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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 19 aprile 2006 |  | Disposizioni  relative  alla  disciplina  del fondo per la promozione dell'interrompibilita'  del  sistema  gas,  di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 2005, n. 297/05. (Deliberazione n. 84/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 19 aprile 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005,  di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;
 il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  29 luglio  2005,  n.  166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 agosto  2005,  n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);
 la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21 gennaio  2006, n. 10/06 (di seguito: deliberazione n. 10/06);
 Considerato che:
 con  la deliberazione n. 166/05 sono stati definiti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale  per  il  periodo  di regolazione compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
 con  le deliberazioni n. 179/05 e n. 204/05 sono stati approvati, e  in  un caso determinati, i valori dei corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM,  CV  e  CVp  di  cui all'art. 7 della deliberazione n. 166/05 per l'anno termico 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;
 la deliberazione n. 297/05 ha previsto:
 a) che, con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi unitari di  cui  all'art. 7 della deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;
 b)  che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino il Fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas (di seguito:  Fondo)  appositamente  istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
 c)  di  definire con successivo provvedimento dell'Autorita' le modalita' di gestione del Fondo;
 la  deliberazione n. 10/06 ha definito il meccanismo di incentivi per  la  promozione  dell'interrompibilita' delle forniture di gas in attuazione  del  decreto  20 gennaio 2006, prevedendo le modalita' di assegnazione delle somme accantonate nel Fondo;
 Ritenuto che:
 sia opportuno definire le disposizioni per il versamento da parte delle  imprese  di trasporto delle maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto  di  cui  alla  deliberazione  n.  297/05  al  Fondo per la promozione  dell'interrompibilita'  del sistema gas, istituito presso la Cassa ai sensi della medesima deliberazione;
 Delibera:
 1.  Che  le  imprese  di  trasporto  versino  le  maggiorazioni dei corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp (di seguito: maggiorazioni) previste,   con   decorrenza  1° gennaio  2006,  dalla  deliberazione dell'Autorita' n. 297/05, al Fondo istituito presso la Cassa ai sensi della  medesima  deliberazione,  entro  novanta  giorni dalla fine di ciascun mese di applicazione delle maggiorazioni.
 2. Che  le  imprese  di  trasporto trasmettano alla Cassa, entro il termine  di  cui  all'alinea precedente, i dati relativi agli importi fatturati  oggetto  di  maggiorazione, con indicazione dei periodi di competenza,  dei  corrispettivi  unitari  applicati,  delle  relative capacita' conferite e quantita' di energia immessa in rete.
 3. Che  la Cassa trasmetta all'Autorita' un rapporto sulla gestione del  Fondo  relativa  all'anno  precedente, entro sessanta giorni dal versamento  del  saldo  di  spettanza  degli  assegnatari delle somme accantonate  secondo  quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione dell'Autorita' 21 gennaio 2006, n. 10/06.
 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita', affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 19 aprile 2006
 Il presidente: Ortis
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