Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 16 maggio 2006 |
Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/Cons. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili. (Deliberazione n. 266/06/Cons). |
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L'AUTORITA' Nelle sue riunioni del consiglio del 27 aprile e del 16 maggio 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la delibera n. 435/01/Cons recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la delibera n. 15/03/Cons, recante « Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43; Vista la delibera n. 399/03/Cons, recante «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario; Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data di swicht off dell'analogico entro l'anno 2008; Vista la delibera n. 163/06/Cons del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»; Vista la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilita' mediante tecnologia DVB-H, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005; Vista la delibera n. 61/06/CONS recante consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006; Vista la delibera n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale l'Autorita' ha adottato lo schema di provvedimento recante «Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», sottoposto a consultazione pubblica; Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante «Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili» ed, in particolare, viste le proposte di emendamenti formulate al predetto schema di provvedimento pubblicato unitamente alla delibera n. 191/06/CONS; Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot. n. 001676 del 4 maggio 2006, pervenuta all'Autorita' l'8 maggio 2006 (prot. n. 0019871), con la quale sono stati formulati alcuni commenti sullo schema di provvedimento oggetto della consultazione, relativi, in particolare, alla struttura di rete e agli impianti di potenza inferiore a 200 Watt; Considerato che gli aspetti segnalati dal Ministero delle comunicazioni sono tenuti in debita considerazione e costituiranno oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina in oggetto, che l'Autorita' emanera' ai fini della sua applicazione omogenea; Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS, le disposizioni ivi stabilite sono adeguate successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; Considerata l'opportunita' di integrare la citata delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nel codice delle comunicazioni elettroniche e nel testo unico della radiotelevisione, e nel quadro del programma di interventi volti a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale di cui alla delibera n. 163/06/CONS, consenta l'avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili; Considerata l'opportunita' che, alla luce del principio di neutralita' tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri; Considerato che, in particolare, i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre che diffondono programmi verso terminali mobili sono tenuti al rispetto delle medesime norme applicabili ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le norme vigenti in materia di diritto d'autore e quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione; Considerato che i fornitori di servizi, a seguito del recepimento delle nuovo quadro comunitario sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e che i soggetti gia' in possesso di abilitazione ai sensi della predetta normativa, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono tenuti, altresi', contestualmente all'avvio del servizio stesso e stante le peculiarita' del medesimo, ad adeguare la propria carta dei servizi dichiarando la disponibilita' del servizio all'utente, in particolare in relazione al grado di copertura del territorio nazionale; Considerato che, in relazione alla particolarita' della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili e' opportuno prevedere che, nella fase di avvio di tale tecnologia, siano esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili; Considerato che rimane fermo il rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale che, comunque non prevede che l'installazione degli impianti con ERP inferiore a 200 Watt sia soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di attuazione; Ritenuto che, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, nel rispetto del principio di tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, e' opportuno prevedere che ciascun operatore di rete non possa esercitare piu' di un blocco di diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili; Considerato che la diffusione di programmi radiofonici digitali con tecnologia DVB-H sara' oggetto di apposita regolamentazione a seguito dell'effettivo avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB- T e che e', inoltre, opportuno prevedere l'integrazione della delibera n. 149/05/CONS per disciplinare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale anche mediante gli ulteriori standard disponibili; Considerato che l'Autorita' di riservare di integrare ulteriormente la citata delibera n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo; Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale. 2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 16 maggio 2006 Il presidente: Calabro' I Commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria |
| Allegato A MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA n. 435/01/CONS DEL 15 NOVEMBRE 2001. DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI. (DELIBERA n. 266/06/CONS DEL 16 MAGGIO 2006). Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: «f-bis) l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi». 2. All'art. 15, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: «i-bis) l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili». Art. 2. Dopo il capo VIII e' inserito: «Capo VIII-bis Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili Art. 39-bis. Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (Digital Video broadcasting-Handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11); b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del codice delle comunicazioni elettroniche; c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; d) "codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Art. 39-ter. Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento. Art. 39-quater. Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili 1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili e' soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al capo II del presente regolamento. 2. I soggetti gia' titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero gia' autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis). 3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarita' della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili. 4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, e' esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili. Art. 39-quinquies. Autorizzazione alla fornitura dei servizi 1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili. 2. I soggetti gia' autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilita' del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorita'. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilita' di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche. 4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del presente regolamento. 5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilita' secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, liberta' di concorrenza e pari opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica. Art. 39-sexies. Licenza dell'operatore di rete 1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili. 2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili e' consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non piu' di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili. 3. I soggetti gia' titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis). 4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera n. 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza. 5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione cosi' come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS. 6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorita' una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualita' trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualita' del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, del presente regolamento. Art. 39-septies. Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo puo' diffondere contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente capo, ad eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale. Art. 39-octies. Successivi adeguamenti 1. L'Autorita' adeguera' entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo. 2. L'Autorita' adeguera', entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili.». |
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