| IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la propria ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni,  recante  misure  di  polizia veterinaria in materia di malattie  infettive  e  diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005;
 Vista  la decisione 2006/52/CE del 30 gennaio 2006 recante modifica della  decisione  2005/731/CE  che  fissa  ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;
 Considerata la necessita' di ridurre i possibili fattori di rischio di introduzione del virus dall'ambiente naturale a quello antropico e la   necessita'   a  garantire  la  conservazione  delle  popolazioni selvatiche recettive;
 Considerata  la  possibilita'  che  gli  uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo di  introduzione  del virus altamente patogeno H5N1 nelle popolazioni di volatili domestici;
 Considerato  il  rinvenimento  in  provincia  di  Perugia  nel mese di febbraio 2006 di un germano reale positivo al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1 e che questa specie, molto  numerosa  sul  territorio nazionale, rappresenta il principale ospite di mantenimento dei virus influenzali di tipo A;
 Considerato  che  la  pratica  di  immissione  in  natura,  a  fini venatori,  di  tutte  le  specie  di  volatili  allevati appartenenti all'Ordine  degli  Anseriformi  potrebbe  rappresentare  un possibile rischio  di diffusione dell'influenza aviaria, legato all'aumento del carico biologico;
 Ritenuto  necessario  adottare  misure  straordinarie, a seguito di positivita'  da  virus  H5N1  altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti   in  diverse  zone  umide  del  territorio  nazionale,  in considerazione   della   situazione   epidemiologica   internazionale relativa  all'influenza aviaria e del rischio connesso alla possibile introduzione  del  virus  a seguito di contatti con volatili allevati all'aperto;
 Visto  il parere favorevole espresso dall'Unita' centrale di crisi, istituita  con  decreto  ministeriale 9 gennaio 2006, nel corso della riunione dell'8 marzo 2006 circa il divieto fino al 31 maggio 2006 di rilascio  in  natura  di  anatidi  allevati ai fini del ripopolamento venatorio;
 Ordina:
 Art. 1.
 1.  A  seguito  di  isolamento  di virus H5N1 altamente patogeno in volatili  selvatici  rinvenuti  in  zone umide di diverse Regioni del centro e sud Italia, e' vietata su tutto il territorio nazionale fino al  31 maggio 2006 l'immissione in natura a fini venatori di tutte le specie   di   volatili   allevati   appartenenti   all'Ordine   degli anseriformi.
 La  presente  ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle Autorita' sanitarie  di  controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 19 aprile 2006
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 93
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