Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 maggio 2006 |
Determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina e la preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Considerato che ne' il citato decreto legislativo n. 149 del 2004 ne' le direttive cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Considerato che, sulla base dei pareri espressi dal-l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha individuato dei valori guida per la presenza di micotossine nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, ivi compresi quelli relativi all'ocratossina A, ma che tali valori, al momento, non sono stati pubblicati; Considerato che l'ocratossina A puo' rappresentare un rischio per la salute umana e quella animale e che tale ragione giustifica l'anticipata applicazione dei valori guida stabiliti dalla stessa Commissione europea con riguardo alla presenza della predetta sostanza nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, in applicazione all'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n. 149 del 2004; Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi; Decreta: Art. 1. 1. La presenza di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati, non deve superare i seguenti valori, espressi in mg/kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidita' del 12%:
Materie prime per mangimi | mg/kg cereali e prodotti derivati dai cereali | 0.25 Mangimi completi e complementari e razione giornaliera | mg/kg per suini | 0.05 per pollame | 0.1 |
| Art. 2. 1. Qualora dai controlli ufficiali dei prodotti di cui all'art. 1 risulti la loro non conformita' ai requisiti indicati all'art. 1, l'autorita' di controllo ne dispone: a) il sequestro e il divieto di commercializzazione; oppure b) la distruzione. 2. Su richiesta del detentore o suo rappresentante, l'Autorita' di controllo puo', in deroga al comma 1, consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni: a) l'eventuale neutralizzazione della nocivita'; b) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini. 3. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del detentore o del suo rappresentante. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2006 Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi |
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