Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 marzo 2006
Equiparazione delle rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonche' raccordi autostradali, alle rivendite speciali, ubicate presso le stazioni di servizio autostradali.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma
dei monopoli di stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del paese;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;
Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;
Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 35.000 punti di raccolta;
Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;
Visto il comma 1, dell'art. 5 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 che ha stabilito che a partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004;
Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2005 che ha previsto l'equiparazione di alcune categorie di rivendita speciali alle categorie gia' previste nel citato decreto del 30 giugno 1998;
Rilevato il volume di utenza che interessa moltissime stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonche' raccordi autostradali per cui le stesse possono essere assimilabili alle rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio autostradali;
Attesa quindi l'opportunita', ai fini della efficiente allocazione delle ricevitorie del lotto sul territorio, di prevedere l'attivazione anche presso le rivendite speciali ubicate presso le stazioni di servizio di particolare importanza;
Decreta:
Art. 1.
Le rivendite speciali ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonche' raccordi autostradali sono equiparate alle rivendite speciali ubicate presso le stazioni di servizio autostradali.
 
Art. 2.
Le domande per ottenere la concessione dei punti di raccolta del gioco del lotto per le rivendite speciali di cui all'art. 1, devono essere presentate, relativamente al piano di attivazione per l'anno 2006, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato competente per territorio; per i successivi piani di attivazione annuali entro il 1° marzo di ogni anno.
Roma, 29 marzo 2006
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 3
 
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