Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 20 aprile 2006 |
Disposizioni in materia di modalita' di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 86/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 aprile 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica (di seguito: l'Autorita) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05); la lettera di Federutility in data 14 aprile 2006, prot. n. 735/06/E/e/UZ; la lettera della societa' Enel Spa in data 20 aprile 2006, prot. n. 129; Considerato che: con la deliberazione n. 281/05 l'Autorita' ha stabilito condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3.1, e di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, stabilisce che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della predetta deliberazione, i gestori di rete interessati pubblichino e trasmettano all'Autorita' le modalita' e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione di cui all'art. 3 della medesima deliberazione (di seguito: modalita' e condizioni contrattuali); con le lettere sopra richiamate e' stata rappresentata all'Autorita' l'esigenza di differire di almeno trenta giorni il termine di cui al precedente alinea, per consentire la finalizzazione delle modalita' e condizioni contrattuali nell'ottica di assicurare condizioni di erogazione del servizio di connessione non discriminatorie; Ritenuto che sia opportuno: differire di trenta giorni il termine per la trasmissione all'Autorita' delle modalita' per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, al fine di consentire opportune azioni di coordinamento tra le diverse imprese distributrici finalizzate all'adozione di modalita' e condizioni contrattuali che non determinino situazioni di discriminazione nell'erogazione del servizio di connessione; Delibera: 1. Di differire di trenta giorni il termine di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05. 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data della sua pubblicazione. Milano, 20 aprile 2006 Il presidente: Ortis |
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