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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Mello  Marinacci  Neuma,  di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Mello Marinacci Neuma nata a Feira de Santana,  (Brasilke)  il  22  novembre  1972,  cittadina  brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto  legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo di «Advogado»,  conseguito  in  Brasile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachaler  em Direito», conseguito presso l'«Universidade Catolica do Salvador» in data 8 febbraio 1996;
 Considerato  inoltre  che e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil-seccao do estado da Bahia» in data 18 febbraio 1997;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 gennaio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote relative ai flussi nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato  dalla  questura  di  Milano  in  data  10 ottobre 2003 con scadenza 10 ottobre 2008 per motivi di famiglia;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Mello  Marinacci  Neuma  nata  a  Feira  de  Santana, (Brasile)  il  22 novembre 1972, cittadina brasiliana e' riconosciuto il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro;  8)  diritto  commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro   sono   indicate   nell'allegato  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato   per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b)  La  prova  scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale  e  una  a  scelta  del  candidato  tra  le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c)  La  prova  orale  verte  nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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