consentire  l'utilizzo  di un medicinale veterinario ad azione immunologica  privo  di  AIC, a norma dell'articolo 5, comma 1, su un animale  oggetto  di  importazione o esportazione da o verso un paese terzo,  quando  quest'ultimo sia sottoposto a specifiche disposizioni sanitarie  obbligatorie  ed il medicinale risulti autorizzato a norma della  legislazione  del  paese  terzo  autorizzato. In tal caso sono adottate   tutte  le  misure  appropriate  in  materia  di  controllo all'importazione   ed   all'uso   di   tale   medicinale   ad  azione immunologica.
 |  |  |  | Art. 9. Divieto di uso di medicinali veterinari non autorizzati
 1.  E'  vietata  la  somministrazione  agli  animali  di medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera j), autorizzate conformemente alla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 10. Uso in deroga per animali non destinati
 alla produzione di alimenti
 1.  Ove  non  esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una  determinata  affezione  di  specie  animale  non  destinate alla produzione  di  alimenti,  il  veterinario  responsabile puo', in via eccezionale,  sotto  la  sua  diretta  responsabilita'  ed al fine di evitare  all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:
 a) con  un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su  un'altra  specie  animale  o  per un'altra affezione della stessa specie animale;
 b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):
 1)  con  un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale puo' essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile;
 2)  con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro   dell'Unione   europea   conformemente   a  misure  nazionali specifiche,  per  l'uso  nella  stessa  specie  o in altra specie per l'affezione in questione, o per un'altra affezione;
 c) in  mancanza  dei  medicinali  di  cui alla lettera b), con un medicinale  veterinario  preparato estemporaneamente da un farmacista in  farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
 2.  In deroga a quanto disposto all'articolo 11, le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione   che  l'animale  interessato  sia  stato  dichiarato  non destinato  alla  macellazione per il consumo umano conformemente alla normativa comunitaria.
 |  |  |  | Art. 11. Uso in deroga per animali destinati
 alla produzione di alimenti
 1.  Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di  alimenti,  il  veterinario responsabile puo', in via eccezionale, sotto  la  propria  responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti  stati  di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:
 a) con  un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su  un'altra  specie  animale  o  per un'altra affezione sulla stessa specie;
 b) in   mancanza   di  un  medicinale  veterinario  di  cui  alla lettera a):
 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
 2)  con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro  per  l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla  produzione  di  alimenti  per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
 c) in  mancanza  di  un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal   fine,   conformemente   alle   indicazioni   contenute  in  una prescrizione veterinaria.
 2.  Le  sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1,  devono  essere  comprese  negli  allegati  I, II, e III del regolamento  (CEE)  n.  2377/90  ed  un veterinario responsabile deve prescrivere  un  appropriato  tempo  di  attesa  per tali animali per garantire  che  gli  alimenti  derivanti  dagli  animali trattati non contengano  residui  nocivi  per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno  che  non  sia  indicato  sul medicinale impiegato per le specie interessate,  non puo' essere inferiore a sette giorni per le uova ed il  latte,  a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi  il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di   pesce.   Altre   sostanze   farmacologicamente  attive  ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi,   purche'   presenti  in  apposito  elenco  stabilito  in  sede comunitaria.
 3.  Ove  venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico i cui principi  attivi  sono inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, il tempo di attesa e' ridotto a zero.
 4. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui  annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di  cui al presente articolo quali l'identificazione del proprietario e  degli  animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi,  i  medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del  trattamento  e  gli  eventuali  tempi di attesa raccomandati; il medico  veterinario  tiene  la  documentazione  a  disposizione delle competenti  autorita'  sanitarie,  ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
 5.  Il  Ministero  della  salute indica ai soggetti responsabili le prescrizioni  necessarie  per  l'importazione,  la  distribuzione, la vendita  e  l'informazione  relativa  ai medicinali autorizzati in un altro Stato membro di cui e' stata autorizzata la somministrazione ad animali  destinati  alla produzione di alimenti ai sensi del comma 1, fatte salve le eventuali altre disposizioni comunitarie.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12 Domanda di autorizzazione
 
 1.  La domanda di un'AIC di un medicinale veterinario e' presentata al  Ministero  della salute salvo che ricorra il caso della procedura istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004.
 2.  L'AIC  puo'  essere rilasciata solo ad un richiedente residente nella Comunita'.
 3.  La  domanda  di  AIC  e'  corredata  da  tutte  le informazioni amministrative   e   la  documentazione  scientifica  necessarie  per dimostrare  la  qualita',  la  sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario. Il  richiedente  nella  domanda  di  autorizzazione puo' chiedere che alcune  delle  informazioni fornite siano considerate commercialmente riservate,  fornendo  congrua  documentazione  a  fondamento  di tale richiesta.  Il Ministero della salute, a seguito della valutazione di tale  motivazione  addotta,  decide se e quali informazioni escludere dall'accesso del pubblico di cui all'articolo 29, comma 3. La domanda e   la  documentazione  allegata  deve  essere  presentata  ai  sensi dell'allegato  I  e  deve  contenere,  in  particolare,  le  seguenti informazioni: a) il  nome  o la denominazione sociale e domicilio o la sede sociale
 della  persona  responsabile  dell'immissione  in  commercio e, se
 differenti,  dei  fabbricanti  interessati e delle localita' nelle
 quali ha luogo l'attivita' produttiva; b) la denominazione del medicinale veterinario; c) la  composizione  qualitativa e quantitativa di tutti i componenti
 il  medicinale  veterinario,  compresa la sua denominazione comune
 internazionale, di seguito denominata (DCI) raccomandata dall'OMS,
 ove esistente una DCI, o la sua denominazione chimica; d) la descrizione del metodo di fabbricazione; e) le  indicazioni  terapeutiche,  le controindicazioni e gli effetti
 indesiderati; f) la  posologia  per  le  diverse  specie  animali cui il medicinale
 veterinario e' destinato, la forma farmaceutica, le modalita' e la
 via   di   somministrazione,   il   periodo   di   validita'   per
 l'utilizzazione; g) i  motivi  delle  misure di precauzione e di sicurezza da adottare
 per  la  conservazione  del  medicinale  veterinario,  per  la sua
 somministrazione   ad   animali   e  l'eliminazione  dei  rifiuti,
 unitamente   ad   un'indicazione  dei  rischi  potenziali  che  il
 medicinale veterinario potrebbe presentare per l'ambiente e per la
 salute dell'uomo, degli animali e delle piante; h) l'indicazione   del   tempo   di   attesa   per  i  medicinali  da
 somministrare alle specie destinate alla produzione di alimenti; i) la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante; j) risultati ottenuti:
 1)   dalle  prove  farmaceutiche:  fisico-chimiche,  biologiche  o
 microbiologiche;
 2) dalle prove di innocuita' e di studio dei residui;
 3) dalle sperimentazioni precliniche e cliniche;
 4)  dalle  prove  di  valutazione  dei  rischi  che  il medicinale
 potrebbe  presentare  per  l'ambiente.  Tale  impatto  deve essere
 studiato  e  devono  essere  previste, caso per caso, disposizioni
 specifiche volte a limitarlo; k) una  descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se
 del  caso, del sistema di gestione dei rischi che sara' realizzato
 dal richiedente; l) un  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto, secondo quanto
 previsto dall'articolo 18, e due copie dei testi degli stampati ed
 un  originale dell'etichetta interna e del confezionamento esterno
 del  medicinale  veterinario  a norma degli articoli 58, 59, 60, e
 61; m) un  documento  da  cui risulti che il fabbricante e' autorizzato a
 produrre medicinali veterinari; n) la copia di tutte le AIC ottenute in un altro stato membro o in un
 Paese  terzo  per  il  medicinale  veterinario  di  cui  trattasi,
 unitamente  all'elenco degli Stati membri ove sia in corso l'esame
 di  una  domanda  d'autorizzazione presentata a norma del presente
 decreto,  copia  del  riassunto delle caratteristiche del prodotto
 proposto dal richiedente a norma dell'articolo 18 oppure approvato
 dalle  autorita'  competenti  dello Stato membro in conformita' al
 successivo articolo 29, copia del foglietto illustrativo proposto,
 e  i  particolari  delle decisioni di rifiuto dell'autorizzazione,
 sia   nella   Comunita'  sia  in  un  Paese  terzo,  con  relativa
 motivazione.  Le  informazioni  di  cui alla presente lettera sono
 aggiornate in caso di modifiche a cura del richiedente; o) la  certificazione  della presenza del responsabile del sistema di
 farmacovigilanza   di  cui  all'articolo  95,  comma  1,  e  delle
 infrastrutture   necessarie   per  notificare  eventuali  reazioni
 avverse  che  si  sospetta si siano verificati sia nella Comunita'
 sia in un Paese terzo; p) nel  caso  di medicinali veterinari destinati ad una o piu' specie
 destinate  alla  produzione  di  alimenti  contenenti  una  o piu'
 sostanze  farmacologicamente  attive  che  non  sono  ancora state
 incluse,  per le specie considerate negli allegati I, II o III del
 regolamento  (CEE)  n.  2377/90,  un  attestato  che certifichi la
 presentazione  all'Agenzia di una domanda valida di determinazione
 dei  limiti  massimi  di  residui, secondo quanto disposto da tale
 regolamento.
 4.  Insieme  ai  documenti  e alle informazioni sui risultati delle prove di cui alla lettera j) del comma 3, sono presentati dettagliati e  critici  riassunti compilati secondo le disposizioni dell'articolo 19.
 5.  La  domanda  di  cui al comma 1, qualora riguardi un medicinale veterinario  da impiegare su una o piu' specie animali destinate alla produzione  di  alimenti,  che  contenga  sostanze farmacologicamente attive  non ancora incluse, per le specie considerate, negli allegati I,  II  o  III del regolamento (CEE) n. 2377/90, puo' essere avanzata solo dopo la presentazione della domanda di determinazione dei limiti massimi di residui a norma dell'articolo 6 del citato regolamento. La domanda  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere presentata  prima  che  siano  trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la determinazione dei residui.
 6.  Nel  caso di medicinali veterinari di cui all'articolo 6, comma 3, puo' essere richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio anche  in  assenza  della  domanda  a  norma del regolamento (CEE) n. 2377/90  di  cui  all'articolo  6,  comma 2. In ogni caso deve essere allegata  alla domanda tutta la documentazione scientifica necessaria per dimostrare la qualita', la sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario, come previsto al comma 3.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
 premesse.
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
 1. Ai fini del presente articolo s'intende per:
 a) medicinale   di  riferimento:  un  medicinale  autorizzato  in conformita' agli articoli 5 e 12;
 b) medicinale   generico:   un   medicinale   che  ha  la  stessa composizione  qualitativa  e  quantitativa  di  sostanze  attive e la stessa  forma  farmaceutica del medicinale di riferimento nonche' una bioequivalenza  con  il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati   di  biodisponibilita'.  I  vari  sali,  esteri,  eteri, isomeri,  miscele  di  isomeri,  complessi o derivati di una sostanza attiva  sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano, in  base  alle  informazioni  supplementari  fornite dal richiedente, differenze  significative delle proprieta' relative alla sicurezza, o di   quelle  relative  all'efficacia.  Agli  effetti  della  presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate  una  stessa  forma farmaceutica. Il richiedente puo' non presentare   studi  di  biodisponibilita'  se  puo'  provare  che  il medicinale  generico  soddisfa  i  criteri  pertinenti definiti nelle appropriate linee guida.
 2.  In  deroga  all'articolo 12,  comma 3, lettera j), nn. 2) e 3), fatto  salvo  il  diritto sulla tutela della proprieta' industriale e commerciale, il richiedente non e' tenuto a fornire i risultati delle prove  di innocuita', degli studi dei residui o delle sperimentazioni precliniche  e  cliniche  se  puo' dimostrare che il medicinale e' un medicinale generico di un medicinale di riferimento che e' o e' stato autorizzato  a norma dell'articolo 5 per almeno otto anni in Italia o in altro Stato membro.
 3.  Un  medicinale  veterinario  generico  autorizzato ai sensi del comma 2  non  puo'  essere  immesso  in  commercio  finche' non siano trascorsi  dieci  anni  dalla  prima autorizzazione del medicinale di riferimento.
 4.  Se  il  medicinale  di  riferimento non e' stato autorizzato in Italia  ma  in  un  altro  Stato  membro  della Comunita' europea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale  di  riferimento e' autorizzato o e' stato autorizzato. Il Ministero  della  salute  chiede  all'autorita' competente dell'altro Stato  membro  di  trasmettere,  entro  un  mese,  la conferma che il medicinale  di  riferimento  e'  autorizzato  o e' stato autorizzato, insieme  alla  composizione completa del medicinale di riferimento e, se  necessario,  ad altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dell'AIC rilasciata nello Stato estero.
 5.  Per i medicinali veterinari destinati ai pesci ed alle api o ad altre  specie  indicate  in sede comunitaria, il periodo decennale di cui al comma 3 e' esteso a 13 anni.
 6.  Se  il  medicinale veterinario non rientra nella definizione di medicinale  generico  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  o se non e' possibile    dimostrare   la   bioequivalenza   mediante   studi   di biodisponibilita'  o  in  caso  di cambiamenti della o delle sostanze attive,  delle  indicazioni  terapeutiche,  del dosaggio, della forma farmaceutica  o  della  via di somministrazione rispetto a quelle del medicinale  di  riferimento,  il  richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati  delle  prove  d'innocuita' e di studio dei residui e delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
 7.  Se  un medicinale veterinario biologico simile ad un medicinale veterinario biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione  di  medicinale  generico,  a  causa  in  particolare  di differenze   attinenti   alle   materie   prime   o  ai  processi  di fabbricazione  del  medicinale veterinario biologico e del medicinale veterinario  biologico  di  riferimento,  il  richiedente e' tenuto a fornire   i   risultati   delle   appropriate   prove  precliniche  o sperimentazioni  cliniche  relative  a dette condizioni. Il tipo e la quantita'  dei  dati  supplementari  da  fornire  devono soddisfare i criteri  pertinenti  di  cui  all'allegato I e alle appropriate linee guida.  I risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel fascicolo del medicinale di riferimento non devono essere forniti.
 8.  Per  i  medicinali veterinari destinati ad una o piu' specie di animali utilizzati per la produzione di alimenti e che contengono una sostanza  attiva  nuova  non autorizzata nella Comunita' al 30 aprile 2004,  il  periodo  decennale  di cui al comma 3, e' prolungato di un anno   per  ogni  estensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  ad un'altra specie di animali destinati alla produzione di alimenti,  a  condizione che detta estensione sia ottenuta nei cinque anni   successivi   all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio iniziale.   Tale   periodo,  tuttavia,  non  supera  i  13  anni  per un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio relativa a quattro o piu' specie di animali destinati alla produzione di alimenti.
 9.  L'estensione  del  periodo  decennale a 11, 12 o 13 anni per un medicinale  veterinario  destinato a specie destinate alla produzione di   alimenti   e'   concessa  solo  a  condizione  che  il  titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  abbia attivato la procedura,  prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/90 necessaria  a  determinare  i limiti massimi di residui per le specie oggetto dell'autorizzazione.
 10.  L'esecuzione  degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini  dell'applicazione  dei  commi 2,  3,  4,  5,  6,  7, 8 e 9, non comportano  pregiudizio  alla  tutela  della proprieta' industriale e commerciale.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Domande bibliografiche di AIC
 1.  In  deroga all'articolo 12, comma 3, lettera j), nn. 2) e 3), e fatto  salvo  il  diritto sulla tutela della proprieta' industriale e commerciale, il richiedente non e' tenuto a fornire i risultati delle prove d'innocuita', degli studi dei residui o delle prove precliniche o sperimentazioni cliniche, se puo' dimostrare che le sostanze attive del  medicinale  veterinario  sono  state  d'impiego  veterinario ben consolidato  nella  Comunita'  da  almeno dieci anni e presentano una riconosciuta  efficacia  ed  un  livello  accettabile  di  sicurezza, secondo  le  condizioni  di  cui  all'allegato  I.  In  tale caso, il richiedente e' tenuto a fornire l'appropriata letteratura scientifica di riferimento.
 2.  La  relazione  di valutazione pubblicata dall'Agenzia a seguito dell'esame  di  una  domanda  di determinazione dei limiti massimi di residui  a  norma  del  regolamento  (CEE)  n.  2377/90  puo'  essere utilizzata   come  letteratura  scientifica,  in  particolare  per  i risultati delle prove d'innocuita'.
 3. Qualora un richiedente ricorra ad una letteratura scientifica al fine  di  ottenere  un'autorizzazione  per  una specie destinata alla produzione d'alimenti e presenti per lo stesso medicinale, al fine di ottenere   un'autorizzazione   per  un'altra  specie  destinata  alla produzione d'alimenti, nuovi studi di residui a norma del regolamento (CEE)  n.  2377/90,  nonche' nuove sperimentazioni cliniche, un terzo non  puo'  avvalersi  di  tali  studi  e sperimentazioni, nell'ambito dell'articolo 13,  per  un periodo di tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per la quale sono stati realizzati.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Associazioni fisse
 1.  Nel  caso  di  medicinali veterinari contenenti sostanze attive presenti  nella composizione di medicinali veterinari autorizzati, ma non  ancora  usate  in associazione a fini terapeutici, devono essere forniti, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera j), nn. 2) e 3), i  risultati  delle  prove  d'innocuita', degli studi dei residui, se necessari,   e   delle   nuove   prove   precliniche  o  delle  nuove sperimentazioni   cliniche   relative  all'associazione,  ma  non  e' necessario   fornire  documentazione  scientifica  relativa  ad  ogni singola sostanza attiva.
 |  |  |  | Art. 16. Consenso all'utilizzazione del dossier
 da parte di terzi
 1.  Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione puo' consentire  che  sia  fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, d'innocuita',  di  studio dei residui, preclinica e clinica contenuta nel   dossier   del  proprio  medicinale  al  fine  della  successiva presentazione  di  una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una  identica  composizione  qualitativa  e  quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
 |  |  |  | Art. 17. Deroghe alle sperimentazioni di campo di medicinali
 veterinari ad azione immunologia inattivati
 1.  In  deroga all'articolo 12, comma 3, lettera j), in circostanze eccezionali  concernenti medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati,  il  richiedente  non  e' tenuto a fornire i risultati di talune  sperimentazioni  sul campo nella specie cui i medicinali sono destinati,  se  tali  sperimentazioni non possono essere eseguite per giustificate  ragioni,  in  particolare a causa di altre disposizioni normative.
 |  |  |  | Art. 18. Riassunto delle caratteristiche del prodotto
 1.   Il   riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  di  cui all'articolo 12,   comma 3,  lettera  l),  contiene,  nell'ordine  di seguito indicato, le seguenti informazioni:
 a) denominazione  del medicinale veterinario seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica;
 b) composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive e componenti dell'eccipiente, la cui conoscenza sia necessaria per  una corretta somministrazione del medicinale. Sono utilizzate le denominazioni comuni usuali o la denominazione chimica;
 c) forma farmaceutica;
 d) informazioni cliniche:
 1) specie cui e' destinato il farmaco;
 2) indicazioni per l'utilizzazione, precisando le specie cui e' destinato il farmaco;
 3) controindicazioni;
 4)  avvertenze  speciali  per  ciascuna  delle  specie  cui  e' destinato il farmaco;
 5)  precauzioni speciali da prendere per l'impiego, comprese le precauzioni  speciali  che  la  persona che somministra il medicinale agli animali deve prendere;
 6) effetti indesiderati: frequenza e gravita';
 7)  impiego  nel  corso  della  gravidanza, dell'allattamento o dell'ovodeposizione;
 8)   interazione   con  altri  medicinali  ed  altre  forme  di interazione;
 9) posologia e via di somministrazione;
 10)  sovradosaggio  (sintomi, procedure d'emergenza e antidoti) se necessario;
 11)  tempi  di  attesa per i diversi alimenti, anche qualora il tempo d'attesa sia nullo;
 e) proprieta' farmacologiche:
 1) proprieta' farmacodinamiche;
 2) proprieta' farmacocinetiche;
 f) informazioni farmaceutiche:
 1) elenco degli eccipienti;
 2) incompatibilita' principali;
 3)  periodo  di validita' per l'impiego, all'occorrenza dopo la ricostituzione  del medicinale o dopo che il confezionamento primario sia stato aperto per la prima volta;
 4) precauzioni speciali da prendere per la conservazione;
 5) natura e composizione del confezionamento primario;
 6)  eventuali  precauzioni speciali da prendere, ove opportuno, per eliminare il medicinale veterinario inutilizzato o i materiali di rifiuto prodotti dall'utilizzazione del medicinale;
 g) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 h) numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 i) data    della    prima    autorizzazione    o    del   rinnovo dell'autorizzazione;
 j) data della revisione del testo.
 2.  Per  le autorizzazioni di cui all'articolo 13 non e' necessario includere  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche  del medicinale di riferimento che si riferiscono ad indicazioni o a forme di  dosaggio  ancora  coperte  dal  diritto  di  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
 3.  Il  contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto, di  cui  al comma 1, puo' essere modificato con decreto del Ministero della salute, conformemente alle disposizioni comunitarie.
 |  |  |  | Art. 19. Esperti che elaborano le documentazioni
 1.   A  cura  del  richiedente,  i  riassunti  dettagliati  di  cui all'articolo  12,  comma 4,  prima  di essere presentati al Ministero della  salute,  devono  essere  elaborati  e  firmati  da  esperti in possesso   delle  necessarie  qualifiche  tecniche  o  professionali, correlate  alla  materia trattata, specificate in un breve curriculum vitae.
 2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali di  cui  al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura scientifica  di cui all'articolo 14, nei riassunti dettagliati di cui al comma 3, conformemente alle previsioni dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC.
 3.   I   riassunti  dettagliati  sono  parte  del  dossier  che  il richiedente presenta al Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 20. Procedura semplificata di registrazione
 1.  L'AIC e' rilasciata con procedura semplificata di registrazione ai medicinali veterinari omeopatici destinati ad animali da compagnia o  a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al  consumo  umano  e  che  soddisfino  tutte le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c).
 2.  Salve  le  disposizioni  del regolamento (CEE) n. 2377/90 sulla determinazione   dei  limiti  massimi  di  residui  per  le  sostanze farmacologicamente  attive  indirizzate  agli  animali destinati alla produzione  d'alimenti,  sono  soggetti  ad una speciale procedura di registrazione  semplificata  i  medicinali  omeopatici veterinari che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 a) via  di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalla Farmacopea nazionale;
 b) assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o  tra  le  informazioni  di  qualunque  tipo  relative al medicinale veterinario;
 c) grado   di  diluizione  tale  da  garantire  l'innocuita'  del medicinale.  In  particolare il medicinale non puo' contenere piu' di una parte per 10.000 di tintura madre.
 3.  All'atto  del  rilascio dell'autorizzazione, il Ministero della salute determina le relative modalita' di dispensazione.
 4.  Alla  procedura  semplificata  di  registrazione dei medicinali omeopatici  veterinari  di cui ai commi 1 e 2, eccezione fatta per la prova dell'effetto terapeutico, si applicano per analogia i criteri e le  norme  procedurali previsti dal capo III, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 29.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Contenuto della domanda di registrazione semplificata
 1.  La  domanda  di  registrazione semplificata puo' riguardare una serie  di  medicinali  ottenuti  dagli  stessi  materiali di partenza omeopatici.  A  tale  domanda  sono  acclusi  i seguenti documenti ed informazioni  che  hanno  in  particolare  lo  scopo di dimostrare la qualita'  farmaceutica  e l'omogeneita' del lotto di fabbricazione di tali medicinali:
 a) denominazione  scientifica, o altra denominazione figurante in una Farmacopea, dei materiali di partenza omeopatici, con indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;
 b) fascicolo  che  descriva  le modalita' per l'ottenimento ed il controllo  dei  materiali  di  partenza  omeopatici  e ne dimostri il carattere  omeopatico  mediante un'adeguata bibliografia; nel caso di medicinali  omeopatici veterinari contenenti sostanze biologiche, una descrizione  delle  misure prese per garantire l'assenza di qualsiasi agente patogeno;
 c) documentazione  di  produzione  e controllo per ciascuna forma farmaceutica e descrizione del metodo di diluizione e dinamizzazione;
 d) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali in oggetto;
 e) copia delle registrazioni o delle autorizzazioni eventualmente ottenute per gli stessi medicinali in altri Stati membri;
 f) uno  o  piu'  modelli  originali  del confezionamento esterno, dell'etichettatura  del confezionamento primario ed eventualmente del foglietto  illustrativo  dei  medicinali da registrare recanti, oltre all'indicazione   MEDICINALE  VETERINARIO  OMEOPATICO,  in  caratteri leggibili le seguenti informazioni:
 1)   denominazione   scientifica   del  materiale  di  partenza omeopatico,  seguito  dal  grado di diluizione espresso con i simboli della farmacopea utilizzata;
 2)  nome  ed  indirizzo  del  responsabile  dell'immissione  in commercio e, se diverso, del fabbricante;
 3)   modo   di   somministrazione  e,  se  necessario,  via  di somministrazione;
 4) mese e anno di scadenza;
 5) forma farmaceutica;
 6) contenuto della confezione;
 7)  eventuali  precauzioni  particolari  da  prendersi  per  la conservazione del medicinale;
 8) specie animale di destinazione;
 9) avvertenze speciali, se il medicinale le richiede;
 10) numero del lotto di fabbricazione;
 11) numero di registrazione;
 g) dati concernenti la stabilita' del medicinale;
 h) tempo   di   attesa   proposto,  unitamente  a  tutti  i  dati esplicativi necessari.
 |  |  |  | Art. 22. Medicinali omeopatici a cui non si applica
 la procedura semplificata di registrazione
 1.    I    medicinali   omeopatici   veterinari   non   contemplati all'articolo 20, comma 2, sono autorizzati a norma degli articoli 12, 14, 15, 16, 17 e 18.
 2.  Il  Ministro  della salute, con proprio decreto, emana apposite disposizioni  per  l'effettuazione  delle  prove  d'innocuita'  e  le sperimentazioni  precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che non   soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'articolo 20,  comma 2, lettere a), b), c),  previsti per la somministrazione agli animali da compagnia  ed  alle  specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti,  secondo  i  principi  e  le caratteristiche della medicina omeopatica   praticata.  In  tale  caso  il  Ministero  della  salute notifichera' alla Commissione le regole speciali adottate.
 |  |  |  | Art. 23. Uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari
 1.   Ove  la  scelta  terapeutica  e'  indirizzata  all'impiego  di medicinali  omeopatici veterinari, si applicano le modalita' dell'uso in  deroga  di  cui  all'articolo 10,  per animali non destinati alla produzione  di alimenti e all'articolo 11, commi 1, 3, 4, per animali destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze attive presenti nel  medicinale  figurano  nell'allegato  II del regolamento (CEE) n. 2377/90,  sotto  la  responsabilita'  di  un  medico veterinario, con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.
 2.  Il  Ministero  della  salute  nell'attuazione dell'articolo 11, comma 5, prevede anche le misure appropriate per controllare l'uso di medicinali omeopatici veterinari registrati o autorizzati in un altro Stato   membro,   in  attuazione  delle  disposizioni  comunitarie  e impiegati  in  Italia  per  l'uso  sulla stessa specie, conformemente all'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 2).
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - Per  il  regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24 Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici
 
 1.  I  medicinali  veterinari omeopatici in commercio conformemente alla    normativa    previgente    possono   continuare   ad   essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i richiedenti,  per  gli  stessi  medicinali, presentino una domanda di registrazione  semplificata  o  di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.
 |  |  |  | Art. 25. Disposizioni speciali
 1. Le disposizioni di cui al capo II non si applicano ai medicinali veterinari ad azione immunologica.
 |  |  |  | Art. 26. Durata del procedimento
 1.  Il  Ministero della salute conclude il procedimento di rilascio di  un'AIC  di  un  medicinale  veterinario  entro  210  giorni dalla ricezione  di una domanda valida, ai sensi dell'articolo 12, comma 3. I   decreti  d'autorizzazione  sono  pubblicati  per  estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.   Qualora  la  domanda  di  rilascio  di  un'autorizzazione  sia presentata,  oltre  che  in Italia, anche in un altro Stato membro si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
 3.  Il  Ministero della salute, qualora nel corso del-l'istruttoria rilevi  che  un'altra  domanda  di  AIC  per  lo stesso medicinale e' all'esame  in  un  altro  Stato  membro, non procede alla valutazione della   domanda  e  informa  il  richiedente  che  si  applicano  gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
 4. Il Ministero della salute, quando nel corso del-l'istruttoria e' informato,  a  norma  dell'articolo 12,  comma  3, lettera n), che un altro Stato membro ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di AIC,  respinge  la  domanda  se non e' stata presentata a norma degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
 |  |  |  | Art. 27. Istruttoria della domanda
 1.  Per  esaminare la domanda presentata a norma degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17, il Ministero della salute:
 a) verifica  che  la  documentazione  presentata a sostegno della domanda sia conforme agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ed esamina se  sussistono  le  condizioni  per  il  rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 b) puo'  sottoporre  il  medicinale  veterinario, i suoi principi attivi  e,  all'occorrenza  i  prodotti intermedi o altri componenti, alla verifica dell'Istituto superiore di sanita', o di un laboratorio ufficiale  incaricato  a  tale  fine  e  si  accerta  che i metodi di controllo  impiegati dal fabbricante e descritti nella documentazione conformemente    all'articolo 12,    comma 3,    lettera i),    siano soddisfacenti;
 c) puo'  consultare  un  laboratorio  nazionale  o comunitario di riferimento  per accertare che il metodo analitico di rilevazione dei residui  proposto  dal richiedente a norma dell'articolo 12, comma 3, lettera j), n. 2), sia soddisfacente;
 d) puo',  se  del  caso,  esigere  che  il  richiedente  fornisca ulteriori,  valide  informazioni  per quanto riguarda gli elementi di cui agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17. In tale caso il termine di cui all'articolo  26  e'  sospeso  finche'  non  saranno  forniti  i dati supplementari  richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per il tempo   eventualmente   concesso   al   richiedente   per  presentare chiarimenti orali o scritti.
 2.  Il  Ministero  della  salute, per la valutazione dei dossier di registrazione  dei  medicinali  veterinari,  nonche'  per  l'esame di argomenti  di carattere generale inerente i medicinali veterinari, si avvale  del supporto tecnico della Commissione consultiva del farmaco veterinario (CCFV), istituita con decreto del Ministero della sanita' in data 20 aprile 1990.
 |  |  |  | Art. 28. Medicinali veterinari importati
 1.  Se  si  tratta  di  medicinali  veterinari provenienti da Paesi terzi, il Ministero della salute:
 a) prima di concedere l'autorizzazione, accerta che i fabbricanti siano  in grado di produrre nell'osservanza delle indicazioni fornite ai  sensi  dell'articolo 12,  com-ma 3, lettera d), e di effettuare i controlli   secondo   i   metodi   descritti   nella  documentazione, conformemente all'articolo 12, comma 3, lettera i);
 b)  autorizza in caso particolare a fare eseguire da terzi talune fasi  della produzione e alcuni dei controlli di cui alla lettera a); in tale caso, le ispezioni si effettuano anche in tali stabilimenti.
 |  |  |  | Art. 29. Informazioni sull'AIC
 1. Il Ministero della salute, rilascia al titolare l'AIC unitamente al testo approvato del riassunto delle caratteristiche del prodotto.
 2.   Le   informazioni   relative  al  medicinale  veterinario,  in particolare  l'etichettatura  ed  il  foglietto  illustrativo, devono essere  conformi  al  riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto approvato  al  momento  del rilascio dell'autorizzazione all'AIC e le successive modifiche.
 3.  Il  Ministero  della  salute  rende  prontamente accessibile al pubblico   l'AIC  insieme  al  riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto  per  ogni  medicinale  veterinario  che  ha  autorizzato  e controlla la corretta attuazione del comma 2.
 4.  I  competenti  organi  del  Ministero della salute redigono una relazione  di  valutazione e formulano osservazioni sul fascicolo per quanto  riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, d'innocuita', di  studi  dei  residui, delle sperimentazioni precliniche e cliniche del  medicinale  veterinario interessato. La relazione di valutazione e' aggiornata ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti  ai  fini  della  valutazione  della qualita', sicurezza ed efficacia del medicinale veterinario di cui trattasi.
 5.  Il  Ministero della salute conserva la relazione di valutazione unitamente  al  proprio motivato parere e, previa cancellazione delle informazioni  commerciali,  la rende accessibile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso ai documenti amministrativi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Autorizzazione subordinata a condizioni
 1. L'autorizzazione all'AIC puo' essere subordinata all'obbligo per il   titolare   di  riportare  sul  confezionamento  primario  e  sul confezionamento   esterno  e  sul  foglietto  illustrativo,  ove  sia previsto,  altre avvertenze fondamentali per garantire la sicurezza e la  protezione  della salute, comprese quelle precauzioni particolari d'impiego   ed  altre  avvertenze  risultanti  dalle  sperimentazioni cliniche   e   farmacologiche   di  cui  all'articolo  12,  comma  3, lettera j),  ed  agli  articoli 13,  14,  15,  16  e  17, o che, dopo l'immissione  in  commercio,  risultino dall'esperienza fatta durante l'impiego dello stesso medicinale.
 2.   In   circostanze   eccezionali   e  previa  consultazione  del richiedente,  quando  ricorrono  ragioni  obiettive  e  verificabili, l'autorizzazione   puo'   essere   rilasciata  a  condizione  che  il richiedente   istituisca   meccanismi   specifici,   in   particolare concernenti la sicurezza del medicinale veterinario, la notifica agli organi  del  Ministero  della salute addetti alla farmacovigilanza in merito   a   qualsiasi   incidente  collegato  all'utilizzazione  del medicinale  ed  alle  misure  in  tali  casi adottate. In questi casi l'autorizzazione  va  confermata  annualmente,  previa verifica delle condizioni in essa indicate.
 |  |  |  | Art. 31. Obblighi del titolare dell'AIC
 1. Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare tiene conto dei progressi scientifici  e tecnici nei metodi di fabbricazione e controllo di cui all'articolo  12,  comma 3,  lettere d)  e j),  ed  introduce, previa autorizzazione  del  Ministero  della salute, le necessarie modifiche affinche' il medicinale sia fabbricato e controllato in conformita' a metodi  scientifici  generalmente  accettati.  Parimenti  il titolare dell'AIC  comunica  immediatamente al Ministero della salute, al fine di  ottenerne  la  preventiva  autorizzazione, qualsiasi modifica che intenda apportare alle informazioni o alla documentazione di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
 2.  Il  Ministero  della salute puo' esigere che il richiedente, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 12 o il titolare  dell'AIC,  in  qualsiasi  momento,  forniscano  sostanze in quantita'  tale  da  permettere  di  effettuare  i controlli idonei a rilevare  la  presenza  di  residui  di  medicinali  veterinari negli alimenti.
 3.  Su  richiesta  del Ministero della salute, il titolare dell'AIC mette  a  disposizione  le  proprie competenze tecniche per agevolare l'applicazione  del  metodo  analitico  di rilevazione dei residui di medicinali    veterinari    nel    laboratorio   nazionale   di   cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera p),  del  decreto  legislativo di attuazione della direttiva 2003/74/CE.
 4.  Il titolare dell'AIC comunica immediatamente al Ministero della salute   ogni   nuovo   dato  che  possa  comportare  modifica  delle informazioni  o della documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, agli  articoli 13, 14, 15, 18 e all'allegato I. In particolare dovra' comunicare  immediatamente i divieti o le restrizioni imposti in ogni altro  Stato  nel  quale  detto  medicinale e' immesso in commercio e qualsiasi  altro  nuovo dato che possa influire sulla valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale veterinario interessato. Ai fini della   valutazione   continua  del  rapporto  rischio-beneficio,  il Ministero  della  salute  puo', in ogni momento, chiedere al titolare dell'AIC  di  presentare  dati che dimostrino che tale rapporto resta favorevole.
 
 
 
 Nota all'art. 31:
 - La direttiva 2003/74/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 262 del 14 ottobre 2003.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. Effettiva commercializzazione
 1.  Ottenuta  l'AIC,  il titolare della stessa informa il Ministero della  salute  che  l'ha  rilasciata  in merito alla data d'effettiva commercializzazione  del  medicinale  veterinario tenendo conto delle diverse confezioni autorizzate.
 2.  Il  titolare  comunica al Ministero della salute la cessazione, temporanea  o  definitiva,  della commercializzazione del medicinale. Detta  comunicazione,  tranne che in casi eccezionali, deve pervenire almeno due mesi prima di tale interruzione.
 3.  Su  richiesta  del Ministero della salute, il titolare dell'AIC fornisce tutti i dati relativi al volume delle vendite de1 medicinale veterinario e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.
 |  |  |  | Art. 33. Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'AIC
 1. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, l'AIC ha una validita' di cinque anni dal suo rilascio.
 2.  L'autorizzazione  puo'  essere rinnovata dopo cinque anni sulla base  di una nuova valutazione del rapporto rischio beneficio. A tale fine  il  titolare  dell'AIC  presenta,  almeno  sei mesi prima della scadenza   della  validita'  dell'autorizzazione  stessa,  un  elenco consolidato  di  tutti  i documenti presentati sotto il profilo della qualita',  della  sicurezza e dell'efficacia, comprensivo di tutte le variazioni  intervenute  dopo il rilascio della prima autorizzazione. Il  Ministero  della  salute  puo'  imporre  in  qualsiasi momento al richiedente di presentare i predetti documenti.
 3.  Nel  caso  in  cui  la  domanda di rinnovo venga presentata non rispettando  il  termine  di  cui  al comma 2, l'AIC perde la propria validita'  il  giorno  della sua scadenza ed e' necessario presentare una nuova domanda di AIC ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
 4.  Dopo il primo rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che il   Ministero  della  salute  decida,  per  giustificati  motivi  di farmacovigilanza,  di  procedere  ad  un  ulteriore rinnovo di durata quinquennale.
 5.  I medicinali che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto  hanno  gia' ottenuto uno o piu' rinnovi dell'AIC, presentano un  ulteriore  domanda ai sensi del comma 2. Dopo tale rinnovo se non diversamente  disposto dal Ministero della salute, l'AIC ha validita' illimitata.
 6.    L'AIC    decade    se    non    e'   seguita   dall'effettiva commercializzazione  del  medicinale  veterinario autorizzato entro i tre   anni  successivi.  L'autorizzazione  decade,  altresi',  se  un medicinale  veterinario  autorizzato  ed  immesso in commercio non e' piu' effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi.
 7.  Il Ministero della salute puo', su richiesta dell'interessato o di  propria  iniziativa,  in circostanze eccezionali e per ragioni di salute umana od animale, accordare esenzioni debitamente giustificate al comma 6.
 8.  I titolari di AIC di medicinali veterinari alla data di entrata in  vigore del presente decreto devono trasmettere al Ministero della salute  l'elenco  degli stessi che sono effettivamente in commercio o da quanto tempo essi hanno cessato di esserlo.
 9.  Decorsi  novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della salute abbia comunicato all'interessato le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato.
 |  |  |  | Art. 34. Effetti dell'autorizzazione
 1.  Il  rilascio  dell'AIC  non  esclude  la responsabilita', anche penale, del produttore e del titolare dell'AIC.
 |  |  |  | Art. 35. Diniego dell'AIC
 1.  L'AIC  e'  negata  quando dalla verifica della documentazione e delle informazioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, comma 1, risulti che:
 a) il rapporto rischio-beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni  d'impiego autorizzate non e' favorevole, tenuto conto dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere degli animali, nonche'  della  sicurezza del consumatore, quando la domanda riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;
 b) il  medicinale  veterinario  non ha effetto terapeutico oppure detto effetto e' insufficientemente documentato dal richiedente sulla specie animale oggetto del trattamento;
 c) il  medicinale  veterinario  non corrisponde alla composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
 d)  il  tempo di attesa indicato dal richiedente e' insufficiente affinche'  i  prodotti  alimentari ottenuti dall'animale trattato non contengano  residui  potenzialmente  pericolosi  per  la  salute  del consumatore, ovvero e' insufficientemente documentato;
 e) l'etichettatura  ed  il  foglietto illustrativo e il riassunto delle  caratteristiche del prodotto proposti dal richiedente non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera l);
 f) il  medicinale  veterinario e' posto in vendita per un impiego vietato  da altre norme nazionali o comunitarie. Tuttavia, quando una specifica  disciplina  comunitaria e' ancora in corso di adozione, il Ministero della salute puo' negare il rilascio dell'autorizzazione di un  medicinale  veterinario  se  tale  misura  risulta necessaria per garantire  la  tutela  della  salute pubblica dei consumatori o della salute degli animali.
 2.  L'AIC e' altresi' negata quando la documentazione presentata al Ministero  della salute non e' conforme agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 19.
 3.   Il   richiedente   o  il  titolare  dell'AIC  e'  responsabile dell'esattezza  della  documentazione  e  dei  dati  che ha fornito a corredo della richiesta dell'AIC.
 |  |  |  | Art. 36. Presentazione della domanda nella procedura
 di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
 1.  Per  ottenere l'AIC di un medicinale veterinario anche in altri Stati membri, il richiedente presenta in ciascuno di essi una domanda basata su un fascicolo identico. Il fascicolo della domanda comprende tutte  le informazioni amministrative e la documentazione scientifica e  tecnica  di  cui  agli  articoli 12,  13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nei documenti  allegati e' presente un elenco degli altri Stati membri ai quali e' stata presentata la domanda.
 2.  Il  richiedente  che intende ottenere l'autorizzazione anche in altri  Stati  membri, puo' chiedere nella domanda che l'Italia agisca come  Stato  membro di riferimento. In questo caso il Ministero della salute   predispone  una  relazione  di  valutazione  sul  medicinale veterinario secondo l'articolo 37.
 |  |  |  | Art. 37. Procedura di mutuo riconoscimento
 e procedura decentrata
 1.  Se  al  momento della domanda il medicinale veterinario ha gia' ottenuto un'AIC in un altro Stato membro, la stessa autorizzazione e' riconosciuta  valida  all'esito  della  procedura  di cui al presente articolo.
 2.  Nel  caso  di  cui  al  comma 1, il richiedente si avvale della procedura  di  mutuo  riconoscimento, e qualora sia l'Italia lo Stato membro  nel quale lo stesso ha gia' ottenuto l'autorizzazione, chiede al Ministero della salute di far agire l'Italia quale Stato membro di riferimento.  In  questo  caso  il Ministero della salute prepara una relazione  di  valutazione  del  medicinale  veterinario  o  aggiorna un'eventuale  relazione  di  valutazione gia' esistente. Il Ministero della  salute elabora la relazione di valutazione ovvero la aggiorna, entro  90  giorni  dalla  ricezione  della  domanda.  La relazione di valutazione,   il   riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, l'etichettatura ed il foglietto illustrativo approvati sono trasmessi dal  Ministero  della  salute  agli  Stati  membri  interessati dalla procedura  di mutuo riconoscimento ed al richiedente. Tutti gli Stati interessati  hanno 90 giorni di tempo, dalla ricezione della predetta documentazione,   per  approvare  la  relazione  di  valutazione,  il riassunto  delle  caratteristiche del prodotto, l'etichettatura ed il foglietto  illustrativo  ed  informarne  il  Ministero  della salute. Quest'ultimo,  ottenuto  il  consenso di tutti gli altri Stati membri interessati,  chiude  il  procedimento, informandone gli stessi ed il richiedente.  Entro  30  giorni  dalla  chiusura  del procedimento il Ministero  della  salute  aggiorna, se del caso, l'AIC del medicinale nonche'    il   riassunto   delle   caratteristiche   del   prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo.
 3.  Se  il medicinale veterinario non ha gia' ottenuto un'AIC in un altro  Stato  membro  e  il  richiedente  si  avvale  della procedura decentrata, chiedendo all'Italia di agire da Paese di riferimento, il Ministero  della  salute  prepara  una  relazione  di valutazione, il riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, l'etichettatura e il foglietto  illustrativo  e  entro  120  giorni  dalla ricezione della domanda,  li  trasmette  agli  altri  Stati  membri interessati ed al richiedente.
 4.  Nei  casi  in  cui  ai  commi 2  e  3, quando il richiedente ha indicato  un  altro  Stato  membro  come  Paese  di  riferimento,  il Ministero  della  salute,  entro  90  giorni  dalla  ricezione  della documentazione  di  cui  ai  commi 2 e 3, approva, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 38, la relazione di valutazione, il riassunto delle  caratteristiche  del prodotto, l'etichettatura ed il foglietto illustrativo  e  ne  informa lo Stato membro di riferimento. Entro 30 giorni  dalla  comunicazione  della chiusura della procedura da parte dello Stato membro di riferimento, il Ministero della salute rilascia l'AIC.
 |  |  |  | Art. 38. Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri
 interessati sul rilascio dell'autorizzazione
 1.  Il  Ministero della salute, ove ritenga non possibile approvare la  relazione  di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto,  l'etichettatura ed il foglietto illustrativo inviati dallo Stato  membro  di riferimento, a causa di un rischio potenziale grave per  la  salute umana o animale o per l'ambiente, entro il termine di cui  all'articolo 37,  comma 4,  fornisce  una  specifica motivazione della  propria posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri Stati  interessati  ed  al  richiedente. Tale valutazione e' altresi' comunicata  al  gruppo di coordinamento. Qualora l'Italia, alla quale e'  stata  presentata  una domanda, motivi il diniego a tale domanda, invocando i motivi di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a) e b), non  sara'  piu'  considerata  Stato  membro  interessato ai fini del rilascio dell'AIC.
 2.  Se  entro  60 giorni dalla comunicazione i rappresentanti degli Stati   membri  coinvolti  nella  procedura  riuniti  nel  gruppo  di coordinamento   raggiungono   un  accordo  per  l'approvazione  della documentazione  di  cui  al  comma 1,  il  Ministero della salute, si adegua  a  tale  accordo,  e  nel  caso  in  cui l'Italia e' Stato di riferimento, chiude il procedimento a norma dell'articolo 37.
 3. Se entro 60 giorni gli Stati membri coinvolti non raggiungono un accordo, il Ministero della salute informa, al piu' presto, l'Agenzia al  fine  di  applicare la procedura di cui agli articoli 36, 37 e 38 della  direttiva  2001/82/CE,  fornendole una dettagliata descrizione delle  questioni  su  cui non si e' raggiunto un accordo e le ragioni del dissenso. Copia della stessa e' inviata anche al richiedente.
 4.  Il  richiedente, non appena informato del deferimento di cui al comma 3,    trasmette    immediatamente   all'Agenzia   copia   delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 36, comma 1.
 5.  Nel caso in cui il dissenso di cui al comma 3 provenga da altro Stato  membro,  il  Ministero  della  salute,  ove abbia approvato la relazione  di  valutazione,  il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto,  l'etichettatura  ed  il  foglietto  illustrativo  puo', su domanda  del  richiedente,  rilasciare  l'AIC senza attendere l'esito della   procedura  di  cui  al  comma 3.  Il  rilascio  dell'AIC  non pregiudica l'esito della procedura.
 
 
 
 Nota all'art. 38:
 - Per la direttiva 2001/82/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 39. Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
 1. Quando uno stesso medicinale veterinario e' stato oggetto di due o  piu' domande di AIC, di cui una presentata in Italia a norma degli articoli 12,  13,  14,  15,  16,  e 17 e gli Stati membri interessati hanno  adottato  decisioni  divergenti in merito alla autorizzazione, alla  sospensione  o  alla  revoca,  il  Ministero  della salute o il titolare   dell'AIC  possono  adire  il  Comitato  per  i  medicinali veterinari   affinche'   si   applichi   la  procedura  di  cui  agli articoli 40,  41  e  42.  Dopo  l'espletamento  di tale procedura, il Ministero   della   salute   adegua,   ove   necessario,  le  proprie determinazioni  alla  decisione  adottata  in sede comunitaria, entro trenta  giorni dalla notifica della stessa. La disposizione di cui al precedente  periodo si applica, altresi', quando il Comitato e' adito direttamente  dalla  Commissione  o  da  altro  Stato  membro  o  dal richiedente o dal titolare dell'AIC in altro Stato membro.
 2.  Allo  scopo di promuovere l'armonizzazione delle autorizzazioni dei  medicinali  veterinari  nella  Unione  europea  e  di rafforzare l'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10 e 1l, il Ministero della salute trasmette al Gruppo di coordinamento un elenco dei  medicinali  per  i  quali  dovrebbe  essere redatto un riassunto armonizzato  delle  caratteristiche  del prodotto. Il Ministero della salute   adegua,  ove  necessario,  le  proprie  determinazioni  alle decisioni adottate in sede comunitaria secondo la procedura di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla notifica delle stesse.
 |  |  |  | Art. 40. Casi particolari di interesse comunitario
 per adire il Comitato
 1.  In  casi  particolari che coinvolgano gli interessi dell'Unione europea,  il  Ministero  della  salute  oppure  il  richiedente  o il titolare  dell'AIC possono adire il Comitato affinche' si applichi la procedura  di  cui  all'articolo 38, comma 3, prima che sia presa una decisione   sulla  domanda,  sulla  sospensione  o  sulla  revoca  di un'autorizzazione oppure su qualsiasi altra modifica delle condizioni dell'autorizzazione   che   appare  necessaria  per  tener  conto  in particolare delle informazioni raccolte a norma del titolo VII.
 2.  Il  Ministero  della  salute specifica chiaramente la questione sottoposta  al  Comitato  per i medicinali veterinari e ne informa il richiedente o il titolare dell'AIC.
 3.  Il  Ministero  della  salute  e  il  richiedente  o il titolare dell'AIC  trasmettono  al  Comitato tutte le informazioni disponibili concernenti la questione.
 4.  Dopo  l'espletamento  della  procedura  di cui all'articolo 38, comma 3,  il  Ministero della salute adotta le proprie determinazioni o,   ove   necessario,   adegua   le  determinazioni  gia'  adottate, conformandosi  alla  decisione  adottata  in  sede comunitaria, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
 |  |  |  | Art. 41. Riesame del parere
 1.  Entro  15  giorni  dalla  ricezione di un parere sospensivo, di modifica  o  di  revoca  da  parte  dell'Agenzia, il richiedente o il titolare  dell'AIC  puo'  comunicare  per  iscritto  all'Agenzia  che intende  presentare  domanda  di  riesame del parere espresso. In tal caso,  entro  60  giorni dalla ricezione dello stesso, esso trasmette all'Agenzia,  una  relazione  particolareggiata che illustri i motivi posti a fondamento della domanda di riesame.
 |  |  |  | Art. 42. Ipotesi di difformi pareri
 tra Agenzia e Commissione
 1.   Qualora   il  Ministero  della  salute  abbia  ricevuto  dalla Commissione   un   progetto  di  decisione  non  conforme  al  parere dell'Agenzia,  trasmette,  entro  i  successivi  22 giorni o entro il termine   di   tempo   inferiore   stabilito   dal  Presidente  della Commissione, le proprie osservazioni.
 2.  Nel  caso  di  cui  al  comma 1  e nel termine ivi previsto, il Ministero  della  salute puo' richiedere per iscritto che il progetto di  decisione  sia discusso dal Comitato permanente riunito in seduta plenaria.
 3.  Il  Ministero  della  salute,  sia  in qualita' di Stato membro interessato  che  di  Stato  membro  di riferimento rilascia o revoca l'AIC,  ovvero  ne modifica le condizioni per quanto e' necessario al fine  di  conformarsi  alla  decisione  definitiva  adottata entro 30 giorni  dalla sua notifica, facendo riferimento alla decisione stessa e ne informa la Commissione e l'Agenzia.
 |  |  |  | Art. 43. Variazioni delle autorizzazioni
 di mutuo riconoscimento
 1.  Il  Ministero della salute esamina tutte le domande di modifica dell'AIC  rilasciate  secondo  le  disposizioni  del  presente capo e presentate   dal  titolare  delle  stesse.  Il  titolare  di  un'AIC, rilasciata  secondo  le disposizioni del presente capo, che chieda di apportare  modifiche  all'autorizzazione  stessa,  deve sottoporre la domanda  anche  agli  altri  Stati  membri  che  hanno autorizzato il medicinale.
 2.  Ove il Ministero della salute ritenga necessario, per la tutela della  salute  umana  o  degli animali o dell'ambiente, modificare le condizioni  di un'AIC rilasciata secondo le disposizioni del presente capo,   o   sospendere   o   revocare  l'autorizzazione,  ne  informa immediatamente l'Agenzia.
 3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 40, in casi eccezionali, quando  e'  indispensabile  un  provvedimento  urgente a tutela della salute umana o degli animali o dell'ambiente, e fino a quando non sia stata  presa una decisione definitiva, il Ministero della salute puo' sospendere   l'immissione   in   commercio  e  l'uso  del  medicinale veterinario  interessato.  La  decisione  adottata e' comunicata alla Commissione  e  agli  Stati  membri,  non  oltre  il  giorno  feriale successivo alla sua adozione.
 |  |  |  | Art. 44. Medicinali autorizzati
 ai sensi della direttiva n. 87/22/CEE
 1.   L'articolo 43   si  applica  anche  ai  medicinali  veterinari autorizzati  dal  Ministero  della  salute  a  seguito del parere del Comitato  emesso  anteriormente  al  1° gennaio  1995  in conformita' all'articolo 4 della direttiva 87/22/CEE.
 
 
 
 Nota all'art. 44:
 - La  direttiva  87/22/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 15 del 17 gennaio 1987.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 45. Norme che non si applicano
 ai medicinali veterinari omeopatici
 1.  Gli  articoli 38,  commi 3,  4  e  5,  e 39, 40, 41 e 42 non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.
 2.  Gli  articoli 36,  37,  38, 39, 40, 41 e 42 non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 22, comma 2.
 |  |  |  | Art. 46. Autorizzazione alla produzione
 1.  La  fabbricazione  dei  medicinali veterinari e' subordinata al possesso  di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute. Tale  autorizzazione  e'  necessaria  anche  per  la fabbricazione di medicinali   veterinari  destinati  all'esportazione  e  deve  essere trasmessa all'Agenzia.
 2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  e' richiesta sia per la fabbricazione   totale   che  parziale,  sia  per  le  operazioni  di divisione, di confezionamento o di presentazione.
 3.  L'autorizzazione,  di  cui  al comma 2, non e' richiesta per le preparazioni,  le  divisioni,  le  variazioni di confezionamento o di presentazione  eseguite  soltanto  per  la  fornitura al dettaglio da farmacisti in farmacia.
 4.  I  medicinali  veterinari  provenienti da un paese terzo devono essere  muniti  di  una  copia  dell'autorizzazione di cui al comma 1 rilasciata  dall'Autorita'  sanitaria  del  paese  di  produzione. Il Ministero   della   salute   invia   copia   di  tale  autorizzazione all'Agenzia.
 5.  A  cura del Ministero della salute e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'elenco delle autorizzazioni rilasciate  ai  sensi  dei  commi 1 e 2 alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.
 |  |  |  | Art. 47. Rilascio dell'autorizzazione
 1.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali  veterinari,  il  richiedente  deve rispettare le seguenti condizioni:
 a) specificare  i  medicinali veterinari e le forme farmaceutiche che   intende   fabbricare   o  importare,  nonche'  il  luogo  della fabbricazione e dei controlli;
 b) disporre,  per  la  loro  fabbricazione  o  l'importazione, di locali,  attrezzatura  tecnica e possibilita' di controllo adeguati e sufficienti  sia  per  la  fabbricazione  ed il controllo, sia per la conservazione dei medicinali nell'osservanza dell'articolo 28;
 c) disporre   di   almeno   una   persona  qualificata  ai  sensi dell'articolo 54.
 2.  Il richiedente nella domanda di autorizzazione, deve fornire le necessarie  informazioni  per provare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 48. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
 1.   Il  Ministero  della  salute  rilascia  l'autorizzazione  alla fabbricazione dopo aver accertato, previa ispezione che le condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, sono rispettate.
 2.   L'autorizzazione   alla  fabbricazione  puo'  contenere  anche specifici    obblighi   imposti   all'atto   del   suo   rilascio   o successivamente.
 3.  L'autorizzazione  e' riferita soltanto ai locali, ai medicinali veterinari ed alle forme farmaceutiche indicati nella domanda.
 |  |  |  | Art. 49. Termini dell'autorizzazione o del diniego
 1.  Il Ministero della salute rilascia o nega l'autorizzazione alla fabbricazione  richiesta  entro  90  giorni dalla data di ricevimento della domanda.
 |  |  |  | Art. 50. Termine della modifica dell'autorizzazione
 1.  Qualora  il  titolare  dell'autorizzazione  alla  fabbricazione chieda  una nuova autorizzazione, in sostituzione dell'autorizzazione alla  fabbricazione gia' rilasciata, in quanto intende modificare una delle  condizioni indicate all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b), il  Ministero  della  salute  rilascia o nega la nuova autorizzazione entro  trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In casi eccezionali,  con  provvedimento  motivato,  tale termine puo' essere prorogato fino a novanta giorni.
 |  |  |  | Art. 51. Sospensione dei termini
 1.  I  termini  di  cui  agli  articoli 49 e 50 sono sospesi fino a quando  non vengano fornite dal richiedente le eventuali informazioni supplementari  che  il  Ministero  della salute ritenga necessarie ad integrazione   dei   requisiti  specificati  nella  domanda  a  norma dell'articolo 47.
 |  |  |  | Art. 52. Obblighi del titolare di un'autorizzazione
 alla fabbricazione
 1.   Il   titolare   di  un'autorizzazione  alla  fabbricazione  di medicinali veterinari e' tenuto a:
 a) disporre  di personale in possesso dei requisiti necessari sia per la fabbricazione sia per il controllo dei medicinali veterinari;
 b) commercializzare  i  medicinali veterinari autorizzati secondo le norme in vigore;
 c) comunicare preventivamente al Ministero della salute qualsiasi modifica che egli desideri apportare ad una delle condizioni previste all'articolo 47.  Nel  caso  di improvvisa sostituzione della persona qualificata  di  cui  all'articolo 54, il Ministero della salute deve essere immediatamente informato;
 d) consentire  in ogni momento l'accesso ai locali agli ispettori del Ministero della salute;
 e) mettere  a  disposizione  della  persona  qualificata  di  cui all'articolo 54  tutti i mezzi necessari per l'espletamento delle sue funzioni;
 f) conformarsi ai principi ed alle linee guida sulla buona prassi di fabbricazione dei medicinali ed utilizzare come materie prime solo sostanze attive fabbricate conformemente alle linee guida dettagliate relative alla buona prassi di fabbricazione delle materie prime;
 g) registrare  in  modo dettagliato tutti i medicinali veterinari forniti,   compresi  i  campioni,  secondo  le  norme  del  paese  di destinazione.  Per  ogni  fornitura,  a  fini  di  lucro  o meno, che comporti o no un pagamento, sono registrati almeno i seguenti dati:
 1) data della fornitura;
 2) denominazione del medicinale veterinario;
 3) quantita' oggetto della fornitura;
 4) nome ed indirizzo del destinatario;
 5) numero di lotto del medicinale veterinario.
 2.  Le  registrazioni  di cui al comma 1, lettera g), sono tenute a disposizione dei Ministero della salute per almeno tre anni.
 |  |  |  | Art. 53. Fabbricazione di sostanze attive
 1.  La  fabbricazione  di  sostanze  attive utilizzate come materie prime comprende sia la fabbricazione totale, sia una fase intermedia, sia  l'importazione  di  una  sostanza attiva utilizzata come materia prima, come definita all'allegato I, parte 2, sezione C, sia le varie operazioni  di  divisione,  di confezionamento e di presentazione che precedono   l'incorporazione   della  materia  prima  nel  medicinale veterinario,  compresi  il  riconfezionamento  e  la  rietichettatura effettuati da un grossista autorizzato ai sensi dell'articolo 69.
 |  |  |  | Art. 54. Personale qualificato di cui deve dotarsi
 il titolare dell'autorizzazione alla produzione
 1. Il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione deve disporre in  modo  permanente e continuativo di almeno una persona qualificata ai   sensi   del   presente  articolo,  responsabile  in  particolare dell'esecuzione  degli  obblighi  di  cui all'articolo 55 o che abbia ottenuto  il  riconoscimento  di  persona  qualificata ai sensi della previgente normativa nel settore dei medicinali per uso umano.
 2.  Il  titolare  dell'autorizzazione  in  possesso  dei  requisiti previsti  dal  comma 5  puo'  assumere  la  responsabilita' di cui al comma 1.
 3.  La  persona  qualificata  e'  coordinata  almeno  dal personale qualificato previsto dalle «Norme di Buona Fabbricazione».
 4.  La  persona qualificata non puo' svolgere la stessa funzione in piu' stabilimenti di produzione, a meno che si tratti di stabilimento costituente reparto distaccato dello stabilimento principale.
 5.  La  persona  qualificata  di  cui  al  comma 1,  deve essere in possesso  di un diploma, o altro titolo riconosciuto equivalente, che attesti  un  ciclo di formazione universitaria della durata minima di quattro  anni  con  insegnamento  teorico  e pratico nelle discipline scientifiche di farmacia o di medicina o di medicina veterinaria o di chimica   o  di  chimica  e  tecnologia  farmaceutica  o  di  chimica industriale o di scienze biologiche.
 6.  I  diplomi  di  cui al comma 5 devono comprendere, nel ciclo di formazione, lo studio di almeno le seguenti materie di base:
 a) fisica sperimentale;
 b) chimica generale ed inorganica;
 c) chimica organica;
 d) chimica analitica;
 e) chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali;
 f) biochimica generale ed applicata;
 g) fisiologia;
 h) microbiologia;
 i)  farmacologia;
 j) tecnologia farmaceutica;
 k) tossicologia;
 l)  farmacognosia.
 7.  I diplomi di cui al comma 5, conseguiti in base ad insegnamenti diversi  da  quelli  indicati  nel comma 6, sono dichiarati validi ai fini   dell'esercizio   dell'attivita'   di   cui   al   comma 1,  se l'interessato dimostra l'acquisizione di sufficienti cognizioni nelle materie  non  incluse  nel  corso  di studi e se sui diplomi e' stato acquisito   preventivamente   il   parere  favorevole  del  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentito  il Consiglio universitario nazionale.
 8.  La  persona  qualificata,  di  cui  al  comma 1, deve avere una pratica  di almeno due anni nelle attivita' d'analisi qualitativa dei medicinali,  d'analisi quantitativa delle sostanze attive, di prove e verifiche  necessarie per garantire la qualita' dei medicinali in una o   piu'   aziende   che   abbiano   ottenuto  l'autorizzazione  alla fabbricazione.  La durata dell'esperienza pratica puo' essere ridotta di  un  anno  quando il ciclo di formazione universitaria dura almeno cinque anni e di un anno e mezzo quando tale ciclo di formazione dura almeno sei anni.
 9.  La  persona  qualificata  deve essere provvista di abilitazione all'esercizio della professione.
 10.  Coloro  che alla data del 4 marzo 1992 esercitavano sulla base della  previgente  normativa,  le  attivita'  di  persona qualificata possono   continuare   ad   esercitare  tale  attivita'.  Coloro  che esercitano   l'attivita'  di  persona  qualificata  nel  settore  dei medicinali  per  uso  umano  ai sensi della vigente normativa possono essere  considerati  idonei  ad  esercitare  tale attivita' anche nel settore dei medicinali per uso veterinario.
 |  |  |  | Art. 55. Responsabilita' della persona qualificata
 1. La persona qualificata vigila affinche':
 a) ogni  lotto  di  medicinale  veterinario  sia stato prodotto e controllato  secondo  le  norme  in  vigore  e  nell'osservanza delle condizioni previste nell'AIC;
 b) nel  caso di medicinali veterinari provenienti da Paesi terzi, anche  se  fabbricati  nella  Comunita'  che ogni lotto importato sia stato oggetto in uno Stato membro di un'analisi qualitativa completa, di  un'analisi  quantitativa  di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova o verifica necessaria per garantire la qualita' dei   medicinali  stessi  all'osservanza  delle  condizioni  previste dall'AIC.
 2.  I lotti dei medicinali veterinari controllati in un altro Stato membro,   a  norma  del  comma 1,  lettera a)  sono  dispensati,  per l'immissione  in  commercio, dalla ripetizione degli stessi controlli se  sono  accompagnati  da  idonei resoconti dei controlli effettuati dalla persona qualificata dell'altro Stato membro.
 3.   La   persona   qualificata   puo'   essere   esonerata   dalla responsabilita'   di   eseguire   i  controlli  di  cui  al  comma 1, lettera b),  nel caso in cui la Comunita' abbia concluso con il Paese terzo  esportatore  accordi  atti  a  garantire che il produttore del medicinale   veterinario   applichi   norme  di  buona  fabbricazione equivalenti  a  quelle  previste  dalla  Comunita'  e che i controlli suddetti siano stati eseguiti nel Paese d'esportazione.
 4. La persona qualificata deve, in ogni caso, certificare che tutti i  lotti  di  fabbricazione siano conformi al presente articolo in un registro  o  documento  equivalente previsto a tale fine. Il suddetto registro  o  documento  equivalente  e'  aggiornato  via  via  che le operazioni  sono  effettuate  e resta a disposizione per le ispezioni disposte  dal  Ministero  della  salute  per  un periodo comunque non inferiore  a  cinque  anni,  fatte  salve specifiche disposizioni che impongono un periodo piu' lungo.
 |  |  |  | Art. 56. Vigilanza sull'attivita' di persona qualificata
 1.  Il Ministero della salute vigila sull'osservanza da parte della persona  qualificata dei propri doveri, prevedendo l'applicazione nei suoi   confronti   di  misure  amministrative  quali  la  sospensione temporanea  della  possibilita' di svolgere tale mansione nel caso di accertamento  dell'avvenuta  violazione  degli stessi, Resta comunque ferma    l'eventuale   responsabilita'   penale,   amministrativa   o disciplinare  conseguente  alla  violazione  degli  obblighi connessi all'esercizio dell'attivita' di persona qualificata.
 |  |  |  | Art. 57. Obblighi del titolare di AIC di medicinali veterinari
 ad azione immunologica
 1.  In  sede di ispezione o di controllo, il Ministero della salute puo'  richiedere  al  titolare  dell'AIC  di medicinali veterinari ad azione  immunologica  di  presentare  copia  di  tutti i resoconti di controllo   firmati   dalla   persona   qualificata,  in  conformita' all'articolo 55, comma 4.
 2.  Il  titolare  dell'autorizzazione,  agli  stessi fini di cui al comma 1, si assicura che siano conservati sino alla data di scadenza, campioni  rappresentativi di ciascun lotto di medicinali in quantita' sufficiente  e  li  fornisce  rapidamente  su richiesta del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 58. Approvazione etichettatura
 1. Il Ministero della salute approva i confezionamenti primari ed i confezionamenti  esterni  dei  medicinali  veterinari  che recano, in caratteri  leggibili, conformemente ai dati ed ai documenti forniti a norma  degli  articoli 12,  13,  14, 15,16 e 17 ed al riassunto delle caratteristiche del prodotto, le seguenti informazioni:
 a) la  denominazione  del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma  farmaceutica, fermo restando che quando il medicinale contiene un'unica  sostanza  attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune;
 b) la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  in  termini di sostanze  attive  per unita' posologica od in relazione alla forma di somministrazione,  per  un dato volume o peso, fornita utilizzando la denominazione comune;
 c) il numero del lotto di fabbricazione;
 d) il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 e) il  nome  o  la denominazione sociale e il domicilio o la sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, del  fabbricante responsabile del rilascio del lotto ed eventualmente del rappresentante del titolare da questo designato;
 f) le  specie animali cui il medicinale veterinario e' destinato, il modo di somministrazione e la via di somministrazione. Deve essere previsto uno spazio per l'indicazione della posologia prescritta;
 g) il   tempo   di   attesa   per   i  medicinali  veterinari  da somministrare  a  specie  destinate  alla produzione di alimenti, con specifica  indicazione  per  specie  ed alimento interessato quali ad esempio carne, frattaglie, uova, latte, miele, anche qualora il tempo di attesa sia pari a zero;
 h) la data di scadenza;
 i) le  precauzioni  particolari  di conservazione da prendere, se necessario;
 j) le  precauzioni  specifiche  per l'eliminazione dei medicinali veterinari  inutilizzati  o  dei  rifiuti  derivanti  dai  medicinali veterinari, se del caso, nonche' un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
 k) le informazioni di cui all'articolo 30, comma 1;
 l) la  dicitura «per uso veterinario» oppure, per i medicinali di cui  all'articolo 75,  la  dicitura «per uso veterinario - da vendere solo su prescrizione medico veterinaria»;
 m) l'eventuale   indicazione   concernente   il   prezzo  di  cui all'articolo 63.
 2.  La  forma  farmaceutica  ed il contenuto in peso, volume e dose singola possono essere indicati soltanto sull'imballaggio esterno.
 3.  Alle  informazioni  di  cui  al comma 1, lettera b), si applica l'allegato  I,  parte  prima,  sezione  A, quando si riferiscono alla composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive.
 4.    Le    informazioni   di   cui   al   comma   1,   lettere f), g), h), i), j), k) e l), sono indicate tanto sull'imballaggio esterno quanto  sul  recipiente  dei  medicinali  in  lingua  italiana. Oltre all'uso    della   lingua   italiana,   le   informazioni   contenute nell'etichettatura  possono  essere  tradotte  anche  in altre lingue purche' il testo sia identico. Qualora il titolare dell'AIC si avvale di  tale  facolta'  si  assume  la responsabilita' di garantire che i testi  siano  identici,  mediante  traduzione  giurata  da  tenere  a disposizione del Ministero della salute.
 5.  Il  Ministero  della  salute puo' autorizzare od esigere che il confezionamento  esterno dei medicinali veterinari che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE)   n.   726/2004,   riportino   informazioni   supplementari   su distribuzione, detenzione, vendita o eventuali misure di precauzione, purche'  tali informazioni non siano contrarie al diritto comunitario o  alle condizioni d'autorizzazione all'immissione in commercio e non abbiano  fini  promozionali.  Tali  informazioni  supplementari  sono riportate in un riquadro bordato di blu che le separi nettamene dalle informazioni di cui al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 58:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 59. Etichettatura per blister e confezionamento primario
 di piccole dimensioni
 1.Quando  si  tratta  di  fiale  o  blister, le informazioni di cui all'articolo 58,  comma 1,  figurano sul confezionamento esterno. Sui confezionamenti  primari  sono  invece riportate soltanto le seguenti informazioni:
 a) denominazione del medicinale veterinario;
 b) quantita' delle sostanze attive;
 c) via di somministrazione;
 d) numero del lotto di fabbricazione;
 e) data di scadenza;
 f) dicitura «per uso veterinario».
 2.  Per  quanto  riguarda  i  confezionamenti  primari  di  piccole dimensioni  che  non  siano  fiale o blister, che contengono una sola dose   d'impiego   e   sui  quali  e'  impossibile  far  figurare  le informazioni   di   cui   al   comma 1,   le   prescrizioni   di  cui all'articolo 58,   commi 1,   2   e   3,  si  applicano  soltanto  al confezionamento esterno.
 3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1,  lettere c)  e f), sono indicate  tanto  sul  confezionamento esterno che sul confezionamento primario dei medicinali in lingua italiana.
 |  |  |  | Art. 60. Assenza di confezionamento esterno
 1.  In  mancanza  di confezionamento esterno, tutte le informazioni che,  a  norma  degli  articoli 58  e  59  devono  figurare  su detto confezionamento, figurano sul confezionamento primario.
 |  |  |  | Art. 61. Contenuto del foglietto illustrativo
 1.   Qualora   tutte   le   informazioni  prescritte  dal  presente articolo non  figurino  sui  confezionamenti  primario ed esterno, e' obbligatorio  inserire  all'interno  del  confezionamento  esterno un foglietto  illustrativo che contenga nell'ordine indicato le seguenti indicazioni:
 a) nome  o  denominazione  sociale e domicilio o sede sociale del titolare  dell'AIC,  del  o  dei  fabbricanti  e,  ove esistente, del rappresentante del titolare dell'AIC;
 b) denominazione  del medicinale veterinario seguita dal dosaggio e  dalla  forma  farmaceutica. Quando il medicinale contiene un'unica sostanza  attiva  e  porta  un  nome  di  fantasia,  deve figurare la denominazione  comune  della sostanza contenuta. Quando il medicinale e'  autorizzato  secondo  la procedura di cui al Titolo III, Capo IV, con nomi diversi nei singoli Stati membri interessati, deve riportare l'elenco di tali nomi;
 c) indicazioni terapeutiche;
 d) controindicazioni  ed  effetti  collaterali  negativi, se tali informazioni   sono   necessarie   per   l'impiego   del   medicinale veterinario;
 e) specie  animali  cui  il  medicinale veterinario e' destinato, posologia   in   funzione   di   dette   specie,   modo   e   via  di somministrazione,  indicazioni per una somministrazione corretta, ove necessario;
 f) il  tempo di attesa, anche qualora esso sia nullo, nel caso di medicinali  veterinari  somministrati  ad  animali che possono essere destinati alla produzione di alimenti;
 g) precauzioni  particolari da prendere per la conservazione, ove necessario;
 h) informazioni imposte a norma dell'articolo 30, comma 1;
 i) eventuali  speciali precauzioni da prendere per l'eliminazione dei medicinali inutilizzati o dei loro materiali di scarto.
 2. Il foglietto illustrativo di cui al comma 1, deve essere redatto in  lingua  italiana,  comprensibile al pubblico. Oltre all'uso della lingua  italiana,  le  informazioni  contenute  nel foglietto possono essere  tradotte anche in altre lingue purche' il testo sia identico. Qualora  il titolare dell'AIC si avvale di tale facolta' si assume la responsabilita'  di  garantire  che  i testi siano identici, mediante traduzione  giurata  da  tenere  a  disposizione  del Ministero della salute.
 3.  Le  informazioni  riportate  sul  foglietto illustrativo devono riguardare  unicamente il medicinale veterinario nella cui confezione esso e' contenuto.
 4.  I  foglietti  illustrativi di cui al comma 1 sono approvati dal Ministero  della  salute e devono contenere indicazioni conformi alle informazioni  ed  ai documenti forniti a norma degli articoli 12, 13, 14,  15,  16  e  17,  nonche'  al riassunto delle caratteristiche del prodotto  approvato.  Nell'approvare  il  foglietto  illustrativo, il Ministero  della  salute,  se  il  prodotto  e'  destinato  ad essere somministrato soltanto da un veterinario, puo' esonerare dall'obbligo di  far figurare determinate indicazioni sulle etichette e sul foglio illustrativo,  nonche'  dall'obbligo  di  redigere  il  foglietto  in italiano.
 |  |  |  | Art. 62. Inosservanza delle disposizioni
 inerenti l'etichettatura
 1.  In  caso d'inosservanza delle disposizioni del presente titolo, il  Ministero  della  salute puo' sospendere o revocare l'AIC, previa diffida ad adempiere rivolto senza esito all'interessato.
 |  |  |  | Art. 63. Indicazione del prezzo
 1.  Le disposizioni contenute nel presente Titolo non pregiudicano, salve  le  disposizioni concernenti le condizioni di distribuzione al pubblico,  l'indicazione  del  prezzo  massimo al quale il medicinale veterinario   puo'   essere  venduto  al  pubblico  e  la  proprieta' industriale.
 |  |  |  | Art. 64. Etichettatura medicinali veterinari omeopatici
 1.   I   medicinali   omeopatici  veterinari  sono  contraddistinti dall'indicazione  «medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni  terapeutiche  approvate»  apposta  in caratteri chiari e leggibili sull'etichettatura.
 2.   Oltre   all'indicazione,  di  cui  al  comma 1,  i  medicinali veterinari  omeopatici,  per  i  quali  e'  consentita  la  procedura semplificata   a   norma  dell'articolo 21,  comma 1,  devono  recare sull'etichettatura  ed  eventualmente  sul  foglietto illustrativo le seguenti informazioni:
 a) denominazione scientifica dei materiali omeopatici di partenza seguita  dal  grado  di  diluizione  espressa  con  i  simboli  della farmacopea  utilizzata  a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f); se il medicinale veterinario omeopatico e' composto da vari materiali di  partenza,  nell'etichettatura alla loro denominazione scientifica puo' essere aggiunto un nome di fantasia;
 b) nome  e  indirizzo  del  titolare  dell'AIC e, se diverso, del fabbricante;
 c) modo e via di somministrazione;
 d) data di scadenza;
 e) forma farmaceutica;
 f) contenuto della confezione;
 g) eventuali  particolari precauzioni ai fini della conservazione del medicinale;
 h) specie animale cui e' destinato il farmaco;
 i) eventuali avvertenze speciali previste per il medicinale;
 j) numero del lotto di fabbricazione;
 k) numero dell'AIC;
 l) tempo di attesa, ove richiesto.
 |  |  |  | Art. 65. Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai soggetti che esercitano   attivita'   di   commercio  all'ingrosso  di  medicinali veterinari,  di  materie  prime  farmacologicamente attive nonche' ai soggetti  autorizzati  anche  alla  vendita diretta dei medesimi e ai titolari  degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali.
 |  |  |  | Art. 66. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
 all'esercizio di attivita' di commercio all'ingrosso
 1.  La  distribuzione  all'ingrosso  di  medicinali  veterinari  e' subordinata   al   possesso  di  un'autorizzazione  rilasciata  dalla regione, dalla provincia autonoma o dagli organi da essi individuati.
 2.   Il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al  comma 1,  e' subordinata  al  possesso  da  parte  del  richiedente,  dei seguenti requisiti generali:
 a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
 b) sia  iscritto  nel  registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
 c) disponga  di locali, di installazioni e di attrezzature idonei e  sufficienti  a  garantire  una  buona  conservazione  e  una buona distribuzione dei medicinali;
 d) disponga   di  una  persona  responsabile  del  magazzino,  in possesso  del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e  tecnologia  farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della legge  19 novembre  1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia  riportato  condanne  penali  per  truffa  o  per  commercio di medicinali   irregolari;   la   responsabilita'   di  piu'  magazzini appartenenti  allo  stesso titolare puo' essere affidata a una stessa persona,  purche'  l'attivita'  da questi svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.
 3.  Alla  domanda  per  il  rilascio  dell'autorizzazione di cui al comma 1,   oltre  alla  documentazione  comprovante  l'esistenza  dei requisiti  di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e' allegata la seguente documentazione:
 a) una   planimetria   dei  locali  corredata  da  una  relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
 b) il  certificato  di  iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui al comma 2, lettera d);
 c) la  dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona  di  cui  al  comma 2,  lettera d),  con  la  precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;
 d) una  dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  tipologie  di medicinali  veterinari  o  di materie prime farmacologicamente attive che  si  intendono  commercializzare  secondo  le  definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), e) e f).
 4.   Nel  caso  in  cui  l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio all'ingrosso  sia  effettuato  in piu' magazzini con sedi diverse, le autorizzazione  di  cui al comma 1 devono essere richieste per ognuno di essi.
 
 
 
 Nota all'art. 66:
 - La  legge  19  novembre  1990, n. 341, reca: «Riforma
 degli ordinamenti didattici universitari».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 67. Procedura di autorizzazione
 1.   Il   termine   per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui all'articolo 66, comma 1, e' di novanta giorni a decorrere dalla data di  ricezione  della  domanda  da  parte  dell'Ufficio competente. Il responsabile  del procedimento puo' richiedere una integrazione della documentazione  di  cui  all'articolo 66,  comma 3;  in tale caso, il termine    di    novanta    giorni    previsto    per   il   rilascio dell'autorizzazione   e'   sospeso   fino  alla  presentazione  delle integrazioni   alla  documentazione  richieste.  L'autorizzazione  e' rilasciata  sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente   per  territorio,  a  seguito  di  sopralluogo  volto  ad accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di idoneita' dei locali e delle  attrezzature  ai  sensi dell'articolo 66, comma 2. Fatti salvi gli  effetti  della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro  l'indicato  termine  di  novanta  giorni  non  sia  comunicato all'interessato   il   provvedimento   di   diniego,  la  domanda  di autorizzazione si considera accolta.
 2.  L'autorizzazione,  che  deve indicare almeno le generalita' del titolare  e  della  persona  responsabile  del magazzino, la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attivita'  di  commercio  all'ingrosso, e' trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco.
 3.  Le  autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la  loro  efficacia,  fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio, a norma del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 68. Prescrizioni del titolare dell'autorizzazione
 al commercio all'ingrosso
 1. Il  titolare  dell'autorizzazione  al  commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e' tenuto a:
 a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 66;
 b) conservare la documentazione ufficiale dettagliata riferita ad ogni  transazione  in  entrata  o  in  uscita  che  riporti almeno le seguenti informazioni:
 1) data della transazione;
 2) identificazione precisa del medicinale veterinario;
 3) numero del lotto di fabbricazione e data di scadenza;
 4) quantita' ricevuta o fornita;
 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
 c) rendere  i  locali  e  le  attrezzature di cui all'articolo 66 comma 2,   lettera c),  accessibili  in  ogni  momento  al  personale incaricato dell'ispezione;
 d) fornire  medicinali  veterinari  alle  farmacie,  ai  soggetti titolari   dell'autorizzazione   al  commercio  all'ingrosso  e  agli esercizi  commerciali di cui all'articolo 90, solo previo rilascio di regolare fattura di vendita;
 e) avvalersi,  sia  in  fase di approvvigionamento che in fase di distribuzione dei medicinali veterinari, di sistemi o apparecchiature idonei  a  garantire,  secondo  i  requisiti  tecnici  previsti dalla Farmacopea  ufficiale,  la  corretta conservazione degli stessi anche durante il trasporto;
 f) comunicare   preventivamente   all'Ente   che   ha  rilasciato l'autorizzazione,  qualsiasi  modifica  rispetto  alla documentazione presentata  a  corredo  della  domanda  di  autorizzazione,  a  norma dell'articolo 66, comma 3;
 g) eseguire  almeno  una  volta  l'anno una verifica approfondita delle  forniture  in  entrata ed in uscita, rapportandole alle scorte detenute  in  quel  momento;  gli  esiti della verifica, nonche' ogni discrepanza,  devono  essere  annotate;  tale documentazione e' parte integrante della documentazione di cui al comma 2;
 h) disporre  di  un  piano  d'emergenza che garantisca l'efficace esecuzione  dei  provvedimenti  di  ritiro dal mercato ordinati dalle autorita' competenti o eseguiti in collaborazione con il fabbricate o titolare di A.I.C. dell'eventuale medicinale interessato;
 i) comunicare al Ministero della salute e al titolare dell'A.I.C. l'intenzione  di  importare  da  un  altro  Stato  membro  medicinali veterinari  autorizzati  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 726/2004, nonche' altri medicinali veterinari comunque autorizzati, fatte salve le procedure nazionali vigenti.
 2.  La  documentazione  di  cui al comma 1, lettera b), deve essere conservata  a  cura del titolare per almeno cinque anni e deve essere esibita  su  richiesta  degli  organi  di controllo. I dati contenuti nella  predetta  documentazione  sono  riportati in registri a pagine progressivamente  numerate,  o  in appositi tabulati elettrocontabili gia'  in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, e comunque a condizione  che  siano  garantite  tutte le informazioni previste dal comma 1, lettera b).
 3.  L'Azienda  sanitaria locale provvede almeno una volta l'anno ad eseguire  una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta della  documentazione  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  e  la  sua regolarita'.
 
 
 
 Nota all'art. 68:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 69. Sostanze farmacologicamente attive
 1.    E'    vietato    somministrare    agli    animali    sostanze farmacologicamente  attive  se  non in forma di medicinali veterinari autorizzati.
 2.  E'  vietato  detenere  e commercializzare le sostanze di cui al comma 1  senza autorizzazione del Ministero della salute; il rilascio ditale autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66.
 3.  In  deroga  al  comma 2 l'autorizzazione non e' richiesta se il detentore  e'  in  possesso  di  autorizzazione alla distribuzione di sostanze   farmacologicamente   attive   ad   uso   umano.   Ai  fini dell'inserimento  nel  registro  di  cui  al  comma 2 le regioni e le province  autonome  trasmettono  al  competente ufficio del Ministero della salute, copia delle autorizzazioni concesse.
 4.  Le  sostanze di cui al comma 1 possono essere detenute e cedute soltanto  tra  fabbricanti  e  grossisti  autorizzati; a tale fine si considera  fabbricante  anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia.
 5.  I  fabbricanti  ed  i  grossisti autorizzati di cui al comma 4, registrano in modo particolareggiato tutte le transazioni commerciali riguardanti   le   sostanze  che  possono  venire  impiegate  per  la fabbricazione  di  medicinali  veterinari e conservano i registri per almeno tre anni dall'ultima registrazione, mettendoli a disposizione, in caso di ispezioni da parte del Ministero della salute.
 6. Alla fabbricazione delle sostanze di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  del  presente decreto concernenti le norme di buona prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.
 7.  Possono  essere  importate  sostanze  farmacologicamente attive impiegate  per  la fabbricazione di medicinali ad uso veterinario, da parte   di   officine   di  fabbricazione  di  medicinali  veterinari autorizzate  dal  Ministero  della  salute e da grossisti autorizzati alla   successiva   detenzione  e  commercializzazione  delle  stesse sostanze  farmacologicamente  attive.  L'importatore,  senza ritardo, trasmette  al  Ministero  della  salute  ed alla A.S.L. competente un elenco  dettagliato  delle  sostanze  oggetto  dell'importazione, con indicazione della data e del paese di provenienza.
 8.  Il Ministero della salute tiene apposito elenco dei fabbricanti e dei grossisti autorizzati e lo rende pubblico.
 |  |  |  | Art. 70 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
 all'esercizio dell'attivita' di vendita diretta
 
 1.  La  vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata soltanto  da  farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
 2.  In  deroga  al  comma  1, e a condizione che la vendita avvenga sotto  la  responsabilita'  di  persona abilitata all'esercizio della professione  di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso   e   i   fabbricanti   di   premiscele   per   alimenti medicamentosi,  possono  essere  autorizzati  alla  vendita  diretta, rispettivamente  di  medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele  per  alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere   vendute   direttamente  solo  ai  titolari  di  impianti  di allevamento  autorizzati  alla  fabbricazione  di mangimi medicati ai sensi  del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantita' prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari  di  autorizzazione  e  commercio  all'ingrosso, alle stesse condizioni,  possono essere altresi' autorizzati alla vendita diretta di  medicinali  veterinari  in confezioni destinate esclusivamente ad animali  da compagnia, nonche' di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.
 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita diretta di   medicinali  veterinari  e'  rilasciata  dalla  regione  e  dalla provincia  autonoma  o  dagli  organi  da  esse  individuati, secondo modalita'  dalle  stesse  stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali: a) sia  in  possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
 medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66; b) non  abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di
 medicinali irregolari; c) disponga  di  una  persona responsabile della vendita, in possesso
 del  diploma  di  laurea  in  farmacia  o  in chimica e tecnologia
 farmaceutiche,  ai  sensi  della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
 successive  modificazioni, che non abbia riportato condanne penali
 per   truffa   o   per  commercio  di  medicinali  irregolari;  la
 responsabilita'  della vendita in piu' magazzini appartenenti allo
 stesso  titolare puo' essere affidata a una stessa persona purche'
 in  ciascun  magazzino  sia  garantita  la  presenza della persona
 responsabile durante gli orari di vendita.
 4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione: a) il  certificato  di  iscrizione  della  persona di cui al comma 3,
 lettera c), all'albo professionale dei farmacisti; b) la  dichiarazione  di  accettazione  dell'incarico  da parte della
 persona  di  cui  al  comma  3, lettera c), con la precisazione di
 altri eventuali incarichi presso altre sedi; c) l'indicazione  dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata
 la vendita diretta; d) l'indicazione  delle  tipologie di medicinali veterinari destinati
 alla vendita diretta.
 5.  Il  termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1,  e'  di  novanta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  ricezione dell'istanza  da  parte  dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento puo' richiedere una integrazione della documentazione di cui  al  comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per   il   rilascio   dell'autorizzazione   e'   sospeso   fino  alla presentazione   delle  integrazioni  alla  documentazione  richieste. L'autorizzazione  e'  rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio  veterinario  competente  per  territorio.  Fatti  salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato   termine   di   novanta   giorni   non   sia   comunicato all'interessato   il   provvedimento   di   diniego,  la  domanda  di autorizzazione si considera accolta.
 6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' di vendita diretta di medicinali  veterinari  sia  effettuato  in  piu'  magazzini con sedi diverse,  l'autorizzazione  di  cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.
 7.  L'autorizzazione  che  deve  indicare almeno le generalita' del titolare  e  della  persona  responsabile  della  vendita, la sede, i giorni  e  gli  orari  di vendita, nonche' le tipologie di medicinali veterinari  che  formano  oggetto  dell'attivita'  ed e' trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco.
 8.  Le  autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la  loro  efficacia,  fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.
 9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non e' richiesto per i  fabbricanti  di  premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.
 
 
 
 Nota all'art. 70:
 - Per  il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, vedi
 note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 71. Prescrizioni a carico del titolare
 dell'autorizzazione alla vendita diretta
 1.   Il   titolare  dell'autorizzazione  alla  vendita  diretta  di medicinali veterinari e' tenuto a:
 a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 70;
 b) tenere   la  documentazione  ufficiale  particolareggiata  che riporti,  limitatamente ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione  di  ricetta medico veterinaria, per ogni operazione in entrata o in uscita, le seguenti informazioni:
 1) data dell'operazione;
 2) identificazione precisa del medicinale veterinario;
 3) numero del lotto di fabbricazione;
 4) quantita' ricevuta o fornita;
 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
 6)  nome  ed  indirizzo  del  veterinario  che ha prescritto il medicinale, nonche' copia della prescrizione medica;
 c) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento al personale incaricato dell'ispezione;
 d)  registrare  in  apposito  registro  di  carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all'articolo 65 e  ai  medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di  medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire   fuori   dall'ambulatorio,  tenendo  altresi'  copia  della regolare fattura di vendita;
 e) avvalersi  sia  in  fase  di approvvigionamento che in fase di distribuzione  di  sistemi  o  di apparecchiature idonee a garantire, secondo  i  requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea ufficiale, la corretta  conservazione  dei  medicinali  veterinari anche durante il trasporto;
 f) comunicare   preventivamente   all'Ente   od   organo  che  ha rilasciato  l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto ai requisiti e    alle    caratteristiche    indicate   ai   fini   del   rilascio dell'autorizzazione;
 g) detenere  almeno  il  70 per cento di medicinali veterinari in commercio in relazione alla specifica realta' zootecnica locale fatta eccezione dei fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi;
 h) eseguire  almeno  una  volta  l'anno una verifica approfondita delle  forniture  in  entrata  ed in uscita rapportandole alle scorte detenute  in  quel  momento;  gli  esiti della verifica, nonche' ogni discrepanza  devono  essere  annotati;  tale  documentazione e' parte integrante della documentazione di cui al comma 2.
 2.  Fatti  salvi  gli  altri obblighi di registrazione, il titolare della   farmacia,   nonche'  i  grossisti  e  i  fabbricanti  di  cui all'articolo 70,   comma 2,   devono   conservare   per  cinque  anni dall'ultima  registrazione  la  documentazione  di  cui  al  comma 1, lettera b).  I  dati  contenuti  nella  predetta  documentazione sono riportati    a    pagine   prenumerate   o   in   appositi   tabulati elettrocontabili  gia'  in  uso,  validi  ai  fini delle disposizioni fiscali,  integrati oltre che dalle fatture di vendita anche dal nome del veterinario prescrittore, allegando la relativa ricetta.
 3.  L'A.S.L.  provvede  almeno  una  volta  l'anno  ad eseguire una ispezione   nel   corso   della   quale   accerta   la  tenuta  della documentazione di cui al comma 2 e la sua regolarita'.
 4.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 2, gli obblighi di  registrazione  sono assolti per la ricetta medico-veterinaria non ripetibile,  mediante il trattenimento della stessa e, per la ricetta medico-veterinaria  ripetibile,  mediante  il  suo  trattenimento  al termine  del  periodo di validita'; la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all'ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia,  e ad esclusione dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  b),  n.  1), deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.
 5.  La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2, deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano.
 |  |  |  | Art. 72. Incompatibilita'
 1.  L'incarico  di  farmacista  responsabile  della vendita diretta presso  il  magazzino  autorizzato  e' incompatibile con la figura di direttore o titolare di farmacia.
 |  |  |  | Art. 73. Depositari di medicinali veterinari
 1.   Le   disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano  anche all'attivita'   di   coloro   che   detengono,   per   la  successiva distribuzione, medicinali per uso veterinario sulla base di contratti di    deposito   stipulati   con   i   titolari   dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio dei prodotti o con loro rappresentanti. Il  depositario  tiene  a  disposizione  degli organi di controllo la documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.
 |  |  |  | Art. 74 Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni
 
 1.  Qualora  gli  organi  deputati  alle  ispezioni e verifiche sul territorio  rilevino  la mancata osservanza delle disposizioni di cui al  presente  titolo,  notificano al titolare delle autorizzazioni di cui  agli  articoli  66  e  70  e  al  responsabile  del procedimento autorizzativo  di  cui  agli  articoli  67, comma 1 e 70, comma 5, il verbale d'ispezione che deve contenere: a) l'esito del sopralluogo; b) l'indicazione  delle  violazioni riscontrate ai sensi del presente
 decreto; c) l'indicazione  dei  correttivi  da apportare per la rimozione, ove
 possibile,  delle  violazioni  di cui alla lettera b), nonche' del
 relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.
 2.  Nei  casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui  al  medesimo  comma  1 l'adozione del provvedimento di immediata sospensione  o  revoca  dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato.
 3.  Qualora  in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le  violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma   1,   l'organo   accertatone   propone   al  responsabile  del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione o  revoca  dell'autorizzazione  di  cui  agli  articoli  66  e 70, da comunicare all'interessato.
 4. La sospensione dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, non  puo'  eccedere  i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.
 5.  In  caso  di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente  decreto, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2, e' revocata.
 6.  I  provvedimenti  di  sospensione  o revoca dell'autorizzazione rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 66 sono automaticamente estesi e producono  i  propri effetti anche sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi   degli   articoli   69   e   70.   Detti   provvedimenti  sono tempestivamente  trasmessi  al  Ministero  della salute ai fini degli effetti sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 69.
 |  |  |  | Art. 75. Norme generali sulla modalita' di dispensazione
 1.  Il  Ministero  della  salute,  fatte salve le norme nazionali o comunitarie  piu' restrittive riguardanti la fornitura dei medicinali veterinari  al  fine di tutela della salute dell'uomo e degli animali prevede  nell'A.I.C.,  l'obbligo  della  prescrizione veterinaria non ripetibile per fornire al pubblico:
 a) i  medicinali  veterinari  la cui fornitura o utilizzazione e' soggetta  alle  restrizioni  che  risultano  dall'applicazione  delle pertinenti   convenzioni  delle  Nazioni  Unite  contro  il  traffico illecito  di  stupefacenti  e  di  sostanze  psicotrope,  e  ad altre restrizioni risultanti dalla legislazione comunitaria;
 b) i  medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti;
 c) i   medicinali  per  i  quali  il  veterinario  deve  prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:
 1) la specie cui e' destinato il farmaco;
 2) la persona che somministra i medicinali agli animali;
 3) l'ambiente;
 d)  i  medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che  richiedono  precise  diagnosi  preventive  o dal cui uso possono derivare  conseguenze  tali  da  rendere  difficile  o  da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;
 e) le   formule   officinali   di  cui  all'articolo 3,  comma 2, lettera b), per animali destinati alla produzione di alimenti;
 f) i  nuovi  medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e' autorizzata da meno di cinque anni.
 2.  Il Ministero della salute puo' ammettere esenzioni al requisito di  cui  al  comma 1, lettera b), conformemente ai criteri fissati in sede  comunitaria. Nell'attesa della fissazione dei predetti criteri, restano in vigore le previgenti disposizioni in materia.
 3.  In  deroga  all'articolo 9  e  fatte  salve le prescrizioni del presente    articolo,    nonche'    quelle   relative   all'esercizio dell'attivita' professionale, il veterinario di un altro Stato membro che si trovi a svolgere la propria attivita' professionale in Italia, puo' recare con se' e somministrare agli animali quantitativi ridotti di  medicinali  veterinari che non superino il fabbisogno quotidiano, necessario  per una buona prassi veterinaria, ad esclusione di quelli ad azione immunologica, anche se tali medicinali non sono autorizzati in Italia, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
 a) abbia  provveduto ad informare l'ASL competente per territorio dell'esercizio dell'attivita' professionale nel territorio stesso;
 b) i medicinali veterinari utilizzati abbiano ottenuto una A.I.C. ai  sensi  degli  articoli 5  e  7  nello  Stato  membro  in  cui  il veterinario esercita abitualmente la propria professione;
 c) i  medicinali  veterinari  siano  trasportati  dal veterinario nell'imballaggio originale del produttore;
 d) i  medicinali  veterinari  destinati  alla somministrazione ad animali    produttori    di   alimenti   abbiano   una   composizione qualitativamente e quantitativamente identica, in termini di sostanze attive,  a  quella  di medicinali veterinari autorizzati in Italia ai sensi degli articoli 5 e 7;
 e) osservi  le  norme  previste  dal  presente  decreto  e sia al corrente  delle buone prassi veterinarie. Egli provvede affinche' sia rispettato   il   tempo  di  attesa  specificato  sull'etichetta  del medicinale  veterinario,  a  meno che non sia previsto di indicare un tempo di attesa piu' lungo;
 f) non  fornisca alcun medicinale veterinario all'allevatore o al proprietario  degli  animali  trattati in Italia, a meno che cio' non avvenga  ai sensi dell'articolo 84, comma 3 ; in questo caso fornisce il medicinale veterinario soltanto per gli animali di cui si occupa e unicamente  nelle quantita' minime necessarie per iniziare la terapia in  attesa  che  detto  soggetto si procuri un medicinale veterinario autorizzato in Italia per il proseguimento della stessa;
 g) registri   in   modo  dettagliato  gli  animali  trattati,  la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata  del  trattamento  ed  il tempo d'attesa applicato, mantenendo dette  registrazioni a disposizione delle competenti autorita' a fini d'ispezione per almeno tre anni.
 |  |  |  | Art. 76. Prescrizione di medicinali veterinari
 1.  E'  fatto  divieto  di'  fornire  medicinali  veterinari  senza prescrizione  medico-veterinaria  ove  la  stessa  sia prevista dalle norme vigenti ed in quantita' diversa da quella prescritta.
 2.  I  medici  veterinari  nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento o la terapia.
 3.  Fatte  salve  le  disposizioni  piu' restrittive, la vendita di medicinali  veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonche'   di   medicinali   veterinari   contenenti   chemioterapici, antibiotici,      antiparassitari,      corticosteroidi,      ormoni, antinfiammatori,  sostanze  psicotrope,  neurotrope,  tranquillanti e beta-agonisti,  prescritti  per  la terapia di animali destinati alla produzione  di  alimenti  per  l'uomo,  e' effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia,  di  cui  la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e  la  terza  viene  conservata  dal  titolare  degli impianti di cui all'articolo 65.
 4.  In  deroga  a  quanto stabilito dal comma 3, il Ministero della salute  puo'  autorizzare  la vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinario ripetibile dei medicinali veterinari per uso orale contenenti  chemioterapici,  antibiotici,  antiparassitari utilizzati per  il  trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati  al consumo umano ed allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo tenendo conto:
 a) delle caratteristiche delle confezioni;
 b) della   quantita'   e   concentrazione  del  principio  attivo contenuto nella confezione;
 c) delle modalita' d'uso;
 d) del  numero  di  animali  che  possono  essere trattati con la singola confezione.
 5.  Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da  compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali ivi  elencate,  sono  presentate  in  confezioni  autorizzate anche o esclusivamente  per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.
 6.  Fatte  salve  le  norme  specifiche  previste  per  particolari categorie  di  medicinali,  le  prescrizioni di medicinali veterinari destinati  ai  soli  animali  da  compagnia,  in  confezioni  ad essi esclusivamente destinati e' effettuata mediante ricetta ripetibile.
 7.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche all'uso in deroga di cui all'articolo 11.
 8.  Le  ASL,  nell'ambito  delle  proprie competenze istituzionali, vigilano  costantemente  sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  ed  effettuano  controlli puntuali secondo i piani di farmacosorveglianza di cui all'articolo 88.
 |  |  |  | Art. 77. Termine di validita' della ricetta
 1.   La   ricetta   non   ripetibile   in  triplice  copia  di  cui all'articolo 76,  comma 3,  ha  la  validita' massima di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione.
 |  |  |  | Art. 78. Modalita' per la dispensazione dei medicinali veterinari
 in caso di terapia d'urgenza
 1.  Il farmacista responsabile della vendita diretta puo' suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purche' sia piu' conveniente da un  punto  di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identita'   della  composizione  quali-quantitativa  del  principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione.
 2.  Il  farmacista  responsabile della vendita diretta, nel caso in cui  sussista  l'urgenza  di  inizio  della terapia, se il medicinale veterinario   prescritto  non  e'  immediatamente  disponibile,  puo' consegnare un medicinale veterinario corrispondente purche' analogo a quello  prescritto  nella ricetta per composizione quali-quantitativa del   principio  attivo  e  degli  eccipienti  e  per  la  specie  di destinazione,  previo  assenso  del  veterinario che ha rilasciato la prescrizione.  L'assenso  deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi  successivi  mediante  apposita  comunicazione  del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.
 |  |  |  | Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati
 alla produzione di alimenti
 1.   Fatti  salvi  gli  obblighi  di  registrazione  da  parte  del veterinario,  di  cui  all'articolo 15  del  decreto  legislativo  di attuazione   della   direttiva  n.  2003/74/CE,  i  proprietari  e  i responsabili  di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione  e  alla  somministrazione  di  medicinali  veterinari, le seguenti indicazioni:
 a) data;
 b) identificazione del medicinale veterinario;
 c) numero di lotto;
 d) quantita';
 e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
 f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
 g) data di inizio e di fine del trattamento.
 2.  Il  registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla    ASL,    unitamente    alle    copie    delle    prescrizioni medico-veterinarie   di   cui   all'articolo 76,   comma 1,  ed  alla documentazione  di acquisto e' conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza  di  tale periodo, ed e' esibito a richiesta della ASL per i controlli.
 3.  Almeno  una  volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della  quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarita'
 
 
 
 Nota all'art. 79:
 - Per la direttiva 2003/74/CE vedi nota all'art. 31.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 80 Tenuta delle scorte di medicinali veterinari
 
 1.  Il  titolare  di  impianti  di  cui all'articolo 65 puo' essere autorizzato   dalla  ASL  a  tenere  adeguate  scorte  di  medicinali veterinari  purche'  sussistano  valide  motivazioni e purche' ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e carico conforme a quanto stabilito all'articolo 79, comma 2, da conservarsi per tre anni dalla data  dell'ultima  registrazione  o  cinque  anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.
 2.  Il  registro  di  cui  al  comma  1 puo' ricomprendere anche il registro  dei  trattamenti  di  cui all'articolo 79, comma 1, purche' siano presenti tutte le informazioni ivi richieste.
 3.  Almeno  una  volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della  quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarita'.
 |  |  |  | Art. 81. Modalita' di tenuta delle scorte negli impianti
 di allevamento e custodia di animali destinati
 alla produzione di alimenti.
 1.  Nel  caso  di  impianti  di  allevamento  e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte  di  medicinali  veterinari, uno o piu' medici veterinari sono responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta  di un apposito registro di carico e scarico. I nominativi dei medici  veterinari  responsabili  delle scorte devono essere indicati nella  domanda  di  autorizzazione  alla  quale  deve essere allegata dichiarazione  scritta  di  accettazione  da  parte  degli stessi con l'indicazione  delle  ulteriori  strutture  presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. La somministrazione agli  animali  dei  medicinali  veterinari costituenti le scorte deve avvenire  nel  rispetto  degli  obblighi  di  registrazione  previsti dall'articolo 15   del   decreto   legislativo  di  attuazione  della direttiva n. 2003/74/CE.
 2. Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti   antibatterici   e   chemioterapici   da   somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi.
 
 
 
 Nota all'art. 81:
 - Per la direttiva 2003/74/CE, vedi nota all'art. 31.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 82. Modalita' di tenuta delle scorte negli impianti
 di allevamento e custodia di animali non destinati
 alla produzione di alimenti.
 1.  Nel  caso  di impianti di allevamento e custodia di animali non destinati  alla  produzione  di  alimenti, che siano autorizzati alla detenzione  di  scorte  di  medicinali  veterinari, uno o piu' medici veterinari  sono  responsabili  della  custodia  e dell'utilizzazione delle stesse. Gli obblighi di relativa registrazione vengono assolti, per   il  carico,  conservando  la  documentazione  di  acquisto  dei medicinali  veterinari,  e  per  lo  scarico,  mediante registrazione dell'utilizzo  dei  farmaci  qualora  si  tratti  di  quelli  di  cui all'articolo   76,   comma 5.  I  nominativi  dei  medici  veterinari responsabili  delle  scorte  devono  essere indicati nella domanda di autorizzazione  alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di  accettazione  da  parte  degli  stessi  con  l'indicazione  delle ulteriori  strutture  presso  le  quali  risultano responsabili della tenuta di scorte.
 |  |  |  | Art. 83. Termini
 1.  Le registrazioni previste dall'articolo 68 comma 1, lettera b), dall'articolo 71,  comma 1,  lettera b), e dall'articolo 80, comma 1, devono    essere    effettuate    entro   sette   giorni   lavorativi dall'espletamento dell'operazione cui si riferiscono.
 |  |  |  | Art. 84 Modalita' di tenuta delle scorte
 negli impianti di cura degli animali
 
 1.  Le  scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio  dell'attivita'  professionale veterinaria, sono tenute sotto la responsabilita' del direttore sanitario della struttura. Gli stabilimenti   utilizzatori,   di  cui  all'articolo  2  del  decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  116, possono detenere medicinali veterinari  nelle  tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione   delle   sperimentazioni  autorizzate.  La  detenzione  e l'impiego  di  detti  medicinali  veterinari  ricade sotto la diretta responsabilita'    del    medico   veterinario   responsabile   delle sperimentazioni.
 2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle strutture  veterinarie di cui al comma 1, i medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in detta   struttura;  il  direttore  sanitario  della  struttura  tiene l'elenco  aggiornato  dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta  dei  medicinali,  esibendolo  su richiesta delle autorita' di controllo.
 3.  Il  medico  veterinario,  nell'ambito della propria attivita' e qualora  l'intervento  professionale  lo  richieda,  puo'  consegnare all'allevatore  o  al  proprietario  degli  animali  le confezioni di medicinali  veterinari della propria scorta e da lui gia' utilizzate, allo  scopo  di  iniziare  la terapia in attesa che detto soggetto si procuri,  dietro  presentazione  della  ricetta  redatta  dal  medico veterinario   secondo   le   tipologie   previste,  altre  confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi gli  obblighi  di  registrazione  di  cui all'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
 4.  Gli  adempimenti  relativi al carico dei medicinali costituenti scorta  ai  sensi  dei  commi  1  e  6 vengono assolti conservando la documentazione  di  acquisto per tre anni; lo scarico degli stessi e' richiesto  solo  nel  caso  di  medicinali  somministrati  ad animali destinati alla produzione di alimenti, e vengono assolti annotando il trattamento  effettuato  sul  registro  di  scarico,  fermo  restando l'obbligo  di registrazione del trattamento e di conservazione di cui all'articolo 79.
 5.  Le  strutture  veterinarie  di  cui  al  comma 1, limitatamente all'impiego  su animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo  ed esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  n. 1), possono detenere scorte di medicinali ad uso umano,  assolvendo  agli adempimenti di registrazione di cui al comma 4.   Tali   medicinali  possono  essere  somministrati  agli  animali unicamente  dal medico veterinario della struttura veterinaria che li ha  in  cura e non possono essere in alcun modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.
 6.  Alle  strutture  veterinarie  di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego  nell'attivita'  clinica  nelle  strutture  medesime, possono essere  ceduti,  ricorrendo  le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali  ad  uso  umano  cedibili solo ad ospedali e case di cura, purche'  non  esistano  anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali  prescrivibili  solo  da  uno  specialista  ai sensi della normativa  in  materia  di  medicinali per uso umano. Tali medicinali possono  essere  impiegati,  nei  casi  consentiti  dall'articolo 10, nell'attivita'  clinica  all'interno  della  struttura  medesima solo sotto  il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo  scarico  nel  registro  di  cui  al  comma  4, ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa  appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive   modificazioni,   l'approvvigionamento  avviene  mediante ricetta   speciale   e  nel  rispetto  delle  registrazioni  previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.
 7.  L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato  attraverso  i  canali  autorizzati  di  distribuzione del farmaco  umano  e,  limitatamente  a quelli prescrivibili solo da uno specialista,  solo  attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione  di  ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia nella  quale  venga  precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. Una copia della stesa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario  della  azienda  sanitaria  a  cura del responsabile alla vendita.
 8.  Con  decreto del Ministro della salute, possono essere definite le  categorie  di  medicinali  ad  uso  umano  escluse  dal  campo di applicazione  dei  commi  5  e  6, ovvero quelle il cui utilizzo deve avvenire secondo particolari modalita'.
 
 
 
 Nota all'art. 84:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  27  gennaio 1992, n. 116, recante: "Attuazione
 della  direttiva  n.  86/609/CEE  in  materia di protezione
 degli  animali  utilizzati  a  fini sperimentali o ad altri
 fini scientifici".
 "Art.  2. - 1. Ai sensi del presente decreto si intende
 per:
 a) "animale"  non  altrimenti  specificato: qualsiasi
 vertebrato  vivo  non  umano, ivi comprese le forme larvali
 autonome  capaci  o non di riprodursi a esclusione di altre
 forme fetali o embrionali;
 b) "animali  da esperimento": ogni animale utilizzato
 o da utilizzare in esperimenti;
 c) "animali   da   allevamento":   animali   allevati
 appositamente   per  essere  impiegati  in  esperimenti  in
 stabilimenti   approvati   dalla   autorita'  competente  o
 registrati presso quest'ultima;
 d) "esperimento":  l'impiego  di  un  animale  a fini
 sperimentali  o  ad altri fini scientifici che puo' causare
 dolore,  sofferenza,  angoscia o danni temporanei durevoli,
 compresa  qualsiasi  azione che intenda o possa determinare
 la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i
 metodi  meno  dolorosi  di  uccisione  o di marcatura di un
 animale    comunemente   accettati   come   umanitari;   un
 esperimento  comincia quando un animale e' preparato per la
 prima  volta  ai fini dell'esperimento e termina quando non
 occorrano   ulteriori  osservazioni  per  l'esperimento  in
 corso;   l'eliminazione   del   dolore,  della  sofferenza,
 dell'angoscia  o  dei  danni durevoli, grazie alla corretta
 applicazione  di un anestetico, di un analgesico o di altri
 metodi,  non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori
 dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche
 agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;
 e) "autorita'   responsabile   del   controllo  degli
 esperimenti": Ministero della sanita';
 f) "persona  competente":  chiunque sia provvisto del
 titolo  idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente
 decreto;
 g) "stabilimento":   qualsiasi   impianto,  edificio,
 gruppo di edifici o altri locali; puo' comprendere anche un
 luogo  non  completamente  chiuso  o  coperto  e  strutture
 mobili;
 h) "stabilimento     di    allevamento":    qualsiasi
 stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo
 di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
 i) "stabilimento  fornitore":  qualsiasi stabilimento
 diverso  da  quello  di  allevamento,  che fornisce animali
 destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
 j) "stabilimento       utilizzatore":       qualsiasi
 stabilimento  in  cui  gli  animali  vengono  utilizzati in
 esperimenti;
 k) "adeguatamente   anestetizzato":   privato   della
 sensibilita'  mediante  metodi  di  anestesia locale oppure
 generale, conformi alla pratica veterinaria;
 l) "uccisione  con metodi umanitari": uccisione di un
 animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la
 minore sofferenza fisica e psicologica".
 - Per  la  direttiva  n. 2003/74/CE, vedi nota all'art.
 31.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 14  e  42 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
 309,  recante:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia di
 disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
 prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
 tossicodipendenza".
 Art.  14  (Legge  22  dicembre  1975,  n. 685, art. 12)
 (Criteri   per  la  formazione  delle  tabelle).  -  1.  La
 inclusione  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
 tabelle  di  cui  all'art.  13  e'  effettuata  in  base ai
 seguenti criteri:
 a) nella tabella I sono indicati:
 1) l'oppio  e  i  materiali  da  cui possono essere
 ottenute  le  sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili dal
 papavero     sonnifero;    gli    alcaloidi    ad    azione
 narcotico-analgesica   da   esso  estraibili;  le  sostanze
 ottenute   per   trasformazione  chimica  di  quelle  prima
 indicate;  le  sostanze  ottenibili  per  sintesi che siano
 riconducibili,  per  struttura  chimica  o  per  effetti, a
 quelle   oppiacee   precedentemente   indicate;   eventuali
 intermedi per la loro sintesi;
 2)  le  foglie  di  coca  e gli alcaloidi ad azione
 eccitante   sul   sistema   nervoso   centrale   da  queste
 estraibili;  le  sostanze  ad  azione  analoga ottenute per
 trasformazione   chimica  degli  alcaloidi  sopra  indicati
 oppure per sintesi;
 3)  le  sostanze  di  tipo  amfetaminico  ad azione
 eccitante sul sistema nervoso centrale;
 4)  ogni  altra  sostanza  che  produca effetti sul
 sistema  nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare
 dipendenza  fisica  o  psichica  dello  stesso  ordine o di
 ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
 5)  gli  indolici, siano essi derivati triptaminici
 che  lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
 effetti  allucinogeni  o  che possano provocare distorsioni
 sensoriali;
 6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti;
 i   tetraidrocannabinoli,  i  loro  analoghi  naturali,  le
 sostanze  ottenute  per  sintesi o semisintesi che siano ad
 essi  riconducibili  per  struttura  chimica  o per effetto
 farmaco-tossicologico;
 7)  ogni altra pianta i cui principi attivi possono
 provocare  allucinazioni  o  gravi distorsioni sensoriali e
 tutte  le  sostanze  ottenute  per estrazione o per sintesi
 chimica  che  provocano  la  stessa  tipologia di effetti a
 carico del sistema nervoso centrale;
 b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
 1)  i medicinali contenenti le sostanze analgesiche
 oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
 2)  i  medicinali  di  cui  all'allegato III-bis al
 presente testo unico;
 3)  i  medicinali  contenenti  sostanze di corrente
 impiego  terapeutico  per  le  quali  sono  stati accertati
 concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
 psichica;
 4)  i  barbiturici  che hanno notevole capacita' di
 indurre  dipendenza  fisica  o psichica o entrambe, nonche'
 altre   sostanze   ad  effetto  ipnotico-sedativo  ad  essi
 assimilabili ed i medicinali che li contengono;
 c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente
 impiego  terapeutico  per  le  quali  sono  stati accertati
 concreti  pericoli  di  induzione  di  dipendenza  fisica o
 psichica   di'  intensita'  e  gravita'  minori  di  quelli
 prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
 2)  i  barbiturici  ad  azione  antiepilettica  e i
 barbiturici con breve durata d'azione;
 3)      le      benzodiazepine,      i     derivati
 pirazolopirimidinici   ed   i   loro   analoghi  ad  azione
 ansiolitica  o  psicostimolante  che  possono  dar luogo al
 pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
 d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
 1)   le   composizioni   medicinali  contenenti  le
 sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
 associazione  con  altri  principi attivi, per i quali sono
 stati   accertati   concreti   pericoli   di  induzione  di
 dipendenza fisica o psichica;
 e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
 1)   le   composizioni   medicinali  contenenti  le
 sostanze  elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole
 o  in  associazione con altri principi attivi quando per la
 loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  e  per le
 modalita'  del  loro  uso,  presentano  rischi  di  abuso o
 farmacodipendenza   di   grado  inferiore  a  quello  delle
 composizioni   medicinali   comprese   nella   tabella  II,
 sezioni A  e  C,  e  pertanto  non  sono  assoggettate alla
 disciplina  delle  sostanze  che  entrano a far parte della
 loro composizione;
 2)  le composizioni medicinali ad uso parenterale a
 base di benzodiazepine;
 3)  le  composizioni  medicinali per uso diverso da
 quello  iniettabile,  le  quali,  in associazione con altri
 principi   attivi  non  stupefacenti  contengono  alcaloidi
 totali  dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non
 superiore  allo  0,05  per cento in peso espresso come base
 anidra;  le  suddette composizioni medicinali devono essere
 tali   da   impedire   praticamente   il   recupero   dello
 stupefacente   con   facili  ed  estemporanei  procedimenti
 estrattivi;
 f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
 1)   le   composizioni   medicinali  contenenti  le
 sostanze  elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole
 o  in associazione con altri principi attivi, quando per la
 loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  o  per le
 modalita'  del  loro  uso,  possono dar luogo a pericolo di
 abuso  o  generare  farmacodipendenza  di grado inferiore a
 quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella
 II, sezioni A, C o D.
 2.  Nelle  tabelle  I e II sono compresi, ai fini della
 applicazione  del  presente testo unico, tutti gli isomeri,
 gli  esteri,  gli  eteri,  ed  i  sali  anche relativi agli
 isomeri,  esteri  ed  eteri,  nonche' gli stereoisomeri nei
 casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze
 ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta
 espressa eccezione.
 3.  Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con
 la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
 denominazione  comune  italiana o l'acronimo, se esiste. E,
 tuttavia,  ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione
 del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
 indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
 purche' idonea ad identificarla.
 4.   Le  sostanze  e  le  piante  di  cui  al  comma 1,
 lettera a),  sono  soggette  alla  disciplina  del presente
 testo  unico anche quando si presentano sotto ogni forma di
 prodotto, miscuglio o miscela".
 Art.  42.  (Legge  22 dicembre  1975, n. 635, art. 42 -
 legge  26 giugno  1990, n. 162, art. 10, comma 1) (Acquisto
 di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
 psicotrope  da  parte  di  medici chirurghi). - 1. I medici
 chirurghi  ed  i  medici veterinari, i direttori sanitari o
 responsabili  di  ospedali,  case  di cura in genere, prive
 dell'unita'  operativa di farmacia, e titolari di gabinetto
 per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le
 normali  esigenze  terapeutiche, si determini la necessita'
 di  approvvigionarsi  di  medicinali  a  base  di  sostanze
 stupefacenti   o  psicotrope  compresi  nella  tabella  II,
 sezioni  A,  B  e  C,  di  cui  all'art.  14,  devono farne
 richiesta  scritta  in  triplice  copia  alla farmacia o al
 grossista  di  medicinali.  La  prima  delle predette copie
 rimane  per  documentazione  al  richiedente;  le altre due
 devono   essere   rimesse   alla   farmacia  o  alla  ditta
 all'ingrosso;  queste  ultime  ne  trattengono  una  per il
 proprio   discarico   e   trasmettono  l'altra  all'azienda
 sanitaria locale a cui fanno riferimento.
 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei
 predetti   medicinali   in   misura   eccedente   in   modo
 apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
 punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
 somma da euro 100 ad euro 500.
 3.  I  direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di
 cui  al  comma 1  debbono  tenere  un  registro di carico e
 scarico   dei   medicinali  acquistati,  nel  quale  devono
 specificare l'impiego dei medicinali stessi.
 4.  Detto  registro  deve  essere vidimato e firmato in
 ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 85. Modalita' di tenuta delle scorte per attivita' zooiatrica
 1.   Il   medico   veterinario  che  svolge  la  propria  attivita' professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui all'articolo 84,  comma 1,  puo'  munirsi  di  scorte  di  medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della  ASL.  Nella  richiesta  di autorizzazione deve essere indicata l'ubicazione  dei  locali  ed  il  nominativo  del medico veterinario responsabile  della  scorta.  Gli  adempimenti  relativi  al carico e scarico  dei  medicinali  costituenti  scorta sono assolti applicando quanto previsto all'articolo 84, comma 4.
 2.  I  locali  destinati  alla detenzione della scorta ai sensi del comma 1  devono  essere resi accessibili su richiesta delle autorita' di controllo.
 3.  Nel  caso  disciplinato  al  comma 1,  si  applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.
 |  |  |  | Art. 86. Modalita' di conservazione e di utilizzo
 delle rimanenze di medicinali veterinari
 1.  Non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 80, comma 1, le rimanenze  di  medicinali  veterinari  al  termine  delle  prescritte terapie  effettuate  mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero  di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o  sopraggiunta  modifica  della stessa. Tali rimanenze devono essere conservate  conformemente  alle  modalita'  di conservazione indicate nell'etichettatura  del  medicinale  veterinario.  In caso di mancato utilizzo  o  di  scadenza  del  medicinale si applica quanto previsto dall'articolo 117.
 2.  L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 puo' avvenire solo dietro  specifica  indicazione  di un medico veterinario sul registro dei trattamenti e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo   79  e  dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
 
 
 
 Nota all'art. 86:
 -  La  direttiva n. 2003/74/CE e' pubblicata nella GUCE
 n.  L 262  del  14 ottobre  2003,  ed  e' stata attuata con
 decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 87. Campioni gratuiti
 1.  I  campioni  gratuiti  di  medicinali  veterinari devono essere consegnati   dal  titolare  dell'AIC,  o  suo  avente  causa,  previa compilazione  di  opportuna  documentazione  di  scarico  che attesti l'avvenuta consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo  professionale Ai fini della successiva gestione di campioni gratuiti  si  applicano  le norme di registrazione di cui al presente decreto e di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
 2.  Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione piu'  piccola  messa  in  commercio.  Il  suo  contenuto  deve essere inferiore,  in  numero  di  unita'  posologiche o in volume, a quello della   confezione  in  commercio  purche'  risulti  terapeuticamente idoneo;  la  non  corrispondenza  del contenuto e, eventualmente, del confezionamento  primario  della  confezione  autorizzata deve essere espressamente  richiamato  in  etichetta. Unitamente al campione deve essere  sempre  consegnato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto.
 3.  I  campioni  gratuiti  di  medicinali  veterinari devono essere contrassegnati  da  apposita  stampigliatura  indelebile  recante  la dicitura: «Campione gratuito - Vietata la vendita».
 4.   Non   puo'   essere  fornito  alcun  campione  dei  medicinali disciplinati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 5. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite le condizioni  relative  alla  consegna  ed  utilizzazione  dei campioni gratuiti   anche   in   riferimento   all'attivita'  di  informazione medico-scientifica.
 
 
 
 Note all'art. 87:
 - Per  la  direttiva  n. 2003/74/CE, vedi nota all'art.
 31.
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 ottobre 1990, n. 309, vedi note all'art. 84.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 88. Attivita' di ispezione e verifica
 1. Le regioni e le province autonome:
 a) predispongono  piani  di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla  base  di  indicatori di rischio e di valutazioni di congruita' dell'uso;
 b) coordinano  le attivita' delle aziende sanitarie in dipendenza delle  tipologie  di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
 2. I servizi veterinari delle ASL ed gli altri organismi competenti provvedono  ad  effettuare  ispezioni  e verifiche sulle attivita' di commercio  all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli  stessi  da parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le competenze del Ministero della salute a norma degli articoli 90 e 69.
 3.  Le  regioni  e  le province autonome trasmettono annualmente al Ministero  della  salute  una  relazione  sulle  attivita'  di cui al comma 2,  al  fine  della  complessiva  vigilanza,  programmazione  e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.
 4.  E'  istituito  un  nucleo  nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali  veterinari  costituito  da  rappresentanti  del Ministero della  salute,  dell'Istituto  superiore  di  sanita', degli Istituti zooprofilattici  sperimentali,  del  Nucleo Carabinieri per la tutela della  salute,  della  Guardia  di  finanza  e degli Assessorati alla sanita'  delle  regioni  e delle province autonome, con il compito di rendere piu' efficienti le ispezioni e i controlli di cui al comma 2. Con    decreto   del   Ministro   della   salute   sono   individuate caratteristiche strutturali e modalita' operative del nucleo.
 5.  Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con le regioni e  le province autonome, possono essere stabilite, nel rispetto delle norme  comunitarie,  condizioni e prescrizioni di carattere generale, relative  a tutti i medicinali, le premiscele medicate e gli alimenti medicamentosi   ad   uso   veterinario,   ivi  compreso  disposizioni sull'etichettatura, confezionamento e sulle modalita' di prescrizione e di impiego.
 |  |  |  | Art. 89. Codice a barre
 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli  articoli 68, comma 1, lettera b), e 71, comma 1, lettera b), il fabbricante  del medicinale veterinario immesso in commercio provvede ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile,  attraverso  lettore ottico, anche il numero di lotto, in conformita'  con  l'articolo 6-octies  del  decreto-legge 30 dicembre 2004,  n.  314,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
 2.  Fatte  salve  le informazioni previste dal presente decreto, il Ministero  della  salute disciplina le modalita' di registrazione che prevedano  l'impiego del codice a barre di cui al comma 1, nonche' le modifiche al modello di ricetta medico veterinaria.
 
 
 
 Nota all'art. 89:
 -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  6-octies  del
 decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 1° marzo 2005, n. 26, recante:
 «Proroga dei termini»:
 «Art.  6-octies  (Codice  a  barre sulle confezioni dei
 medicinali  veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione
 di  un  codice  a  barre  relativo  alla  distribuzione dei
 medicinali  veterinari,  di cui all'art. 13-undecies, comma
 1,  del  decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'
 prorogato al 31 dicembre 2007».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 90. Vendita in esercizi commerciali
 1. La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad  azione  antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonche' dei    medicinali   veterinari   destinati   ad   essere   utilizzati esclusivamente  per  i  pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera,  i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i  conigli da compagnia ed i piccoli roditori, puo' essere effettuata anche  negli  esercizi  commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica   purche'  non  sia  previsto  obbligo  di  prescrizione medico-veterinaria.
 2.  Gli  esercizi di cui al comma 1 si approvvigionano dei predetti medicinali   dai   fabbricanti   titolari  di  AIC  e  dai  grossisti autorizzati ai sensi dell'articolo 66.
 |  |  |  | Art. 91. Segnalazione di sospette reazioni avverse
 1.   Chiunque  ha  motivo  di  ritenere  che  dall'utilizzo  di  un medicinale veterinario sono derivate sospette reazioni avverse ne da' comunicazione   al  Centro  regionale  di  farmacovigilanza,  di  cui all'articolo 94,  comma 2,  e  al  Ministero della salute che adotta, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il  bilancio dello Stato, ogni provvedimento ritenuto necessario.
 2.  Il  Ministero  della  salute puo' definire specifici obblighi a carico  dei veterinari o degli altri operatori sanitari relativi alla segnalazione di sospette gravi o inattese reazioni avverse su animali o sull'uomo.
 3.  I  veterinari  ed  i  farmacisti riferiscono al Ministero della salute   e   ai   Centri   regionali   di   farmacovigilanza  di  cui all'articolo 94  di  ogni  sospetta  reazione  avversa sull'animale e sull'uomo   o   dell'eventuale   mancanza   di   efficacia  collegata all'utilizzo  di  un  medicinale  veterinario.  Le  segnalazioni sono effettuate utilizzando il modello armonizzato di cui all'allegato II, conforme alle linee guida dell'Agenzia.
 4.  Le  schede  di segnalazione di cui al comma 3 sono trasmesse di norma  entro  quindici giorni lavorativi dal momento della conoscenza dell'evento.   Nel   caso   in  cui  le  reazioni  avverse  siano  da considerarsi  gravi,  il  predetto  termine  e'  ridotto a sei giorni lavorativi.
 |  |  |  | Art. 92. Gestione del sistema di farmacovigilanza
 1.   Il   Ministero   della   salute   gestisce   un   sistema   di farmacovigilanza  ai fini dell'adozione delle decisioni regolamentari appropriate   ed  armonizzate  riguardanti  i  medicinali  veterinari autorizzati nella Comunita' e considerate le informazioni su sospette reazioni  avverse  derivanti  dai medicinali veterinari in condizioni normali d'impiego, il Ministero della salute istituisce un sistema di farmacovigilanza  veterinaria.  Tale  sistema  e' volto a raccogliere informazioni  utili per la sorveglianza dei medicinali veterinari, in particolare  per  quanto  riguarda le reazioni avverse dei medicinali veterinari  sugli animali e sull'uomo e per valutare scientificamente tali informazioni.
 2. Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salute ed  e'  costituito  dallo  stesso Ministero e dai Centri regionali di farmacovigilanza di cui all'articolo 94.
 3.  Le  informazioni  relative alle reazioni avverse, devono essere correlate  ai  dati  disponibili  sulla vendita e la prescrizione dei medicinali veterinari ai quali si riferiscono.
 4.  Il  Ministero  della  salute provvede affinche' le informazioni appropriate  raccolte mediante il sistema siano comunicate agli altri Stati membri ed all'Agenzia.
 5.  Il  sistema di farmacovigilanza deve, altresi', tenere conto di tutte  le  informazioni relative alla mancanza dell'efficacia attesa, all'uso  improprio,  agli studi circa la validita' dei tempi d'attesa ed  agli  eventuali  problemi relativi all'ambiente correlati all'uso dei  medicinali  veterinari. Tali informazioni sono interpretate alla luce  delle  linee  guida  dell'Agenzia  e,  possono  essere  poste a fondamento  di  provvedimenti  che impongano prescrizioni al titolare dell'AIC,  qualora  si ritenga possano avere influenza sui benefici o rischi  intrinseci  all'utilizzo  del  medicinale  veterinario cui si riferiscono.
 |  |  |  | Art. 93. Controllo delle attivita' di farmacovigilanza
 1.   Per  garantirne  l'indipendenza,  la  gestione  delle  risorse utilizzate  per  l'attivita'  di  farmacovigilanza,  il funzionamento delle   reti   di   comunicazione   e  la  sorveglianza  sul  mercato relativamente  alla qualita', sicurezza ed efficacia, avvengono sotto il controllo permanente del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 94. Sistema nazionale di farmacovigilanza
 1. Il Ministero della salute:
 a) promuove  e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore   di  sanita',  studi  e  ricerche  sull'utilizzazione  dei medicinali,  sull'epidemiologia  e  predispone  piani di prelievo dal circuito  distributivo  di  campioni  di  medicinali  veterinari gia' registrati,   con   particolare  riguardo  ai  medicinali  veterinari immunologici per l'esecuzione di controlli ordinari e straordinari;
 b) adotta,  coadiuvato  dalle regioni e dalle province autonome di   Trento   e  di  Bolzano,  provvedimenti  atti  a  promuovere  le segnalazioni  spontanee  da  parte degli operatori sanitari, comunque utile ai fini della farmacovigilanza;
 c) mantiene  i  necessari  rapporti con l'Agenzia, con i centri nazionali  di  farmacovigilanza  degli  altri  Stati  membri, con gli organismi internazionali e con le regioni e le province autonome.
 2.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano istituiscono,   nell'ambito   degli  stanziamenti  di  bilancio  loro assegnati,  i Centri regionali di farmacovigilanza, avvalendosi degli Istituti  zooprofilattici,  delle  facolta' universitarie di medicina veterinaria o di altri centri specializzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresi' nell'ambito delle loro  competenze,  alla  diffusione  delle  informazioni al personale sanitario  e  alla  formazione  degli  operatori  nel  settore  della farmacovigilanza.   I  Centri  regionali,  fermo  restando  ulteriori compiti   eventualmente   individuati   nella   normativa  regionale, assicurano in particolare:
 a) l'esame  delle  schede  di  segnalazione  pervenute  ai  sensi dell'articolo 91,  comma 3,  e  le integrano con i dati eventualmente mancanti,  acquisendo le opportune informazioni presso l'autore della segnalazione e il titolare dell'AIC;
 b) la  predisposizione  e  l'esecuzione  di  eventuali  esami  di laboratorio, clinici ed anatomo-istopatologici utili alla valutazione di causalita';
 c) l'effettuazione   della   valutazione   di   causalita',   ove scaturiscano  rischi  per  la  salute  pubblica o per la salute degli animali,  informandone  le  Aziende  sanitarie  locali competenti per territorio;
 d) il  mantenimento  di  un  costante aggiornamento del Ministero della salute sull'attivita' svolta;
 e) la  trasmissione  al Ministero della salute delle segnalazioni validate,  affinche'  quest'ultimo attivi i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica;
 f) lo   sviluppo  e  il  mantenimento  di  un  apposito  archivio informatico  per  la  farmacovigilanza in cui raccolgono le schede di segnalazione,  classificate  per  prodotto,  specie animale e tipo di informazione.
 3.  Il  Ministero  della  salute  organizza,  con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanita', riunioni periodiche per esaminare con  le  regioni  e  le  province  autonome le modalita' ottimali per l'attuazione della collaborazione nel settore della farmacovigilanza.
 |  |  |  | Art. 95. Responsabile del sistema di farmacovigilanza
 1.  Il titolare dell'AIC del medicinale veterinario deve disporre a titolo stabile e continuativo di una persona responsabile del sistema di  farmacovigilanza,  di  seguito  denominata persona qualificata in possesso del diploma di laurea ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.  341,  e  successive  modificazioni,  o  altro titolo riconosciuto equivalente  in  medicina,  medicina veterinaria, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, chimica e biologia.
 2.  La  persona  qualificata di cui al comma 1 deve risiedere nella comunita' ed e' responsabile di quanto segue:
 a) dell'istituzione  e  del  funzionamento  di  un sistema atto a garantire  che  le informazioni su tutte le sospette reazioni avverse comunicate  al personale dell'impresa ed ai suoi rappresentanti siano raccolte  e ordinate affinche' siano a disposizione in un unico luogo nel territorio comunitario;
 b) di  elaborare  per le autorita' competenti le relazioni di cui all'articolo 96,  nella  forma  stabilita,  conformemente  alle linee guida menzionate nell'articolo 91, comma 3;
 c) della  trasmissione  di  una  risposta rapida ed esauriente ad ogni   richiesta   del   Ministero   della   salute  di  informazioni supplementari  ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un  medicinale  veterinario, ivi comprese le informazioni riguardanti il   volume   delle  vendite  o  delle  prescrizioni  del  medicinale veterinario stesso;
 d) della  trasmissione  al  Ministero  della  salute di qualunque altra  informazione pertinente ai fini della valutazione dei benefici e  dei  rischi  intrinseci  ad  un medicinale veterinario, nonche' di informazioni  adeguate  concernenti  gli  studi  di sorveglianza dopo l'immissione in commercio.
 3.  Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, le persone che hanno   svolto,  a  titolo  stabile  e  continuativo,  nei  due  anni precedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'attivita'  di responsabile del sistema di farmacovigilanza, possono continuare a svolgere tale attivita'.
 
 
 
 Nota all'art. 95:
 -  Per  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, vedi nota
 all'art. 66.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 96. Obblighi del titolare dell'AIC
 1.  Il  titolare  dell'AIC  registra  in  modo dettagliato tutte le sospette  reazioni avverse verificatesi nella Comunita' o in un Paese terzo  e  ne  da' comunicazione al Ministero della salute redigendone una relazione in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 3,  salvo circostanze eccezionali tali reazioni sono oggetto di una relazione comunicata per via telematica.
 2.  Il titolare dell'AIC registra e comunica con modalita' idonee a lasciare  traccia  scritta, al Ministero della salute e all'Autorita' competente dell'eventuale altro Stato membro nel cui territorio si e' verificato,  qualunque  sospetta reazione avversa grave nell'animale, qualunque  reazione  avversa  sull'uomo  correlata all'uso dei propri medicinali  veterinari.  La  registrazione  e la comunicazione devono essere  effettuate senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni da quando ne ha avuto comunicazione.
 3.  Gli  obblighi  di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui  si  puo'  ragionevolmente presumere che il titolare dell'AIC sia comunque venuto a conoscenza dell'evento.
 4.  Il  titolare  dell'AIC  provvede  affinche'  tutte  le sospette reazioni  avverse  gravi  inattese  su animali e le sospette reazioni avverse  sull'uomo,  ed  ogni  sospetta  trasmissione  di  un  agente infettivo   tramite   un   medicinale  veterinario  verificatesi  nel territorio  di  un  Paese  terzo  siano comunicate, senza ritardo, al Ministero  della  salute  in  conformita'  alle  linee  guida  di cui all'articolo 91,  comma 3.  Il Ministero della salute, entro quindici giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  mette  a disposizione dell'Agenzia  e  delle  altre autorita' competenti degli Stati membri nei  quali  il  medicinale  veterinario  e'  autorizzato, le suddette informazioni.
 5.  Nei  casi  in  cui  le comunicazioni di cui ai commi precedenti riguardano  i  medicinali veterinari per i quali l'Italia ha agito da Paese di riferimento nella procedura di cui agli articoli 36 e 37, il Ministero della salute e' responsabile di svolgere le valutazioni del caso  e  di  assumere  gli  eventuali provvedimenti che si rendessero necessari in relazione alle sospette reazioni avverse di cui ha avuto comunicazione.
 6.  Salvo  siano stati stabiliti piu' rigorosi requisiti al momento del  rilascio  dell'AIC  o successivamente, il titolare dell'AIC deve presentare  al  Ministero  della  salute  le informazioni su tutte le sospette  reazioni  avverse immediatamente su richiesta e comunque in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza:
 a) almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'AIC e fino al momento dell'immissione in commercio;
 b) almeno  ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio;
 c) una  volta  l'anno  per  i due anni seguenti al periodo di cui alla lettera b);
 d) ogni tre anni per il periodo successivo al periodo di cui alla lettera c).
 7.  I  rapporti periodici di cui al comma 6, devono contenere anche eventuali  informazioni  relative  alle  sospette reazioni avverse in seguito  all'uso  improprio dei medicinali veterinari, nonche' quelle relative  alla  sospetta  mancanza  di  efficacia  attesa. Gli stessi rapporti contengono, infine, una valutazione scientifica del rapporto rischio-beneficio  relativo  all'uso  del  medicinale  veterinario in questione.
 8.  Dopo  il  rilascio  dell'AIC,  il  titolare  puo'  chiedere una modifica  dei  termini  di cui al comma 6, presentando una domanda di variazione   ai   sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1084/2003  della Commissione.
 9.   Il   titolare   dell'AIC   non  puo'  comunicare  al  pubblico informazioni  su  problemi  di  farmacovigilanza  relativi al proprio medicinale   veterinario   autorizzato   se   non  dopo  averne  data comunicazione  preventiva  al  Ministero  della  salute.  Il titolare dell'AIC assicura in ogni caso che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.
 
 
 
 Nota all'art. 96:
 -  Il regolamento (CE) n. 1084/2003 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 159 del 27 giugno 2003.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 97. Scambio di informazioni
 1.  Al  fine di agevolare lo scambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza   dei   medicinali  veterinari  in  commercio  nella comunita',   il   Ministero   della   salute  si  avvale  della  rete informatizzata   attivata,   per   tale  finalita',  dall'Agenzia  in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione.
 2.  Nel  caso  si verifichino sospetti di gravi effetti collaterali negativi  e  di  effetti collaterali negativi sull'uomo o sospetti di mancanza  di efficacia attesa, il Ministero della salute assicura che le  segnalazioni ricevute, siano trasmesse, senza ritardo, attraverso la rete informatica di cui al comma 1, all'Agenzia e agli altri Stati membri nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida dell'Agenzia di  cui  all'articolo 98.  Tale  comunicazione comunque deve avvenire entro  quindici  giorni  di calendario dall'avvenuta comunicazione al Ministero della salute.
 3.  Il  Ministero  della  salute  mette a disposizione del titolare dell'AIC   immediatamente   o   comunque  entro  quindici  giorni  di calendario  dalla  data di comunicazione degli effetti collaterali di cui al comma 2, le informazioni ricevute, e provvede anche a fornirne tempestiva   notizia  al  pubblico  mediante  il  sito  istituzionale informatico del Ministero della salute.
 4.  L'obbligo di cui al comma 3 e' previsto solo nel caso in cui il titolare dell'AIC non sia gia' a conoscenza delle stesse informazioni ricevute dal Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 98. Elenchi reazioni avverse
 1.   Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  anche  dei  Centri regionali  di  farmacovigilanza, effettua la raccolta, il controllo e la  predisposizione  degli elenchi sugli effetti collaterali negativi effettuata in conformita' alla specifiche linee guida dell'Agenzia.
 2.  Il  titolare  dell'AIC  utilizza, ai fini delle segnalazioni di effetti  collaterali  negativi,  la  terminologia  medico veterinaria internazionale di cui alle linee guida dell'Agenzia.
 |  |  |  | Art. 99. Sospensione e revoca a seguito
 di segnalazioni di farmacovigilanza
 1.  Il  Ministero  della  salute, se in seguito a valutazione delle informazioni  relative  alla farmacovigilanza nel settore veterinario ritiene  necessario  sospendere,  revocare o modificare le condizioni dell'AIC  per  limitarne le indicazioni o la disponibilita', cambiare posologia  o aggiungere una controindicazione o una nuova avvertenza, ne  informa  immediatamente  l'Agenzia,  gli  altri Stati membri e il titolare dell'AIC.
 2.  Il  Ministero  della  salute, se ritiene necessario, ai fini di tutela  della  salute umana o animale, l'adozione di provvedimenti di urgenza,   puo'   sospendere  l'AIC  di  un  medicinale  veterinario, informandone  l'Agenzia,  la  commissione e gli altri Stati membri al piu'  tardi  il  primo  giorno  feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la notizia da cui deriva tale esigenza.
 |  |  |  | Art. 100. Ispezioni e controlli
 1.  Il  Ministero  della  salute  verifica  che le disposizioni del presente  decreto siano rispettate, effettuando ispezioni con cadenza almeno  triennale  ed effettuando controlli a campione utilizzando un laboratorio   ufficiale   per  il  controllo  dei  medicinali,  o  un laboratorio designato a tale fine.
 2.  Il  Ministero della salute puo' procedere alle ispezioni di cui al  comma 1,  senza preavviso presso i fabbricanti di sostanze attive utilizzate  come  materie  prime nel medicinale veterinario, presso i locali   dove   si   effettua   la   produzione,   il   controllo   e l'immagazzinamento  del  medicinale veterinario e presso i locali del titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni volta che  ritenga sussistano motivi per sospettare che non siano osservati i  principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 52, ed adottati dalla commissione. Tali ispezioni possono  svolgersi anche su richiesta di un altro Stato membro, della Commissione o dell'Agenzia.
 3.   Il  Ministero  della  salute  puo'  procedere  ad  ispezionare l'officina   di   produzione   di  materie  prime  su  richiesta  del fabbricante.
 4.  Le  ispezioni  sono effettuate da rappresentanti incaricati dal Ministero della salute a cui sono conferiti i seguenti poteri:
 a) ispezionare  gli  stabilimenti  di  produzione e di commercio, nonche' i laboratori incaricati dal titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione,    all'esecuzione   di   controlli,   in   conformita' dell'articolo 47, comma 1, lettera a);
 b) prelevare campioni ai fini di un'analisi indipendente da parte di  un  laboratorio  ufficiale  per  il controllo dei medicinali o da parte  di  un  laboratorio  designato  a tal fine dal Ministero della salute;
 c) esaminare   tutti   i  documenti  relativi  all'oggetto  delle ispezioni,  salve  le  disposizioni  in  vigore al 9 ottobre 1981 che limitano tale potere per quanto riguarda la descrizione del metodo di fabbricazione;
 d) ispezionare  i  locali, i registri ed i documenti dei titolari dell'AIC  o  delle  imprese  incaricate dal titolare di realizzare le attivita'  di cui al titolo VII, ed in particolare agli articoli 95 e 96.
 5.  Il  Ministero  della  salute adotta ogni opportuna disposizione affinche'  i  processi di fabbricazione impiegati nella produzione di medicinali   veterinari   ad  azione  immunologica  siano  totalmente convalidati e assicurino la costanza qualitativa dei lotti.
 6.   I   rappresentanti   incaricati  dal  Ministero  della  salute riferiscono  dopo  ciascuna  ispezione  di  cui  al comma 1 in merito all'osservanza  da  parte  del fabbricante dei principi e delle linee guida  delle buone prassi di fabbricazione adottati dalla commissione o, eventualmente, dei requisiti di cui al titolo VII. Il contenuto di queste  relazioni e' comunicato al fabbricante o al titolare dell'AIC sottoposto all'ispezione.
 7.  Fatti  salvi  i  diversi  accordi eventualmente conclusi tra la Comunita'  ed un Paese terzo, il Ministero della salute puo' chiedere al   fabbricante   stabilito   in   un   Paese  terzo  di  sottoporsi all'ispezione di cui al comma 1.
 8.  Nei  novanta giorni successivi all'ispezione di cui al comma 1, se  questa accerta l'osservanza da parte del fabbricante dei principi e  delle  linee  guida  delle  buone prassi di fabbricazione previsti dalla  normativa  comunitaria,  il Ministero della salute rilascia al fabbricante  un  certificato  di buone prassi di fabbricazione. Se le ispezioni  sono effettuate su richiesta degli organismi preposti alla Farmacopea  europea, viene rilasciato, se del caso, un certificato di conformita' alla monografia della Farmacopea.
 9.  Il Ministero della salute iscrive i certificati di buone prassi di fabbricazione rilasciati a norma del comma 8 nella specifica banca dati tenuta dall'Agenzia.
 10.  Se  l'ispezione  di  cui  al comma 1 accerta l'inosservanza da parte  del  fabbricante  dei  principi e delle linee direttrici delle buone  prassi  di fabbricazione, tale informazione e' iscritta, senza ritardo, nella banca dati di cui al comma 9.
 |  |  |  | Art. 101. Controlli da parte dei titolari
 1.   Il   titolare   dell'AIC   e,   se   del   caso,  il  titolare dell'autorizzazione   alla   fabbricazione,   forniscono   la   prova dell'avvenuta  esecuzione  dei  controlli  effettuati  sul medicinale veterinario   e   sui   componenti   e   prodotti   intermedi   della fabbricazione, in base ai metodi adottati per l'AIC.
 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministero della salute puo'  richiedere  al  titolare  dell'AIC  di medicinali veterinari ad azione  immunologica  di  presentare  copia  di  tutti i resoconti di controllo  firmati dalla persona qualificata, di cui all'articolo 54, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 55, comma 4.
 3.  Il titolare dell'AIC si assicura che siano conservati sino alla data  di  scadenza,  campioni  rappresentativi  di  ciascun  lotto di medicinali  in  quantita'  sufficiente ad effettuare prove analitiche complete,  almeno  un'analisi  chimico-fisica,  quali-quantitativa  e biologica  o  microbiologica, e li fornisce su richiesta al Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 102. Controlli per motivi di salute
 1.  Il  Ministero  della  salute, qualora lo ritenga necessario per motivi  di  salute umana o degli animali, puo' richiedere al titolare dell'AIC  di  un  medicinale  veterinario  ad  azione immunologica di sottoporre   al   controllo   di  un  laboratorio  ufficiale  di  cui all'articolo 27,  comma 1, lettera b), i campioni prelevati dai lotti del  prodotto  sfuso  o  del  medicinale  veterinario affinche' siano esaminati prima di essere immessi sul mercato.
 2.  Su  richiesta  del Ministero della salute, il titolare dell'AIC fornisce,  senza ritardo, i campioni di cui al comma 1, unitamente ai resoconti di controllo di cui all'articolo 101, comma 2.
 3.  Il  Ministero  della  salute informa gli altri Stati membri nei quali  il  medicinale  e'  autorizzato,  e la Direzione europea della qualita' dei medicinali, circa la propria intenzione di controllare i lotti o il lotto in questione. In tal caso le autorita' competenti di un altro Stato membro non applicano le disposizioni del comma 1.
 4.  Il  laboratorio  incaricato  del  controllo  di cui al comma 1, esaminati  i resoconti di controllo di cui all'articolo 101, comma 2, rinnova   sui   campioni  presentati  tutte  le  prove  eseguite  dal fabbricante  sul  prodotto finito, secondo le disposizioni previste a questo  scopo nel fascicolo dell'AIC. L'elenco delle prove che devono essere  ripetute  puo'  essere  ridotto, ove cio' risulti consentito, purche'  tale  riduzione  risulti  da  un accordo tra tutti gli Stati membri  interessati  e  con  la  Direzione europea della qualita' dei medicinali.  Per  i  medicinali  veterinari  ad  azione  immunologica oggetto  di un'AIC a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l'elenco delle prove che il laboratorio di controllo deve ripetere puo' essere ridotto solo previo parere favorevole dell'Agenzia.
 5.  I  risultati  delle  prove, di cui al comma 4, effettuati in un altro Stato sono riconosciuti.
 6.  La  ripetizione  delle  prove  di  cui  al  comma 4 deve essere completata  entro sessanta giorni dalla data in cui il laboratorio ha ricevuto  i  campioni, salvo il caso in cui sia necessario un periodo di  tempo  maggiore e lo stesso sia stato comunicato alla Commissione europea  dal  Ministero  della salute. Lo stesso Ministero vigila sul rispetto di tali termini.
 7.  Il Ministero della salute notifica i risultati delle prove agli altri Stati membri interessati, alla Direzione europea della qualita' dei  medicinali, al titolare dell'AIC ed eventualmente al fabbricante entro  sessanta  giorni dalla comunicazione dell'esito delle prove di cui al comma 4.
 8. Qualora il Ministero della salute constati la non conformita' di un  lotto  di  prodotto  veterinario  ai  resoconti  di controllo del fabbricante  o  alle  specifiche  dell'AIC,  adotta tutti i necessari provvedimenti   nei   confronti   del   titolare   della   stessa  ed eventualmente del fabbricante, e ne informa gli altri Stati membri in cui il medicinale veterinario e' autorizzato.
 9.  Il  Ministero  della  salute  sentito  il  laboratorio  di  cui all'articolo 27,  comma 1,  lettera b),  stabilisce, sulla base di un analisi   del  rischio,  il  programma  annuale  di  controllo  della composizione   dei   medicinali   veterinari,  le  cui  analisi  sono effettuate dal citato laboratorio.
 
 
 
 Nota all'art. 102:
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  vedi  nota
 all'art. 31.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 103. Sospensione, revoca o modifica dell'AIC
 1.  Il  Ministero  della  salute sospende, revoca o modifica un'AIC qualora sia accertato che:
 a) la  valutazione  del rapporto rischio beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole, tenuto  conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e   del   benessere   degli  animali,  nonche'  della  sicurezza  del consumatore  quando  l'autorizzazione  riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;
 b) il  medicinale  veterinario  non  ha alcun effetto terapeutico sulla specie animale oggetto del trattamento;
 c) il  medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa, e quantitativa dichiarata;
 d) il  tempo  di attesa, indicato affinche' i prodotti alimentari provenienti  dall'animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente;
 e) il medicinale veterinario e' autorizzato per un uso vietato da successive disposizioni comunitarie;
 f)  le  informazioni  che  figurano  nel fascicolo, a norma degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 31, sono erronee;
 g) i  controlli  di cui all'articolo 101, comma 1, non sono stati effettuati.
 2. Quando una disciplina comunitaria e' ancora in corso d'adozione, il  Ministero  della salute puo' rifiutare il rilascio dell'AIC di un medicinale veterinario, se ritiene che tale misura sia necessaria per assicurare  la  tutela  della salute pubblica dei consumatori o della salute degli animali.
 3.   L'AIC  puo'  essere  inoltre  sospesa,  ritirata,  revocata  o modificata qualora sia accertato quanto segue:
 a) le   informazioni   figuranti  nel  fascicolo  a  norma  degli articoli 12,  13,  14,  15, 16 e 17 non sono state modificate a norma dell'articolo 31, commi 1 e 4;
 b) gli  elementi  nuovi di cui all'articolo 31, comma 3, non sono stati portati a conoscenza del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 104. Divieto di distribuzione e ritiro dal commercio
 1.  Salvo  quanto  previsto  all'articolo 103,  il  Ministero della salute  vieta la distribuzione del medicinale veterinario e ne ordina il ritiro dal commercio qualora sia accertato che:
 a) la  valutazione  del rapporto rischio beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole, tenuto  conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere degli animali, nonche' della sicurezza e dei vantaggi in materia di salute del consumatore quando l'autorizzazione riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;
 b) il  medicinale  veterinario  non  ha alcun effetto terapeutico sulla specie animale oggetto del trattamento;
 c) il medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
 d) il  tempo  di  attesa indicato affinche' i prodotti alimentari provenienti  dall'animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente;
 e) non sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 101, comma 1,  o  non  sono  stati  rispettati altri obblighi o condizioni relativi al rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione.
 2.   Il   Ministero  della  salute  puo'  limitare  il  divieto  di distribuzione   e   il   ritiro   dal  commercio  ai  soli  lotti  di fabbricazione oggetto della contestazione di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 105. Sospensione o revoca dell'autorizzazione
 alla fabbricazione
 1.  Il  Ministero  della  salute sospende o revoca l'autorizzazione alla  fabbricazione per una categoria di preparazioni o per l'insieme di   queste,   quando   viene  meno  una  delle  condizioni  previste all'articolo 47.
 2.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  relative  alla fabbricazione   o  all'importazione  da  Paesi  terzi  di  medicinali veterinari  il  Ministero  della  salute,  oltre alle misure previste all'articolo 94  puo'  disporre  la sospensione della fabbricazione o vietare     l'importazione,    nonche'    revocare    o    sospendere l'autorizzazione alla fabbricazione per una categoria di preparazioni o per l'insieme di queste.
 |  |  |  | Art. 106. Divieto di fabbricazione, importazione, detenzione,
 vendita, fornitura e impiego di medicinali veterinari
 ad azione immunologica.
 1.   Il   Ministero  della  salute  al  fine  del  controllo  della eradicazione  di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto il territorio   nazionale   o   su   parte  di  esso  la  fabbricazione, l'importazione,  la  detenzione, la vendita, la fornitura e l'impiego di  medicinali  veterinari ad azione immunologica, qualora si accerti che:
 a) la  somministrazione  del  prodotto  in questione agli animali interferisce  con  l'attuazione  di  un  programma  nazionale volto a diagnosticare,  controllare o eradicare malattie animali, ovvero puo' creare    difficolta'    nella    certificazione    dell'assenza   di contaminazione  degli  animali  vivi  o  degli  alimenti  o  di altri prodotti ottenuti dagli animali trattati;
 b) la  malattia  per  la  quale  il  prodotto  dovrebbe conferire l'immunita'  risulta  sostanzialmente assente dal territorio preso in considerazione.
 2.  In  applicazione  del  comma 1,  il Ministero della salute puo' rifiutare  il  rilascio  di una AIC richiesta secondo le procedure di cui agli articoli 36, 37 e 38.
 |  |  |  | Art. 107. Divieto di pubblicita'
 1.  E' vietata la pubblicita' al pubblico dei medicinali veterinari che:
 a) sono  dispensati  soltanto  dietro  presentazione  di  ricetta medico-veterinaria;
 b) contengono sostanze psicotrope o stupefacenti.
 |  |  |  | Art. 108. Sanzioni
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque immette in commercio   medicinali  veterinari  senza  l'autorizzazione  prevista dall'articolo 5,  comma 1,  e'  soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque, violando la disposizione   dell'articolo 9,  comma 1,  somministra  agli  animali medicinali  veterinari  non  autorizzati e' soggetto alla sanzione di cui  al  comma 1. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare   di   un'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  di medicinali  veterinari  che  viola  le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 4.
 3.   Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato,  il  richiedente un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   di   medicinali veterinari che viola le disposizioni dell'articolo 35, commi 1 e 2 e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
 4.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica medicinali     veterinari     senza     l'autorizzazione     prevista dall'articolo 46,  commi 1  e  2,  e'  soggetto  al  pagamento  della sanzione  di  cui al comma 1. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione   chiunque,   non   rispettando   le   condizioni   previste dall'articolo 69, commi 1, 2 e 4, somministra agli animali o detiene, cede o commercializza sostanze farmacologicamente attive.
 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque distribuisce all'ingrosso   medicinali   veterinari   o   detiene  o  distribuisce all'ingrosso   materie   prime  farmacologicamente  attive  senza  le autorizzazioni previste dagli articoli 66, comma 1, e 69, comma 2, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
 6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  vende  al dettaglio   medicinali   veterinari  non  rispettando  le  condizioni previste  dall'articolo 70,  commi 1  e  2,  e' soggetto al pagamento della sanzione prevista al comma 1.
 7.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di  distribuzione  di medicinali nei casi previsti dall'articolo 104, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
 8.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, chiunque non osserva i provvedimenti    di    modifica,   di   sospensione   e   di   revoca dell'autorizzazione  all'immissione in commercio adottati a norma del presento   decreto   e'   soggetto   al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.493,00 a euro 92.962,00.
 9.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni  imposte  con  le  autorizzazioni rilasciate a norma del presente   decreto   e'   soggetto   al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.
 10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il fabbricante o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che viola il divieto   di   pubblicita'   dei   medicinali   veterinari   indicati all'articolo 107,  comma 1, lettere a) e b), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9.
 11.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il veterinario che non osserva  le  disposizioni  degli  articoli 10  e  11  e'  soggetto al pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali     veterinari     senza    la    prescrizione    prevista dall'articolo 76, commi 1 e 2.
 12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante di medicinali   veterinari   che   non   osserva  gli  obblighi  imposti dall'articolo 52,   comma 1,  lettere a)  e f),  e  dall'articolo 54, comma 1,  e'  soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.164,00  a  euro  30.987,00.  E'  soggetta  al pagamento  della  medesima  sanzione  la  persona  qualificata di cui all'articolo 54  che  non  rispetta  gli obblighi di vigilanza cui e' tenuto a norma dell'articolo 55, comma 1, lettere a) e b).
 13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il veterinario o il farmacista   o  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  o  la  persona di cui deve disporre il titolare medesimo o chiunque  altro  vi  e'  tenuto  che  non  rispetta  gli  obblighi di comunicazione  e  di segnalazione previsti dagli articoli 91 e 96, e' soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
 14.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  di un'autorizzazione  all'immissione in commercio che viola gli obblighi di informazione e di comunicazione previsti dall'articolo 32, commi 1 e  2,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00.
 15.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  di un'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  di  un  medicinale veterinario  che  viola le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia  di  etichettatura  e  foglietto illustrativo stabilite dagli articoli 58,  59,  60  e  61 e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  2.582,00  a  euro 15.493,00. E' soggetto  alla  medesima  sanzione  il  titolare di un'autorizzazione all'immissione  in  commercio di un medicinale veterinario omeopatico che non osserva le prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di     etichettatura     dei    medicinali    omeopatici    stabilite dall'articolo 64.
 16.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante di medicinali  veterinari  che  non  osserva  le  disposizioni  previste dall'articolo 52,  comma 1,  lettera g),  numeri 1),  2), 3) e 4), e' soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.065,00  a  euro  12.394,00.  E'  soggetta  al pagamento della medesima  sanzione  la persona qualificata di cui all'articolo 54 che non osserva l'obbligo imposto dall'articolo 55, comma 4.
 17.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento della  sanzione  di  cui al comma 13 il fabbricante o il distributore autorizzato  che  non  osserva  l'obbligo  di  registrazione previsto dall'articolo 69,  comma 5.  E'  soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta che non osserva  le  prescrizioni imposte dall'articolo 71, il proprietario o il  responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che non  osserva  le  disposizioni  dell'articolo 79,  il  titolare degli impianti di cui all'articolo 65 e il veterinario responsabile che non osservano   gli   obblighi   di   tenuta   del   registro   stabiliti dall'articolo 80 e dagli articoli 81 e 82.
 18.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque violando il divieto  stabilito  dall'articolo 116,  comma 1,  destina  al consumo umano  prodotti  alimentari  provenienti  da  animali sottoposti alla sperimentazione  di  medicinali senza la prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 109 Spese relative all'attivita' ispettiva
 
 1.  Le  spese relative alle attivita' ispettive del Ministero della salute,   sia   antecedenti   sia   successive   al   rilascio  delle autorizzazioni,  sono  a  carico  dei  titolari delle aziende e degli stabilimenti interessati.
 2. Tali spese sono calcolate in base alle disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale, nonche' sul compenso di cui al successivo comma 4.
 3.  Le  somme erogate per l'effettuazione delle attivita' ispettive di cui al comma 1, affluenti al capitolo di entrata n. 2230, articolo 2  stato  di  previsione  delle entrate, sono riassegnate ad apposito capitolo  dello  stato di previsione del Ministero della salute. Tali risorse  sono utilizzate per il rimborso delle opere conseguenti tali attivita'.
 4.  Il  Ministero  della  salute,  per effettuare le ispezioni ed i controlli  previsti  dal  presente decreto, si avvale oltre che degli ispettori  per  le  buone  prassi  di  fabbricazione  individuati con decreto  dirigenziale  anche  di personale dell'Istituto superiore di sanita'.
 |  |  |  | Art. 110. Tariffe
 1.  Per  l'esame  delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio   e   per  le  domande  di  modifica  e  di  rinnovo  delle autorizzazioni  rilasciate  ai sensi del presente decreto sono dovute al  Ministero della salute tariffe di importo pari ad un decimo degli importi  stabiliti  dall'articolo 5  del regolamento (CE) n. 297/1995 del  Consiglio,  e  successivi aggiornamenti. L'importo delle tariffe deve  in  ogni caso coprire il costo del servizio. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.
 2.  Il  Ministro  della salute, nel proprio decreto tariffe, di cui all'articolo 5,  comma 12,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ove necessario,  ridetermina  le  tariffe  in vigore o introduce le nuove tariffe  dovute per le attivita' di cui al comma 7, diverse da quelle previste al comma 1.
 3.  Le  somme  derivanti  dalle  tariffe  di cui al comma 1 vengono acquisite  al  capo  XX,  capitolo  3629,  dello  stato di previsione dell'entrata  e  assoggettate allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 4.  In  attuazione  del  regolamento (CE) n. 726/2004, il Ministero della salute stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la valutazione  di  medicinali  soggetti  a  procedura di autorizzazione comunitaria.
 5.  Le  somme  erogate  dall'Agenzia  a  favore del Ministero della salute  relative  alle  prestazioni, previste dai contratti di cui al comma 4,  affluiscono  al  capo  XX,  capitolo  3629,  dello stato di previsione dell'entrata.
 6.  Gli  importi  di  cui  al  comma 5 sono riassegnati ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione del Ministero della salute. Il relativo  stanziamento  di bilancio e' utilizzato per far fronte alle spese  di  missione  in Italia ed all'estero degli esperti italiani e stranieri  che  operano  nel  quadro  delle  attivita'  previste  nei contratti  di  cui  al  comma 4,  nonche' ai compensi per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.
 7.  Gli  oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' relative al  rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, alle modifiche  ed al rinnovo delle stesse, nonche' quelli derivanti dalle attivita'  ispettive sia antecedenti che successive al loro rilascio, comprese  quelle  derivanti da esami e controlli svolti da laboratori nei casi previsti dalle norme del presente decreto, sono a carico dei soggetti nei cui confronti viene svolta l'attivita', con le modalita' stabilite  dai  commi 1,  2  e  3. Le regioni e le province autonome, nonche'   le  ASL  provvedono  all'attuazione  degli  adempimenti  di competenza  con  spese  a  carico  dei richiedenti, secondo tariffe e modalita'  da  determinarsi  con proprie disposizioni, sulla base del costo effettivo del servizio.
 8.  Le  attivita'  previste  dal presente decreto vengono espletate dalle amministrazioni competenti a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dal presente articolo.
 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Note all'art. 110:
 -  Il  regolamento (CE) n. 297/1995 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 35 del 15 febbraio 1995.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, comma 12, della
 legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  recante: «Disposizioni
 diverse  per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
 1991-1993».
 «12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
 emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
 diritti  spettanti  al Ministero della sanita' all'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
 a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
 conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
 economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
 entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
 programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
 del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
 predetti».
 -  Per  il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 111. Validita' dell'ispezione
 nel territorio dell'Unione europea
 1. Il Ministero della salute comunica, senza ritardo alle Autorita' di  un  altro  Stato membro che ne abbia fatto richiesta motivata, le relazioni previste dall'articolo 100, comma 6.
 2.  Le  conclusioni  raggiunte  in  seguito  alle  ispezioni di cui all'articolo 100, commi 1, 2, 3 e 4, effettuate dagli ispettori dello Stato membro interessato valgono per tutta la Comunita'.
 3.  In  circostanze eccezionali, quando per validi motivi di salute pubblica o veterinaria il Ministero della salute non ritiene di poter accettare  le conclusioni di cui ad una ispezione effettuata in altro Stato membro, ne informa immediatamente la Commissione e l'Agenzia.
 |  |  |  | Art. 112. Comunicazioni adottate
 a norma degli articoli 103 e 104
 1. Il Ministero della salute comunica, senza ritardo, all'Agenzia i provvedimenti  adottati  a  norma  degli  articoli 103  e  104, fatta eccezione per i provvedimenti di mera sospensione.
 2.  Il  titolare dell'AIC notifica immediatamente agli Stati membri interessati  qualunque suo intervento volto a sospendere l'immissione in   commercio  di  un  medicinale  veterinario  o  a  ritirarlo  dal commercio,  nonche'  i  motivi  di  tale  intervento  qualora  questo riguardi l'efficacia del medicinale veterinario o la protezione della sanita'  pubblica.  Il  Ministero  della salute provvede a che queste informazioni siano portate, senza ritardo, a conoscenza dell'Agenzia.
 3.  Il  Ministero  della salute assicura che siano trasmesse, senza ritardo,  alle organizzazioni internazionali competenti in materia, e all'Agenzia,  informazioni  adeguate  circa  le  iniziative di cui ai commi 1  e  2  che  possano  incidere sulla tutela sanitaria di Paesi terzi.
 |  |  |  | Art. 113. Comunicazioni sui medicinali veterinari omeopatici
 1.  Il  Ministero  della  salute comunica alle competenti autorita' degli  altri Stati membri ogni informazione necessaria a garantire la qualita'   e   l'innocuita'   dei  medicinali  omeopatici  veterinari fabbricati ed immessi in commercio.
 |  |  |  | Art. 114. Certificati attestanti
 l'autorizzazione alla fabbricazione
 1. Il Ministero della salute, su richiesta di un fabbricante, di un esportatore   o  delle  autorita'  di  un  Paese  terzo  importatore, certifica  che  un  fabbricante  di  medicinali  veterinari  possiede l'autorizzazione  alla  fabbricazione. Il Ministero della salute, nel rilasciare tali certificati, rispetta le seguenti condizioni:
 a) tiene  conto  delle  disposizioni  amministrative  vigenti, in materia di certificati, dell'Organizzazione mondiale della sanita';
 b) fornisce,  nel  caso  di  medicinali  veterinari autorizzati e destinati  all'esportazione,  il  riassunto delle caratteristiche del prodotto  approvato  in  conformita'  all'articolo 18  ovvero, in sua assenza, un documento equivalente.
 2.  Il  fabbricante  che  non  e' in possesso di un'AIC fornisce al Ministero  della  salute, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, una dichiarazione che illustra i motivi per cui non e' in possesso di tale autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 115. Decisioni del Ministero della salute
 1.  Le  decisioni  del Ministero della salute, adottate a norma del presente   decreto,   sono   congruamente   motivate   e   notificate all'interessato  ed  indicano  i  mezzi  di  ricorso  previsti  dalla legislazione vigente ed i termini di presentazione.
 2.  Le  decisioni relative al rilascio o alla revoca di un'AIC sono rese  accessibili  al  pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 116. Limitazioni all'utilizzo di prodotti alimentari
 provenienti da animali sottoposti a sperimentazione
 1.  E'  vietato  destinare  al  consumo umano i prodotti alimentari provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali. Tuttavia  il  Ministero  della salute puo' consentire il commercio di tali prodotti alimentari se, nell'autorizzazione alla sperimentazione ha  provveduto  a  fissare un appropriato tempo di attesa. I tempi di attesa  minimi  devono  essere  almeno quelli di cui all'articolo 11, comma 2,  con  l'eventuale  aggiunta  di  un fattore di sicurezza per tener  conto  delle  caratteristiche della sostanza in prova, ovvero, devono  comunque  garantire che il limite massimo dei residui non sia superato nei prodotti alimentari.
 2. Il Ministero della salute, nel determinare il tempo di attesa di cui  al  comma 1,  prevede  un  tempo  non  inferiore a quello di cui all'articolo 11,  comma 2,  con  l'eventuale  aggiunta  di un periodo maggiore,  a fini di sicurezza, che tenga conto delle caratteristiche del   medicinale  in  sperimentazione.  In  ogni  caso,  deve  essere garantito  che in tali prodotti alimentari non sia superato il limite massimo dei residui determinati in sede comunitaria.
 |  |  |  | Art. 117. Sistemi di raccolta di medicinali
 inutilizzati o scaduti
 1. Con  decreto  del  Ministero  della  salute,  di concerto con il Ministero  dell'ambiente  e  tutela del territorio e con il Ministero delle attivita' produttive, previo parere della Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di Bolzano, sono stabiliti idonei sistemi di raccolta e di smaltimento  per  i  medicinali  inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate alla raccolta.
 |  |  |  | Art. 118. Modello di ricetta medico veterinaria
 1.  Il  modello di ricetta medico veterinaria ed i casi in cui tale modello  e'  obbligatorio,  sono  stabiliti  nell'allegato  III. Tale allegato  puo'  essere modificato con successivi decreti del Ministro della salute da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  per  assicurarne la compatibilita' con successive norme di diritto  comunitario  a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 
 
 
 Nota all'art. 118:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge
 4 febbraio  2005,  n.  11,  recante:  «Norme generali sulla
 partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
 dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
 obblighi comunitari.».
 «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 119. Periodo di protezione
 1.  I periodi di protezione di cui all'articolo 13 non si applicano ai  medicinali di riferimento per i quali una domanda di AIC e' stata presentata  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 120 Abrogazioni
 
 1. Dalla di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 119, e successive
 modificazioni; b) il decreto del Ministero della sanita' 16 maggio 2001, n. 306; c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; d) il  decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  66, e successive
 modificazioni; e) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110.
 2.  Restano  ferme  le  norme  in  vigore che disciplinano le buone prassi  di  fabbricazione dei medicinali veterinari, adottate a norma dell'articolo  11,  comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  119,  nonche' le norme in vigore che disciplinano la produzione e l'impiego  dei medicinali veterinari ad azione immunologica, adottate a  norma  dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66.  Le  predette  normative possono essere modificate con successivi decreti del Ministro della salute.
 
 
 
 Note all'art. 120:
 -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
 decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  47,  decreto
 legislativo  4 febbraio  1993,  n.  66, decreto legislativo
 17 marzo  1995,  n.  110  e  il decreto del Ministero della
 sanita' 16 maggio 2001, n. 306, vedi note alle premesse.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma 3,  del
 decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  119,  recante:
 "Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
 n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
 veterinari.".
 "3.  Il  Ministro della sanita', con proprio decreto da
 pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana  adotta  i principi e i criteri informatori di cui
 al  comma 1,  lettera e),  nonche'  i  principi informatori
 particolareggiati   approvati   dalla  Comunita'  economica
 europea".
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  4 febbraio  1993,  n. 66, recante: "Attuazione
 delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in  materia  di
 medicinali  veterinari  e  disposizioni complementari per i
 medicinali  veterinari ad azione immunologica.", pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, supplemento
 ordinario.
 "Art.  4.  - 1. Qualora ritenga necessario sottoporre a
 controllo  un  lotto  fabbricato in un altro Stato membro e
 riconosciuto  conforme  alle  disposizioni  nazionali dalle
 competenti  autorita'  di  quello  Stato  o  di altro Stato
 membro,  il  Ministero  della  sanita' deve preventivamente
 esaminare  i resoconti del controllo ufficiale del lotto in
 questione  e  darne  comunicazione  alla  Commissione delle
 Comunita'  europee,  sempre  che  cio'  sia giustificato da
 differenti condizioni veterinarie nei confronti dello Stato
 membro in questione.
 2.  L'esame di cui al comma 1 deve essere completato ed
 i  risultati  notificati  al  titolare  dell'autorizzazione
 all'immissione in commercio entro 60 giorni dal ricevimento
 dei  campioni,  salvo  il  caso  in  cui  sia necessario un
 periodo  piu'  lungo  e  di  cio'  deve essere informata la
 Commissione delle Comunita' europee".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 121. Clausola di cedevolezza
 1.   In  relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo 117,  quinto comma della Costituzione e dagli articoli 16, comma 3, e 11, comma 8, della  legge  4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni contenute negli articoli 66,  70  e  87  si  applicano nel territorio delle regioni e delle  province  autonome  nelle  quali  non  sia ancora in vigore la propria  normativa  di  attuazione e perdono comunque efficacia dalla data  di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione della direttiva  2004/28/CE,  e  successive modificazioni, da esse adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 121:
 -  L'art.  117,  quinto comma della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 -  Gli articoli 16, comma 3, e 11, comma 8, della legge
 4 febbraio 2005, n. 11, citata all'art. 118, costi' recano:
 «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
 parte  delle  regioni e delle province autonome). - 1. - 2.
 (Omissis).
 3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
 Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
 Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
 materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
 province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
 province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
 di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
 Art.    11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
 amministrativa). - 1. - 7. (Omissis).
 8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
 applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
 quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
 attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
 stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
 comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
 entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
 regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
 preventivo esame della conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano.».
 - Per la direttiva 2004/28/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato I 
 ---->  Vedere allegato da pag. 42 a pag. 65   <----
 |  |  |  | Allegato II 
 ---->  Vedere allegato da pag. 66 a pag. 68   <----
 |  |  |  | Allegato III 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico    <----
 |  |  |  |  |