| 
| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 15 maggio 2006 |  | Determinazione  dei  limiti  di  ocratossina  A  negli  alimenti  per animali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la  legge  15 febbraio  1963,  n. 281, sulla disciplina e la preparazione del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle  direttive  2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
 Visto  il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle  direttive  2001/102/CE,  2002/32/CE,  2003/57/CE e 2003/100/CE relativa    alle    sostanze    ed    ai    prodotti   indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
 Considerato  che  ne' il citato decreto legislativo n. 149 del 2004 ne'  le  direttive  cui esso da attuazione menzionano l'ocratossina A tra le sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
 Considerato  che,  sulla  base  dei  pareri  espressi dal-l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea ha individuato  dei  valori  guida  per la presenza di micotossine nelle materie  prime  per  mangimi  e  nei  mangimi  da  esse derivati, ivi compresi  quelli  relativi  all'ocratossina A, ma che tali valori, al momento, non sono stati pubblicati;
 Considerato  che  l'ocratossina A puo' rappresentare un rischio per la  salute  umana  e  quella  animale  e  che tale ragione giustifica l'anticipata  applicazione  dei  valori  guida stabiliti dalla stessa Commissione   europea  con  riguardo  alla  presenza  della  predetta sostanza  nelle  materie  prime  per  mangimi  e  nei mangimi da esse derivati,   in  applicazione  all'art.  4  del  gia'  citato  decreto legislativo n. 149 del 2004;
 Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. La  presenza  di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e nei  mangimi  da  esse derivati, non deve superare i seguenti valori, espressi  in  mg/kg  (ppm)  e  riferiti a mangimi con un contenuto di umidita' del 12%:
 
 Materie prime per mangimi                                  |    mg/kg cereali e prodotti derivati dai cereali                    |     0.25 Mangimi completi e complementari e razione giornaliera     |    mg/kg per suini                                                  |     0.05 per pollame                                                |      0.1
 |  |  |  | Art. 2. 1. Qualora  dai  controlli ufficiali dei prodotti di cui all'art. 1 risulti  la  loro  non  conformita' ai requisiti indicati all'art. 1, l'autorita' di controllo ne dispone:
 a) il sequestro e il divieto di commercializzazione;
 oppure
 b) la distruzione.
 2.  Su richiesta del detentore o suo rappresentante, l'Autorita' di controllo  puo',  in  deroga al comma 1, consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
 a) l'eventuale neutralizzazione della nocivita';
 b) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
 3. Le  spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono a carico del detentore o del suo rappresentante.
 Il  presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 maggio 2006
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 |  |  |  |  |