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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Regolamento  relativo  al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
 Visto  in  particolare  l'art. 53-bis, comma 2, della legge citata, aggiunto  dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale  il  consiglio  di  presidenza  della  giustizia amministrativa disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento  e la gestione delle spese   del   Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi regionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n.  580,  che  disciplina  l'organizzazione  e il funzionamento delle strutture  amministrative  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali amministrativi regionali;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei dati   personali   del  30 giugno  2005  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
 Vista  l'autorizzazione  del  Garante  della  protezione  dei  dati personali  n.  7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati,   di   enti  pubblici  economici  e  di  soggetti  pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
 Considerata   la  necessita'  di  provvedere  ad  identificare,  in conformita' agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con atto  di  natura  regolamentare  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari  e  le  operazioni  eseguibili da parte degli uffici della giustizia   amministrativa   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita' amministrativo-gestionale,  per  il  perseguimento  di  finalita'  di rilevante interesse pubblico specificate per legge;
 Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente  mediante  i  siti  web  o  volte  a  definire  in  forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le  interconnessioni  e  i  raffronti  tra  banche di dati gestite da diversi   titolari,   oppure   con  altre  informazioni  sensibili  e giudiziarie  detenute  dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
 Ritenuto   necessario   di  indicare  analiticamente  nelle  schede allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate  da questa amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;
 Ritenuto  altresi'  di  indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie  che  questa  amministrazione deve necessariamente svolgere per   perseguire   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione, organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
 Ritenuto  di  aver  verificato,  per i trattamenti di cui sopra, il rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie previste dall'art. 22 del codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite, all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
 Vista  la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 4 maggio 2006;
 Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data   13 aprile   2006,   reso  ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 E m a n a
 Il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 2,   del  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa.
 2.  I  trattamenti  per ragioni di giustizia direttamente correlati alla  trattazione  giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale di magistratura    hanno    una   diretta   incidenza   sulla   funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari, non  vengono  identificati nel presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 |  |  |  | Art. 2. Individuazione dei trattamenti
 Le  schede  allegate, che formano parte integrante del regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 3, identificano:
 a) la denominazione del trattamento;
 b) la fonte normativa;
 c) la  finalita'  di  rilevante interesse pubblico perseguita dal trattamento;
 d) la tipologia dei dati interessati (sensibili e giudiziari);
 e) la descrizione del trattamento;
 f) le  operazioni eseguite ed il luogo della raccolta (presso gli interessati o presso terzi);
 g) le comunicazioni ad uffici od enti.
 2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  indicati  nelle  schede sono trattati   previa  verifica  della  loro  pertinenza,  completezza  e indispensabilita'  rispetto  alle  finalita'  perseguite  nei singoli casi,  specie  nel  caso  in  cui  la  raccolta  non  avvenga  presso l'interessato.
 3.  Le  operazioni  di  comunicazione, descritte nelle schede, sono indispensabili  per  lo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in  volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse  pubblico  specificate  e  nel  rispetto delle disposizioni rilevanti  in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 4.  I  dati  trattati  in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
 |  |  |  | Art. 3. Riferimenti normativi
 1.  Le  disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva della «fonte   normativa»  delle  schede,  si  intendono  come  recanti  le successive modifiche e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 4. Pubblicita'
 1.  Il  regolamento  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e ne e' data diffusione nell'ambito degli uffici della  giustizia  amministrativa  nel modo piu' ampio e, all'esterno, mediante  l'inserimento  nel sito web della giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Cosi'  deliberato  dal  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia amministrativa nella seduta del 4 maggio 2006.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il presidente: De Roberto
 |  |  |  | Scheda n. 1 Denominazione del trattamento: atti e provvedimenti inerenti alle attivita'   di   reclutamento   del   personale  di  magistratura  ed amministrativo,  anche in relazione al collocamento obbligatorio ed a personale appartenente a categorie protette.
 Fonti  normative:  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054; legge 6 dicembre 1971, n. 1034; legge n. 300/1970; legge n. 466/1980; legge n. 186/1982; legge n. 113/1985; legge n. 125/1991; legge n. 104/1992; legge  n.  449/1997;  legge  n.  68/1999; legge n. 205/2000; legge n. 30/2003;  decreto  legislativo  n.  286/1998;  Codice civile; decreto legislativo  n.  38/2000;  decreto  legislativo  n. 165/2001; decreto legislativo n. 368/2001; decreto legislativo n. 276/2003; decreto del Presidente  della  Repubblica n. 3/1957; decreto del Presidente della Repubblica  n. 445/2000; legge 6 marzo 2001, n. 64; C.C.N.L. relativi al personale del comparto Ministeri; C.C.N.I. di amministrazione.
 Finalita'   di   rilevante   interesse  pubblico  perseguite  dal trattamento:  art.  112,  lettere  a), b), c)  decreto legislativo n. 196/2003. Tipi di dati trattati:
 
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 Operazioni ordinarie, in particolare:
 
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 Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalita':
 amministrazione   di   provenienza  dei  lavoratori  assunti  per mobilita' ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
 direzioni  provinciali Ministero del lavoro, centri per l'impiego ed  altri  organi  competenti,  per  l'assunzione  di  disabili  e di personale appartenente a categorie protette (legge n. 68/1999);
 Presidenza  Consiglio  dei  Ministri  -  Ufficio studi e rapporti istituzionali,   per   le  comunicazioni  relative  al  personale  di magistratura. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
 Il  trattamento  concerne  tutti  i  dati  relativi allo stato di salute ed giudiziari indispensabili all'instaurazione del rapporto di lavoro mediante procedure concorsuali od altre procedure di selezione e mobilita'.
 I  dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per  quanto  riguarda  le  assunzioni di personale di magistratura ed amministrativo,  appartenente  alle c.d. categorie protette od aventi titoli  di  preferenza  nell'assunzione  nonche'  su  richiesta degli interessati   per   l'agevolazione   nello  svolgimento  delle  prove concorsuali (legge n. 104/1992). I dati inerenti allo stato di salute possono   anche   essere   riferiti   a  familiari  dell'interessato, limitatamente  ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione.
 I  dati  contenuti  nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.
 |  |  |  | Scheda n. 2 Denominazione  del  trattamento:  gestione del rapporto di lavoro del  personale  dipendente,  di  magistratura  ed amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
 Fonti  normative:  regio  decreto  26 giugno  1924,  n. 1054; legge 6 dicembre  1971,  n. 1034; legge n. 186/1982; decreto del Presidente della Repubblica n. 580/1995; decreto del Presidente della Repubblica n.  851/1967;  legge  n.  584/1967;  decreto  legislativo  n.  35 del 2 febbraio  2006;  legge  n.  300/1970;  legge  n. 816/1985; legge n. 146/1990;  legge  n.  125/1991; legge n. 104/1992; legge n. 335/1995; legge  n.  53/2000;  decreto  legislativo  n.  165/2001;  decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  3/1957; Codice civile; decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000;  decreto  legislativo n. 66/2003;  1;  decreto legislativo n. 196/2000; decreto legislativo n. 368/2001;  decreto  legislativo  n.  77/2002;  decreto legislativo n. 276/2003;  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1124/1965; decreto  legislativo  n.  626/1994;  decreto legislativo n. 151/2001; C.C.N.L.  relativi  al  personale del comparto Ministeri; C.C.N.I. di amministrazione.
 Finalita'   di   rilevante   interesse  pubblico  perseguite  dal trattamento:  art.  112,  decreto  legislativo  n. 196/2003; art. 68, decreto legislativo n. 196/2003. Tipi di dati trattati:
 
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 Operazioni ordinarie, in particolare:
 
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 Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalita':
 * Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, per la formalizzazione dei  provvedimenti  del  personale  di  magistratura,  relativi  alle assenze  dal  servizio per motivi di salute (congedo straordinario ed aspettativa  per  motivi  di salute), al riconoscimento di infermita' dipendenti  da  causa  di  servizio, alla risoluzione del rapporto di impiego  connesso  ad  intervenuta  inidoneita'  fisica,  nonche' dei provvedimenti disciplinari e di cessazione dal servizio;
 * amministrazioni  di  destinazione  o  presso  cui  i lavoratori abbiano  prestato  servizio  in  precedenza,  per  la  gestione delle assenze del personale in comando o distacco;
 * A.S.L. e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e per  gli  accertamenti  sanitari  relativi  allo  stato di salute del dipendente assente per malattia;
 * commissione    medica   di   verifica   presso   il   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'accertamento  di  patologie dipendenti o non da causa di servizio, anche per eventuale inabilita' all'impiego;
 * comitato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la  verifica  delle  cause  di  servizio,  ai  fini della concessione dell'equo indennizzo o pensione privilegiata;
 * strutture  sanitarie  convenzionate ed altri enti preposti alla vigilanza  dell'igiene  e  della  sicurezza  sul lavoro ai fini della sorveglianza  sanitaria  di  cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 * enti  assistenziali,  previdenziali  assicurativi  ed autorita' locali   di   pubblica   sicurezza   per   motivi   assistenziali   e previdenziali,  nonche'  per  la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
 * Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione  pubblica,  in  relazione  alla gestione ed alla rilevazione annuale  dei  permessi  per cariche sindacali (decreto legislativo n. 165/2001, C.C.N.Q. in data 7 agosto 1998);
 * Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento degli affari  generali  e del personale, per la gestione delle ritenute per malattia,   per   sanzioni   disciplinari  e  per  l'iscrizione  alle organizzazioni   sindacali   (solo   personale   amministrativo)   ed all'associazione di magistrati, limitatamente a tale personale;
 * ARAN,  per  la  verifica della rappresentativita' sindacale con indicazione  numerica  del  personale  amministrativo  iscritto  alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale;
 * organizzazioni  sindacali,  per  la  gestione  delle trattenute sullo  stipendio  e  dei  permessi  e  per l'esercizio delle liberta' sindacali,   limitatamente   al   personale   amministrativo  che  ha rilasciato delega;
 * associazione  di  magistrati,  per la gestione delle trattenute dallo stipendio di tale personale;
 * Presidenza  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  servizio nazionale civile, per la gestione dei volontari civili (richiesta del fascicolo personale);
 * Ministero  dell'economia  e delle finanze, per la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  del  contribuente  (magistrati  e dipendenti); Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
 Il  trattamento  concerne  i  dati  relativi  alla  gestione  del rapporto  di  lavoro,  inteso come definizione e gestione dello stato giuridico   ed   economico   del   personale   di   magistratura   ed amministrativo  nonche' di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo  anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo e  di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto  di  lavoro  subordinato  (ad  es.  volontario  del servizio civile).
 I  dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per  quanto  riguarda  la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio  (solo  personale  amministrativo),  nonche' quali documenti giustificativi  delle  assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico.
 Inoltre  i  dati  relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita' fisica all'impiego   e  quindi  all'accertamento  di  eventuali  inidoneita' (totali  o  parziali)  dipendenti  o  meno  da causa di servizio, per l'attribuzione  di  benefici  economici o permessi (criteri di scelta per la concessione dei permessi di circolazione auto su richiesta dei lavoratori  che  prestano servizio in sedi ubicate in zone a traffico limitato), per il rimborso di spese per cure mediche su richiesta del dipendente    e   per   l'attribuzione   del   relativo   trattamento pensionistico,   nonche'   a   seguito   degli  adempimenti  connessi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
 I  dati  inerenti  allo  stato  di  salute  possono  anche essere riferiti  ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi  costituiscono  presupposto  per  la  concessione di permessi od altri benefici di legge.
 Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose puo'  essere  indispensabile  per svolgere le attivita' relative alla concessione  di  permessi  per  le  festivita'  la  cui  fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti  convinzioni  di  altro genere possono venire in evidenza dalla  documentazione  connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio).
 I  dati  giudiziari vengono trattati nei casi in cui a seguito di comunicazioni   giudiziarie   occorre   esaminare   se   disporre  la sospensione  dal  servizio e instaurare un procedimento disciplinare; inoltre sono trattati nel caso di procedimenti disciplinari.
 Il  trattamento  dei  dati  idonei  a  rivelare  l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali e' effettuato per la gestione   delle   rispettive   prerogative   (permessi,  trattenute, aspettative e distacchi).
 Ai  sensi  dell'art.  47,  comma 2  del  codice, sono inclusi nel regolamento   i   trattamenti   riguardanti   l'ordinaria   attivita' amministrativa-gestionale  del  personale,  ivi  compreso  quello  di magistratura,  ad  eccezione  per tale personale, dei trattamenti che hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.
 Ne  consegue  che  per  i  magistrati rientrano nell'ambito della presente descrizione (art. 47, comma 2) i seguenti trattamenti:
 assegnazione  di sedi e di funzioni; trasferimenti; promozioni; conferimento  di  uffici  direttivi  e semidirettivi; conferimenti di funzioni;  conferimenti di incarichi extra giudiziari, autorizzazioni ad  assumere  incarichi  extra giudiziari ed ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico.
 I  dati  contenuti  nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.
 |  |  |  | Scheda n. 3 Denominazione   del   trattamento:   gestione   del   contenzioso giudiziale   e  stragiudiziale,  accertamento  della  responsabilita' disciplinare, attivita' di controllo ed ispettiva.
 Fonti  normative:  codice  civile,  codice  di  procedura civile, codice penale e di procedura penale; regio decreto n. 642/1907; regio decreto n. 1054/1924; regio decreto n. 1038/1933; legge n. 1034/1971; legge  n.  186/1982;  legge  n. 205/2000; legge n. 241/1990; legge n. 300/1970;  decreto  legislativo  n.  165/2001; decreto del Presidente della   Repubblica   n.  3/1957;  Codice  civile;  C.C.N.L.  compatto Ministeri e C.C.I.A. di amministrazione.
 Finalita'   di   rilevante   interesse  pubblico  perseguite  dal trattamento:
 sono contenute nei seguenti articoli del codice:
 articoli 67,   71   e   112   lettere g)  ed h)  del  decreto legislativo n. 196/2003. Tipi di dati trattati:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 59   <----
 
 Operazioni ordinarie, in particolare:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 59   <----
 
 Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalita':
 Avvocatura  dello Stato, per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni   di   atti  e  relazioni  a  fini  della  gestione  del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
 Corte  dei  conti,  per  l'accertamento della responsabilita' per danno erariale;
 organizzazioni  sindacali  alle  quali  il  lavoratore su mandato intenda rivolgersi nel contenzioso con l'amministrazione;
 Ufficio   provinciale   del   lavoro,   per   il   tentativo   di conciliazione;
 Autorita'  giudiziaria  di qualsiasi ordine e grado, per indagini di  polizia  giudiziaria,  adempimenti  istruttori e dichiarazioni di terzo;
 Compagnie di assicurazioni, in caso di polizze che prevedano tali comunicazioni;
 avvocati e consulenti della controparte;
 enti previdenziali laddove previsto. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
 L'attivita'  di  contenzioso riguarda il personale dipendente (di magistratura ed amministrativo) ed i terzi.
 Nel   contenzioso   concernente   il   personale  dipendente  (di magistratura ed amministrativo) i dati vengono trattati per la difesa dell'amministrazione  in  giudizio. Il flusso informativo relativo ai singoli affari consiste nella raccolta di dati contenuti in esposti e comunicazioni di illecito penale o disciplinare, nello svolgimento di attivita'   istruttoria,  predisposizione  di  atti  di  citazione  o ricorso,   memorie   e   scritti   difensivi  nonche'  relazioni  per l'Avvocatura  dello  Stato  o le altre autorita' che intervengono nel procedimento.
 Per  il  personale  amministrativo e nei casi in cui la difesa in giudizio  e'  curata direttamente dall'amministrazione (art. 409 e ss c.p.c.)  si  trattano  dati  mediante  scritti  difensivi che vengono inviati  all'autorita'  giurisdizionale  (giudice del lavoro in primo grado, art. 417-bis del c.p.c.). In materia stragiudiziale, procedura di arbitrato o di conciliazione previsto dalla legge o dai contratti, si  tratta  di  dati  contenuti  in  osservazioni  (art.  69  decreto legislativo n. 165/2001), proposte transattive e componimenti bonari.
 Nel  contenzioso  nei  confronti  di  terzi  si  trattano  i dati giudiziari    in    relazione    agli    atti   negoziali   stipulati dall'amministrazione o ad altre ipotesi di contenzioso.
 I  trattamenti  dei dati riguardanti il personale di magistratura riferibili  alle  attivita'  che  hanno  una  diretta incidenza sulla funzione  giurisdizionale  sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento.
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