| 
| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Del  Monte  Gianmaria, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza del sig. Del Monte Gianmaria nato a Chiavari il 30 aprile  1971,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo  professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito presso l'Universita' degli studi di Urbino in data 27 ottobre 1999;
 Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado  en  Derecho»  in  data  27 ottobre  2004  rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
 Considerato  che  lo  stesso e' iscritto presso l'«Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dall'8 febbraio 2005;
 Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «Certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 13 novembre 2001 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino;
 Preso  atto  che  l'istante  ha gia' ottenuto il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso con decreto del 30 settembre 2005;
 Preso  atto  del  certificato  prodotto dal sig. Del Monte relativo alla   frequenza   del  corso  di  perfezionamento  dell'Istituto  di applicazione forense nell'anno accademico 1999/2000, rilasciato dalla «Libera   Universita'   degli   studi   di   Urbino   -  facolta'  di giurisprudenza»   e   che  tale  corso  puo'  essere  valutato  quale formazione post-laurea;
 Considerato  che il sig. Del Monte ha presentato domanda di riesame in data 7 febbraio 2005;
 Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Del  Monte  Gianmaria  nato a Chiavari il 30 aprile 1971, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale consistente nella materia elementi  di deontologia e ordinamento professionali. Le modalita' di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  orale e' unica e verte su elementi di deontologia e ordinamento  professionali.  La  commissione rilascia all'interessato certificazione   dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |