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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 9 maggio 2006 |  | Individuazione  dei criteri per la stipula di nuove convenzioni con i comuni e l'assegnazione delle risorse indicate nell'articolo 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali
 e incentivi all'occupazione
 Visto l'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di  euro  e per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di  attivita'  socialmente  utili  e  per  l'attuazione  di misure di politica  attiva  del  lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
 Vista  l'intesa  acquisita  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2006;
 Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  che  individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente  utili  con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
 Visto   l'art.   78,   comma 2,   lettera a), b), d),  della  legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare,   nei   limiti   delle   risorse  preordinate  allo  scopo nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:
 la  realizzazione,  da  parte  delle  regioni,  di  programmi  di stabilizzazione  dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
 le  risorse  necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i soggetti non stabilizzati  la  copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno  per  prestazioni  in attivita' socialmente utili di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81, e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
 la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del  Fondo  per  l'occupazione,  destinate alle attivita' socialmente utili  e  non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni, per misure aggiuntive  di  stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
 Considerato,   conseguentemente   a   quanto  indicato  nel  quarto capoverso,  che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate  risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Ritenuto,  quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 430,  terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai lavoratori  socialmente  utili  che  non  rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che:
 siano  impegnati nelle attivita' socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi;
 siano nella disponibilita' dei comuni da almeno sette anni;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  risorse  di  cui  all'art.  1, comma 430, terzo capoverso della legge  23 dicembre 2005, n. 266, sono assegnate, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU  e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono attivita'  socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  contributi  di  cui  all'art. 1, comma 430,  terzo  capoverso  della legge 24 dicembre 2005, n. 266, i comuni  devono  presentare  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  -  Direzione  generale  ammortizzatori  sociali  e incentivi all'occupuazione, divisione III, apposita domanda entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 2. La domanda deve indicare:
 il numero degli abitanti del comune richiedente;
 il  numero  dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con  oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente;
 dichiarazione  del  comune  che  gli oneri per il pagamento degli assegni  socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Ai fini della ripartizione delle risorse il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali predispone un'apposita graduatoria sulla base  del  rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attivita' socialmente  utili  con  oneri  a  carico  del  comune  richiedente a decorrere  dal  1° gennaio 1999 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.
 2. Ai comuni collocati nella graduatoria e' assegnato un contributo il  cui  importo  e' pari alla copertura, per un periodo di tre mesi, ovvero   di  sei  mesi  se  il  comune  rientra  nelle  aree  di  cui all'obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in  carico  al  comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui  all'art.  1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 3.  Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali stipula le convenzioni con i comuni  ai  fini  del  trasferimento  delle risorse, con le modalita' definite nelle convenzioni medesime.
 |  |  |  | Art. 4. Qualora  l'assegnazione  di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca  le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso,  della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse gia' assegnate ai comuni interessati.
 Roma, 9 maggio 2006
 Il direttore generale: Mancini
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