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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 26 aprile 2006 |  | Designazione  della  ASSAM  -  Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | Il DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1855/2005  del  14 novembre 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea n. 297 del 15 novembre  2005,  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana del  Piceno,  prevista  dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  origine  protetta  di  che  trattasi  l'agenzia,  ASSAM - Agenzia servizi  settore  agroalimentare Marche, con sede in Ancona, via Alpi n. 20;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'agenzia  ASSAM  -  Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, con  sede  in  Ancona,  via  Alpi n. 20, e' designata quale Autorita' pubblica  autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine  protetta  Oliva  Ascolana  del  Piceno, registrata in ambito europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'agenzia ASSAM - Agenzia  servizi  settore  agroalimentare  Marche  del rispetto delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai  sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n.  128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'agenzia  ASSAM  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata  la  denominazione  Oliva Ascolana del Piceno,  venga  apposta  la  dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'agenzia ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche non puo'  modificare,  le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati  nell'apposito  piano  di controllo per la denominazione di origine  protetta  Oliva  Ascolana  del Piceno, cosi' come depositati presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 L'agenzia   comunica   ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere  dal  5 dicembre  2005,  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento (CE) n. 1855/2005.
 Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, L'agenzia ASSAM  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'agenzia  ASSAM  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  denominazione  di  origine protetta Oliva Ascolana del Piceno, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'agenzia  ASSAM  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche immette  anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico   e   documentale  dell'attivita'  certificativa,  ed  adotta eventuali   opportune   misure,   da  sottoporre  preventivamente  ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione di  origine  protetta  Oliva  Ascolana  del  Piceno  rilasciate  agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione Marche.
 |  |  |  | Art. 8. L'agenzia  ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione Marche.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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