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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 16 maggio 2006 |  | Modifica   del   decreto   ministeriale   8  febbraio  2006,  recante disposizioni    sulle    caratteristiche,    la   fabbricazione,   la distribuzione,  l'uso  ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni   di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art.  23  che  prevede  disposizioni  per l'uso del contrassegno di Stato,  daapporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in   cui   sono  confezionati  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle  caratteristiche,  la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;
 Vista  la  motivata  istanza  pervenuta  da  parte  degli operatori operanti  nel  settore  vitivinicolo,  intesa  ad  elevare  il limite massimo  dello  scarto  tra  la  quantita'  di  fascette  ritirate  e quantita'  di  confezioni realizzate, previsto nella misura dello 0,5 per  cento  dall'art.  7,  comma 4,  del  citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
 Ritenuto opportuno, in accoglimento della predetta istanza, fissare un  nuovo  limite  massimo  dello scarto in questione che tenga conto delle effettive esigenze degli operatori e che sia tale da assicurare il controllo delle partite confezionate dei vini DOCG;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  L'art.  7,  comma 4, del decreto 8 febbraio 2006, e' sostituito dal seguente testo:
 «4.  Per  ciascuna  partita  di  vino D.O.C.G. certificata di cui all'art.  6,  comma 2, lett. a), e' ammesso uno scarto massimo dell'1 per   cento  tra  quantita'  di  fascette  ritirate  e  quantita'  di confezioni realizzate.».
 2.  All'art.  7,  comma  5,  del decreto 8 febbraio 2006, il limite «dello 0,5 per cento» e' sostituito dal limite «dell'1 per cento».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 maggio 2006
 Il Ministro: Alemanno
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