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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 16 maggio 2006 |  | Modifiche  al  regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica  digitale,  di  cui  alla delibera n. 435/01/Cons. Disciplina della  fase  di  avvio  delle  trasmissioni  digitali terrestri verso terminali mobili. (Deliberazione n. 266/06/Cons). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nelle  sue  riunioni  del  consiglio  del 27 aprile e del 16 maggio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative, regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE;
 Vista  la  legge  5 ottobre  1991,  n.  327,  recante  «Ratifica ed esecuzione    della    Convenzione    europea    sulla    televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti  per  lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare  la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore  radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
 Vista   la   delibera   n.  435/01/Cons  recante  approvazione  del regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica digitale,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259;
 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle   comunicazioni   elettroniche»,   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la  delibera n. 15/03/Cons, recante « Approvazione del piano nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;
 Vista  la  delibera n. 399/03/Cons, recante «Approvazione del piano nazionale   integrato   di   assegnazione   delle  frequenze  per  la radiodiffusione   televisiva  terrestre  in  tecnica  digitale  (PNAF DVB-T)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico  della  radiotelevisione»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;
 Visto  il  decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data di swicht off dell'analogico entro l'anno 2008;
 Vista  la  delibera  n.  163/06/Cons  del  22 marzo  2006,  recante «Approvazione   di  un  programma  di  interventi  volto  a  favorire l'utilizzazione   razionale  delle  frequenze  destinate  ai  servizi radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla tecnica digitale»;
 Vista   la   consultazione   pubblica   concernente   una  indagine conoscitiva  sulla  fornitura  di  servizi televisivi broadcasting in mobilita'   mediante  tecnologia  DVB-H,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;
 Vista  la  delibera  n.  61/06/CONS  recante consultazione pubblica sulla   identificazione   ed  analisi  del  mercato  dei  servizi  di diffusione  radiotelevisiva  per  la  trasmissione  di contenuti agli utenti  finali,  sulla  valutazione  di sussistenza del significativo potere  di  mercato  per  le  imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli  identificati  dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti  e  dei servizi della Commissione europea), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
 Vista  la  delibera  n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale l'Autorita'   ha   adottato   lo   schema  di  provvedimento  recante «Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», sottoposto a consultazione pubblica;
 Tenuto  conto  delle  risultanze della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante «Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni  digitali  terrestri  verso  terminali  mobili»  ed,  in particolare,  viste  le proposte di emendamenti formulate al predetto schema  di  provvedimento  pubblicato  unitamente  alla  delibera  n. 191/06/CONS;
 Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot. n. 001676 del 4 maggio  2006,  pervenuta  all'Autorita'  l'8 maggio  2006 (prot. n. 0019871),  con  la  quale  sono stati formulati alcuni commenti sullo schema  di  provvedimento  oggetto  della consultazione, relativi, in particolare,  alla  struttura  di  rete  e  agli  impianti di potenza inferiore a 200 Watt;
 Considerato   che   gli   aspetti  segnalati  dal  Ministero  delle comunicazioni  sono  tenuti  in debita considerazione e costituiranno oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina in oggetto, che l'Autorita' emanera' ai fini della sua applicazione omogenea;
 Considerato  che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS,    le   disposizioni   ivi   stabilite   sono   adeguate successivamente   all'adozione   dei   piani  di  assegnazione  delle frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
 Considerata  l'opportunita'  di  integrare  la  citata  delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e principi   direttivi   contenuti   nel   codice  delle  comunicazioni elettroniche  e  nel testo unico della radiotelevisione, e nel quadro del   programma   di  interventi  volti  a  favorire  l'utilizzazione razionale  delle  frequenze  nella prospettiva della conversione alla tecnica  digitale  di  cui  alla  delibera  n.  163/06/CONS, consenta l'avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili;
 Considerata   l'opportunita'   che,  alla  luce  del  principio  di neutralita'  tecnologica,  ai  soggetti  che  effettuano trasmissioni televisive  digitali  terrestri verso terminali mobili si applichi la stessa    disciplina   prevista   dalla   normativa   legislativa   e regolamentare  vigente  rispettivamente  per i fornitori di contenuti televisivi  in  tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri;
 Considerato   che,   in   particolare,  i  fornitori  di  contenuti televisivi  in  tecnica  digitale  terrestre che diffondono programmi verso  terminali  mobili sono tenuti al rispetto delle medesime norme applicabili  ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre  verso  terminali  fissi,  ivi comprese le norme vigenti in materia  di  diritto d'autore e quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione;
 Considerato  che  i fornitori di servizi, a seguito del recepimento delle   nuovo   quadro   comunitario   sulle  reti  e  i  servizi  di comunicazione  elettronica, sono soggetti al regime autorizzatorio di cui  all'art.  25 del codice delle comunicazioni elettroniche e che i soggetti  gia'  in  possesso  di abilitazione ai sensi della predetta normativa, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono tenuti,  altresi',  contestualmente  all'avvio  del servizio stesso e stante le peculiarita' del medesimo, ad adeguare la propria carta dei servizi  dichiarando  la  disponibilita'  del servizio all'utente, in particolare  in  relazione  al  grado  di  copertura  del  territorio nazionale;
 Considerato  che, in relazione alla particolarita' della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili e' opportuno prevedere che, nella fase di avvio di tale tecnologia, siano esclusi dal computo dei programmi  di  cui  all'art.  43,  comma 8,  del  testo  unico  della radiotelevisione,  quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili;
 Considerato  che  rimane  fermo  il rispetto del Piano nazionale di assegnazione   delle  frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva terrestre   in   tecnica  digitale  che,  comunque  non  prevede  che l'installazione  degli  impianti  con  ERP  inferiore  a 200 Watt sia soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di attuazione;
 Ritenuto  che,  nella  fase  di  avvio  delle trasmissioni digitali terrestri  verso  terminali  mobili,  nel  rispetto  del principio di tutela  del  pluralismo  e della concorrenza di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, e' opportuno prevedere che ciascun operatore di  rete  non  possa  esercitare  piu' di un blocco di diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;
 Considerato che la diffusione di programmi radiofonici digitali con tecnologia DVB-H sara' oggetto di apposita regolamentazione a seguito dell'effettivo  avvio  delle  trasmissioni  radiofoniche terrestri in tecnica  digitale  DAB-  T  e  che  e',  inoltre, opportuno prevedere l'integrazione  della  delibera  n.  149/05/CONS  per disciplinare le trasmissioni  radiofoniche  in  tecnica  digitale  anche mediante gli ulteriori standard disponibili;
 Considerato che l'Autorita' di riservare di integrare ulteriormente la  citata  delibera  n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso   terminali   mobili,   anche  tenendo  conto  delle  dinamiche concorrenziali del mercato televisivo;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  L'Autorita'  adotta,  ai  sensi  dell'art.  2-bis, comma 7, del decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  le  modifiche  al regolamento concernente   la   radiodiffusione  terrestre  in  tecnica  digitale, riportate  nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 2.  Le  modifiche  introdotte  con  la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Napoli, 16 maggio 2006
 Il presidente: Calabro'
 I Commissari relatori
 Innocenzi Botti - Lauria
 |  |  |  | Allegato A MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA   DIGITALE,  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  n.  435/01/CONS  DEL
 15 NOVEMBRE   2001.   DISCIPLINA   DELLA   FASE   DI  AVVIO  DELLE
 TRASMISSIONI  DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI. (DELIBERA
 n. 266/06/CONS DEL 16 MAGGIO 2006).
 Art. 1.
 1. All'art. 3, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
 «f-bis) l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati  alla  fruizione  del  pubblico  tramite  terminali mobili, indicando  se  i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione  con  l'eventuale  previsione  di  un corrispettivo per l'accesso ai programmi».
 2. All'art. 15, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
 «i-bis)  l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili».
 Art. 2.
 Dopo il capo VIII e' inserito:
 «Capo VIII-bis
 Disciplina della fase di avvio
 delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili
 Art. 39-bis.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente capo si intendono per:
 a) "DVB-H"     Lo     standard     DVB-H     (Digital     Video broadcasting-Handheld),  adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento   "Digital  Video  Broadcasting:  Transmission  System  for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);
 b) "trasmissioni  televisive digitali terrestri verso terminali mobili":  la  diffusione  di  programmi televisivi numerici destinati alla  fruizione  del  pubblico  tramite  terminali mobili operanti in standard  DVB-H  o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del codice delle comunicazioni elettroniche;
 c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 d) "codice   delle   comunicazioni  elettroniche":  il  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 Art. 39-ter.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali  diffusi  in  tecnica  digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.
 Art. 39-quater.
 Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive
 digitali terrestri verso terminali mobili
 1.  L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali  mobili  e' soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti  televisivi  e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale  su  frequenze  terrestri,  di  cui  al capo II del presente regolamento.
 2. I soggetti gia' titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti  conseguita  ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero  gia'  autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo   o   via   satellite,  che  intendono  diffondere  trasmissioni televisive  digitali  terrestri  verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso  terminali  mobili  a  seguito  della presentazione di apposita dichiarazione   al   Ministero   delle  comunicazioni  contenente  le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis).
 3.  Ai  soggetti  che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri  verso  terminali  mobili  si  applicano  le  stesse  norme previste  dal  presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in  materia  di  diritto  d'autore,  agli obblighi di trasparenza e a quelli  a  salvaguardia  del  pluralismo  e della concorrenza. Tenuto conto  della particolarita' della diffusione digitale terrestre verso terminali  mobili,  nella  fase  di avvio delle trasmissioni digitali terrestri  verso  terminali  mobili  sono  esclusi  dal  computo  dei programmi  di  cui  all'art.  43,  comma 8,  del  testo  unico  della radiotelevisione,  quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.
 4.  A  garanzia  dell'utenza,  il  principio  di  cui all'art. 4, comma 1,  lettera f),  del  testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione   di   un  congruo  numero  di  programmi  radiotelevisivi nazionali  e  locali  in  chiaro  su  terminali fissi, e' esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili.
 Art. 39-quinquies.
 Autorizzazione alla fornitura dei servizi
 1.  L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12 del  presente  regolamento  si consegue mediante presentazione di una dichiarazione,  ai  sensi  e  con le modalita' di cui all'art. 25 del codice  delle  comunicazioni  elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.
 2.  I  soggetti  gia'  autorizzati  alla fornitura di servizi, ai sensi  dell'art.  25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono  fornire  servizi  verso  terminali  mobili,  si  intendono autorizzati  alla  fornitura  di  servizi  verso  terminali  mobili a seguito  della  presentazione  di apposita dichiarazione al Ministero delle   comunicazioni.  Contestualmente  all'avvio  del  servizio,  i medesimi  soggetti  devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi  indicando la disponibilita' del servizio all'utente anche in relazione   al   grado  di  copertura  del  territorio  nazionale,  e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorita'.
 3.  Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di  accesso  condizionato  si obbligano ad osservare le condizioni di accesso  ai servizi ed interoperabilita' di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche.
 4.  Resta  fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del presente regolamento.
 5.  La  fornitura  del  servizio  deve  favorire l'accessibilita' secondo  criteri  di  non  discriminazione,  pluralismo,  liberta' di concorrenza e pari opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica.
 Art. 39-sexies.
 Licenza dell'operatore di rete
 1.  La  licenza  di  operatore  di  rete  televisivo  in  tecnica digitale,  in  ambito  nazionale  o  locale,  di  cui  al capo IV del presente  regolamento,  consente  la  trasmissione  anche  solo verso terminali mobili.
 2.  Nella  fase  di  avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri  verso  terminali  mobili  e' consentito a ciascun soggetto titolare  di  licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del  testo  unico  della radiotelevisione, di esercire non piu' di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili.
 3.  I  soggetti  gia'  titolari  di  licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri   verso  terminali  mobili,  si  intendono  autorizzati  al trasporto   di   trasmissioni  televisive  digitali  terrestri  verso terminali   mobili   a   seguito   della  presentazione  di  apposita dichiarazione   al   Ministero   delle  comunicazioni  contenente  le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis).
 4.  Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali  terrestri  verso  terminali  mobili  si applicano le stesse norme   previste   dal   presente   regolamento  e  dal  testo  unico radiotelevisivo  per  gli  operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle  relative  ai  limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'art.  25,  comma 2,  del  testo  unico della radiotelevisione, a quelli  previsti  dalla  delibera  n. 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS,  ove  applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti,  alla  disciplina  degli  accordi  fra  operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.
 5.  Resta  fermo  il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo  programma di attuazione cosi' come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.
 6.  Entro  sei  mesi  dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorita' una relazione sulla progettazione della rete, sulla  fornitura  del  servizio,  sulla  qualita' trasmissiva e sulle condizioni  tecniche  di  offerta.  Sulla  base  della relazione sono stabiliti  gli  obiettivi di qualita' del servizio da includere nella carta   dei  servizi  di  cui  all'art.  12,  comma 4,  del  presente regolamento.
 Art. 39-septies.
 Disposizioni per la concessionaria
 del servizio pubblico generale radiotelevisivo
 1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,   quale   concessionaria   del   servizio  pubblico  generale radiotelevisivo   puo'   diffondere   contenuti  televisivi  digitali terrestri,  anche  di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni  previste  dal  presente  capo, ad eccezione del blocco di diffusione  televisiva  oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  2001,  n.  66,  per  l'espletamento  del  servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  nel  rispetto  dei  parametri  tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.
 Art. 39-octies.
 Successivi adeguamenti
 1.   L'Autorita'   adeguera'   entro   il   31 dicembre  2006  le disposizioni  del  presente  capo  in  relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso   terminali   mobili,   anche  tenendo  conto  delle  dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.
 2.  L'Autorita'  adeguera',  entro  la data di cui al comma 1, il regolamento   recante   la  disciplina  della  fase  di  avvio  delle trasmissioni  radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera   n.   149/05/CONS,   per   disciplinare   le   trasmissioni radiofoniche   digitali   mobili   mediante  gli  ulteriori  standard disponibili.».
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