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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006 |  | Norme  di  attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto  in  particolare  l'art.  14, terzo comma, del predetto testo unico  che  disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello  Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale utilizzazione,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ha luogo sulla   base   di   un   piano  generale  stabilito  d'intesa  tra  i rappresentanti  dello  Stato  e della provincia in seno a un apposito comitato;
 Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che disciplina le procedure per l'adozione di detto piano generale  per  l'utilizzazione  delle  acque pubbliche prevedendo, in particolare:
 - che  il  progetto di piano e' predisposto e adottato in seno ad un  apposito  comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia;
 - che  il  progetto  di piano adottato dal comitato e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
 -  che  i  comuni  e  i  soggetti  interessati possono presentare osservazioni  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 - che  il piano e' definitivamente deliberato dal comitato e reso esecutivo  con  decreto  del Presidente della Repubblica su proposta, conforme  all'intesa  raggiunta  in  seno  al  comitato medesimo, del Ministro  per  i  lavori  pubblici  e  del  presidente  della  giunta provinciale;
 - che  il  piano  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
 Visto,  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 marzo  1974,  n.  381,  come  modificato  dall'art.  2 del decreto legislativo  11 novembre  1999,  n.  463  (Norme  di attuazione dello statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige in materia di demanio  idrico,  di  opere  idrauliche  e  di  concessioni di grandi derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  produzione  e distribuzione di energia  elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche, per  il  territorio  provinciale,  quale  piano  di bacino di rilievo nazionale  e  che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale,  ed il presidente della provincia assicurino,    mediante   apposite   intese,   il   coordinamento   e l'integrazione  delle  attivita'  di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
 Visto  il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attuato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  che  attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;
 Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001, n.  353,  che  ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del citato  art.  5:  «Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro  dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  interessate, assicura, attraverso  opportuni  strumenti  di raccordo, la compatibilizzazione degli  interessi  comuni  a  piu'  regioni e province autonome il cui territorio  ricade  in  bacini  idrografici  di  rilievo nazionale» e motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze di  coordinamento  e  di  integrazione,  indispensabili  in  base  ad apprezzamento  dello  stesso  legislatore,  devono essere realizzate, nell'unitarieta'   della   pianificazione   del   bacino  di  rilievo nazionale,  a  livello  di  organo centrale o pluriregionale, con uno degli   ipotizzabili   sistemi,   che   assicuri   effettiva  parita' d'intervento  di tutte le regioni e province autonome interessate, in un  giusto  procedimento  di  partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti,  titolari  di  interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale»;
 Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione del  piano  generale  di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla  provincia  autonoma  di Trento con i piani di bacino di rilievo nazionale»,  sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  dai  presidenti  delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e delle regioni Lombardia e del Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale;
 Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 luglio  2003 e la deliberazione della giunta provinciale di Trento del  27 settembre  2002,  n.  2315,  con  i quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti statali e quelli provinciali in seno al  Comitato  paritetico  di  cui  al  citato  art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;
 Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche  relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, adottato   da   detto   Comitato  paritetico  con  deliberazione  del 24 settembre   2004  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  n.  243  del  15 ottobre  2004 e nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;
 Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato di  intesa ha approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla base   delle  determinazioni  assunte  in  ordine  alle  osservazioni presentate  ai  sensi  dell'art.  8,  quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
 Visto  il  piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo  al  territorio  della  provincia  autonoma di Trento che lo stesso  Comitato  ha  poi  definitivamente  deliberato  il successivo 22 dicembre 2005;
 Vista  la  proposta,  conforme  all'intesa  raggiunta, del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del presidente della provincia autonoma di Trento;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  reso  esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 marzo  1974,  n. 381, il piano generale  per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  relativo  al territorio  della  provincia autonoma di Trento, come definitivamente deliberato  dall'apposito  Comitato  costituito ai sensi dello stesso art.  8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
 |  |  |  | Art. 2. Le  norme  di  attuazione  di detto piano (parte VII del documento) saranno  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto Adige, mentre il testo  integrale  dello  stesso (suddiviso in otto parti con relativi allegati  grafici)  sara' depositato in visione per chiunque vi abbia interesse,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  -  Direzione  generale  qualita'  della vita, e presso la provincia  autonoma  di  Trento  -  Dipartimento  protezione civile e tutela del territorio.
 Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
 CIAMPI
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 |  |  |  | Allegato 
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 Capo I
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
 1.  Il  presente  piano  generale  per  l'utilizzazione delle acque pubbliche  (PGUAP)  e' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e 8  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di urbanistica e opere pubbliche), come  da  ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
 2. Il piano generale e' diretto a programmare l'utilizzazione delle acque  per  i  diversi  usi  e contiene le linee fondamentali per una sistematica  regolazione  dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle  esigenze  di  difesa  del  suolo, e per la tutela delle risorse idriche.
 3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il  territorio  provinciale.  Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo  nazionale  previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di qualsiasi  altro  piano  stralcio  degli  stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.
 4.  Le  specifiche  forme  di raccordo tra la provincia autonoma di Trento,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  le  regioni  Veneto e Lombardia  e  le  Autorita' di bacino interessate sono definite dalle presenti norme di attuazione e dagli elaborati del piano.
 Art. 2.
 Effetti del piano
 1.  Ferme  restando le competenze riservate alla provincia autonoma di   Trento   dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di attuazione,   il  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque pubbliche  determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle  materie  indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del 1989,  nonche'  con  riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.
 2.  I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale hanno  in ogni caso effetto immediato, qualora siano piu' restrittivi rispetto  ai  corrispondenti  vincoli  e  misure previsti dai vigenti piani  o  programmi  provinciali  ovvero  qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso  subordinati,  nonche'  con  riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali.
 4.  I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono gli effetti previsti dal presente articolo.
 5.   Il  presente  piano  sostituisce  ogni  altra  disposizione  e indicazione,   anche   cartografica,   contenuta   nei  piani  e  nei provvedimenti  adottati  o  approvati  dalle  Autorita'  di bacino di interesse   nazionale,   eventualmente   applicabili  nel  territorio provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente piano.
 Art. 3.
 Modifiche e integrazioni del piano
 1.  Ai  fini  delle  successive  modifiche  sostanziali  del  piano generale   per   l'utilizzazione   delle   acque   pubbliche   o  per l'approvazione  di  eventuali  piani  stralcio del piano medesimo, si osservano  le  indicazioni  procedimentali  stabilite  dal protocollo d'intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  dai  presidenti  delle province autonome  e  regioni  interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 381 del 1974 e in conformita'  alla  sentenza  della  Corte costituzionale 6-7 novembre 2001, n. 353.
 2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano altresi' qualora si renda  necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne i   contenuti   alle   indicazioni   della   legislazione  statale  e comunitaria.
 3.  La  provincia  puo'  apportare  modificazioni e integrazioni al piano  generale  o  ai  relativi  piani stralcio, in osservanza delle procedure  semplificate  di  cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 a) le  modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto  e  il  disegno  complessivi  del  piano  e non comportino variazioni   significative   al  governo  funzionalmente  unitario  o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;
 b) le  modificazioni  e  le  integrazioni  presentino  importanti ripercussioni  chiaramente  individuabili  al di fuori del territorio provinciale o riguardino le norme di piano.
 4.   Per   le   finalita'   del   comma 3,   la  provincia  convoca preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio,   di   ciascuna   Autorita'  di  bacino  territorialmente interessata   e  delle  regioni  Veneto  e  Lombardia  nonche'  della provincia  autonoma  di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta  se  ricorrono  le  condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio  parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del piano.
 5.  La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui al   comma 3,   qualora   la  conferenza  si  esprima  favorevolmente all'unanimita' dei presenti.
 6.  La  procedura  semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica anche   per  le  modificazioni  e  le  integrazioni  delle  norme  di attuazione del piano generale o dei relativi piani stralcio, anche al fine  di  conformarne  i  contenuti  alle  disposizioni comunitarie e statali che intervengano successivamente.
 7.   Qualora   non  ricorra  la  condizione  indicata  al  comma 3, lettera b), la provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni del  piano  generale  e  dei  relativi piani stralcio, alla provincia autonoma  di  Bolzano,  alle  regioni  e  alle  Autorita'  di  bacino interessate  per  bacino  idrografico  di  rilievo nazionale. Qualora nessuna  di  esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalita' procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.
 8.  Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei commi da  3  a  7  sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale e nel Bollettino  ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore   il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
 9.  Fatto  salvo  quanto  specificatamente  disposto dalle norme di attuazione  del presente piano, per la realizzazione degli interventi e  delle misure di attuazione del presente piano e dei relativi piani stralcio  resta  ferma l'applicazione della normativa provinciale, in ragione   delle   competenze  legislative  riservate  alla  provincia autonoma  di  Trento dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 10.  La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai fini  dell'adeguamento  del  piano  provinciale  di risanamento delle acque  ai  principi  stabiliti  dall'art.  44 del decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.  152.  In  tal caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 o  dalla  legislazione  provinciale che sara' successivamente emanata nella corrispondente materia.
 11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza con il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con i relativi piani stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino   di   rilievo   nazionale  territorialmente  interessate.  Le autorita'   di   bacino  si  pronunciano  entro  novanta  giorni  dal ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale termine, la provincia  provvede  in  ogni  caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti.
 12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5.
 Capo II
 Bilancio idrico
 Art. 4.
 Equilibrio del bilancio idrico
 1.  L'uso  delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, nonche'   lo   svolgimento   delle  attivita'  che  si  ripercuotono, direttamente  o  indirettamente, sulle acque devono garantire che non sia  pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e quello quantitativo delle risorse idriche.
 2.  Il  bilancio  idrico  e' diretto, in particolare, ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area  di  riferimento  ed  i  fabbisogni  per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)   e   tenendo   comunque   conto   dell'equilibrio   tra  la disponibilita'  e  i  fabbisogni valutato complessivamente a scala di bacino  di  rilievo  nazionale.  Esso  e'  definito in funzione della capacita'   di   sostenere   ecosistemi  acquatici  articolati  e  di assicurare  la  presenza  durevole  di  riserve  idriche  di  elevata qualita', omogeneamente distribuite sul territorio.
 3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio del   bilancio   idrico,   tenendo   conto   dei   fabbisogni,  delle disponibilita',  del  minimo deflusso necessario alla vita dei fiumi, delle  capacita'  di  ravvenamento  della  falda e delle destinazioni d'uso   delle   risorse   compatibili  con  le  loro  caratteristiche qualitative e quantitative.
 4.  L'equilibrio  del  bilancio  idrico  e' finalizzato alla tutela quantitativa  e  qualitativa  della risorsa, in modo da consentire un consumo  idrico  sostenibile  e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  ambientale definiti dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10.
 5.   L'elaborazione   dei   bilanci   idrici  per  i  corpi  idrici superficiali  e  sotterranei  ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per:
 a) la  valutazione della disponibilita' delle risorse idriche, al netto  delle  risorse  necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilita' con gli usi delle acque;
 b) l'analisi  e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualita' dei corpi idrici;
 c) lo  sviluppo  di  scenari  di  gestione  delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.
 Art. 5.
 Bilancio idrico
 1.  Per  le  finalita'  dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna periodicamente  la  proposta  di bilancio idrico per aree omogenee e, sulla   base   di   queste,   per  l'intero  territorio  provinciale, correlandone  le  indicazioni  con  quelle  derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee.
 2.  Al  fine  di  definire il bilancio idrico, la provincia procede alla valutazione:
 a) della   portata   disponibile  alla  fonte  o  alle  fonti  di approvvigionamento,   al   netto   delle   risorse   necessarie  alla conservazione degli ecosistemi acquatici;
 b) delle  portate  prelevate  dai  corpi  idrici  superficiali  e sotterranei  e  delle  risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;
 c) dei   fabbisogni   nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 36 del 1994;
 d) degli squilibri in atto sulla qualita' delle risorse idriche;
 e) delle  esigenze  idriche e delle eventuali ripercussioni sulle risorse idriche poste a valle.
 3.  Ai  fini  della  definizione  del bilancio idrico, le strutture organizzative  provinciali  e  le  autorita'  di  bacino  interessate assicurano  reciprocamente  la  disponibilita', il trasferimento e il costante  aggiornamento  dei  dati  in  loro possesso nell'ambito dei propri sistemi informativi.
 4.  Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con deliberazione  della giunta provinciale e trasmessi alle autorita' di bacino  territorialmente interessate, alle regioni Veneto e Lombardia nonche' alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. Il bilancio  idrico, individuato in prima stesura con l'approvazione del presente  piano,  e'  rivisto  con  cadenza  periodica  e comunque in occasione  di  situazioni  siccitose  o  alluvionali  di  particolare criticita'.  Con la medesima deliberazione sono definite - al fine di assicurare  l'equilibrio  tra  risorse  e fabbisogni - le misure e le prescrizioni  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
 5.  Qualora  i  soggetti  di  cui al comma 4 non esprimano motivato dissenso relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera e), entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla data di trasmissione del bilancio  idrico  o  dei relativi aggiornamenti, la provincia approva definitivamente  gli  stessi. Nel caso sia espresso motivato dissenso la  provincia  provvede  a  detta approvazione previa convocazione di apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.
 Art. 6.
 Revisione e adeguamento delle utilizzazioni
 1.  Sulla  base del bilancio idrico e comunque del censimento o del quadro  conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la provincia puo' provvedere, ove necessario, alla loro revisione,   disponendo   prescrizioni   o  limitazioni  temporali  o quantitative,  senza  che  cio'  dia  luogo  alla  corresponsione  di indennizzi  da  parte  della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.
 2.  La  concessione  e  l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero  il  loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del  bilancio idrico e purche' non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua  interessato,  sia  garantito  il deflusso minimo vitale, ove previsto,  tenuto  conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri dell'art. 7.
 Capo III
 Utilizzazione delle acque pubbliche
 Art. 7.
 Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche
 1.  Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme di  attuazione,  le  concessioni e le autorizzazioni a derivare acque pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri, determinati in funzione delle particolari tipologie d'uso:
 A)  uso  potabile  e  domestico:  la  dotazione  di acqua per usi potabili  e  domestici  non  deve  eccedere  i  seguenti  valori medi giornalieri:
 - 250  litri/giorno  per  ciascun residente e per ciascun posto letto turistico e ospedaliero;
 - 100 litri/giorno per ciascun pendolare.
 Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva per  tali  usi  va  riferita  ai valori sopra indicati in rapporto al bacino  di utenza effettivo; essa puo' essere ripartita su piu' opere di  captazione  e  su  piu'  concessioni,  facendo  riferimento  alle previsioni  ufficiali  di  dinamica della popolazione fino ad un arco temporale massimo di trent'anni.
 Al  fine  di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e di  assicurare  adeguati  standard di servizio va comunque perseguita l'integrazione  delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi idrici integrati).
 In  correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le concessioni  e  le  autorizzazioni  esistenti  di utilizzazione delle acque  sono  adeguate  ai  parametri indicati dalla presente lettera, secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia.
 E'  fatta  salva  la  facolta'  della  provincia di riservare quote eccedenti  i  valori  sopra  indicati  per  esigenze di soccorso o di riserve potabili.
 Su   richiesta   del   concessionario  la  provincia  puo'  inoltre ammettere,   con  provvedimento  motivato  e  per  periodi  di  tempo determinati,  l'utilizzazione  di  una quota eccedente i valori sopra indicati per altre tipologie d'uso, subordinatamente al pagamento del canone  demaniale  fissato  per  il  diverso  uso  e purche' cio' sia compatibile  con  le  necessita'  di  tutela  del  regime idraulico e qualitativo  del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;
 B)  uso  irriguo:  l'utilizzazione  d'acqua per scopi irrigui non puo'  eccedere  il  valore  unitario  di  0,5  l/s/ha;  e' ammesso il riferimento  fino  ad  un  massimo  di  2 l/s/ha nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione a scorrimento.
 Le  concessioni  irrigue  sono  di  norma rilasciate a consorzi per tutti  i  fondi  ricadenti  nel  perimetro  degli  stessi; e' ammessa l'assegnazione   direttamente   a   soggetti   privati   per  i  soli appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile.
 Negli  appezzamenti  inferiori  a  10  ha  irrigati con impianti di sollevamento,  e'  ammesso  il  ricorso  a portate di punta fino a un massimo di 5 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha.
 Laddove  la  disponibilita'  di  risorsa non possa corrispondere ai fabbisogni,  si  deve  prioritariamente  provvedere mediante impianti irrigui  a  basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine e' raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilita' di   attingimento  dai  serbatoi  e  dalle  condotte  degli  impianti idroelettrici;
 C)  uso  antibrina:  le  concessioni  d'acqua  per contrastare le brinate  sono  ammesse  fino  ad  una  portata unitaria massima di 12 l/s/ha, che puo' essere utilizzata limitatamente allo stretto arco di tempo in cui tali fenomeni si manifestano; e' ammessa la possibilita' di  utilizzare  un  unico  impianto  di  sollevamento  per l'utilizzo irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha;
 D)  uso  zootecnico:  la  portata  di  concessione e' determinata secondo  i  seguenti  valori  massimi  unitari  per  ciascun  capo di allevamento:
 - bovini da latte: 100 litri/giorno;
 - altri bovini ed equini: 50 litri/giorno;
 - ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno;
 - avicunicoli: 0,5 litri/giorno.
 La  portata cosi' ottenuta puo' essere maggiorata fino a un massimo del   20%   per  le  attivita'  accessorie  connesse  all'allevamento zootecnico;
 E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti ittiogenici  non  deve superare la misura necessaria ad assicurare 15 ricambi  giornalieri  del  volume  d'acqua  presente  nelle vasche di allevamento. Sono ammesse dotazioni maggiori nei soli casi in cui gli organi  provinciali  competenti in base alla legislazione provinciale in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta necessita';
 F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad   uso  idroelettrico  possono  essere  assentite,  ove  la  Giunta provinciale  non  ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad  un  diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, nonche' fatte comunque salve  le  disposizioni  della normativa ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri:
 i. la  potenza  nominale  media  dell'impianto  deve  risultare inferiore a 3000 kW;
 ii. la  derivazione  deve  assicurare  un rilascio superiore al deflusso  minimo  vitale;  ciascuna  opera di captazione deve inoltre sottendere  un  bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale puo' autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunita' locali interessate;
 iii. il  funzionamento  dell'impianto  deve  essere  a  portata fluente  e  non  regolato  da  serbatoi,  se non quelli a modulazione giornaliera;  esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra sottobacini di primo livello;
 iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca,  Chiese,  Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo  che  per  la  realizzazione  di  impianti  ad  alto rendimento energetico e ad alta compatibilita' ambientale;
 v. le  opere  non  devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale,   all'interno   di  aree  naturali  protette,  ne'  devono condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.
 E'  comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di soddisfare   esigenze   locali   e   qualora  non  risulti  possibile l'allacciamento  alle  reti  di distribuzione esistenti per motivi di natura  tecnica,  economica  o  ambientale.  Tali  derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale.
 Sono  ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati  mediante  modesti  adeguamenti  e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti, purche':
 a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;
 b) non  comportino  variazioni  delle  concessioni  esistenti per quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate;
 c) sia  sentito  il  Comitato provinciale per l'ambiente, qualora non  ricorrano  i  presupposti  di cui alla precedente lettera b). Il Comitato   si  esprime  sulla  base  di  idonea  relazione  d'impatto ambientale prodotta dal proponente.
 Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo  idroelettrico  resta fermo quanto disposto dall'art. 1-bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1977,  n. 235, inserito  dall'art.  11  del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
 Ai  fini  del  rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti  con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede  sentito  il  Comitato  provinciale  per  l'ambiente, che si esprime  sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.
 La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico si  applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano;
 G)  innevamento:  le  richieste  di  utilizzazione  di  acque per innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area sciabile e la disponibilita' di risorsa idrica dei bacini idrografici coinvolti,  individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in casi eccezionali possono derivare acque sotterranee.
 Va  inoltre  privilegiato  l'accumulo  dei  prelievi nei periodi di morbida  al fine contenere gli stress idrici invernali. La portata di concessione  deve essere determinata in riferimento alle superfici di pista  da  sci  effettivamente  innevate  ed alla quota a cui esse si trovano, facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di altezza  cumulata  di  neve  prodotta  nell'arco di ciascuna stagione sciistica:
 
 =====================================================================
 Altitudine della superficie da  | Altezza massima annuale di neve
 innevare (m.s.m.)         |          prodotta (cm) ===================================================================== superiore a 2000                  |                40 --------------------------------------------------------------------- fra 1800 e 2000                   |                50 --------------------------------------------------------------------- fra 1600 e 1800                   |                60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 1600                  |                70
 
 Detti  valori  possono  essere  aumentati  del  20 per cento per le porzioni  di superfici da innevare poste in condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli;
 Nei  casi  di  assoluta  necessita'  ed  urgenza  la provincia puo' assentire  l'utilizzo  temporaneo  di  risorse  aggiuntive rispetto a quelle  stabilite  dalle  presenti  disposizioni,  purche'  cio'  sia compatibile  con  le  necessita'  di  tutela  del  regime idraulico e qualitativo  del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del DMV;
 H)  uso  industriale:  la  determinazione della quantita' d'acqua concedibile  per  finalita' produttive deve essere effettuata, tenuto conto  delle  specifiche esigenze di processo o di raffreddamento, in rapporto   agli   standard  tecnologici  che  consentono  la  massima riduzione  dei consumi. Si deve inoltre assicurare, in ogni possibile caso,  l'uso  di  acque  poco  pregiate  ed  il  ricorso a sistemi di ricircolo delle acque utilizzate;
 I)   altri   usi:   la  determinazione  della  quantita'  d'acqua concedibile  per  finalita'  diverse  da  quelle  sopra elencate deve essere   effettuata,   tenuto   conto   delle   specifiche  esigenze, privilegiando  l'uso  di  acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentano la massima riduzione dei consumi.
 2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Piano, dispongono  l'adeguamento  dei  prelievi  ai  parametri  quantitativi previsti  dal  comma 1  entro un termine non superiore a dieci anni e comunque  commisurato  alla  rilevanza  delle derivazioni interessate rispetto  all'equilibrio  del bilancio idrico ed al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualita' eventualmente definiti per il corso d'acqua.
 3.  Per  quanto  non  disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento alla parte terza dell'elaborato di piano.
 Art. 8.
 Ghiacciai
 1.  E'  vietata  l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio, sia in forma solida che liquida - ivi compresa la neve accumulatasi - in  ragione della loro funzione strategica di riserva idrica pregiata e  di  alimentazione  delle  falde acquifere, nonche' in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in corso negli ultimi decenni.
 2.  In  deroga  a quanto stabilito dal comma 1, e' tuttavia ammessa l'utilizzazione   delle  acque  di  naturale  fusione  dei  ghiacciai all'esclusivo  servizio  di  strutture esistenti in loco per le quali non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento.
 Art. 9.
 Laghi e fasce lacuali
 1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e  paesaggistiche  degli  oltre  trecento laghi naturali presenti nel territorio provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi e' ammesso - in  quanto  compatibile con le esigenze ambientali - nel rispetto dei seguenti limiti e modalita':
 a) nei  laghi  posti  al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare,  il  prelievo  d'acqua  e'  ammesso per l'approvvigionamento di strutture  esistenti  in  loco;  nella fascia di 500 metri dal limite demaniale  e'  vietato  l'emungimento  delle  acque  di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
 b) nei  laghi  posti  al di sotto dei 1.500 metri sul livello del mare,  il  prelievo e' ammesso solo se il volume dell'invaso supera i 50.000  metri  cubi; nella fascia di 50 metri del limite demaniale e' vietato  l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
 c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento dei  livelli  idrometrici e che non vanno a detrimento della qualita' del lago e degli ecosistemi da esso alimentati.
 2.  Le  derivazioni  esistenti  alla  data di entrata in vigore del presente  piano,  in  contrasto  con  i divieti e le prescrizioni del comma 1,   possono   essere   esercitate   fino   alla  scadenza  del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione.
 3.  Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni rientranti  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  48  della legge provinciale  11 settembre  1998,  n. 10, come sostituito dall'art. 25 della  legge  provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi prevista.
 Art. 10.
 Acque sotterranee
 1.  Le  concessioni  e  le  autorizzazioni  di  derivazione d'acque sotterranee  possono  essere assentite in via subordinata rispetto ad altre  forme  di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare gli  usi  potabili  e  non  devono  arrecare  pregiudizio  alle falde acquifere.  A tal  fine,  puo'  essere  richiesta la redazione di una specifica  relazione  idrogeologica  secondo  le  modalita' stabilite dalla giunta provinciale.
 2.   Nelle   aree   in   cui   risultino   alterate  le  condizioni quali-quantitative  delle risorse idriche, con particolare riguardo a quelle  sotterranee,  puo'  essere vietata o limitata l'estrazione di acque dal sottosuolo. All'individuazione di dette aree e dei relativi divieti  e  limitazioni  provvede  la  Giunta provinciale con propria deliberazione,  fatti  salvi i divieti o le limitazioni prescritti da altre  disposizioni  normative  o  dai  provvedimenti  amministrativi assunti in base alle predette disposizioni.
 3.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano alle derivazioni rientranti  nell'ambito  di applicazione della disciplina provinciale concernente  l'utilizzazione  di  acque  per  usi  potabili-domestici ovvero   alle  derivazioni  disciplinate  dall'art.  48  della  legge provinciale  11 settembre  1998,  n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
 Art. 11.
 Deflusso minimo vitale
 1.  Al  fine  di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli  alvei  sottesi,  nonche' allo scopo di garantire gli equilibri degli  ecosistemi  interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento  degli  obiettivi  di qualita' dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da corpi  idrici  superficiali  sono  soggette  al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).
 2.  La  determinazione  del  DMV  e' effettuata dalla provincia per ambiti  idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal  predetto  piano provinciale possono essere disposte direttamente dalla  provincia,  nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, in esito alle attivita' di cui al comma 6.
 3.  Il  piano  provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i valori  di DMV e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento a detti  valori  per  le  derivazioni  esistenti; le nuove derivazioni, incluse  quelle  relative  ad  istanze  ancora  pendenti alla data di entrata  in  vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione.
 4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:
 a) il  piano  provinciale  tiene  conto  dei criteri metodologici utilizzati  dal  piano  generale  per la determinazione del DMV e dei valori  tendenziali previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3.;
 b) il DMV, costante negli anni, e' di norma modulato nell'arco di ciascun   anno   solare   secondo   le   indicazioni   derivanti  dai commi precedenti.  Nei  casi in cui il valore minimo invernale di DMV risulti  inferiore  a  30  litri  al  secondo, puo' essere assentito, invece  del  DMV,  un  rilascio di entita' pari alla media dei valori modulati;
 c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua dai  laghi  non  devono  compromettere  la  sussistenza  del DMV alla sezione di sbocco nel relativo emissario;
 d) nel  caso di impianti alimentati da una pluralita' di punti di prelievo,  la  provincia  puo' disporre - all'atto del rilascio della concessione  o  dell'autorizzazione  alla derivazione o al rinnovo di esse  -  il riparto del DMV complessivo su una o su parte delle opere di presa o di sbarramento;
 e) la  Giunta  provinciale  puo'  disporre  - in via temporanea - valori  di  DMV  superiori  a  quelli  previsti dai commi precedenti, qualora  si  renda  necessario  migliorare  o  risanare situazioni di particolare  inquinamento  o  di degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze di carattere ambientale;
 f) non  sono  soggette  al rilascio del deflusso minimo vitale le derivazioni  gravanti  su  sorgenti  non  significative per il regime idraulico   dei   corsi   d'acqua,   mentre   per  quelle  risultanti significative  in  tal senso va assicurato un rilascio pari almeno al venti per cento della portata istantanea.
 5.  In  attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano ad  applicarsi  per  le  derivazioni esistenti le disposizioni di cui all'art.  16-novies, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1976,  n.  18, la disciplina prevista dalle norme di attuazione dello Statuto per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonche' ogni altra    prescrizione    normativa    o    amministrativa,    vigente antecedentemente  alla  data di entrata in vigore del presente piano, in  base  alla  quale  sia  stato  imposto  il  rilascio del DMV o di eventuali  portate  di  rispetto.  Fatto  salvo  quanto  diversamente disposto  dalla  normativa  provinciale, continuano ad applicarsi con riferimento  a  quanto previsto dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 16-novies, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 18 del  1976,  in  materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di rilascio.
 6.  La  provincia  attua  le  necessarie  attivita' di verifica, di studio  e  di  sperimentazione  per  il  monitoraggio  degli  effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo.
 Art. 12.
 Adeguamento delle reti
 1.  Le  opere  di  captazione,  di  raccolta,  di  adduzione  e  di distribuzione  delle  risorse  idriche  devono  essere  mantenute  in costante  efficienza,  curando  in  particolare  l'eliminazione delle perdite e delle disfunzioni.
 2.   Il   rinnovo  della  concessione  o  dell'autorizzazione  alla derivazione  o  la  loro  modifica  comportante aumento della portata derivata  sono  comunque  subordinati  alla verifica di funzionalita' della  rete  alimentata  e  al  risanamento  della  stessa  ove siano accertate dispersioni di risorsa idrica.
 Art. 13.
 Misuratori di portata
 1.  Gli  utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la   misurazione   dei   quantitativi   di  acqua  derivata,  nonche' eventualmente  di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalita'  e  i  criteri  tecnici  stabiliti  con deliberazione della Giunta  provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.
 2.  La  deliberazione  di cui al comma 1 puo' essere periodicamente aggiornata.  In  tal  caso  essa  definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti.
 3.  Le  deliberazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
 4.  In  ogni  caso,  i  dispositivi  di  misurazione  devono essere installati,   entro   un  anno  dalla  data  di  pubblicazione  delle deliberazione  di  cui  al  comma 1  nel  bollettino  ufficiale,  con riferimento  alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti  idroelettrici  ad  esse funzionalmente collegati nonche' ad altre  derivazioni,  anche  ad  uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.
 Art. 14.
 Disposizioni per il risparmio
 e per i1 riutilizzo delle risorse idriche
 1.  L'uso  delle  acque  e'  informato  al principio dello sviluppo sostenibile;   in   particolare   e'  indirizzato  al  risparmio,  al riutilizzo  e  al  rinnovo  della  risorsa,  per  non pregiudicare il patrimonio  idrico,  la  vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna  e  la  flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli equilibri  idrologici.  I  singoli usi devono garantire una fornitura globalmente  sufficiente  di  acque di buona qualita' per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorita' per il consumo umano.
 2.  Chiunque  gestisca  e  utilizzi  la risorsa idrica e' tenuto ad adottare  le  misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione  dei  consumi,  nonche'  ad  incrementare  il  riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.
 3.  Per  le  finalita'  di  cui  ai commi 1 e 2 e' fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:
 a) migliorare  la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione  e di distribuzione  di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;
 b) realizzare,  nei  nuovi  insediamenti abitativi, commerciali e produttivi  di  rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i criteri  stabiliti  con  deliberazione della giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualita';
 c) promuovere  l'informazione,  la diffusione e l'applicazione di metodi  e  tecniche  di  risparmio  idrico  domestico  e  nei settori produttivo, terziario e agricolo;
 d) installare,  nei  casi  e nei tempi indicati con deliberazione della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori  per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche'   contatori  differenziati  per  le  attivita'  produttive  e terziarie;
 e) realizzare  nei  nuovi  insediamenti  sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
 4.   Con  apposita  deliberazione  della  giunta  provinciale  sono stabiliti  i  criteri  e  le  direttive per il riutilizzo delle acque reflue,  tenuto  conto  del  decreto ministeriale n. 185/2003, e sono indicate  le  migliori  tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.
 5.  Il  riutilizzo  di  acque  reflue  nelle  matrici ambientali e' soggetto  ad  autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 4.
 6.  Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono    finalizzati    alla   modificazione,   alla   limitazione   o all'interdizione   delle   utilizzazioni,   nonche'   la  valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i  provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi stabiliti dal presente articolo.
 Capo IV
 Aree a rischio idrogeologico
 Art. 15.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  capo si applica, se non e' diversamente disposto, alle   aree   a  rischio  idrogeologico  indicate  nella  cartografia informatizzata  e  georeferenziata  (GIS)  descritta  nella  parte IV dell'elaborato  di  piano  con  riferimento  al rischio idraulico, di frana e di valanga.
 2.  Costituiscono  aree  a  rischio  idrogeologico  le  porzioni di territorio  nelle  quali  sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti  dannosi  o  distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le aree  a  rischio  sono  suddivise  in  quattro  classi  di gravosita' crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosita' dell'evento, della possibilita' di perdita di vite umane e del valore dei beni presenti.
 3.  L'individuazione,  la perimetrazione e la classificazione delle aree  a  rischio  idrogeologico sono effettuate dal presente piano in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  e  in conformita' all'atto di indirizzo e coordinamento emanato con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.
 4.  La  provincia  assicura,  nel  rispetto  dei  principi generali fissati  dal presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la classificazione  della  pericolosita' idrogeologica ed il conseguente adeguamento della cartografia del rischio.
 Art. 16.
 Interventi consentiti nelle aree R4
 1.   Nelle   aree   a   rischio   idrogeologico   molto  elevato  - contrassegnate  R4  nella  cartografia  del  piano  - sono consentiti esclusivamente:
 a) gli   interventi   di  sistemazione  volti  alla  riduzione  o all'eliminazione  del  rischio,  approvati dagli organi competenti in base  alla  legislazione  provinciale,  sulla  base  di uno specifico studio  che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell'opera;
 b) gli  interventi  di  demolizione,  di manutenzione ordinaria e straordinaria,   di   restauro,  di  risanamento  conservativo  e  di mitigazione    della    vulnerabilita'    degli   edifici   e   delle infrastrutture.  Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino  la vulnerabilita' dei luoghi rispetto al rischio esistente e  che  non  precludano  la  possibilita'  di  ridurre o eliminare il rischio  stesso.  Essi  non  devono  inoltre comportare variazione di superficie   e   di  volume,  nonche'  cambi  di  destinazione  d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
 2.  Nelle  aree  a  rischio molto elevato la realizzazione di nuove infrastrutture  pubbliche  o  la  modifica  di  quelle esistenti sono consentite, purche':
 a) non risultino delocalizzabili;
 b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;
 c) non  pregiudichino  gli interventi di riduzione o eliminazione del   rischio  e  risultino  coerenti  con  la  pianificazione  degli interventi di protezione civile;
 d) il  relativo  progetto  includa le opere di messa in sicurezza per  la  riduzione  del  rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilita'  e  risulti  approvato dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale.
 3.  Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresi' consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti  -  pubblici  e  privati  - ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 a) gli  interventi  siano  conformi  agli  strumenti  urbanistici subordinati  al  piano  urbanistico  provinciale  o  ai  piani  e  ai programmi con effetti equivalenti;
 b) preventivamente  all'adozione  del provvedimento finale cui e' subordinata  la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure  per  la  messa  in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione  del  rischio  di  esondazione,  anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;
 c) il programma di cui alla lettera b) indichi:
 i. le misure di messa in sicurezza indispensabili;
 ii. le  priorita'  e  i  tempi  di  realizzazione delle stesse, comunque  non  superiori  ai  cinque  anni  decorrenti  dalla data di adozione   del   provvedimento   finale   che  consente  l'attuazione dell'intervento;
 iii. i  finanziamenti  occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell'area;
 iv. i   soggetti   -  pubblici  o  privati  -  cui  compete  la realizzazione delle predette misure.
 4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di  cui  al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle  opere  e  dei  manufatti  contemplati dal medesimo comma anche precedentemente  alla  esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.
 5.  Lungo  i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato  non  sono  ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.
 Art. 17.
 Interventi consentiti nelle aree R3
 1.  Nelle  aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella  cartografia  di piano - oltre agli interventi consentiti nelle aree   a   rischio   idrogeologico  molto  elevato,  sono  consentite esclusivamente:
 a) le  opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di  sistemazione  del  terreno  a fini agricoli, i cui progetti siano corredati  da  appositi studi di compatibilita' e risultino approvati dagli  organi  competenti in base alla legislazione provinciale nelle materie idraulica e geologica;
 b) gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e risanamento  conservativo,  con  ampliamenti non superiori al 10% del volume  esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalita', ove  specifica  perizia  attesti  il  non aggravamento dei livelli di rischio.  Essi  non  devono  inoltre comportare cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
 2.  Nelle  aree  a rischio elevato di valanga e' inoltre ammessa la realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purche' una specifica  perizia  tecnica  e una idonea convenzione, in ordine alle modalita'  operative  e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo  per l'incolumita' delle persone. La compatibilita' di detti opere  o  impianti  rispetto  alle condizioni di pericolo deve essere approvata   dagli   organi   competenti  in  base  alla  legislazione provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i  contenuti  di  cui  al presente comma, non potra' essere computato nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di valanga.
 3.  Le  disposizioni  di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.
 Art. 18.
 Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)
 1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico  medio,  contrassegnate  R2, e moderato, contrassegnate R1,  e'  demandata  ai  piani  regolatori generali dei comuni, che vi provvedono  mediante  approfondimenti  a  scala locale riferiti anche alle   possibili   alternative  di  localizzazione  delle  previsioni urbanistiche nel loro insieme.
 Art. 19.
 Modifica delle aree a rischio
 1.  La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo e' effettuata sulla base di:
 a) variazioni  della  pericolosita' dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
 b) realizzazione  o  adeguamento  di  opere di difesa in grado di mitigare  il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;
 c) variazioni del valore d'uso del suolo.
 2.  Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del  Piano  e  che  risultano  conseguenti  alle  attivita' di cui al precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono deliberati dalla provincia.
 Art. 20.
 Manutenzione delle opere
 1.  Le  opere  di  difesa  destinate  alla  mitigazione del rischio idrogeologico  devono  essere  mantenute  in  efficienza  a  cura del proprietario  o  del gestore delle stesse, secondo aggiornati criteri di buona tecnica e di buona pratica riferiti alla natura dell'opera e del contesto territoriale in cui essa e' inserita.
 Art. 21.
 Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale
 1.  La  disciplina  delle  aree a rischio idrogeologico dettata dal presente  piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano  urbanistico  provinciale,  dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati  e  da ogni altri piano o programma adottato in base alla legislazione  provinciale,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
 2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in attuazione  dall'art.  3,  comma 1,  lettera p) della legge 18 maggio 1989,   n.   183,  le  attivita'  di  pianificazione  forestale  sono subordinate  alla  disciplina  del  presente  capo,  con  particolare riguardo   alla   determinazione   della   sensibilita'   dei  bacini idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere non conservativo.
 Capo V
 Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti
 Art. 22.
 Finalita'
 1.  Le  opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei  versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal  dissesto  idrogeologico  e  dalle  esondazioni. Esse comprendono tutti   gli   interventi   sia   estensivi  che  intensivi  volti  al consolidamento  ed  alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni   protettive   dei   boschi  e  dei  pascoli,  nonche'  alla conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
 2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di  deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e  solide  delle  piene,  contemperando  contestualmente  le esigenze ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua.
 3.  Le  opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare  attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle  porzioni  di  bacino poste a valle del territorio provinciale, nell'ambito  di  quest'ultimo  si  deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di invaso complessiva dei bacini idrografici.
 4.  In  virtu' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 marzo 1974, n. 381, e fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art. 5, comma 5 dello stesso decreto,  la  realizzazione  delle  opere  di difesa idrogeologica di competenza provinciale, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla  tutela  delle  aree  a  rischio  elevato  e  molto  elevato, e' effettuata,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo art. 36, commi 5  e  6,  sulla  base  di  programmi  pluriennali  e annuali di intervento  che  sono  trasmessi  di  volta  in  volta,  su specifica richiesta, alle autorita' di bacino interessate.
 Art. 23.
 Portate di piena
 1.  Al  fine  di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi d'acqua,  la  stima  delle  portate  di piena e dei relativi tempi di ritorno  che  negli stessi possono verificarsi e' effettuata mediante studi   idrologici   basati   su  criteri  geomorfologici,  assumendo condizioni di variabilita' spaziale e temporale delle precipitazioni. Fino  a  quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.
 2.  L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel tempo  delle  precipitazioni puo' essere assunta solo nei casi in cui il  bacino  idrografico  in esame abbia un'estensione inferiore a 200 chilometri quadrati.
 3.  In  funzione  dell'estensione,  della morfologia e dell'assetto geologico  del  bacino  idrografico  deve  inoltre  essere stimata la componente  solida  della  portata  di  piena dovuta al trasporto dei sedimenti.
 Art. 24.
 Portate di progetto
 1.  La  progettazione  delle  opere di sistemazione e di ponti o di altri  attraversamenti  aerei  sui  corsi d'acqua e' effettuata sulla base di una portata di riferimento che puo' variare in funzione dello specifico   contesto   territoriale.   La   portata  di  progetto  e' individuata  in  relazione  al  tempo  di  ritorno dell'evento cui la stessa  e'  associata  in  base  alle  analisi  svolte secondo quanto indicato dall'art. 23.
 2.  Il  tempo  di  ritorno  e'  individuato  secondo le indicazioni tecniche riportate nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e puo' assumere valori compresi nei seguenti intervalli:
 a) opere  di  sistemazione:  da  30 a 200 o piu' anni, in base al tipo  di  fenomeno  che  puo'  verificarsi  nel corso d'acqua ed alla destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti;
 b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o piu' anni, in  funzione  degli stessi parametri della lettera a). Per tali opere va inoltre assicurato un franco pari ad almeno 1 metro.
 3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento agli  attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena, nonche' per quelli posti al di sopra di arginature gia' esistenti.
 Art. 25.
 Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi
 1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dalle  norme  in  materia di protezione  civile  e  di  deflusso  minimo  vitale,  ai  fini  della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la provincia puo' adottare misure,  anche  prescritte,  nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche, volte  alla  regolarizzazione permanente, temporanea o periodica, dei livelli  d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei corsi   d'acqua,   secondo   quanto   disposto   dalla   legislazione provinciale.   Le   operazioni  di  apertura  degli  scarichi  devono iniziare,  ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del  serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli sbarramenti.
 2. La provincia puo' disporre, sentiti i concessionari interessati, l'adozione  di  misure  e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente,  temporanea  o  periodica  -  dei  livelli  di invaso dei serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.
 3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari di  concessione,  possono  essere  assunte  misure di regolazione dei livelli  di invaso - anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento di  cui  all'art. 36 - in presenza di emergenza idrica nei territori, anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.
 4.  Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi del  comma 1,  la  provincia  riconosce  un indennizzo nella misura e secondo   le   modalita'  determinate  ai  sensi  della  legislazione provinciale, ferma restando la non indennizzabilita' del rilascio del deflusso minimo vitale.
 Art. 26.
 Estrazione di inerti dagli alvei
 1.  Le  estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalita' di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura   o  su  autorizzazione  della  competente  autorita'  idraulica provinciale  nelle  piazze  di  deposito  all'uopo predisposte, negli invasi,  nei  tratti d'alveo sovralluvionati ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.
 2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua  e  come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22.
 Art. 27.
 Interventi sulla vegetazione in alveo
 1.  Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalita' idraulica  e quella ecologica dei corsi d'acqua, e' prestata costante attenzione   allo   sviluppo   della  vegetazione  arborea,  attuando specifiche  forme  di  intervento  sulla stessa in base alla natura e all'estensione delle portate ordinarie e di piena.
 2.   Il   trattamento   della   vegetazione  costituisce  opera  di manutenzione  dell'alveo  da effettuarsi, per quanto non previsto dal presente  articolo,  anche  con riguardo alle indicazioni tecniche di cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato del piano.
 Art. 28.
 Tutela del demanio idrico
 1.  Nell'ambito  delle  aree  del demanio idrico che possono essere interessate,  anche  solo  occasionalmente,  al  deflusso  dei  corsi d'acqua,  possono  essere  rilasciate  concessioni  d'uso solo per le colture  erbacee e per le attivita' che non comportino la presenza di ostacoli  di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita' idraulica puo' motivatamente autorizzare.
 2.  In  sede  di  rinnovo  delle concessioni esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  piano,  la  provincia promuove la dismissione graduale delle attivita' in contrasto con quanto previsto al comma 1.
 Art. 29.
 Salvaguardia dei corsi d'acqua
 1.  Al  fine  di  assicurare  un'adeguata sicurezza al deflusso dei corsi  d'acqua  superficiali  nonche'  per preservarne le funzioni in rapporto  all'ambiente  ed  al  territorio  circostanti,  deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.
 2.  Non  sono  ammesse  nuove  opere di intubazione o di copertura, fatta    eccezione    per   quelle   strettamente   necessarie   agli attraversamenti  viari  e  ferroviari  o  alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.
 3.  La  provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.
 Art. 30.
 Smaltimento delle acque di pioggia
 1.  Fatta  salva  la  disciplina  in  materia di tutela delle acque dall'inquinamento  e  quella  di  salvaguardia  delle  acque  ad  uso potabile,  al  fine di contrastare la rapidita' di conferimento delle acque   di   pioggia   nel   reticolo  idrografico,  e'  privilegiata un'adeguata  dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui   cio'   risulti   possibile  per  via  diretta  ovvero  mediante l'apprestamento  di  apposite  aree  disperdenti. In alternativa deve essere  comunque  perseguita  la  realizzazione  di  idonee vasche di smorzamento e laminazione.
 2.  Per  le  stesse  finalita' del comma 1 deve essere evitata, ove possibile,   l'impermeabilizzazione   dei   suoli,  privilegiando  le pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.
 Capo VI
 Ambiti fluviali
 Art. 31.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  capo  reca  la disciplina per la tutela delle tre tipologie  di ambiti fluviali descritte nella parte VI dell'elaborato di piano e delimitate nell'apposita cartografia ad esso allegata.
 Art. 32.
 Ambiti fluviali di interesse idraulico
 1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree  nelle  quali  assume  un  ruolo  preminente  la possibilita' di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.
 2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di  interesse  idraulico  sono  costituiti  dalle  aree  soggette  ad esondazione  con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei  centri  abitati,  quali risultano dalla cartografia del presente piano.
 I  centri  abitati  sono  soggetti  alla  disciplina  del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.
 3.  La  giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal  terzo  comma dell'art.  22, il mantenimento o l'incremento della capacita'   di   invaso   complessiva   del  territorio  provinciale, provvedendo  in  tal  senso  anche  ad  aggiornare  periodicamente la perimetrazione  degli  ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici.
 4.  La  realizzazione  di  qualsiasi  intervento  o manufatto negli ambiti  fluviali di interesse idraulico e' ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a) non   si   riduca  apprezzabilmente  la  capacita'  di  invaso complessiva  dell'ambito  o  si  prevedano  interventi idraulicamente compensativi,  fermo  restando  lo specifico assenso della competente autorita' idraulica;
 b) non  si  determini  l'incremento  delle  condizioni di rischio idrogeologico.
 Art. 33.
 Ambiti fluviali di interesse ecologico
 1.  Allo  scopo  di  garantire  adeguata  funzionalita' agli ambiti fluviali   di   interesse   ecologico,   anche   per   i  fini  della corrispondente  disciplina  stabilita  dalle  norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano.
 2.  I  piani  regolatori  generali dei comuni dettano la disciplina d'uso  anche  con  riguardo  ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato di piano.
 Art. 34.
 Ambiti fluviali di interesse paesaggistico
 1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuita', naturalita' e fruibilita', il  Piano  urbanistico  provinciale  individua gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in  prima  stesura  nella  cartografia  allegata  alla  parte  VI del presente piano.
 2.  Il  piano  urbanistico  provinciale  stabilisce  i termini e le modalita'  di  recepimento  degli  ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori  generali  dei  comuni,  anche  con riguardo ai criteri di tutela  e  di  valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato del presente piano.
 Art. 35.
 Aggiornamenti
 1.  Le  attivita' di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini di   mera  riperimetrazione  effettuata  nel  rispetto  dei  principi generali  fissati  dal  presente  piano non costituiscono modifiche o integrazioni  ai  sensi  dell'art. 3 e sono svolte direttamente dalla provincia.
 Capo VII
 Norme finali e abrogazione
 Art. 36.
 Misure di coordinamento interregionale
 1. La provincia esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio della  leale  collaborazione  con  le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art. 15  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali di  coordinamento  e  di  ogni  altro aspetto gestionale afferente la derivazione.  In  particolare,  le  predette  forme di collaborazione hanno  ad  oggetto  la  tutela  dell'ambiente, del patrimonio idrico, nonche'   degli   interessi   e  della  sicurezza  delle  popolazioni coinvolte,   con   riferimento   agli   aspetti   tecnico-gestionali, patrimoniali   e   finanziari   nonche'  di  vigilanza  connessi  con l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  e sono dirette a garantire l'unitarieta'  dell'azione  amministrativa  e  l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione.
 2.  Parimenti  la  provincia esercita, in osservanza dei principi e delle modalita' indicati al comma 1, le funzioni ad essa riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:
 a) le predette derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale;
 b) i   medesimi   corpi   idrici,  bacini  e  laghi  a  carattere interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo  potabile,  o  richiedano  speciali  misure  di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;
 c) sia   espressamente  previsto,  in  altre  fattispecie,  dalle presenti norme di attuazione.
 3.  Gli  accordi  di  cui  al comma 1 possono prevedere il supporto tecnico,  a  favore  delle  regioni  e province autonome interessate, delle  autorita'  di bacino di rilievo nazionale, nonche' l'esercizio coordinato  delle attivita' tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive   agenzie   provinciali  e  regionali  per  la  protezione dell'ambiente.
 4.  Qualora  i vincoli, le limitazioni o le prescrizioni - imposti, per  effetto  degli  accordi di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dei concessionari  di  derivazioni  esistenti  o  di  altri destinatari - comportino  l'obbligo  di  indennizzo, quest'ultimo e' posto a carico delle regioni o province autonome in ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura.
 5.  La  provincia  autonoma  di  Trento approva i progetti di opere idrauliche   che   presentino  importanti  ripercussioni  chiaramente individuabili  sul regime dei corpi idrici al di fuori del territorio provinciale,  tenuto  conto  dei  pareri  delle  autorita'  di bacino interessate.  Dette  autorita' si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento  della  proposta  di  progetto;  decorso  tale termine la provincia   procede  in  ogni  caso  alla  conclusione  del  relativo procedimento anche in assenza del parere richiesto.
 6.  Le  disposizioni  previste dal comma 5 non trovano applicazione relativamente  ai  progetti  approvati  dalla  provincia  autonoma di Trento  antecedentemente  alla data di entrata in vigore del presente piano.
 7. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Adige e Po e   dell'Alto  Adriatico  assicurano,  nell'ambito  della  rispettiva competenza,  che  le regioni Veneto e Lombardia, nonche' la Provincia autonoma  di  Bolzano  sottopongano  i  relativi  progetti  di  opere idrauliche  che  presentino i requisiti di cui al comma 5 a procedure di verifica preventiva equivalenti a quelle ivi previste.
 8.  Le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano e le regioni del Veneto e Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente piano, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate nei modi  e  nel  termine  di  cui  al comma 5, per far fronte a stati di emergenza  dovuti  a fenomeni di siccita', di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli accordi di  cui  al  presente  comma sono  definiti  anche di concerto con le competenti  autorita'  idrauliche  e  di  protezione  civile. Fra gli accordi  di  cui  al  presente comma rientra anche la convenzione per l'uso  della  galleria Adige-Garda stipulata il 1° luglio 2002 tra la Provincia  autonoma  di  Trento,  la  Regione  del Veneto, la Regione Lombardia,  l'Agenzia  interregionale per il fiume Po, l'Autorita' di bacino del fiume Adige e l'Autorita' di bacino del fiume Po.
 9. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei  territori  non  ricadenti  nell'ambito della provincia di Trento richieda la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali nel  territorio  della  suddetta  provincia,  le  Autorita' di bacino interessate  propongono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali ed annuali di cui all'art. 22.
 Art. 37.
 Rilevazioni idriche
 1.  La  Provincia autonoma di Trento provvede - in osservanza delle norme  di  attuazione  dello statuto - alle misurazioni idrometriche, idrologiche   e  meteorologiche,  alle  osservazioni  climatologiche, glaciologiche  e  al catasto dei ghiacciai, curando l'espletamento di ogni  altro  adempimento  ad  essa  attribuito  per  le  attivita' di rilevamento dei dati nelle predette materie.
 2. In particolare, la Provincia cura l'elaborazione e l'automazione dei   dati   afferenti   le   risorse   idriche,   assicurandone   la compatibilita'   all'interno   del  sistema  informativo  elettronico provinciale   e   garantendo  -  secondo  criteri  di  unitarieta'  e razionalita'  -  un  appropriato  flusso ed interscambio di dati e di informazioni  con le istituzioni statali, regionali e interregionali, ivi  comprese  le  autorita'  di  bacino  di  rilievo nazionale. Essa provvede   alla   pubblicazione  e  divulgazione  delle  informazioni acquisite  e,  in  particolare,  degli  annali  idrologici,  dei dati meteo-nivometrici,  dei  rilievi  morfologici  dei  bacini imbriferi, delle acque superficiali e sotterranee.
 Art. 38.
 Entrata in vigore e attuazione del piano
 1.  Il  presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del Presidente   della  Repubblica  che  lo  rende  esecutivo,  ai  sensi dell'art.  8,  commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
 2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi il  piano  generale  per  l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti.
 3. La Provincia autonoma di Trento svolge attivita' di monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  del  piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
 4.  All'attuazione  del  presente  piano  la provincia puo' inoltre provvedere,  secondo  quanto  previsto  dal  proprio ordinamento, con apposite  disposizioni legislative e amministrative che disciplinano, in  particolare, le procedure amministrative e i profili sanzionatori eventualmente  necessari nonche' le misure di carattere organizzativo e  finanziario.  In  particolare, nel quadro delle competenze ad essa riconosciute  dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di attuazione,  la  Provincia provvede, con proprie risorse finanziarie, alla  realizzazione  di  opere  e  interventi  attuativi del presente Piano,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  36, comma 5. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.
 5.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  3  e  quanto gia' specificamente  demandato  alla  normativa  provinciale  dal presente piano, la provincia puo' disciplinare con propria normativa:
 a) la  deroga  di  cui all'art. 8, comma 2, purche' non risultino attuabili  forme  alternative  di  approvvigionamento  e si tratti di utilizzazioni  di  entita'  limitata  e destinata ad usi di carattere prioritario;
 b) la  disciplina  transitoria  di  cui  all'art. 9, commi 2 e 3, ferme restando le scadenze ivi previste;
 c) la  disciplina dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 10,  comma  2,  nel  rispetto  delle  finalita' previste dal medesimo comma;
 d) la  disciplina dell'installazione dei misuratori di portata di cui  all'art.  13,  nel  rispetto delle fasce di portata previste dal medesimo  articolo; ove siano previste scadenze diverse da quelle ivi stabilite,  tale  previsione  e'  accompagnata  da  disposizioni  che introducano un adeguato presidio sanzionatorio.
 6. Nel caso in cui le presenti norme di attuazione si riferiscano a specifici  organi,  enti o strumenti pianificatori riconducibili alla potesta'   legislativa  della  provincia  autonoma,  resta  ferma  la possibilita' di modificare tali riferimenti con legge provinciale.
 7. Al fine di garantire la considerazione sistemica del territorio, la  Provincia autonoma di Trento collabora con le autorita' di bacino di rilievo nazionale per:
 a) la   definizione  di  un  quadro  pianificatorio  integrato  e coordinato;
 b) il  monitoraggio  sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;
 c) l'interscambio delle conoscenze;
 d) la   condivisione   delle  strategie  di  aggiornamento  o  di adeguamento degli strumenti di pianificazione.
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