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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 27 aprile 2006 |  | Modifiche   ed   integrazioni   al  regolamento  delle  attivita'  di accertamento  della  sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla  deliberazione  18 marzo  2004,  n.  40/04,  per gli impianti di utenza nuovi. (Deliberazione n. 87/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 27 aprile 2006;
 Visti:
 la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
 la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  18 marzo  2004,  n.  40/04,  e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 febbraio 2006, n. 42/06 (di seguito: deliberazione n. 42/06);
 il  documento  per  la  consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli impianti  di  utenza  a  gas  nuovi  (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione);
 Considerato che:
 con   la   deliberazione  n.  40/04  l'Autorita'  ha  emanato  il regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
 al  fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione  del  regolamento,  la  deliberazione  n.  40/04  ne ha previsto  l'attuazione  fissando  l'avvio  degli accertamenti per gli impianti  di  utenza  nuovi,  a  partire  dal  1° ottobre  2004,  con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
 per    superare    i   disagi   segnalati   da   clienti   finali nell'attivazione  della  fornitura  di  gas,  resi  ancor  piu' gravi dall'imminente  inizio  della  stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei  venditori  di  gas nonche' delle associazioni di categoria degli installatori,  l'Autorita'  ha  provveduto  con  la  deliberazione n. 192/05:
 ad  emanare  d'urgenza disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentissero l'attivazione della fornitura di gas   ai   clienti   finali   anche   in   attesa  dell'effettuazione dell'accertamento documentale;
 ad   avviare  un'istruttoria  conoscitiva  volta  ad  accertare l'adeguatezza  dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della deliberazione n. 40/04;
 ad  istituire  un  gruppo  di lavoro finalizzato ad individuare eventuali   semplificazioni   al  regolamento  che  ne  facilitassero l'attuazione;
 il  resoconto  in esito all'istruttoria conoscitiva di cui sopra, approvato  e pubblicato con la deliberazione n. 42/06, ha evidenziato risultati  di  tutto  rilievo per il primo anno termico di attuazione della  deliberazione  n.  40/04 ed in particolare come piu' di 77.000 impianti  di  utenza  a  gas  nuovi siano stati attivati a seguito di accertamento documentale con esito positivo;
 al  gruppo  di  lavoro,  avviato  in  data 3 novembre 2005, hanno partecipato  il  Ministero  delle  attivita' produttive, il Consiglio nazionale  dei  consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le   associazioni  dei  distributori  e  dei  venditori  di  gas,  le associazioni   degli   installatori,   gli   ordini   ed   i  collegi professionali;
 l'attivita'  del  gruppo  di lavoro ha evidenziato l'opportunita' che  le  eventuali  modifiche  alla  deliberazione  n.  40/04 fossero comunque  adottate  a  seguito  di  un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati;
 l'Autorita'  ha  pertanto  emanato  in data 1° marzo 2006, tenuto conto  anche  degli  esiti  dell'attivita'  del  gruppo di lavoro, il documento  per  la consultazione che propone modifiche al regolamento delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza limitatamente agli impianti di utenza a gas nuovi;
 le   osservazioni   inviate   in   merito  al  documento  per  la consultazione hanno evidenziato un ampio consenso sulle proposte di:
 rafforzare  il  ruolo  dei  comuni sia mediante un'informazione tempestiva  ai  comuni  stessi  dei  casi  nei  quali  l'accertamento documentale sia stato impedito per mancato invio della documentazione completa  sia  mediante  il riconoscimento ai comuni di un contributo per  ogni  verifica  diretta  su  impianti di utenza con accertamento impedito;
 una migliore definizione del ruolo dell'accertatore mediante la predisposizione  da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) di   linee   guida  alle  quali  debbano  attenersi  gli  accertatori incaricati dai distributori per le attivita' di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04;
 una  semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 mediante  l'adozione  di  un unico allegato da sottoscrivere da parte del  cliente  finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore;
 prevedere  la negazione della fornitura di gas nel solo caso di esito  negativo  dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura  di  gas  nel  solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore   l'esito   negativo   delle   prove   di   sicurezza  e funzionalita' delle apparecchiature installate;
 le  associazioni  dei  distributori  e dei venditori di gas hanno richiesto di:
 elevare  l'importo  riconosciuto  alle imprese di distribuzione nel  caso  di  accertamento  impedito,  dato  che  l'importo proposto risulta   inadeguato   per   la   copertura   dei  costi  conseguenti all'attuazione    delle    proposte   indicate   nel   documento   di consultazione;
 disincentivare i casi di accertamento impedito mediante:
 a) l'innalzamento  degli importi addebitati al cliente finale rispetto    a    quelli    previsti    in   caso   di   effettuazione dell'accertamento;
 b) l'aumento  del  contributo riconosciuto al comune nel caso di  verifica  diretta  su  un  impianto  di  utenza  con accertamento impedito;
 c) l'indicazione  esplicita  nella  comunicazione  ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura del fatto che, in caso   di  accertamento  impedito,  oltre  all'importo  previsto  per l'effettuazione  dell'accertamento  verra'  loro  addebitato il costo della verifica diretta da parte del comune;
 prevedere che il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra per il distributore, anziche' dalla data di ricevimento della richiesta  dell'attivazione  della  fornitura  di  gas da parte di un venditore,  dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione  del cliente finale e dell'installatore interessati, intendendosi  per  tale  documentazione  minima  l'allegato A, o C, e l'allegato  B, o D, stante il fatto che il distributore deve comunque attendere che gli pervenga tale documentazione per avviare la pratica di attivazione della fornitura di gas;
 prevedere che la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata  da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di  tempo,  non sia pervenuta a quest'ultimo almeno la documentazione minima  di cui sopra, ai fine di ridurre l'elevato numero di pratiche in  sospeso  data anche la possibilita' che piu' venditori richiedano l'attivazione della fornitura di gas per uno stesso cliente finale;
 alcune associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno segnalato:
 la  loro contrarieta' alla previsione di accertamenti impediti, che  non  fossero limitati ad una fase transitoria, stante il rischio che  tale modalita' di accertamento possa diventare la prassi usuale, in   contrasto   con  le  finalita'  della  deliberazione  n.  40/04, vanificando  in  tal  modo gli sforzi messi in atto dalle imprese per dare piena attuazione al regolamento;
 la necessita' di prevedere tempi piu' lunghi di quelli proposti nel  documento per la consultazione per l'attuazione delle modifiche, prevedendone  l'implementazione  non prima del 1° aprile 2007 al fine di assicurare alle imprese tempi adeguati per le necessarie modifiche sia di tipo organizzativo che informatico;
 un'associazione  dei  distributori  e  dei  venditori  di  gas ha condiviso:
 la  proposta dell'Autorita' di prevedere accertamenti impediti, se  pure  come  modalita'  residuale  e  non  limitata  ad  una  fase transitoria, stante il fatto che difficilmente tutti i clienti finali saranno  in  grado di produrre nei tempi previsti dalla deliberazione n.  40/04  la documentazione completa, con il conseguente rischio per alcuni  clienti  finali  della mancata attivazione della fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;
 l'attuazione  delle  modifiche  a far data dal 1° ottobre 2006, ritenendo  congruo  il  tempo  concesso,  ma  richiedendo una precisa regolazione  per  le  pratiche  pregresse  per  le  quali  fosse gia' avvenuta  l'attivazione  della  fornitura  di  gas e non fosse ancora pervenuta la documentazione completa;
 alcune   associazioni   degli  installatori  hanno  condiviso  le proposte  di  semplificazione  alla  deliberazione  n.  40/04  ed  in particolare degli allegati alla stessa deliberazione, evidenziando la necessita'   di  evitare  qualsiasi  personalizzazione  da  parte  di distributori  e venditori di gas del modulo da sottoscrivere da parte dell'installatore  al  fine  di  assicurarne la facile reperibilita', anche tramite il sito internet dell'Autorita';
 un'associazione  dei  consumatori ha evidenziato la necessita' di evitare, con le modifiche alla deliberazione n. 40/04, un rimbalzo di responsabilita'  tra  i  vari  soggetti  coinvolti  ed il rigore solo formale  nell'attuazione  del  regolamento per contrastare la diffusa disapplicazione della legge n. 46/1990;
 sono   necessari  ulteriori  approfondimenti  sulle  disposizioni riguardanti  l'accertamento  della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, per le quali non si puo' comunque prevedere l'entrata in vigore  prima  della  pubblicazione  da  parte  dell'Uni  dalla norma tecnica  che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in  servizio  dei  criteri  essenziali  di  sicurezza  ai  fini della pubblica incolumita';
 Ritenuto che:
 risulti confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n.  40/04,  stanti  i significativi risultati ottenuti nel primo anno termico  di  attuazione  di tale provvedimento come anche evidenziato dal  resoconto  in  esito  all'istruttoria  conoscitiva,  approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06;
 l'attivazione  della fornitura di gas ad impianti di utenza nuovi debba  quindi  avvenire  di norma solo dopo l'effettuazione con esito positivo  dell'accertamento  documentale  da  parte  del distributore secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 40/04;
 sia   tuttavia   opportuno  prevedere,  se  pure  come  modalita' residuale,  accertamenti  impediti  nei  casi  di mancato invio della documentazione completa entro i termini stabiliti dal regolamento che non  siano  limitati  ad una fase transitoria, stante il fatto che il numero  dei clienti finali che non fanno pervenire al distributore la documentazione  completa  nei termini stabiliti dal regolamento e' in diminuzione  ma  difficilmente potra' annullarsi, comportando quindi, anche  se per un limitato numero di clienti finali, il rischio di non potere  ottenere  la  fornitura  di  gas per mera incompletezza della documentazione inviata;
 sia   peraltro   opportuno   disincentivare  l'attivazione  della fornitura  di  gas in assenza di accertamento documentale prevedendo, nel   caso   di   accertamento   impedito  per  mancato  invio  della documentazione completa, che:
 il  distributore  informi tempestivamente il comune interessato affinche'   quest'ultimo   possa   provvedere   all'effettuazione  di verifiche dirette degli impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito;
 sia  riconosciuto  al comune un contributo pari a 60 euro anche per la verifica diretta di tali impianti di utenza;
 sia  opportuno,  al fine di incentivare comportamenti virtuosi da parte  del  cliente  finale,  che  quest'ultimo  sia  preventivamente informato,  sia  all'atto  della richiesta di preventivo per un nuovo allaccio  sia all'atto della richiesta di attivazione della fornitura di gas, di quanto indicato al precedente alinea;
 sia necessario che il Cig provveda a predisporre linee guida alle quali  debbano  attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per  le  attivita'  di  accertamento  previste dalla deliberazione n. 40/04,  a  completamento  delle  linee  guida gia' predisposte per la corretta  compilazione  degli allegati obbligatori alla dichiarazione di  conformita'  di  cui  alla  legge n. 46/1990, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte degli accertatori;
 sia  opportuno  prevedere  l'utilizzo  di  un  unico  allegato da sottoscrivere  da  parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore; che sia altresi' opportuno, al  fine di evitare confusioni in fase di attuazione del regolamento, denominare  tali  allegati  con  un  nuovo  nome  e precisamente come allegato H il nuovo modulo a firma del cliente finale e come allegato I il nuovo modulo a firma dell'installatore;
 sia  opportuno  limitare  la  negazione della fornitura di gas al solo  caso  di  esito  negativo  dell'accertamento  documentale  e la sospensione della fornitura di gas al solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalita'  delle  apparecchiature  installate,  dato  che solo in questi casi vi sono riscontri oggettivi di un pericolo per il cliente finale e per la pubblica incolumita';
 sia  opportuno, in accoglimento delle richieste formulate in sede di consultazione, prevedere che:
 la comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della   fornitura   evidenzi  in  modo  esplicito  che,  in  caso  di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento  verra' addebitato al cliente finale il costo della verifica diretta da parte del comune;
 il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra dalla data  di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del  cliente  finale  e  dell'installatore  interessati,  al  fine di semplificare  per i distributori le modalita' di computo del tempo di attivazione della fornitura di gas;
 la  richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia  pervenuta  a  quest'ultimo  almeno una documentazione minima che consenta  l'individuazione  del  cliente  finale  e dell'installatore interessati,  al  fine  di  ridurre  l'onere  di  conservazione di un significativo numero di pratiche in sospeso anche per la possibilita' che  piu'  venditori possano richiedere l'attivazione della fornitura per uno stesso cliente finale;
 sia  opportuno  prevedere l'avvio dell'attuazione delle modifiche alla  deliberazione n. 40/04 relative agli impianti di utenza nuovi a far  data  dal  1° aprile  2007  in  considerazione sia dei possibili impatti   organizzativi  derivanti  dalla  loro  implementazione  sia dell'opportunita'  che  tale  avvio  non  coincida con l'inizio della prossima stagione invernale;
 sia  quindi opportuno, per evitare la contemporaneita' dell'avvio dell'attuazione  delle  modifiche  sugli  impianti  di utenza nuovi e dell'entrata  in  vigore  del Titolo IIII del regolamento relativo ad impianti di utenza riattivati e modificati, prevedere:
 il differimento al 1° aprile 2008 dell'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza riattivati e modificati;
 il  rinvio  ad  un  successivo provvedimento dell'Autorita' per l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio;
 sia   opportuno   definire   puntualmente   le  procedure  che  i distributori  che  si  siano  avvalsi  delle disposizioni transitorie introdotte  dalla  deliberazione  n.  192/2005  debbano  seguire  per finalizzare  le  pratiche  pregresse  per  le  quali fosse gia' stata attivata  la  fornitura  di  gas  ma  non  fosse  ancora pervenuta la documentazione  completa, prevedendo in particolare tempi e modalita' con  le  quali  il  distributore  debba preavvertire i clienti finali prima  di  classificare  i  relativi  impianti  di  utenza  come  con accertamento impedito;
 non  sia  opportuno,  al  fine di non gravare i clienti finali di ulteriori  costi ingiustificati, dare seguito alle richieste avanzate da alcuni soggetti interessati di:
 elevare  l'importo  riconosciuto  alle imprese di distribuzione nel  caso  di  accertamento  impedito,  dato che si ritiene l'importo proposto  pari  a  15 euro adeguato per la copertura di tutti i costi conseguenti   all'attuazione   delle   disposizioni   previste  dalle modifiche  in  caso di accertamento impedito, anche in considerazione delle semplificazioni introdotte rispetto alle proposte contenute nel documento per la consultazione;
 elevare  gli  importi  riconosciuti  per  l'effettuazione degli accertamenti,  stante  il  fatto che si ritengono congrui gli importi gia'  previsti  dal  regolamento  e  tali  da  assicurare  una  piena attuazione della deliberazione n. 40/04.
 Delibera:
 1.   Di  approvare  le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 18 marzo 2004, n. 40/04:
 a. all'art. 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:
 «attivazione della fornitura» e' l'avvio dell'alimentazione del punto  di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o  di  modifica  delle  condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo  di  misura,  inclusa  l'eventuale installazione del gruppo di misura  o  sua  sostituzione  con  gruppo  di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza;
 «dichiarazione    di    conformita»   e'   il   documento   che l'installatore  dell'impianto, ove previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), deve rilasciare al committente al termine  del  lavoro,  dopo  aver  verificato che l'impianto e' stato eseguito  a  regola d'arte; e' costituita da due elementi: il modello ministeriale,  conforme al decreto ministeriale 20 febbraio 1992, gli allegati obbligatori ed eventuali allegati facoltativi, come indicati nello stesso decreto;
 b.   all'art.   1,   comma 1,  la  definizione  di  «impianto  di distribuzione» e' sostituita dalla seguente definizione:
 «impianto  di  distribuzione»  e'  una rete di gasdotti locali, integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata l'attivita'   di   distribuzione;   l'impianto  di  distribuzione  e' costituito  dall'insieme  dei  punti  di  consegna  e/o  dei punti di interconnessione,  dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi  di  riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino  ai  punti  di  riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione e' gestito da un unico distributore;
 c. all'art. 1, comma 1, viene cassata la seguente definizione con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:
 «nuovo  allaccio»  e'  l'avvio  dell'alimentazione del punto di consegna;  non  comprende  i subentri immediati e l'attivazione della fornitura  ad  impianti  di  utenza  in  servizio  ai quali sia stata sospesa  la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad  impianti  di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 1 6.10;
 d. all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
 «2.1.  Il  presente  regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati  a  gas  per  mezzo  di  reti,  con  esclusione  di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.»;
 e. all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
 «2.2.  L'accertamento e' effettuato dal distributore esclusivamente su  una  delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:
 a) attestazione:
 (i) di  cui  all'allegato  B o D, completa di tutti i documenti richiesti   nei  medesimi  allegati,  per  richieste  di  attivazione pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007;
 (ii) di  cui  all'allegato  I,  completa  di  tutti i documenti richiesti   nel  medesimo  allegato,  per  richieste  di  attivazione pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007;
 b) copia della dichiarazione di conformita';
 c) copia   della  documentazione  prevista  dalla  norma  tecnica pubblicata  dall'Uni  che  definisce  le  modalita'  di  verifica  su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26.
 Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra  entro  sessanta  giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione  stessa  con  esclusione  degli impianti nuovi e degli impianti  riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma 23.2, per i quali   rispetta   i   tempi   massimi  fissati  dalla  deliberazione dell'Autorita'    29 settembre   2004,   n.   168/04   (di   seguito: deliberazione n. 168/04) per l'attivazione della fornitura.»;
 f. all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
 «2.4.  L'accertamento  ha  esito  positivo quando la documentazione esaminata  risulta  conforme  a  quanto  previsto  dalla legislazione vigente,  fatta  salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore, ove  richiesta,  con  una  copia  della visura camerale riportante le stesse  informazioni  e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini  di  validita'  del  certificato  presentato,  l'installatore dichiari,  in  calce  alla copia del certificato, che quanto indicato nello  stesso  alla data della dichiarazione medesima non e' variato. Nel   caso   in   cui  l'esito  dell'accertamento  sia  positivo,  il distributore  ne  da'  comunicazione  scritta al cliente finale entro trenta  giorni  solari  dalla data di effettuazione dell'accertamento con  esclusione  degli  impianti  di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'art. 22 e  il  comma 23.2.  Nel  caso  in  cui  l'esito dell'accertamento sia negativo,   il   distributore  attua  quanto  previsto  dal  presente regolamento  in  funzione  dello stato dell'impianto di utenza per il quale e' stato effettuato l'accertamento.»;
 g. all'art. 2, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
 «2.5.  Il  distributore,  nel  caso  in  cui  sia impossibilitato a sospendere   la   fornitura   di   gas  in  attuazione  del  presente regolamento,   ne   informa  tempestivamente,  mediante  segnalazione scritttta,  il  comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresi'   gli   estremi   del  cliente  finale  e  dell'installatore interessati.»:
 h.  all'art.  4,  comma 1,  le  parole  «ne da' informazione agli ordini  e  ai collegi professionali» sono sostituite dalle parole «ne da' preventiva informazione agli ordini e ai collegi professionali»;
 i. all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
 «7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le  norme  tecniche,  le  specifiche  tecniche  o  i rapporti tecnici vigenti  Uni e Cei, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente.»;
 j.  all'art.  7,  comma 2,  le  parole  «in  materia di sicurezza precisando altresi' i casi nei quali e' obbligatoria» sono sostituite dalle  parole  «in  materia  di sicurezza e per il loro accertamento, specificando  nelle  stesse  i  casi  nei  quali  secondo la legge e' obbligatoria»;
 k. all'art. 7, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
 «7.3  Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche  o rapporti tecnici applicabili, ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano linee guida predisposte dal Cig.»;
 l. all'art. 8, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
 «8.2.  Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano  i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per  i  quali  si  applicano  gli  articoli 20  e  21,  ai fini della copertura   dei   costi   di   effettuazione  degli  accertamenti  il distributore  addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato e  per  ogni  accertamento  che  sia  risultato impedito ai sensi del comma 16.11  ed  ai  sensi dei comma 18.3, lettere e) e f), l'importo unitario  di  cui  al precedente comma in funzione della tipologia di impianto  di  utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura;  il  venditore  non  puo'  addebitare al cliente finale un importo   superiore   all'importo  di  cui  sopra  addebitatogli  dal distributore.
 8.3.  Per  ogni  accertamento  che  risulti  impedito a causa della mancata ricezione della documentazione richiesta dal distributore nei tempi   previsti  dal  presente  regolamento  viene  riconosciuto  al distributore  stesso  un  importo  unitario  al netto delle imposte e comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).»;
 m. all'art. 8, il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
 «8.6.  I  costi di cui ai commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono riconosciuti al distributore a condizione che:
 a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;
 b) gli  accertamenti  siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
 (i) per  gli  impianti di utenza a cui si applica il Titolo II, la  comunicazione  scritta  al  comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 11.7;
 (ii) per  gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo IV, la  richiesta di documentazione di cui al comma 27.2 e la notifica al comune  competente  per  territorio  e  al  cliente  finale di cui al comma 27.3, lettera b).»:
 n. all'art. 8, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:
 «8.9. Nel caso di impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato  impedito  ai  sensi del comma 16.11, il distributore versa gli  importi  di  cui  al comma 8.1, al netto degli importi di cui al comma 8.3,  con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre  e  dicembre, nel Conto per la qualita' dei servizi gas  istituito  presso  la  Cassa  Conguaglio  del Settore Elettrico, secondo  modalita' definite dalla stessa Cassa Conguaglio del Settore Elettrico entro il 30 settembre 2006.
 8.10. Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 60,00 (sessanta)  per  ogni  eventuale verifica effettuata dal comune su un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere e) e f), e che sia stata  comunicata  dallo  stesso  comune al distributore ai sensi del comma 14.4.  Il  venditore  addebita  tale  importo al cliente finale interessato.»;
 o. all'art. 9, comma 2, lettera a), le parole «con cui identifica la  porzione  di  impianto  di  distribuzione»  sono sostituite dalle parole «con cui identifica l'impianto di distribuzione»;
 p.  all'art.  9,  comma 2,  dopo  la  lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
 «j) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione;
 k) il  codice  con cui identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione della fornitura.»;
 q.   all'art.  9,  comma 3,  le  parole  «per  ogni  impianto  di distribuzione   o   porzione   di  impianto  di  distribuzione»  sono sostituite dalle parole «per ogni impianto di distribuzione»;
 r.  all'art.  11,  comma 1,  dopo  la  lettera b)  e' aggiunta la seguente lettera:
 «c) a  partire  dal  1° aprile  2007 al cliente finale nei soli casi  di  esito  negativo  dell'accertamento  o  di sospensione della fornitura di gas.»;
 s. all'art.  11,  comma 2,  le  parole  «il distributore comunica all'Autorita'  per  ogni  impianto  di  distribuzione  o  porzione di impianto   di   distribuzione   gestito   e  per  l'anno  termico  di riferimento»  sono  sostituite dalle parole «il distributore comunica all'Autorita'  per  ogni  impianto  di distribuzione gestito e per le richieste  di  attivazione  pervenute  nell'anno termico precedente a quello in cui avviene la comunicazione»;
 t.  all'art.  11,  comma 2,  dopo  la  lettera f)  e' aggiunta la seguente lettera:
 «g) il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas  agli  impianti  di  utenza  soggetti  al  presente  regolamento, distinti per stato e tipologia di impianto di utenza.»;
 u.  all'art. 11, comma 5, lettera a) le parole «degli impianti di utenza  accertati;»  sono sostituite con le parole «degli impianti di utenza  accertati, indicando altresi', in caso di esito negativo, gli estremi dell'installatore interessato;»;
 v. all'art. 11, il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
 «11.6.   Almeno   trenta   giorni  solari  prima  dell'avvio  degli accertamenti  il  distributore  pubblica  nel  proprio sito internet, direttamente  o  tramite  collegamento  ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":
 a) un   facsimile  degli  allegati  A,  B,  C  e  D,  ove  ancora applicabili,  con  l'indicazione  per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi   solo  per  richieste  di  attivazione  della  fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
 b) un facsimile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo  per  richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dal 1° aprile 2007";
 c) un  fac-simile  degli  allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati  da  utilizzarsi  solo  per  richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";
 d) un facsimile dell'allegato E, con l'indicazione dei casi per i quali deve essere utilizzato;
 e) il   recapito   al  quale  fare  pervenire  la  documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.
 Il  distributore  pubblica  altresi' nella sezione individuata come "accertamenti  della  sicurezza  post  contatore" la data dalla quale applica  le disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3, nei caso abbia deciso di avvalersene.»;
 w. all'art. 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente comma:
 «11.7.  A  partire  dal  1° aprile  2007  e  tenuto conto di quanto previsto dal comma 18.3, lettere e) e f), il distributore nei casi di accertamento  impedito di cui al comma 16.11 comunica tempestivamente per iscritto:
 a) al  comune  territorialmente  competente i dati identificativi degli   impianti   di   utenza,   indicando   altresi'   gli  estremi dell'installatore interessato e richiamando la facolta' del comune di richiedere i contributi ai sensi all'art. 14;
 b) ad  ogni cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto   e'   stato   impedito   per   mancato   ricevimento  della documentazione  entro  i  termini  previsti  dal  regolamento  e  che pertanto  il  distributore  ha provveduto ad informarne il comune che potra'  effettuare una verifica diretta sui suo impianto con un costo a suo carico di 60 (sessanta) euro.
 Copia  della  comunicazione di cui alla precedente lettera b) viene trasmessa, anche per via informatica, al venditore interessato.»;
 x. all'art. 11, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
 «11.8.  Per  richieste  di  preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento,  che  ricada  nell'ambito di applicazione del presente regolamento,  pervenute  al distributore da un soggetto diverso da un venditore  a partire dal 1° aprile 2007, il distributore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.
 11.9.  Entro  ii  31 marzo  di  ogni  anno,  a partire dal 2007, il distributore comunica all'Autorita' la ragione sociale dei venditori, diversi  dall'eventuale  venditore  collegato,  per i quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che ricadano nell'ambito di applicazione  del presente regolamento sia risultato maggiore del 50% rispetto   a   quello   dell'eventuale   venditore  collegato.  Nella comunicazione  all'Autorita'  il  distributore  fornisce  altresi' le motivazioni  di  tale  scostamento. Il tempo effettivo medio annuo di attivazione  della fornitura di cui sopra e' calcolato sulla base dei tempi  effettivi di esecuzione sia delle attivazioni per le quali sia stato  rispettato  il livello specifico di qualita' definito ai sensi del  Testo  integrato della qualita' dei servizi gas approvato con la deliberazione  n.  168/04  sia  delle  attivazioni  per le quali tale livello  non  sia  stato  rispettato per le cause di cui all'art. 52, comma 52.1, lettera c), del medesimo Testo integrato.»;
 y. all'art. 13, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
 «13.1. Il venditore:
 a) pubblica  nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile  individuata  come  «accertamenti  della  sicurezza  post contatore»:
 (i) un  facsimile  degli  allegati  A,  B,  C  e  D, ove ancora applicabili,  con  l'indicazione  per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi   solo  per  richieste  di  attivazione  della  fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
 (ii) un  fac-simile  dell'allegato  F,  riportando  la dicitura "Allegato  informativo  per  richieste  di  preventivazione di lavori pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";
 (iii) un  fac-simile  degli  allegati  H  ed  I,  riportando la dicitura  "Allegati  da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";
 b) per richieste di attivazione della fornitura pervenute fino al 31 marzo 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
 (i) la  procedura  che  deve  seguire  per  l'attivazione della fornitura di gas;
 (ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
 (iii) il  recapito  del distributore al quale fare pervenire la documentazione,  prevista  dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini dell'attivazione della fornitura;
 c) per  richieste  di  attivazione  della  fornitura  pervenute a partire dal 1° aprile 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta  di  attivazione  di  fornitura,  di  quanto  previsto  dal presente regolamento fornendo allo stesso:
 (i) l'allegato G;
 (ii) l'allegato  H,  gia'  compilato  nella  sezione di propria competenza;
 (iii) una copia dell'allegato I;
 (iv) il  recapito  indicato  dal  distributore  al  quale  fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento;
 d) a  partire  dal  1° ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno,  tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza;
 e) il venditore fornisce la documentazione di cui alle precedenti lettere b)   e c),   in  alternativa  ed  a  scelta  del  richiedente l'attivazione della fornitura:
 (i) tramite sportello, se esistente;
 (ii) tramite  invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta  di  attivazione della fornitura,  mediante  posta  prioritaria  e, a partire dal 1° ottobre 2006, anche mediante fax o posta elettronica.»;
 z.  all'art.  13,  comma 2, le parole «con impianto di utenza che non   sia   destinato   a  servire  esclusivamente  cicli  produttivi industriali o artigianali» sono sostituite dalle parole «con impianto di utenza per il quale si applica il presente regolamento»;
 aa. all'art. 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
 «13.3.  Per  richieste  il  preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento,  che  ricada  nell'ambito di applicazione del presente regolamento,  pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007, il venditore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.
 13.4.  Il  venditore  nei  casi  di accertamento impedito di cui al comma 16.11  riporta  nella  prima  bolletta utile del cliente finale interessato  la dicitura "Le segnaliamo che il suo impianto di utenza e' stato attivato senza che il distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di cio' e' stato informato il suo comune che potrebbe  effettuare  un  sopralluogo per la verifica diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro".»;
 bb. all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
 «14.3.  Il  comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario  di  cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti  di utenza con accertamento positivo pari al 5%, arrotondato all'unita'  superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore  nel  comune  nell'anno  termico  precedente e riportati nell'elenco  di  cui  al comma 11.5, lettera a). Il comune ha diritto altresi'  al  contributo  unitario  di  60  (sessanta)  euro per ogni verifica  di  un  impianto  di utenza per il quale l'accertamento sia stato  impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere e) e  f),  e per il quale il distributore abbia inviato la comunicazione di cui al comma 11.7, lettera a).»;
 cc. all'art. 15, comma 1, le parole «gli accertamenti relativi ai nuovi  allacci  di  impianti  di  utenza nuovi» sono sostituite dalle parole «gli accertamenti relativi ad impianti di utenza nuovi»;
 dd.  all'art.  15,  comma 2,  la  lettera a)  e' sostituita dalla seguente lettera:
 «a) all'attivazione   della   fornitura  di  impianti  di  utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;»;
 ee.  all'art.  16,  comma 1,  le  parole  «In  occasione  di ogni richiesta  di  nuovo  allaccio  di  un impianto di utenza nuovo» sono sostituite   dalle   parole   «In  occasione  di  ogni  richiesta  di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo»;
 ff.  all'art.  16,  i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti commi:
 «16.5. Fino al al 31 marzo 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.
 16.6.  A partire dal 1° aprile 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.
 16.7.  Per  le  richieste  di  attivazione  della  fornitura  di un impianto  di  utenza  nuovo  pervenute  al  venditore  a  partire dal 1° aprile 2007 si applica la seguente procedura:
 a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto  di  utenza  nuovo  esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
 b) il  venditore  invia  al  distributore  per via informatica la richiesta  di  attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:
 i) il  codice  del  punto  di  riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dal distributore alla richiesta;
 ii) il  recapito  indicato dal distributore al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;
 c) il  distributore  fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;
 d) il  venditore  compila  la  sezione dell'allegato H di propria pertinenza   e   lo   fa  pervenire  al  cliente  finale,  unitamente all'allegato G e ad una copia dell'allegato I;
 e) il  cliente  finale  compila e firma l'allegato H ricevuto dal venditore  nella sezione di propria pertinenza e provvede ad ottenere l'allegato I, unitamente ai documenti richiesti dallo stesso allegato I,  compilato  e  firmato  dall'installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;
 f) il  cliente  finale  invia o consegna al recapito indicato dal distributore la documentazione di cui al comma precedente;
 g) il   distributore,   nel   caso   in   cui   gli  pervenga  la documentazione  di cui alla lettera e) non completa, invia al cliente finale,  e  in  copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante.»;
 gg. all'art. 16, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
 «16.8.  Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo  nel  caso  in  cui  essa  sia  completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e da tutti i documenti richiesti dall'allegato I. Nel caso  di  esito positivo dell'accertamento su tale documentazione, il distributore attiva la fornitura di gas.
 16.9.  Nel  caso  in  cui  l'accertamento  abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata  o  concordata  con  il  venditore  per  l'attivazione  della fornitura di gas:
 a) invia  al  venditore  stesso,  previo  avviso  di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione anche per via informatica in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 b) invia  al  cliente finale interessato una comunicazione con la quale  notifica  l'esito  negativo  dell'accertamento,  evidenzia  le motivazioni  dell'esito  negativo  ed  indica le non conformita' alle norme  tecniche  vigenti  riscontrate,  gli  segnala la necessita' di presentare  una  nuova  richiesta  di  attivazione  della  fornitura, corredata  della documentazione di cui al comma 16.7, lettera e), del presente  regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' riscontrate.
 16.10.  Il  distributore  computa  il  tempo  di  attivazione della fornitura  di  un  impianto  di  utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione:
 a) allegati  H  ed  I,  compilati  e  firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore;
 b) copia  del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali  previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, copia della  visura camerale riportante gli stessi requisiti, ove previsto, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.
 16.11. Il distributore, qualora abbia ricevuto la documentazione di cui  al  precedente  comma ed  entro  e  non  oltre  i  trenta giorni lavorativi  successivi  non abbia ricevuto la documentazione completa di cui al precedente comma 16.8:
 a) classifica l'accertamento come impedito;
 b) attiva la fornitura di gas;
 c) non  effettua  l'accertamento sulla documentazione completa di cui al precedente comma 16.8 qualora essa gli pervenga oltre i trenta giorni   lavorativi   successivi   alla  data  di  ricevimento  della documentazione di cui al comma 16.10.
 16.12.   Il   distributore,   qualora   non   abbia   ricevuto   la documentazione  di  cui  al  comma 16.10  entro e non oltre i novanta giorni  solari  successivi  alla  data  di  ricevimento  da parte del venditore  della  richiesta  di attivazione della fornitura di cui al comma 16.7,  lettera b),  annulla tale richiesta di attivazione della fornitura  di  gas  dandone  comunicazione  per  via  informatica  al venditore interessato.
 16.13.  Il  distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da   parte  dell'installatore  dell'esito  negativo  delle  prove  di sicurezza  e  funzionalita' eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per  conoscenza  al  relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:
 a) notifica la segnalazione dell'installatore;
 b) segnala  la  necessita'  di  presentare una nuova richiesta di attivazione    della    fornitura    solo    dopo   aver   provveduto all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente.»;
 hh. all'art. 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
 «17.1.  A partire dal 1° aprile 2007 il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra ogni accertamento che sia stato impedito ai sensi del comma 16. 11.»;
 ii. all'art. 18, comma 2, le parole «Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006» sono sostituite dalle parole  «Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 31 marzo 2007»;
 jj.  all'art.  18,  comma 2,  la  lettera b)  e' sostituita dalla seguente lettera:
 «b) l'allegato  B,  corredato almeno da una copia del certificato di     riconoscimento     dei     requisiti     tecnico-professionali dell'installatore  o da una copia della visura camerale riportante le stesse   informazioni,   o   l'allegato   D,   compilato   e  firmato dall'installatore  che  ha  realizzato  l'impianto  di utenza, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.»;
 kk.  all'art.  18,  i  commi 3  e  4 sono sostituiti dai seguenti commi:
 «18.3.  Nel  caso  di  applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
 a) il  cliente  finale  e'  comunque  tenuto  a fare pervenire al distributore stesso:
 (i) nel  caso  in  cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione  della  legge  n.  46/90,  copia  della dichiarazione di conformita' completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
 (ii) nel   caso   in   cui  l'impianto  di  utenza  non  ricada nell'ambito  di  applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore  in cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver  eseguito  con  esito  positivo  tutte  le  prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate  richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;
 b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui   alla   precedente   lettera a);  nel  caso  di  esito  positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;
 c) il  distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della  documentazione  di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
 (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 (ii) evidenzia  le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate;
 (iii) segnala  la  necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla    precedente    lettera a),    solo   dopo   avere   provveduto all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente;
 d) il   distributore,   nel   caso   in   cui   gli  pervenga  la documentazione  di  cui  alla  lettera a)  non completa, e' tenuto ad inviare  al  venditore  entro  quindici  giorni  solari dalla data di ricevimento  della  documentazione  comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante;
 e) il  distributore,  nel  caso di richieste di attivazione della fornitura  pervenute  entro  il  31 marzo 2006 e per le quali non gli pervenga  la  documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 31 maggio  2006,  e'  tenuto  ad  inviare  al cliente finale entro il 31 luglio  2006 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora  non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2006, il  suo  impianto  di  utenza  risultera' con accertamento impedito e pertanto  verra'  applicato  quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2006;
 f) il  distributore,  nel  caso di richieste di attivazione della fornitura  pervenute  entro  il  31 marzo 2007 e per le quali non gli pervenga  la  documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 30 maggio  2007,  e'  tenuto  ad  inviare  al cliente finale entro il 31 luglio  2007 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora  non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2007, il  suo  impianto  di  utenza  risultera' con accertamento impedito e pertanto  verra'  applicato  quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2007.
 18.4.  Successivamente  al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da  parte  dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalita' di verifica  dei  criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita'  di cui all'art. 26, qualora ii cliente finale non sia in grado  di  fornire la documentazione di cui al comma 16.4 o di cui al comma 16.7, lettera e), il distributore puo' attivare la fornitura di gas   nel   caso  in  cui  il  cliente  finale  faccia  pervenire  al distributore stesso:
 a) una  richiesta  di attivazione della fornitura con la quale il cliente   finale,   oltre   a  fornire  i  propri  riferimenti  e  le informazioni  necessarie  per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:
 (i) invia  in  allegato  copia  della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
 (ii) si  impegna  a  non  utilizzare  l'impianto  di  utenza in oggetto  fino  a  che  l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo  le  prove  di  sicurezza  e  funzionalita',  non  gli abbia rilasciato   la  dichiarazione  di  cui  al  precedente  punto  (ii), sollevando  il  distributore  da ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
 b) copia  di  una  dichiarazione  rilasciata  da  un installatore abilitato  ai  sensi  della  legge  n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti   tecnico-professionali   di  cui  all'art.  3,  comma 3.1, lettera b),  che  attesti  il  rispetto  dei  criteri  essenziali  di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' definiti all'art. 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.»;
 ll. all'art. 18, il comma 5 e' cassato;
 mm.  all'art.  19,  comma 1,  le  lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere:
 «b) all'attivazione  della  fornitura  ad  impianti  di utenza in servizio  ai  quali  sia  stata  sospesa  la  fornitura  di  gas, con esclusione  delle  riattivazioni  per morosita' e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ad impianti di utenza nuovi effettuate in attuazione del presente regolamento;
 c) all'attivazione   della   fornitura   di  impianti  di  utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.»;
 nn.  all'art.  19,  comma 2,  la  lettera a)  e' sostituita dalla seguente lettera:
 «a) all'attivazione   della   fornitura  di  impianti  di  utenza nuovi;»;
 oo. all'art. 21, comma 2, le parole «il distributore attua quanto previsto  dai  precedenti  commi 16.3,  16.4, 16.5, 16.6 e 16.7» sono sostituite  dalle  parole  «il distributore attua quanto previsto dal precedente art. 16»;
 pp. all'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
 «22.1.  Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura  di  gas  sospesa  a  seguito  di modifiche all'impianto di utenza  derivanti  da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di attivazione  della fornitura di un impianto di utenza precedentemente alimentato   con  altro  tipo  di  gas,  attua  quanto  previsto  dal precedente art. 16.»;
 qq. l'art. 30 e' abrogato;
 rr. all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
 «33.3. Il Titolo III entra in vigore dal 1° aprile 2008.»;
 ss. all'art. 33, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
 «33.4.  La  data di entrata in vigore del Titolo IV e' definita con successivo provvedimento dell'Autorita'.»;
 tt.  all'art.  33,  comma 5,  lettera b),  le  parole  «di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente comma 33.3»;
 uu.  all'art.  33, comma 6, le parole «Nel caso di subentro nella gestione  di  un impianto di distribuzione o di una porzione di esso» sono  sostituite dalle parole «Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione»;
 vv. l'allegato E e' sostituito dal seguente allegato:
 «Allegato E
 (da compilarsi a cura dell'installatore)
 
 Cognome e nome del cliente finale ....
 
 Il  sottoscritto  ....  titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione   sociale)   ....  con  sede  nel  comune  di:  ....  (prov. ....................)  tel. ....  (tel. portatile: .... e mail: ....) via        ....        n.        ..........        partita        IVA ...................................
 iscritta  nel  registro  delle ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della CCIAA di ....
 iscritta  all'albo  imprese  artigiane  (legge 8 agosto 1985, n. 443)  della  provincia  di  ....  n.  ...............  ai sensi della deliberazione  n.  40/04  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
 (a) Attesta sotto la propria personale responsabilita'
 di  avere  effettuato  con  esito  positivo  la  prova di tenuta sull'impianto  interno  secondo  quanto  previsto dalla norma tecnica vigente (1): ....
 di  avere  effettuato,  nel  rispetto della legislazione e delle norme tecniche vigenti, in edificio adibito ad uso (2):   industriale
 civile (3) NOTE
 (1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in  caso  di  richiesta  di riattivazione della fornitura sospesa dal servizio   di   pronto  intervento  del  distributore  a  seguito  di dispersione  di  gas rilevata sull'impianto interno. Non compilare la sezione sottostante!
 (2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in  caso  di  richiesta  di  attivazione  della  fornitura durante il periodo  transitorio  di  cui  all'art.  18  o  all'art. 33, comma 5, lettera a), della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Non compilare la sezione soprastante!
 (3) Per la definizione «uso civile» vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.
 commercio    altri   usi   ubicato   nel   comune   di  ....  (prov. ....................) via .... n. .......... opere intese come:
 nuovo impianto  trasformazione  ampliamento
 manutenzione    straordinaria    sostituzione   di   apparecchio installato in modo fisso
 Allega  copia  del  certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti tecnico-  professionali  (4)  o  visura  camerale  nella  quale siano riportati i medesimi requisiti. Data, localita' ....
 Il dichiarante (timbro e firma ....
 (4)  Solo  per  impianti  che  ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46.»;
 ww. sono aggiunti i seguenti allegati F, G, H ed I:
 «Allegato F
 Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento
 Gentile Cliente, la presente lettera illustra la procedura che dovra' seguire, dopo la realizzazione  dell'allacciamento  che  ha  richiesto,  per  ottenere celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.
 1) Innanzitutto dovra' affidare i lavori di installazione del Suo impianto  di  utilizzo  del  gas  (ad  esempio  l'installazione della caldaia  o  dell'apparecchio  di  cottura)  a  una ditta regolarmente iscritta  alla  Camera  di  commercio  e,  nel  caso  di  impianto in un'abitazione,  abilitata  ai  sensi  della  legge n. 46/1990 (chieda preventivamente  all'installatore  la  copia  dei certificato o della visura,  rilasciati  dalla  Camera  di  commercio, che attestano tale abilitazione).
 2)    Una   volta   installato   l'impianto   dovra'   richiedere l'attivazione  della  fornitura  al  venditore  di  gas  con il quale intende  stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore Le fornira' due moduli, denominati allegato H e allegato I.
 3) Dovra' compilare completamente e firmare il modulo allegato H, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire  i  dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si  impegna  a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas,   fino   a   che  l'installatore  non  Le  abbia  rilasciato  la "dichiarazione di conformita'", prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione:  dovra'  impiegare  esclusivamente  il  modulo allegato H fornitoLe  dal  venditore  altrimenti  la fornitura non potra' essere attivata.
 4)    Il    modulo    allegato   I   dovra'   essere   consegnato all'installatore,  che  glielo  restituira'  compilato  e con apposti timbro  e firma; non e' indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo  allegato I fornitoLe dal venditore, ma va bene anche un altro modulo  purche'  conforme  al  modello predisposto dall'Autorita' per l'energia   elettrica   e  il  gas  1.  L'installatore  dovra'  anche consegnarLe,  con  il  modulo allegato I, la documentazione richiesta dallo  stesso  allegato  I, corrispondente agli "allegati obbligatori alla  dichiarazione  di  conformita'", che comunque l'installatore e' tenuto per legge a consegnarle al termine del proprio lavoro.
 5)  Dovra'  trasmettere  i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo  allegato H nel piu' breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avviera' la pratica di attivazione della fornitura solo dopo  aver  ricevuto  tale  documentazione. Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.
 6)   La   documentazione   sara'   sottoposta   ad   accertamento dall'azienda   distributrice  per  verificare  se  l'impianto  a  cui attivare  la  fornitura di gas e' stato installato nel rispetto delle norme  di  sicurezza;  in caso di esito positivo Le sara' attivata la fornitura,  mentre  in caso di esito negativo l'azienda distributrice non  potra'  provvedere  all'attivazione della fornitura e Lei dovra' presentare  una  nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che  il  Suo  installatore avra' provveduto ad eliminare tutte le non conformita'  riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verra' inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi i casi Le   potranno  essere  addebitati  dal  suo  venditore  di  gas  Euro 40,00/Euro 50,00/Euro 60,00 2.
 7)  Se  entro  trenta  giorni lavorativi dalla data di avviamento della  pratica  di  attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice  non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui  sopra,  ma  almeno  i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla  copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la  fornitura  di  gas  Le  verra'  attivata  comunque,  con addebito dell'importo  indicato  al punto 6). Tuttavia l'azienda distributrice notifichera'  al  Suo  comune di residenza che non e' stato possibile effettuare  l'accertamento  e  che  pertanto  si  rende opportuna una verifica  in  loco  dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.  In  caso  di  verifica  da  parte  del  comune,  Le  saranno addebitati  dal  suo  venditore  di  gas  ulteriori Euro 60,00, ferma restando  la  facolta'  del  comune  di  richiederLe  ulteriori costi connessi  alla  verifica;  La informiamo inoltre che in caso di esito negativo  di  tale  verifica  il  comune potra', oltre a comminare le sanzioni  previste  dalla  vigente  legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.
 1 Reperibile  sul  sito  internet  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas all'indirizzo www autorita.energia.it.
 2 Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto  di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8  kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).
 8)  Le  raccomandiamo  infine  di  conservare  copia  di tutta la documentazione  di  cui  sopra  inviata  all'azienda distributrice da esibire  nel  caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.
 La  ringraziamo  anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.
 Distinti saluti»;
 «Allegato G
 Versione da trasmettere al cliente finale alla richiesta
 di attivazione della fornitura
 Gentile Cliente, la  presente  lettera  illustra  la  procedura che dovra' seguire per ottenere celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.
 1) Unitamente   alla  lettera  Le  abbiamo  fornito  due  moduli, denominati  allegato H e allegato I: dovra' compilare completamente e firmare  il  modulo  allegato  H,  nella sezione riservata al cliente finale.  Con  questo  modulo,  oltre  a  fornire  i dati necessari ad individuare  l'impianto  da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l'impianto,   anche   dopo   aver   ricevuto   il  gas,  fino  a  che l'installatore   non   Le   abbia  rilasciato  la  "dichiarazione  di conformita'",  prevista  dalla  stessa  legge  n.  46/90. Attenzione: dovra'  impiegare  esclusivamente  il  modulo  allegato  H  fornitoLe unitamente  alla  lettera  altrimenti  la fornitura non potra' essere attivata.
 2)    Il    modulo    allegato   I   dovra'   essere   consegnato all'installatore,  che  glielo  restituira'  compilato  e con apposti timbro  e firma; non e' indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo allegato I fornitoLe unitamente alla lettera, ma va bene anche un   altro   modulo   purche'   conforme   al   modello   predisposto dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 3. L'installatore dovra' anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la documentazione richiesta  dallo  stesso  allegato  I,  corrispondente agli "allegati obbligatori   alla   dichiarazione   di  conformita'",  che  comunque l'installatore  e'  tenuto  per  legge  a  consegnarLe al termine del proprio lavoro.
 3)  Dovra'  trasmettere  i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H, nel piu' breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avviera' la pratica di attivazione della fornitura solo dopo  aver  ricevuto  tale  documentazione; Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.
 3 Reperibile  sul  sito  internet  dell'Autorita'  per  l'Energia Elettrica e il Gas all'indirizzo www.autonta.energia.it.
 4) La    documentazione    sara'   sottoposta   ad   accertamento dall'azienda   distributrice  per  verificare  se  l'impianto  a  cui attivare  la  fornitura di gas e' stato installato nel rispetto delle norme  di  sicurezza;  in caso di esito positivo Le sara' attivata la fornitura,  mentre  in caso di esito negativo l'azienda distributrice non  potra'  provvedere  all'attivazione della fornitura e Lei dovra' presentare  una  nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che  il  Suo  installatore avra' provveduto ad eliminare tutte le non conformita'  riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verra' inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati Euro 40,00/Euro 50,00/Euro  60,00 4.
 5)  Se  entro  trenta  giorni lavorativi dalla data di avviamento della  pratica  di  attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice  non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui  sopra,  ma  almeno  i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla  copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la  fornitura  di  gas  Le  verra'  attivata  comunque,  con addebito dell'importo  indicato  al punto 4). Tuttavia l'azienda distributrice notifichera'  al  Suo  comune di residenza che non e' stato possibile effettuare  l'accertamento  e  che  pertanto  si  rende opportuna una verifica  in  loco  dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.  In  caso  di  verifica  da  parte  del  comune,  Le  saranno addebitati  dal  suo  venditore  di  gas  ulteriori Euro 60,00, ferma restando  la  facolta'  del  comune  di  richiederLe  ulteriori costi connessi  alla  verifica;  La informiamo inoltre che in caso di esito negativo  di  tale  verifica  il  comune potra', oltre a comminare le sanzioni  previste  dalla  vigente  legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.
 6)  Le  raccomandiamo  infine  di  conservare  copia  di tutta la documentazione  di  cui  sopra  inviata  all'azienda distributrice da esibire  nel  caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.
 La  ringraziamo  anticipatamente  per  la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.
 Distinti saluti»;
 4 Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto  di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8  kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).
 «Allegato H
 (sezione da compilarsi a cura del venditore)
 
 Ragione sociale del venditore:                                  |.... --------------------------------------------------------------------- Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal           | distributore alla richiesta di attivazione della fornitura:     |.... --------------------------------------------------------------------- Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione    | della fornitura:                                                |.... --------------------------------------------------------------------- Recapito indicato dal distributore a cui inviare la             | documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare     | all'allegato I)                                                 |.... --------------------------------------------------------------------- Data di invio al distributore della richiesta di attivazione    | della fornitura                                                 |....
 
 (sezione da compilarsi a cura del cliente finale)
 Conferma della richiesta di attivazione
 della fornitura di gas
 (ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita'
 per l'energia elettrica e il gas)
 Il  sottoscritto  (*)  ....  residente in: via .... n. .......... piano    ..........    interno    ..........   comune   ....   (prov. ...............), tel. .... codice fiscale/partita IVA: ....
 Chiede  l'attivazione  della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza al seguente indirizzo: via .... n. .......... piano    ..........    interno    ..........   comune   ....   (prov. ...............), tel. .........................
 Allega   alla   presente  richiesta  l'attestazione  di  corretta esecuzione   dell'impianto   in   oggetto,   redatta  e  sottoscritta dall'installatore  che  ha  realizzato l'impianto di utenza (allegato I);
 Si  impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a  che  l'installatore  non  gli abbia rilasciato la dichiarazione di conformita'  di  cui  alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per  impianti  di  utenza  non  soggetti  a  tale  legge;  solleva il distributore  da  ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola. Data, localita' ....
 Firma: ....
 Allegato:   attestazione  di  corretta  esecuzione  dell'impianto (allegato I)»;
 (*)  Il  nominativo  deve coincidere con quel1o della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore.
 «Allegato I (da  compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza)
 Attestazione di corretta esecuzione
 dell'impianto
 (rilasciata ai sensi della deliberazione n. 40/04
 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)
 
 Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal           | distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: (*) |....
 
 (*)   Riportare   il   codice   inserito   dal   venditore  nella corrispondente casella dell'allegato H.
 Il  sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione   sociale)   ....  con  sede  nel  comune  di:  ....  (prov. ...............)  tel. ....  (tel. portatile:  .... e mail: ....) via .... n. .......... partita IVA: ....................)
 iscritta nel registro ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della CCIAA di ....  iscritta all'albo imprese artigiane (legge 8 agosto  1985,  n.  443)  della  provincia  di  ....  n.  .......... esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:
 nuovo impianto            trasformazione                 ampliamento
 manutenzione straordinaria              sostituzione di apparecchio installato  in modo fisso  installato  nei  locali siti nel comune di ....  (prov.  ....................)  via .... n. .......... ricadente nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46:
 si  (1)      no  avente  portata termica complessiva dell'impianto (intesa  come  somma  delle  portate  termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a .............. kW.
 Attesta sotto la propria personale responsabilita' che l'impianto e' stato realizzato avendo:
 rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);
 * seguito  la  normativa  tecnica  applicabile all'impiego (2): ....  ....  in  particolare  verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto,  la  conformita' della ventilazione e dell'aerazione a quanto  prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneita' dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad essi collegati;
 * installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione. NOTE
 (1)  Per  gli  impianti  che ricadono nell'ambito di applicazione della  legge 6 marzo 1990, n. 46, vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.
 (2)  Citare  la  o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle   riferite   alla   progettazione,  all'installazione  e  alle verifiche.
 Resta  in  attesa  che  venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne  la  sicurezza e la funzionalita' eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo  del  controllo  si  impegna  a rilasciare al committente la dichiarazione   di   conformita'   di  cui  alla  legge  n.  46/90  o dichiarazione  equivalente  nel  caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione di tale legge.
 Allega alla presente attestazione:
 progetto (per gli impianti con obbligo di progetto).
 * relazione con tipologie dei materiali utilizzati (3);
 * schema di impianto realizzato (4);
 * copia   del   certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti;
 riferimento   ad   eventuali   dichiarazioni   di  conformita' precedenti o parziali, gia' esistenti (5). Data, localita' ....
 Il dichiarante (timbro e firma) ....
 Recapito telefonico del dichiarante ....»;
 (3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la  dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con  riferimenti  a  marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti  autorizzali.  Per  gli  altri  prodotti  (da  elencare)  il firmatario  deve  dichiarare  che  trattasi  di materiali, prodotti e componenti  conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La   relazione  deve  dichiarare  l'idoneita'  rispetto  all'ambiente d'installazione.  Quando  rilevante  ai  fini  del buon funzionamento dell'impianto,   si   devono   fornire   indicazioni   sul  numero  o caratteristiche  degli  apparecchi  installati  ed  installabili  (ad esempio:    1) numero,    tipo    e    potenza    degli   apparecchi; 2) caratteristiche  dei  componenti  il  sistema  di ventilazione dei locali;  3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione;   4) indicazioni   sul   collegamento   elettrico  degli apparecchi, ove previsto).
 (4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera  come  eseguita  (si fa semplice rinvio al progetto quando questo   esiste).   Nel   caso   di   trasformazione,  ampliamento  e manutenzione  straordinaria,  l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citera' la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
 (5)   I   riferimenti   sono  costituiti  dal  nome  dell'impresa esecutrice  e  dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso  di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore  della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da  altra  impresa  (ad  esempio  ventilazione  e  scarico  fumi), la dichiarazione  deve  riportare  gli  analoghi  riferimenti  per dette parti.»;
 2. di  conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e  qualita'  dei servizio dell'Autorita' per attivare adeguate azioni di    informazione    nei    confronti   dei   soggetti   interessati dall'attuazione  della  deliberazione  n. 40/04 ed in particolare nei confronti dei comuni;
 3.  di  prevedere  che  il  presente provvedimento sia pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
 4. di     pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n.   40/04   come  risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 27 aprile 2006
 Il presidente: Ortis
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