IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005; Vista la decisione 2006/52/CE del 30 gennaio 2006 recante modifica della decisione 2005/731/CE che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici; Considerata la necessita' di ridurre i possibili fattori di rischio di introduzione del virus dall'ambiente naturale a quello antropico e la necessita' a garantire la conservazione delle popolazioni selvatiche recettive; Considerata la possibilita' che gli uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo di introduzione del virus altamente patogeno H5N1 nelle popolazioni di volatili domestici; Considerato il rinvenimento in provincia di Perugia nel mese di febbraio 2006 di un germano reale positivo al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1 e che questa specie, molto numerosa sul territorio nazionale, rappresenta il principale ospite di mantenimento dei virus influenzali di tipo A; Considerato che la pratica di immissione in natura, a fini venatori, di tutte le specie di volatili allevati appartenenti all'Ordine degli Anseriformi potrebbe rappresentare un possibile rischio di diffusione dell'influenza aviaria, legato all'aumento del carico biologico; Ritenuto necessario adottare misure straordinarie, a seguito di positivita' da virus H5N1 altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti in diverse zone umide del territorio nazionale, in considerazione della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alla possibile introduzione del virus a seguito di contatti con volatili allevati all'aperto; Visto il parere favorevole espresso dall'Unita' centrale di crisi, istituita con decreto ministeriale 9 gennaio 2006, nel corso della riunione dell'8 marzo 2006 circa il divieto fino al 31 maggio 2006 di rilascio in natura di anatidi allevati ai fini del ripopolamento venatorio; Ordina: Art. 1. 1. A seguito di isolamento di virus H5N1 altamente patogeno in volatili selvatici rinvenuti in zone umide di diverse Regioni del centro e sud Italia, e' vietata su tutto il territorio nazionale fino al 31 maggio 2006 l'immissione in natura a fini venatori di tutte le specie di volatili allevati appartenenti all'Ordine degli anseriformi. La presente ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle Autorita' sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2006 Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 93 |