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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Mauro Giuseppe, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del sig. Mauro Giuseppe nato a Cassano allo Jonio il  21  febbraio  1976,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento del  titolo  professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito presso l'Universita' degli studi di Pisa in data 24 giugno 2002;
 Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado  en  Derecho»  in  data  17 ottobre  2005  rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
 Considerato  che lo stesso e' iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 17 gennaio 2006;
 Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «Certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 novembre 2004 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Rossano (Cosenza);
 Considerato  che  il  sig.  Del  Monte ha presentato documentazione relativa   a   partecipazione   e   superamento   di   un   corso  di specializzazione  presso la scuola di specializzazione forense svolto presso  l'istituto  «Arturo  Carlo  Jemolo» nell'anno 2005 e che tale corso puo' essere valutato quale formazione post-laurea;
 Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Mauro  Giuseppe  nato a Cassano allo Jonio il 21 febbraio 1976,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale consistente nella materia elementi di deontologia e ordinamento professionali.
 Le  modalita'  di  svolgimento  sono  indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante dei presente decreto.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  orale e' unica e verte su elementi di deontologia e ordinamento  professionali.  La  commissione rilascia all'interessato certificazione   dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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