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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Moyano Somoya Mireya de Las Nieves, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Moyano Somoya Mireya de Las Nieves, nata  a  La  Paz  (Bolivia) il 16 settembre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale   di   psicologa,   conseguito   in  Bolivia,  ai  fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di psicologa;
 Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia», presso l'«Universidad Mayor de San Simon» il 24 ottobre 2002;
 Considerato  che,  come  si  evince  dalla  dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Bolivia, pervenuta il 17 gennaio 2005, il titolo  accademico  di  cui  e'  in possesso l'istante risulta essere condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di psicologo in Bolivia;
 Preso  atto  della  documentazione  relativa a formazione e a breve esperienza professionale;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica  e  professionale della richiedente non appare completa ai fini  dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto  sia  necessaria  l'applicazione  di una misura compensativa consistente in un tirocinio della durata di sei mesi;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Moyano  Somoya  Mireya  de  Las Nieves, nata a La Paz (Bolivia)  il  16 settembre 1958, cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di sei  mesi  da svolgersi in una struttura pubblica presso un tutor con almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A Tirocinio  di  adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le  conoscenze  di  base,  specialistiche  e  professionali di cui al precedente  art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.   Il   Consiglio  nazionale  vigilera'  sull'effettivo svolgimento   del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente  dell'ordine provinciale.
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