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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 aprile 2006 |  | Disposizioni  in  materia  di  modalita'  di  connessione  alle  reti elettriche  con  tensione  nominale  superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 86/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 20 aprile 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/1999,  recante attuazione  della  direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  (di  seguito:  l'Autorita) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
 la  lettera  di  Federutility  in  data  14 aprile 2006, prot. n. 735/06/E/e/UZ;
 la  lettera della societa' Enel Spa in data 20 aprile 2006, prot. n. 129;
 Considerato che:
 con   la   deliberazione   n.  281/05  l'Autorita'  ha  stabilito condizioni  per  l'erogazione  del  servizio di connessione alle reti elettriche  con  tensione  nominale  superiore  ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
 il  combinato  disposto  delle  disposizioni  di  cui all'art. 3, comma 3.1,  e  di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05,  stabilisce  che,  entro  centoventi  giorni  dall'entrata in vigore  della  predetta  deliberazione, i gestori di rete interessati pubblichino  e trasmettano all'Autorita' le modalita' e le condizioni contrattuali  per  l'erogazione  del  servizio  di connessione di cui all'art.  3  della  medesima  deliberazione  (di seguito: modalita' e condizioni contrattuali);
 con   le   lettere   sopra   richiamate  e'  stata  rappresentata all'Autorita'  l'esigenza  di  differire  di  almeno trenta giorni il termine di cui al precedente alinea, per consentire la finalizzazione delle  modalita'  e condizioni contrattuali nell'ottica di assicurare condizioni   di   erogazione   del   servizio   di   connessione  non discriminatorie;
 Ritenuto che sia opportuno:
 differire  di  trenta  giorni  il  termine  per  la  trasmissione all'Autorita'  delle  modalita'  per  l'erogazione  del  servizio  di connessione  alle  reti  elettriche,  di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, al fine di consentire opportune azioni di  coordinamento  tra  le  diverse imprese distributrici finalizzate all'adozione   di   modalita'   e  condizioni  contrattuali  che  non determinino   situazioni   di   discriminazione  nell'erogazione  del servizio di connessione;
 Delibera:
 1.  Di  differire  di  trenta giorni il termine di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05.
 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore con decorrenza dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 20 aprile 2006
 Il presidente: Ortis
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