Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 maggio 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, nata a Cusco (Peru) il 18 maggio 1966, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajador social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Ciencias Sociales», conseguito presso la «Universidad Andina del Cusco» in data 23 febbraio 1996;
Considerato inoltre che e' iscritta al «Colegio de Trabajadores Sociales» dal 17 dicembre 1997;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di sei mesi;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e gli articoli 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ferrara rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 19 maggio 2006;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, nata a Cusco (Peru) il 18 maggio 1966, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di sei mesi.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 maggio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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