Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 26 aprile 2006 |
Designazione della ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
|
|
Il DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'agenzia, ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, con sede in Ancona, via Alpi n. 20; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, con sede in Ancona, via Alpi n. 20, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Oliva Ascolana del Piceno, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 4. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'. L'agenzia comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1855/2005. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del Piceno rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche. |
| Art. 8. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione Marche. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2006 Il direttore generale: La Torre |
|
|
|