Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 maggio 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Czyzma Marta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2005 n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista l'istanza della sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Pracownik socjalny», conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Titul pracownik socjalny» conseguito presso l'«Istituto paramedico professionale Wl Szoc» di Welm nel 1992;
Preso atto delle informazioni assunte dalla competente autorita' polacca «Ministerstwo Polityki Spolecznej departament Pomocy i Integraci Spolecznej» pervenuta in data 2 dicembre 2005 da cui risulta che il menzionato diploma abilita all'esercizio della professione di assistente sociale in Polonia;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;
Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B -, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti nelle seguenti materie orali: 1) principi e fondamenti del servizio sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali, 3) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971 cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno.
 
Art. 3.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie orali: 1) principi e fondamenti del servizio sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali, 3) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 12 maggio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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