Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 16 marzo 2006 |
Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente regolamento per l'Amministrazione e la contabilita' degli organismi della difesa; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, concernente testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, concernente razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in materia di acquisti di beni e servizi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 1° agosto 2002, recante modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa; Ravvisata la necessita' di apportare modifiche al richiamato decreto del Ministro della difesa 1° agosto 2002, per adeguarlo alle intervenute modifiche normative primarie succedutesi nel tempo, nonche' alle esigenze maturate in alcuni settori dell'amministrazione della Difesa; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli organismi dell'Amministrazione della difesa. 2. Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto si applicano anche ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, cosi' come disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e secondo i limiti ivi previsti. 3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni che regolano gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte degli organismi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. |
| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le tipologie di spese per le quali e' consentito il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, sono le seguenti: a) acquisizioni di beni e servizi che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete; acquisizioni di beni e servizi che debbano essere accompagnate da misure speciali di sicurezza in base a disposizioni di legge o di regolamento, ovvero promananti dal vertice tecnico-operativo interforze; b) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamita' ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico; c) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio; d) spese relative al corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile; e) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea, nonche' tutte le spese necessarie per assicurare le attivita' operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti ed al connessi servizi di supporto tecnico-logistico; f) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti; g) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare; h) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonche' necessari per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli; i) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso 1'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari; l) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario e per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno; m) spese per il funzionamento delle carceri militari; n) acquisizione di beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni; spese necessarie per il funzionamento dei laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra; o) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonche' al carico e scarico dei materiali; p) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero; spese di campagna per i reparti; spese per il funzionamento dei servizi sulle navi e sugli aeromobili; spese inerenti ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili militari all'estero e le unita' navali dislocate in localita' distanti da apprestamenti logistici navali; q) spese per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero o delle unita' assimilabili; r) acquisizione di beni e servizi per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni; s) spese per polizze di assicurazione; t) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio; u) acquisizione di beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonche' le spese necessarie per assicurare i servizi relativi alla leva, all'arruolamento ed al reclutamento; locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali ed aeronautici, ai fini del loro possibile acquisto; v) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori ed attrezzature varie; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi; z) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora; aa) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonche' acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici; bb) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, per il trasporto di materiali e quadrupedi, nonche' quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza ed il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari; cc) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine, e relative spese di allacciamento; dd) spese per conferenze, mostre, cerimonie; ee) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti e elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese; ff) spese di rappresentanza, di informazione, pubblicita' e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita' culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni; spese relative a solennita' militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per il benessere del personale; gg) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita' sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature; hh) spese per acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze armate; spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni. 2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo art. 3, e' altresi' consentito nei seguenti casi particolari: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. |
| Art. 3. Limiti di spesa 1. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente provvedimento si intendono con esclusione dell'I.V.A. 2. Il ricorso alla procedura in economia e' consentito per le voci di spesa previste dalla lettera a) alla lettera dd) dell'art. 2, comma 1, del presente decreto e dalla lettera a) alla lettera d) del predetto art. 2, comma 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a: a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi; b) 130.000 euro, per le acquisizioni dei beni elencati nell'allegato 2 al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni; c) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni. 3. Il ricorso alla procedura in economia e', altresi', consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a: a) 80.000 euro, per le voci di spesa previste dalle lettere ee), ff), gg) dell'art. 2, comma 1; b) 20.000 euro, per le voci di spesa previste dalla lettera hh) dell'art. 2, comma 1. 4. E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarieta' allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente provvedimento. |
| Art. 4. Organi responsabili 1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. 2. Il comandante che non riveste grado dirigenziale puo' autorizzare le sottonotate spese: a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle di cui alla lettera p) dell'art. 2, comma 1, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 3; b) tutte le altre spese nei limiti di 20.000 euro. Per importi superiori e' necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri. 3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare: a) l'esigenza da soddisfare; b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia; c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione; d) l'importo presunto della spesa; e) il capitolo di imputazione della spesa. |
| Art. 5. Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia 1. L'acquisizione dei beni e servizi in economia puo' essere effettuata, fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. 2. Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi commi. 3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicita' di cui all'art. 8, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero che non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione puo' condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa e' ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo. 4. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi: a) nel caso di nota specialita' dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, qualora per l'acquisizione di detti beni ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti, e' necessario osservare le prescrizioni di cui al comma 3; b) per le acquisizioni di beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), qualora compresi tra le categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; c) inoltre, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 5. La richiesta dei preventivi, ovvero di offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve contenere: a) l'oggetto della prestazione; b) le caratteristiche tecniche; c) le qualita' e le modalita' di esecuzione; d) le eventuali garanzie richieste; e) le modalita' con le quali e' prescelto il preventivo ovvero l'offerta; f) i prezzi; g) le modalita' di pagamento; h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare; i) la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte; l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione. 6. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 7. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1. La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale avviene l'acquisizione. 8. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel predetto verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che e' perfezionata: a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro; b) mediante atto negoziale negli altri casi. 9. Gli atti di cui al comma 8 devono riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione; d) gli estremi contabili (capitolo); e) la forma di pagamento; f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari; g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore. 10. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione. 11. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. |
| Art. 6. Verifica della prestazione 1. Per le spese di importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi di cui al presente decreto devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o constatazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione e' eseguito da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione. Le operazioni di collaudo e di constatazione di regolare esecuzione non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi. |
| Art. 7. Inadempimenti 1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente decreto, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione puo', altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti. |
| Art. 8. Forme di pubblicita' 1. Il segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonche' ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente decreto, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa fanno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno. 2. Tali avvisi devono specificare espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialita' economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attivita' dell'impresa. Gli avvisi sono, altresi', inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo. 3. Si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi, di cui al comma 1, per le acquisizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto. |
| Art. 9. Abrogazione 1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro della difesa 1° agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 luglio 2002. |
| Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 16 marzo 2006 Il Ministro: Martino Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 5, foglio n. 141 |
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