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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Frisancho  Paz  Luzgarda, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  recante  norme  di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, nata a Cusco (Peru)  il  18 maggio 1966, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento  del  titolo  professionale di «Trabajador social», ai fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Ciencias  Sociales»,  conseguito  presso  la «Universidad Andina del Cusco» in data 23 febbraio 1996;
 Considerato  inoltre  che  e'  iscritta al «Colegio de Trabajadores Sociales» dal 17 dicembre 1997;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di  assistente  sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di sei mesi;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  integrazioni  e  gli articoli 14 e 39 comma 7 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive  integrazioni,  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Ferrara rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 19 maggio 2006;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Frisancho  Paz  Luzgarda,  nata  a Cusco (Peru) il 18 maggio   1966,   cittadina   peruviana,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  assistenti  sociali  sezione  A  e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di sei mesi.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A Tirocinio  di  adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le   conoscenze  base,  specialistiche  e  professionali  di  cui  al precedente  art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.   Il   Consiglio  nazionale  vigilera'  sull'effettivo svolgimento   del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente  dell'ordine provinciale.
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