| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 20 aprile 2006;
 Visti:
 la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in particolare, l'art. 7;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  in  particolare  l'art. 1, comma 43;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 maggio 1998, n. 48/98;
 la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
 la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02;
 la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 63/03;
 l'allegato  A  alla  deliberazione  30 gennaio  2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);
 la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2005, n. 254/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
 Viste:
 le  comunicazioni  della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC) in  data  20 gennaio  2006,  prot.  n.  68/06; 3 febbraio 2006, prot. 169/06;  15 febbraio  2006,  prot. n. 226/06; 16 marzo 2006, prot. n. 367/06;  29 marzo  2006,  prot.  n.  492/06;  3 aprile 2006, prot. n. 511/06;
 la comunicazione della Societa' elettrica Liparese S.n.c. in data 27 febbraio 2006, prot. dell'Autorita' n. 008344 del 7 aprile 2006;
 la  comunicazione della Federutility in data 1° marzo 2006, prot. dell'Autorita' n. 008343 del 7 aprile 2006;
 la  comunicazione  dell'Autorita'  alla  SIPPIC  in data 24 marzo 2006, prot. EF/M06/1547/fl;
 le  comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di  seguito:  Cassa)  all'Autorita'  in  data  22 marzo  2006, prot. Autorita'  n.  006940  e 30 marzo 2006, prot. Autorita' n. 008061 del 4 aprile 2006;
 Considerato che:
 l'art.  7,  comma 4,  della  legge n. 10/1991 prevede che «il CIP puo'  modificare  l'acconto  per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno  precedente [...] qualora intervengano variazioni nei costi dei   combustibili   e/o   del  personale  che  modifichino  in  modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;
 i bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. relativi all'anno 2005 non sono ancora disponibili;
 l'art.  3,  comma 1,  della  legge n. 481/1995, prevede che tra i compiti  trasferiti  all'Autorita'  vi  e'  quello di determinare, ai sensi  dell'art.  7, comma 3, della legge n. 10/1991, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
 con  deliberazione  n. 288/05 l'Autorita' ha modificato, a valere dal  1° gennaio 2006, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente  dell'aliquota  di  integrazione tariffaria corrisposta in acconto,  relativa  ai  maggiori  costi  di acquisto del combustibile utilizzato  per  la  produzione  di  energia  elettrica,  di cui alla deliberazione n. 182/00;
 successivamente  alla  deliberazione  n.  288/05  alcune  imprese elettriche  minori  hanno  evidenziato  l'esistenza di un consistente disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate a titolo di acconto e i costi sostenuti dalle medesime   imprese  per  l'approvvigionamento  del  combustibile,  in particolare in relazione all'anno 2005;
 la  copertura  dei  costi di combustibile sostenuti dalle imprese elettriche  minori  e'  garantita  in  primo  luogo  dalle componenti tariffarie definite dall'Autorita' e applicate ai prelievi di energia elettrica da parte dei clienti finali ai sensi del testo integrato e, in via residuale, dall'integrazione tariffaria;
 come  ricordato  nella  relazione  tecnica  alla deliberazione n. 288/05, a partire dai primi bimestri dell'anno 2004, si e' registrato una  tendenziale e crescente divergenza tra la dinamica del parametro Ct e quella del prezzo del gasolio;
 gli   oneri   finanziari  connessi  all'erogazione  del  servizio elettrico  rientrano  tra  i  costi  riconosciuti ai fini del calcolo delle  integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori; e che l'adeguamento  delle  integrazioni  erogate a titolo di acconto salvo conguaglio    e'   finalizzato   anche   a   contenere   il   ricorso all'indebitamento da parte delle imprese elettriche minori, in attesa della  definizione  delle aliquote definitive sulla base dell'analisi dei dati di bilancio;
 le  imprese  elettriche  minori,  ai  sensi  dell'art.  17  della deliberazione  n.  310/01 sono assoggettate all'obbligo di redigere e sottoporre  a  revisione  i  prospetti  di  cui  all'allegato 5 della medesima deliberazione;
 le  informazioni  desumibili  dai  prospetti di cui al precedente punto  sono  rilevanti  anche  al  fine di delimitare in maniera piu' precisa   rispetto  a  quanto  consentito  dal  bilancio  d'esercizio previsto  dalla  normativa civilistica, i costi direttamente connessi all'erogazione del servizio elettrico;
 le  aliquote  attualmente  erogate  a  titolo  di acconto e salvo conguaglio   alle   imprese   rientranti  nel  novero  delle  imprese elettriche  minori,  prendono  a  riferimento  l'aliquota  definitiva relativa all'anno 1998;
 Ritenuto opportuno:
 consentire   alle   imprese   elettriche   minori  di  richiedere l'applicazione  a  valere  dal  1° gennaio  2005  del  meccanismo  di aggiornamento    bimestrale   della   componente   dell'aliquota   di integrazione  tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi  di  acquisto  del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica introdotto con deliberazione n. 288/05;
 che  il  meccanismo  di  aggiornamento  applicabile  a valere dal 1° gennaio  2005  venga  definito  tenendo  conto  della dinamica dei prezzi del gasolio a partire dall'anno 2004;
 disporre  che le imprese elettriche minori che presentano istanza per  accedere  al  meccanismo  di  cui  sopra, mettano a disposizione dell'Autorita'  la  documentazione  a  questa  necessaria  al fine di accertare  e  verificare  la  sussistenza  delle esigenze di maggiore integrazione,  erogate  a titolo di acconto; e che in particolare tra detta  documentazione  rientrino  anche i bilanci certificati per gli anni   fino   al  2005  e  successivi,  inclusivi  dei  prospetti  di informazione  patrimoniale  ed economica previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 310/01;
 che  il  riconoscimento della maggiore integrazione derivante dai meccanismi  previsti  dal  presente  provvedimento, con riferimento a ciascuna  impresa  elettrica  minore  interessata,  abbia termine con l'approvazione  delle  aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005;
 Delibera:
 1.  In  alternativa  a  quanto  disposto  ai  punti  1, 2 e 4 della deliberazione  n.  288/05,  ciascuna  impresa  elettrica  minore  non trasferita all'Enel S.p.A., puo' presentare alla Cassa istanza per la rideterminazione  dell'integrazione  tariffaria  erogata  a titolo di acconto  e  salvo conguaglio a valere dal 1° gennaio 2005, secondo le modalita' di cui al presente provvedimento.
 2. Con  effetto  a  partire dal secondo bimestre dell'anno 2005, la quota  parte  dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto  a  ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A.,  relativa  ai  maggiori  costi  di  acquisto del combustibile utilizzato  per  la  produzione  di  energia  elettrica  (di seguito: componente   combustibile)   e'   aggiornata  dalla  Cassa,  su  base bimestrale,  applicando  la  variazione percentuale dell'indice Giem, registrata  nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti maggiore  del  2%,  in  aumento  o  diminuzione,  rispetto  al valore dell'indice Giem preso precedentemente a riferimento.
 3. Al  solo fine dell'applicazione di quanto previsto dai punti 2 e 4  della  presente  deliberazione,  l'indice  Giem pone a base 100 la media  bimestrale  dei  prezzi  medi  mensili  del gasolio auto, come riportati  nelle  statistiche della Direzione generale dell'energia e le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2003.
 4. Per  il  primo  bimestre  dell'anno  2005,  la Cassa adegua, per ciascuna   impresa   elettrica   minore  interessata,  la  componente combustibile  definitiva approvata relativa all'esercizio 1998 per un coefficiente   di   adeguamento  pari  a  2,14.  Il  coefficiente  di adeguamento  viene rideterminato, salvo quanto previsto al successivo punto 11, in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998.
 5. La  maggiore  integrazione  tariffaria, calcolata secondo quanto previsto  dai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente deliberazione, e' erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio.
 6. Ai  fini  della  verifica  del  disallineamento tra la copertura finanziaria  garantita  dalle  aliquote di integrazione erogate sulla base   della   normativa   in  vigore  antecedentemente  la  data  di pubblicazione  della  presente  deliberazione  e  i  costi sostenuti, l'impresa   che   presenta   l'istanza  di  cui  al  punto  1,  invia all'Autorita', entro trenta giorni dalla presentazione della medesima istanza   e  laddove  non  vi  abbia  gia'  provveduto,  la  seguente documentazione relativa agli anni 2003, 2004 e 2005:
 a)  i  bilanci di esercizio certificati ed i prospetti recanti le informazioni  patrimoniali  ed economiche, redatti ai sensi dell'art. 17  della  deliberazione  n.  310/01,  anch'essi  accompagnati  dalle relative relazioni di certificazione;
 b) le informazioni relative al servizio erogato e al combustibile consumato  per  l'erogazione  del servizio elettrico, ivi comprese le fatture  del  combustibile  acquistato,  con  separata evidenza degli oneri  relativi  al trasporto, le certificazioni UTF sul combustibile acquistato  e  le certificazioni UTF sull'energia elettrica prodotta, come  indicato  nella modulistica predisposta dalla direzione tariffe dell'Autorita'  e  da  questa  resa  disponibile  entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
 7. Qualora   alla   scadenza   prevista  al  punto  precedente,  la documentazione di cui al punto 6, lettera a), afferente all'anno 2005 non sia disponibile, l'impresa elettrica minore interessata e' tenuta ad   inviare  all'Autorita'  il  bilancio  di  esercizio  certificato relativo  all'anno  2005 entro dieci giorni dalla sua approvazione e, secondo  la  tempistica  prevista  dalla  deliberazione  n. 310/01, i prospetti  con  le informazioni patrimoniali ed economiche redatti ai sensi  dell'art.  17 della medesima deliberazione, accompagnati dalla relativa relazione di certificazione.
 8. Con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, gli  effetti  del  presente  provvedimento cessano con l'approvazione delle   aliquote   definitive  di  integrazione  tariffaria  relative all'anno   2005,  ovvero  in  sede  di  approvazione  delle  aliquote definitive  di  integrazione tariffaria relative agli anni successivi al  1998  e  anteriori  al 2005 qualora risultino comunque superati i presupposti  sulla  base  dei  quali  il presente provvedimento viene emanato.
 9. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 20 aprile 2006
 Il presidente: Ortis
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