Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 maggio 2006 |
Riconoscimento, al sig. Del Monte Gianmaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Del Monte Gianmaria nato a Chiavari il 30 aprile 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Urbino in data 27 ottobre 1999; Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 27 ottobre 2004 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»; Considerato che lo stesso e' iscritto presso l'«Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dall'8 febbraio 2005; Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «Certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 13 novembre 2001 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino; Preso atto che l'istante ha gia' ottenuto il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso con decreto del 30 settembre 2005; Preso atto del certificato prodotto dal sig. Del Monte relativo alla frequenza del corso di perfezionamento dell'Istituto di applicazione forense nell'anno accademico 1999/2000, rilasciato dalla «Libera Universita' degli studi di Urbino - facolta' di giurisprudenza» e che tale corso puo' essere valutato quale formazione post-laurea; Considerato che il sig. Del Monte ha presentato domanda di riesame in data 7 febbraio 2005; Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Del Monte Gianmaria nato a Chiavari il 30 aprile 1971, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale consistente nella materia elementi di deontologia e ordinamento professionali. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 12 maggio 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionali. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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