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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 10 marzo 2006 |  | Condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti   per  studenti  universitari,  ai  sensi  dell'articolo 5, commi 1,  2  e  3  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione,   da  parte  dei  comuni,  delle  organizzazioni  della proprieta'   edilizia   e   dei  conduttori  ovvero  per  la  mancata definizione  degli  Accordi  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, della medesima legge n. 431/98. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso abitativo;
 Visto  in particolare l'art. 4, comma 1, della citata legge 431/98, cosi'  come  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio   2002,   n.  2,  che  stabilisce  che  il  Ministro  delle infrastrutture   e   dei   trasporti  convochi,  ogni  tre  anni,  le organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori maggiormente   rappresentative   a   livello  nazionale  al  fine  di individuare  i  criteri  generali  da  assumere  a riferimento per la realizzazione  degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni  ai  fini  della  definizione  dei  canoni  di locazione relativamente ai contratti di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge;
 Vista   la   Convenzione   nazionale   in   data  8 febbraio  1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
 Visto  il  decreto  interministeriale  lavori  pubblici-finanze del 5 marzo  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie  generale,  n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base della   citata   Convenzione   nazionale,  criteri  generali  per  la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 Visto     il    decreto    interministeriale    infrastrutture    e trasporti-economia  e  finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il quale  sono  stati  definiti,  in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni  sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori, criteri  generali  per  la realizzazione degli Accordi da definire in sede  locale  per  la  stipula  dei  contratti  di locazione ai sensi dell'art.  2,  comma 3,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei  contratti  di  locazione transitori e dei contratti di locazione per  studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;
 Visto  l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n.  240,  convertito  dalla  legge  12 novembre  2004,  n.  269,  che stabilisce  che  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, fissi con apposito  decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti  di  cui all'art. 5 della citata legge, nel caso in cui non vengano  convocate  da  parte  dei  comuni  le  organizzazioni  della proprieta'  edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli appositi Accordi locali;
 Considerato  che  per  molti  comuni  non  risultano definiti detti Accordi    sulla    base   del   citato   decreto   interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c);
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, comma 3;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n.   184,   concernente   la  riorganizzazione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat  all'esercizio  delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
 Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come  modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
 Decreta:
 Art. 1.
 Contratti di locazione di natura transitoria
 1.  Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  col Ministro dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,  serie  generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le organizzazioni  della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano  stati  definiti  gli Accordi locali in applicazione del citato decreto,  le  fasce  di  oscillazione  dei  canoni per i contratti di locazione  di  natura  transitoria  di cui all'art. 5, comma 1, della predetta  legge  n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti  gia'  sottoscritti  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della stessa  legge. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati  intervenute  dal  mese  successivo alla data di sottoscrizione   degli   Accordi,  al  mese  precedente  la  data  di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
 2.  Per  quei  comuni  di  cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge   n.   431   del   1998,   ne'   in   attuazione   del  decreto interministeriale   lavori   pubblici-finanze   del   5 marzo   1999, pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  del  22 marzo  1999,  serie generale,  n.  67,  ne'  in  attuazione del decreto interministeriale infrastrutture  e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile  2003,  serie  generale, n. 85, si fa riferimento, per quanto  attiene  alle  fasce di oscillazione dei canoni, all'Accordo, stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998   e   in   attuazione  del  predetto  decreto  interministeriale infrastrutture  e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, vigente  nel  comune  demograficamente  omogeneo  di  minore distanza territoriale  anche  situato  in  altra  regione.  Qualora  l'Accordo assunto  a  riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate per  aree  omogenee,  si  applica  un'unica  fascia  di  oscillazione costituita  dal  valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
 3.  Ai  sensi  del  comma 2, art. 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   di   concerto   col  Ministro dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali possono concordare una  variazione  del  canone  stabilito  all'interno  delle  fasce di oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, fino  a  un  massimo  del  20  per cento, per tenere conto, anche per specifiche  zone,  di  particolari  esigenze  locali  da indicarsi in contratto.
 4.  Gli  Accordi  territoriali come individuati nei commi 1 e 2 del presente  articoli  s'intendono  richiamati  anche  nelle  loro altre previsioni  e  specificatamente  ai  fini  della determinazione delle fattispecie  che  consentono  la  stipula  dei  contratti  di  natura transitoria.  In  ogni  comune  le  parti possono comunque stipulare, indipendentemente  dalle  esigenze  individuate negli Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o  di  un  suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata.
 |  |  |  | Art. 2. Contratti di locazione per studenti universitari
 1.  Nei comuni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  col Ministro dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003,  serie  generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le organizzazioni  della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano  stati  definiti  gli Accordi di cui all'art. 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del citato decreto, le fasce  di  oscillazione  dei  canoni per i contratti di locazione per studenti universitari sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti gia'  sottoscritti ai sensi del suddetto art. 5, comma 3, della legge n.  431  del  1998.  In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce  di  oscillazione  dei  canoni  sono incrementati applicando le variazioni  ISTAT  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data  di  sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
 2.  Per  quei  comuni  di  cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge   n.   431   del   1998,   ne'   in   attuazione   del  decreto interministeriale   lavori   pubblici-finanze   del   5 marzo   1999, pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  del  22 marzo  1999,  serie generale,  n.  67,  ne'  in  attuazione del decreto interministeriale infrastrutture  e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile  2003,  serie  generale,  n.  85,  si  fa  riferimento all'Accordo  vigente, stipulato in applicazione del decreto da ultimo citato  ai sensi del predetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998,   nel  comune  demograficamente  omogeneo  di  minore  distanza territoriale  anche  situato  in  altra  regione.  Qualora  l'Accordo assunto  a  riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate per  aree  omogenee,  si  applica  un'unica  fascia  di  oscillazione costituita  dal  valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni comuni
 1.  Per  tutti  i  contratti stipulati in applicazione del presente decreto  si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati    al    decreto    interministeriale    infrastrutture    e trasporti-economia  e  finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'11 aprile  2003,  serie generale, n. 85, ed eventuali   successivi   aggiornamenti.  Il  riferimento  all'Accordo territoriale  s'intende  sostituito  con  il  riferimento al presente decreto  negli  articoli 3  dei  tipi  di contratto allegati E e F al precitato  decreto.  I  canoni  nel  corso  della  locazione verranno aggiornati  nella  misura  contrattata  dalle  parti  e  comunque non superiore  al  75%  della  variazione ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
 2.  Gli  Accordi  integrativi relativi ai contratti di locazione di natura  transitoria  e  per  studenti  universitari, per le compagnie assicurative,  gli  enti  privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori  di  piu'  di  cento  unita'  immobiliari  destinate ad uso abitativo   anche  se  ubicate  in  modo  diffuso  e  frazionato  sul territorio   nazionale,  e  gli  enti  previdenziali  pubblici,  sono definiti sulla base degli Accordi territoriali individuati secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Pubblicazione
 1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2006
 Il vice Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti
 Martinat
 Il Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 289
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