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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 16 marzo 2006 |  | Modalita'  e  procedure  per  l'acquisizione  in  economia  di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  concernente  nuove  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
 Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive modificazioni, concernente regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente regolamento per l'Amministrazione e la contabilita' degli organismi della difesa;
 Vista  la  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente  riforma  di  alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto  il  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni,  concernente testo unico delle disposizioni in materia di  appalti  pubblici  di  forniture,  in  attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti  di  aggiudicazione  di  pubbliche  forniture  di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,  e  successive  modificazioni,  concernente  regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,  concernente  attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
 Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
 Visto  il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione  delle  procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Visto  l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,   concernente   disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in materia di acquisti di beni e servizi;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,  concernente  regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170,  recante  regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare;
 Visto  il decreto del Ministro della difesa 1° agosto 2002, recante modalita'  e  procedure  per  l'acquisizione  in  economia  di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;
 Ravvisata  la  necessita'  di  apportare  modifiche  al  richiamato decreto  del Ministro della difesa 1° agosto 2002, per adeguarlo alle intervenute  modifiche  normative  primarie  succedutesi  nel  tempo, nonche' alle esigenze maturate in alcuni settori dell'amministrazione della Difesa;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto del provvedimento
 1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti  di  spesa  e  le  procedure  da seguire per l'acquisizione in economia    di    beni   e   servizi   da   parte   degli   organismi dell'Amministrazione della difesa.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  5  del presente decreto si applicano    anche    ai   servizi   attinenti   all'architettura   e all'ingegneria,  cosi'  come  disciplinati dal decreto del Presidente della  Repubblica  19  aprile  2005,  n.  170, e secondo i limiti ivi previsti.
 3.  Sono  fatte  salve  le norme e le disposizioni che regolano gli approvvigionamenti  di  beni e servizi da parte degli organismi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 1. Le tipologie di spese per le quali e' consentito il ricorso alla procedura  in  economia,  nei  limiti di importo di cui al successivo art. 3, sono le seguenti:
 a)  acquisizioni  di  beni  e  servizi  che  il Ministro dichiari debbano  rimanere segrete; acquisizioni di beni e servizi che debbano essere  accompagnate  da  misure  speciali  di  sicurezza  in  base a disposizioni di legge o di regolamento, ovvero promananti dal vertice tecnico-operativo interforze;
 b)  acquisizione  di  beni  e  servizi  necessari  a fronteggiare l'immediato  pericolo  o  necessari  per  la difesa da ogni genere di calamita'  ed  evento  naturale  o  azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari  per  le riparazioni dei danni da questi causati o connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
 c)  provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;
 d)  spese  relative  al  corsi  per  l'addestramento  militare  e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;
 e) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei  fari  e  dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza  al  volo  e  di  difesa  aerea,  nonche'  tutte  le spese necessarie  per  assicurare  le  attivita'  operative  inerenti  alle manovre,  alle  esercitazioni, ai trasporti ed al connessi servizi di supporto tecnico-logistico;
 f)  acquisizione  di beni e servizi da effettuare necessariamente con   imprese  straniere  per  i  quali  i  fornitori  non  intendano impegnarsi  con  contratti  ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;
 g)  studi,  consulenze  specialistiche,  indagini  e rilevazioni, progettazioni  e  costruzioni  di  modelli  e  di  prototipi di armi, macchine,  apparati,  impianti  e  materiali speciali, attinenti alla difesa militare;
 h) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque   genere   alla  navigazione  marittima  e  aerea,  nonche' necessari  per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
 i)  spese  per  il  funzionamento  delle  sale  mediche  e  delle strutture  veterinarie,  compreso  1'acquisto  dei  medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
 l)   spese   per   il  funzionamento  del  servizio  sanitario  e veterinario  e  per  l'acquisto  del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento,   dei  combustibili,  dei  carbolubrificanti  e dell'ossigeno;
 m) spese per il funzionamento delle carceri militari;
 n)  acquisizione  di  beni e servizi necessari per le riparazioni dei  mezzi  navali,  degli  aeromobili,  del materiale di volo, delle telecomunicazioni  e  dell'assistenza  al volo, dei veicoli dotati di ruote  e  cingolati,  dei  mezzi  da combattimento, delle armi, degli impianti,   dei   gruppi   elettrogeni;   spese   necessarie  per  il funzionamento  dei  laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi  terrestri,  navali  e  aerospaziali,  degli  impianti  e delle apparecchiature a bordo e a terra;
 o)  spese  finalizzate  a  garantire il servizio dei trasporti di personale  e  materiali;  spese  relative alle attrezzature speciali; spese   attinenti   ai   noli,  all'imballaggio,  allo  sdoganamento, all'immagazzinamento,  al  facchinaggio,  nonche' al carico e scarico dei materiali;
 p)  spese  per il funzionamento degli uffici militari all'estero; spese  di  campagna  per  i  reparti;  spese per il funzionamento dei servizi sulle navi e sugli aeromobili; spese inerenti ai rifornimenti per  i  reparti,  le  navi  e gli aeromobili militari all'estero e le unita'  navali  dislocate  in  localita'  distanti  da  apprestamenti logistici navali;
 q)  spese  per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei  contingenti costituiti all'occorrenza da un'unita' organica o da un  complesso  di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari  esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero o delle unita' assimilabili;
 r)  acquisizione di beni e servizi per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;
 s) spese per polizze di assicurazione;
 t)  spese  per  l'acquisto,  il  noleggio,  la  riparazione  e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
 u)  acquisizione  di beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio,  nonche'  le  spese  necessarie per assicurare i servizi relativi alla leva, all'arruolamento ed al reclutamento; locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non  deperibili  e  di  materiali di commissariato e materiali per il supporto   tecnico   e  logistico  dei  mezzi  terrestri,  navali  ed aeronautici, ai fini del loro possibile acquisto;
 v)  spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer,  stampanti  e materiale informatico di vario genere e spese per  i  servizi  informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili,  arredi, climatizzatori ed attrezzature varie; spese inerenti agli  acquisti  di  materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
 z)  spese  per  acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione  e manutenzione   degli   impianti  di  riproduzione  e  degli  impianti telefonici,      telegrafici,      radiotelefonici,      elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
 aa)  spese  per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini;  acquisto,  noleggio  e  manutenzione  di  attrezzature e materiali  per  la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di   documenti,  disegni  ed  elaborati  tecnici,  la  legatoria,  la cinematografia  e  la  fotografia;  acquisto, noleggio e manutenzione delle   macchine   per   scrivere  e  per  calcolo,  dei  servizi  di microfilmatura,   nonche'   acquisto   e   noleggio  di  attrezzature accessorie  e  di  materiali  speciali  e  di consumo e fornitura dei servizi  per  i  centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
 bb) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la  disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei  rifiuti,  per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei  materiali,  per  l'acquisto  di  imballaggi, per il trasporto di materiali  e  quadrupedi,  nonche'  quelle  per  la manovalanza e per garantire   la  sicurezza,  la  guardiania,  la  sorveglianza  ed  il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
 cc)  spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento  dei  locali,  per  la  fornitura di acqua, di gas e di energia  elettrica,  anche mediante l'impiego di macchine, e relative spese di allacciamento;
 dd) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
 ee)  spese  per  acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali   e  collezioni;  acquisto  di  materiali  di  cancelleria, materiali   per   il   disegno  e  valori  bollati;  acquisto  ovvero abbonamento  a  riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi  stampa;  divulgazione  di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa  o  di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti   e   elaborati   tecnici;   spese   per  la  traduzione  e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi  compresa  la  corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
 ff)  spese  di  rappresentanza,  di  informazione,  pubblicita' e propaganda   attraverso  agenzie  di  stampa,  radio,  televisione  e cinematografia,  per  l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita'  culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri, per i  musei  storici,  per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni; spese relative a solennita' militari, a feste nazionali, manifestazioni  e  ricorrenze  varie;  spese  per  il  benessere  del personale;
 gg)  spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita' sportiva,  il  mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto  e  la  manutenzione  di  materiali  di  dotazione,  delle bardature e delle ferrature;
 hh)  spese  per  acquisizione  di  brevetti,  lavori  e  studi di carattere  scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze armate;  spese  per  borse  di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni.
 2.  Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui  al  successivo  art. 3, e' altresi' consentito nei seguenti casi particolari:
 a)  risoluzione  di  un  precedente rapporto contrattuale, quando cio'   sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per  assicurare  la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 b)  completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso,  qualora  non  sia  possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 c)  acquisizione  di  beni  e  servizi, nella misura strettamente necessaria,   nel   caso  di  contratti  scaduti,  nelle  more  dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 d)  eventi  oggettivamente  imprevedibili  e  urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a  danno  dell'igiene  e  salute  pubblica  o del patrimonio storico, artistico e culturale.
 |  |  |  | Art. 3. Limiti di spesa
 1.  Tutti  i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si intendono con esclusione dell'I.V.A.
 2.  Il ricorso alla procedura in economia e' consentito per le voci di  spesa  previste  dalla  lettera  a) alla lettera dd) dell'art. 2, comma  1, del presente decreto e dalla lettera a) alla lettera d) del predetto  art.  2,  comma  2,  quando  l'importo  della spesa non sia superiore a:
 a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi;
 b)   130.000   euro,   per  le  acquisizioni  dei  beni  elencati nell'allegato  2  al  decreto  legislativo  24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;
 c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni.
 3.  Il  ricorso alla procedura in economia e', altresi', consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:
 a)  80.000 euro, per le voci di spesa previste dalle lettere ee), ff), gg) dell'art. 2, comma 1;
 b)  20.000  euro, per le voci di spesa previste dalla lettera hh) dell'art. 2, comma 1.
 4.  E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarieta' allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Organi responsabili
 1.  Il  ricorso  alla  procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati  per  ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel  presente  provvedimento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile  titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici il  titolare  del  potere  di  spesa  e'  il  comandante  dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
 2.   Il   comandante   che  non  riveste  grado  dirigenziale  puo' autorizzare le sottonotate spese:
 a)  spese  afferenti  alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle  di  cui alla lettera p) dell'art. 2, comma 1, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 3;
 b)  tutte  le  altre spese nei limiti di 20.000 euro. Per importi superiori  e'  necessaria  l'autorizzazione  da  parte  del dirigente militare  o  civile  sovraordinato  individuato  dagli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri.
 3.  L'atto  che  autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
 a) l'esigenza da soddisfare;
 b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
 c)   in   quale   tipologia   di  spese,  prevista  nel  presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
 d) l'importo presunto della spesa;
 e) il capitolo di imputazione della spesa.
 |  |  |  | Art. 5. Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia
 1.  L'acquisizione  dei  beni  e  servizi  in  economia puo' essere effettuata,  fatte  salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso  al  mercato elettronico della pubblica amministrazione, in amministrazione     diretta     oppure    a    cottimo    fiduciario. Nell'amministrazione  diretta  le  acquisizioni  sono  effettuate con materiali  e  mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.  Nel  cottimo  fiduciario  le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
 2.  Il  procedimento di acquisizione dei beni e servizi e' posto in atto  dal  capo  del  servizio  amministrativo  o dal funzionario che esplica  funzioni  equipollenti,  che, essendo preposto alla gestione amministrativa  dell'organismo,  adotta,  nell'ambito  della  propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  indicate nei successivi commi.
 3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire  previa  richiesta  di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione  di  almeno  tre  preventivi. Le richieste di preventivi devono  essere  inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della  pubblica  amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicita'  di  cui  all'art. 8, abbiano fatto espressa richiesta di essere  invitate.  Qualora  non siano state individuate almeno cinque imprese    abilitate    al   mercato   elettronico   della   pubblica amministrazione  ovvero  che  non  vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione puo' condurre l'indagine  mediante  richiesta  di  preventivi  a  imprese  comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un  numero  sufficiente  di  preventivi,  la  stessa  e'  ripetuta  e l'acquisizione  di  beni  e  servizi  puo' essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.
 4. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi:
 a)  nel  caso  di  nota  specialita'  dei  beni  da acquisire, in relazione  alle  caratteristiche  tecniche  o di mercato, qualora per l'acquisizione   di   detti   beni   ci  si  rivolga  a  imprese  che commercializzano   tali   prodotti,   e'   necessario   osservare  le prescrizioni di cui al comma 3;
 b) per le acquisizioni di beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  qualora compresi tra le categorie di beni e servizi individuate  con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 5, comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
 c)  inoltre,  quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di  20.000  euro.  Il  suddetto  limite  e' elevato a 40.000 euro per l'acquisizione   di   beni   e   servizi  connessi  ad  impellenti  e imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
 5.  La  richiesta  dei  preventivi, ovvero di offerte, da inoltrare alle  ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve contenere:
 a) l'oggetto della prestazione;
 b) le caratteristiche tecniche;
 c) le qualita' e le modalita' di esecuzione;
 d) le eventuali garanzie richieste;
 e)  le  modalita'  con le quali e' prescelto il preventivo ovvero l'offerta;
 f) i prezzi;
 g) le modalita' di pagamento;
 h)   l'informazione   circa   l'obbligo   di  assoggettarsi  alle condizioni   e   penalita'  previste  e  di  uniformarsi  alle  norme legislative  e  regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
 i) la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione  a spese dell'impresa prescelta e di procedere alla risoluzione  del  rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
 l)   ogni   altra   prescrizione   ritenuta  necessaria  ai  fini dell'acquisizione.
 6.   Tra   i   preventivi  acquisiti,  se  la  prestazione  oggetto dell'acquisizione  deve  essere  conforme  a  specifici  disciplinari tecnici,  oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con  il  prezzo  piu'  basso.  Negli  altri casi la scelta puo' anche essere  effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 7.  I  preventivi  sono  esaminati  da una commissione nominata con apposito  atto  dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1. La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario   che  esplica  funzioni  equipollenti  e  da  altri  due funzionari  dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla  natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive  il  verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale avviene l'acquisizione.
 8. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei  preventivi  riportata nel predetto verbale, emette apposito atto dispositivo  per  la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che e' perfezionata:
 a)  mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro;
 b) mediante atto negoziale negli altri casi.
 9. Gli atti di cui al comma 8 devono riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
 a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 b)  la  quantita'  ed  il  prezzo  degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione;
 d) gli estremi contabili (capitolo);
 e) la forma di pagamento;
 f)  le  penali  per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale  richiamo  all'obbligo del contraente di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
 g)  l'ufficio  referente  ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
 10.  Nel  caso  di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.
 11.  Salvo  diversa  pattuizione,  i  pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione,  ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
 |  |  |  | Art. 6. Verifica della prestazione
 1.  Per  le  spese  di  importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi   di   cui  al  presente  decreto  devono  essere  sottoposti rispettivamente  a  collaudo  o  constatazione di regolare esecuzione entro  venti  giorni  dall'acquisizione.  Per  le  spese  di  importo inferiore a 20.000 euro, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le   verifiche  quantitative  e  qualitative  di  competenza,  redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive  a  tergo  delle  fatture  presentate  dalle  imprese. Il collaudo  o  la  constatazione  di regolare esecuzione e' eseguito da dipendenti  militari  o  civili dell'organismo o, qualora necessario, anche  da  estranei  all'organismo  medesimo, secondo le disposizioni vigenti   presso   ciascuna   Forza   armata,   compresa  l'Arma  dei carabinieri,  appositamente  nominati  dal comandante o dal dirigente preposto   alla  direzione  dell'organismo  procedente.  Le  relative risultanze  devono  formare  oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro  che  hanno  effettuato  il  collaudo  o  la  constatazione di regolare  esecuzione. Le operazioni di collaudo e di constatazione di regolare  esecuzione non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano  partecipato  al  procedimento  di  acquisizione  dei  beni e servizi.
 |  |  |  | Art. 7. Inadempimenti
 1.  Nel  caso  di  inadempienza  per fatti imputabili al soggetto o all'impresa  cui  e'  stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente decreto, si applicano le penali stabilite   nell'atto   o   nella  lettera  di  ordinazione.  Inoltre l'amministrazione,  dopo  formale  ingiunzione,  a  mezzo  di lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio  a  spese  del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte  dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante   dall'inadempienza.   Nel  caso  di  inadempimento  grave, l'amministrazione  puo', altresi', previa denuncia scritta, procedere alla  risoluzione  del  rapporto  negoziale,  fatto  sempre  salvo il risarcimento dei danni subiti.
 |  |  |  | Art. 8. Forme di pubblicita'
 1.  Il  segretariato  generale  della  difesa e Direzione nazionale degli  armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonche' ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o  territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati  su  almeno  tre  quotidiani,  rendono  noti, ai sensi del presente  decreto,  i  settori merceologici per i quali gli organismi dotati  di autonomia amministrativa fanno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno.
 2.   Tali   avvisi   devono   specificare  espressamente  che,  ove interessate,  le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta   indicati,   apposite   richieste   su   supporto  cartaceo  o elettronico,  precisando  i  settori  merceologici  di pertinenza, la potenzialita'  economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio   illustrare   l'attivita'   dell'impresa.  Gli  avvisi  sono, altresi', inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.
 3.  Si  prescinde dalla pubblicazione degli avvisi, di cui al comma 1, per le acquisizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. Abrogazione
 1.  Il presente decreto abroga il decreto del Ministro della difesa 1°  agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 luglio 2002.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 16 marzo 2006
 Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 5, foglio n. 141
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