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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Approvazione  dello  schema-tipo  di statuto dei consorzi per ciascun materiale  di  imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 di concerto con
 IL MINISTRO
 DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 Visto  il  Titolo  II della Parte IV del predetto decreto, relativo alla gestione degli imballaggi;
 Visti  in  particolare  gli articoli 223 e 224 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006;
 Considerato  che l'art. 223, comma 2, stabilisce che i consorzi per ciascun  materiale  di  imballaggio  operanti  su tutto il territorio nazionale  sono  retti  da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema-tipo  redatto  dal  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,  di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive, conformemente  ai principi contenuti nel suddetto decreto legislativo n.  152/2006  e,  in  particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicita'  e  trasparenza,  nonche'  di  libera  concorrenza nelle attivita' di settore;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  l'allegato A al presente  decreto, recante lo schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun  materiale  di  imballaggio  operanti  su tutto il territorio nazionale,  previsti  dall'art.  223,  comma 1,  del suddetto decreto legislativo.
 2.  Le  modalita'  operative,  conseguenti  all'approvazione  dello schema-tipo  di  statuto  di cui all'allegato A del presente decreto, concernenti  i  consorzi  da costituire e di quelli gia' costituiti e riconosciuti  ai  sensi  della  previgente normativa sono determinate dall'art.  223,  comma 2,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 3.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 Il Ministro
 delle attivita' produttive
 Scajola
 |  |  |  | Allegato A CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL
 RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI ....
 STATUTO
 Titolo 1
 STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
 Art. 1.
 Natura, sede e durata del Consorzio
 1.  Ai  fini di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e'  costituito  con  sede in .... il consorzio ...., operante  su  tutto il territorio nazionale con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati all'art. 3.
 2.  Il  Consorzio,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve garantire la propria attivita' su tutto il territorio nazionale ed essere rappresentativo, nel  rispetto  dei  criteri  di  efficacia, efficienza economicita' e trasparenza,  di  almeno  il  20%  degli  iscritti  al  CONAI,  quali produttori  appartenenti  alla  filiera  di  materiale di riferimento nonche'  di  almeno il 30% delle quantita' in peso di imballaggi .... immessi al consumo.
 3.  La  durata  del  Consorzio e' fissata al ....; la durata puo' essere  prorogata  qualora  a  tale  termine permangano i presupposti normativi di costituzione.
 4.  Il  Consorzio  puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  27,  qualora i presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del suddetto  termine di durata, previo parere del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  Ministro  delle  attivita' produttive.
 5.  Il  Consorzio  ha  personalita'  giuridica di diritto privato senza  fine  di  lucro  ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato  dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
 6.  Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.
 Art. 2.
 Consorziati
 1. Partecipano al Consorzio le imprese produttrici di imbal-laggi ....   che   intendano  operare  nei  termini  previsti  al  comma 3, lettera b)  dell'art.  221  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2.  Possono  altresi'  partecipare  al  Consorzio  gli  enti e le imprese  che  recuperano  e riciclano rifiuti di imballaggi ...., che non   corrispondano   alle  categorie  dei  produttori,  nonche'  gli utilizzatori  di  imballaggi  a  base di ...., previo accordo con gli altri consorziati e unitamente agli stessi.
 3.  Le  imprese  di  cui ai commi 1 e 2 partecipano al Consorzio, direttamente  o tramite le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega e sono distinti nelle seguenti categorie:
 a) i fornitori di materiali di imballaggio ....;
 b) i fabbricanti e i trasformatori di imballaggi ....;
 c) gli importatori di materiali di imballaggi ....;
 d) gli importatori di imballaggi vuoti ....;
 e) gli   utilizzatori  di  imballaggi  a  base  di  ....  ed  i recuperatori  e  i  riciclatori  di  rifiuti di imballaggi, di cui al comma 2.
 La  delega  non  solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal Titolo  II  della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 Le  categorie  di cui alle lettere a), b), c) e d) partecipano al Consorzio  in  forma paritaria. Ai soggetti di cui alla lettera e) e' riservata una quota massima di partecipazione del 15%.
 4.  Le  imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi  partecipano  al  Consorzio ai sensi del comma 1 qualora il materiale  prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia  costituito  dal  materiale  oggetto dell'attivita' del consorzio secondo  criteri  e  modalita'  determinati con apposito regolamento. Possono  partecipare al Consorzio anche i produttori di imballaggi in materiali compositi nei quali il materiale oggetto dell'attivita' del consorzio  non  costituisca  materiale prevalente, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
 5.   E'   consentita  l'adesione  di  enti  ed  associazioni  che perseguono  scopi  compatibili  con  i  presupposti  normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di  cui  al  primo  comma,  in  qualita' di soci simpatizzanti, senza diritto di voto.
 6.  Le  imprese  che esercitano le attivita' proprie alle diverse categorie   di  consorziati  indicate  nel  precedente  comma 3  sono inquadrate  in  dette  categorie  secondo  i  criteri  e le modalita' determinati  con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21.
 7. La determinazione e l'assegnazione delle quote consortili sono disciplinate dall'art. 4 del presente statuto.
 8. Il numero dei consorziati e' illimitato.
 Art. 3.
 Oggetto del Consorzio
 1.  L'attivita' di gestione svolta dal Consorzio sara' conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.
 Il  Consorzio  non ha fini di lucro, e' costituito per concorrere al  raggiungimento  degli  obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti  di  imballaggi  immessi  sul  mercato nazionale ed ispira la propria  attivita' ai principi di efficacia, efficienza, economicita' e  trasparenza. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
 a) in  via  prioritaria  il  ritiro  dei  rifiuti di imballaggi ............................  e  delle  frazioni  ad  essi  similari, conferiti   al   servizio  pubblico,  su  indicazione  del  Consorzio nazionale   imballaggi  (CONAI)  di  cui  all'art.  224  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 b) la  raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio .... secondari e terziari e delle frazioni similari su superfici private;
 c) la ripresa degli imballaggi usati;
 d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio .... ................  e dei rifiuti similari, ivi compreso il recupero di energia  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza, economicita' e trasparenza  anche  in  sinergia  con  altre  frazioni  merceologiche omogenee  ai  sensi  degli  articoli 198,  comma 2,  lettera e), 222, comma 1,   lettera b)   e   224,   comma 3,  lettera b)  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 e) l'incentivazione    dell'utilizzo    delle   materie   prime secondarie,  dei combustibili o dei prodotti ottenuti dal riciclaggio e del recupero dei rifiuti sopra citati;
 f) lo  sviluppo  della  raccolta  differenziata  dei rifiuti di imballaggi.
 2. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, assicura il ritiro dei rifiuti  di imballaggio .... provenienti dalla raccolta differenziata effettuata  dal  servizio  pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui  all'art.  223, comma 4 e del programma generale di prevenzione e di  gestione  di  cui  all'art.  225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 Promuove,  inoltre,  d'intesa  con il CONAI, l'informazione degli utilizzatori,  degli  utenti finali ed in particolare dei consumatori al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:
 a) i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta, di riciclo e di recupero disponibili;
 b) il  ruolo  degli utilizzatori, degli utenti di imballaggi ed in  particolare  dei  consumatori  nel  processo  di riutilizzazione, raccolta,  riciclo  e  recupero  degli  imballaggi  e dei rifiuti di' imballaggio .... ....................;
 c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi ....;
 d) i   pertinenti  elementi  dei  piani  di  gestione  per  gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ....;
 e) nell'ambito   di   accordi   volontari   tra   le  categorie interessate, la gestione ambientale dei rifiuti ....
 3.  Per  il  perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi,  il  Consorzio svolge tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie,  direttamente  o  indirettamente coordinate e/o comunque connesse.   Pone   in   essere  tutti  gli  atti  di  attuazione  e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
 4.  Il  Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali   e   svolgere   le   attivita'  di  cui  al  presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla  base  di apposite convenzioni.  Il  Consorzio  in  linea  con l'art. 178, comma 4, puo' inoltre   stipulare   ai   sensi   degli  articoli 181,  206  e  224, coordinandosi  con  il  CONAI  per quanto di competenza dello stesso, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
 a) il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto  con  il  Ministro delle attivita' produttive, le regioni le province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
 b) il CONAI medesimo;
 c) i  consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
 d) i  soggetti  pubblici  e/o privati interessati alla gestione ambientale    della   medesima   tipologia   di   materiali   oggetto dell'intervento del Consorzio.
 Inoltre  il  Consorzio  unitamente alle associazioni di categoria puo'  concludere  gli accordi di programma disciplinati dall'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 5.  Il  Consorzio  si  avvale,  nello  svolgimento  delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.
 6.  Il  Consorzio,  nei  termini previsti dalle leggi vigenti con riferimento  all'art.  223,  comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, mette a punto elabora e trasmette all'Autorita' di cui all'art.   207   del  medesimo  decreto  ed  al  Consorzio  nazionale imballaggi  (CONAI)  un  proprio  piano  specifico di prevenzione che costituisce  la  base  per  l'elaborazione  del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.
 7.  Il  Consorzio,  nei termini previsti dalle norme vigenti, con riferimento    all'art.    223,    comma 6,   trasmette   annualmente all'Autorita'  di  cui  all'art.  207 ed al CONAI una relazione sulla gestione  relativa  all'anno  precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,  il  programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
 8.  Il  Consorzio  opera  con  fini  di mutualita' tra le imprese consorziate  e  conforma  la  propria  azione ai principi e metodi di trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  e deve essere operante su tutto il territorio nazionale
 9.  Il  Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
 10.  Nel  perseguimento  delle  sue  attivita'  istituzionali  il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o iniziativa suscettibile  di  impedire,  restringere  o falsare la concorrenza in ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare riferimento allo svolgimento  di  attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti  di  imballaggio  a  base di .... regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.
 Art. 4.
 Quote di partecipazione al Consorzio
 1.  Le  quote  di  partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea.
 2.  Le  quote  di  partecipazione  sono  ripartite fra le diverse categorie  di  consorziati  di cui all'art. 2, comma 3 in proporzione alle  quantita' di materiali di imballaggio .... e di imballaggi .... e relativi semilavorati immessi sul mercato.
 3.  Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'art.  2,  le  quote  di  partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati  in  base  al  rapporto  tra la quantita' di materiale di imballaggio  e  di  imballaggi e relativi semilavorati o di materiale riciclato  dai  rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa  al  consumo  o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato  nell'anno  solare  precedente  a  quello  nel  quale  e' presentata  domanda  di  ammissione,  e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
 4.  La  determinazione della quota di partecipazione da assegnare in   caso  di  adesione  di  un  nuovo  socio  avviene  mediante  una corrispondente  proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli  altri  consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'art. 2, comma 3.
 5.  Non  si  procede  alla  liquidazione  della  quota e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
 6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta  al  Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti  di  cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni   del   presente  statuto,  dei  regolamenti  consortili adottati  e  di  tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.
 7.  La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per  atto  tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
 Art. 5.
 Fondo consortile - Fondo di riserve
 1.   Ciascuno   dei  consorziati  e'  tenuto  a  concorrere  alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di partecipazione di cui e' titolare. L'entita' della somma  da  conferire  per  ogni  quota  del  Consorzio e' determinata dall'Assemblea.
 2.  Il  fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio,    con    motivata    deliberazione   del   Consiglio   di amministrazione  approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre  fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
 3.  Gli  eventuali  conguagli  relativi  agli  importi dovuti dai singoli  consorziati  per  la formazione ed il mantenimento del fondo consortile  sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
 4. L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi  di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 Art. 6.
 Finanziamento delle attivita' del Consorzio
 1.  Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione   finanziaria.  A  tal  fine,  i  mezzi  finanziari  per  il funzionamento del Consorzio derivano:
 a) dalle  somme  attribuite  al  Consorzio  dal  CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versate dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3;
 b) dai  proventi  ricavati  dalla  cessione,  nel  rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di imballaggio .... secondari e terziari ripresi, raccolti o ritirati;
 c) dai proventi ricavati dalla cessione, concordata nell'ambito della  convenzione  di cui all'art. 7, comma 2, del presente statuto, dei  rifiuti  di  imballaggi  .... e delle frazioni ad essi similari, conferiti al servizio pubblico e ritirati su indicazione del CONAI;
 d) dai   proventi  delle  attivita'  svolte  in  attuazione  di disposizioni di legge e statutarie;
 e) dai proventi della gestione patrimoniale;
 f) dai  contributi  versati  dai  consorziati o da terzi, ed in particolare   il   contributo  annuo  di  cui  all'art.  9,  comma 2, lettera j), del presente statuto;
 g) dall'eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile con le modalita' di cui all'art. 5;
 h) da  eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
 i) delle  somme,  diverse  da  quelle  di  cui  alla precedente lettera a),  riconosciute  al  Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224,  comma 3,  lettera e)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 Art. 7.
 Diritti e obblighi consortili
 1.  Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della  realizzazione  degli  scopi  ed  in conformita' alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
 2.   Il   contributo   ambientale  CONAI  e'  utilizzato  in  via prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque conferiti al servizio pubblico ed e' attribuito dal CONAI, sulla base di  apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223 del decreto legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  in  proporzione  diretta alla quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati   e   tenendo  conto  della  quantita'  e  tipologia  degli imballaggi immessi sul territorio nazionale da parte dei consorziati. E'  fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui al predetto art. 223 di  adottare  uno  specifico sistema contabile che distingua la quota del  contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed  il  recupero  degli  imballaggi  primari, o comunque conferiti al servizio  pubblico,  da  quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari  ritirati,  riciclati  o  recuperati  da superficie privata, nonche' per le frazioni similari
 3.  Fino  all'adozione  dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e),  il  conferimento  degli  imballaggi  usati  secondari  e terziari  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  secondari  e  terziari al servizio  pubblico  e'  ammesso per superfici private non superiori a 150  metri  quadri  nei  comuni con popolazione residente inferiore a diecimila  abitanti,  ovvero  a  250  metri  quadri  nei  comuni  con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
 4.  I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle forme previste  dal  presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio  in  vista  del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento  delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei  servizi  e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.
 5.  Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle  obbligazioni  nascenti  dalla  partecipazione  al Consorzio ed intraprende  le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni  dei  consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.
 6.   In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  consortili  il Consiglio  di  amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata  alla  gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile,  da adottarsi a norma dell'art. 21 vengono individuate le infrazioni,  la  misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.
 7. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
 a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
 b) versare  il  contributo  annuo  deliberato dall'Assemblea ai sensi   dell'art.   9,   comma 2,   lettera j).  Tale  contributo  e' determinato  in  misura percentuale alle quote di partecipazione come assegnate sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 3;
 c) trasmettere  al  Consiglio di amministrazione tutti i dati e le   informazioni   da   questo  richiesti  e  attinenti  all'oggetto consortile;
 d) sottoporsi  a  tutti  i  controlli disposti dal Consiglio di amministrazione  al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento degli obblighi  consortili,  con  modalita'  che  faranno  salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;
 e) osservare  lo  statuto,  il  regolamento  e le deliberazioni degli   organi  del  Consorzio,  che  sono  vincolanti  per  tutti  i consorziati;
 f) favorire   gli   interessi  del  Consorzio  e  non  svolgere attivita' collidente con le finalita' dello stesso.
 8.  I  consorziati  tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221,  comma 2  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI stesso che il Consorzio e' il soggetto associativo,  costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del  citato  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152, al quale partecipano.
 9.  I  consorziati  che  effettuano operazioni di importazione di materie  prime  per  imballaggi  o  di  imballaggi pieni e vuoti sono tenuti   a   trasmettere   annualmente   al   Consorzio  gli  elenchi riepilogativi delle predette operazioni.
 Titolo II
 ORGANI
 Art. 8.
 Organi del Consorzio
 1. Sono organi del Consorzio:
 a) l'Assemblea;
 b) il Consiglio di amministrazione;
 c) il Presidente;
 d) il Collegio dei revisori contabili;
 e) eventualmente i Vice Presidenti;
 f) eventualmente il Comitato esecutivo di presidenza;
 g) eventualmente il Collegio dei probiviri.
 Art. 9.
 Composizione e funzioni dell'Assemblea
 1.   Ogni   consorziato   ha   diritto   ad  un  numero  di  voti nell'Assemblea  pari  al numero delle proprie quote di partecipazione al   Consorzio.  All'Assemblea  del  Consorzio  partecipano  tutti  i consorziati.
 2. L'Assemblea:
 a) elegge  i  membri  del  Consiglio  di  amministrazione e del Collegio dei revisori contabili;
 b) approva  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio consuntivo  annuale  e  la  relazione  sulla gestione, comprendente i risultati  conseguiti  nel  riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggio;
 c) approva i regolamenti consortili;
 d) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di investimento del Consorzio;
 e) determina  il  valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati;
 f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
 g) delibera le proposte di modifica dei regolamenti consortili;
 h) delibera  circa  l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica  al  Presidente  ed ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o   dell'indennita'   di   seduta   ai   membri  del  Consiglio  di amministrazione, ai revisori contabili ed ai probiviri;
 i) delibera  su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del  Consorzio  riservati  alla sua competenza dal presente statuto o dalla  legge  e  su  quelli  sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 j) delibera  il  contributo  annuo  di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) per il perseguimento delle finalita' statutarie;
 k) approva   la   relazione  sulla  gestione,  comprendente  il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;
 l) delibera  ogni  opportuno  provvedimento  in merito ai mezzi finanziari di cui all'art. 6.
 Art. 10.
 Funzionamento e rappresentanza dell'Assemblea ordinaria
 1.  L'Assemblea  e'  convocata  dal  Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
 2.  La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno   quindici  giorni  prima  dell'adunanza,  salvo  il  caso  di particolare  urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno,  il  luogo e la data della prima e della seconda convocazione che  deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
 3.  In  alternativa  alla  disposizione  di  cui  al  comma 2, la convocazione  puo'  avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede  del Consorzio affinche' i consorziati possano prenderne visione e  da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico,  almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato per l'Assemblea.
 4.   L'Assemblea   e'   inoltre   convocata   dal   Consiglio  di amministrazione  quando  lo  ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,  con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali  casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione  dell'Assemblea  entro  dieci giorni con le modalita' di cui al comma 2.
 5.   Il   consorziato   partecipa  all'Assemblea  con  il  legale rappresentante  o  con un proprio delegato. Il consorziato puo' farsi rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del consorzio.  La stessa persona non puo' ricevere piu' di 15 (quindici) deleghe  e  le  stesse  non  possono rappresentare in assemblea tanti consorziati  che  detengano  piu' del 10% (dieci per cento) dei voti, salvo  il  caso  in  cui,  ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente statuto,   il   consorziato   partecipi   al   Consorzio  tramite  le Associazioni di categoria. Tali limiti non si applicano altresi' alle Associazioni  Nazionali Imprenditoriali della Categoria, riconosciute al tavolo del CNEL.
 6.  L'Assemblea  e'  validamente costituita in prima convocazione quando   i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate  presenti costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In seconda  convocazione  quando  le  quote consortili rappresentate dai partecipanti superino un terzo.
 7. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle  proprie  quote  di  partecipazione  al  Consorzio. Con apposito regolamento  consortile  da  adottarsi  a  norma  dell'art.  21  sono determinate  le  modalita'  operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.
 8.  Salvo  quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.
 9.  E'  necessaria  la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per  l'approvazione  dei  regolamenti consortili e relative modifiche nonche' per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto.   Tali   deliberazioni   sono   successivamente   sottoposte all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
 10.  Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in  caso di sua assenza od impedimento, dai Vicepresidenti ovvero dal consigliere piu' anziano.
 11.  Per  quanto  non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni  si  applicano  alle  assemblee,  compatibilmente con la natura  del  Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.
 12.  Il  consorziato puo' farsi rappresentare con delega scritta, contenente   espressa   indicazione   della   persona   delegata,  da conservarsi da parte del Consorzio.
 13.   La   rappresentanza   puo'  essere  conferita  per  singole assemblee,  con  effetto  anche  per le convocazioni successive o per quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal consorziato  nella  delega,  comunque  non  superiore  a tre anni. In mancanza  di  indicazioni,  la  delega  si  intende  conferita per la singola  assemblea.  E' sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata  per  iscritto  al  delegato  e al Consorzio, da parte del delegante.
 14.   La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita  agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio.
 Art. 11.
 Funzionamento dell'assemblea straordinaria
 1.  Possono  essere  convocate  assemblee  straordinarie che, per deliberare  validamente,  devono  riunire  i due terzi delle quote di partecipazione.  In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno  le  assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle  quote  presenti.  Le  deliberazioni  per essere valide, devono essere  prese  con  la  maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.  Per  il  resto  esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie.
 L'assemblea straordinaria delibera:
 a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
 b) sullo scioglimento del Consorzio.
 In  questo  ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio,  le  modalita'  della  liquidazione  e  nomina uno o piu' liquidatori.  Il  patrimonio  residuo,  dopo l'estinzione di tutte le attivita' sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.
 2.   Le   eventuali  proposte  di  modifica  dello  statuto  sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
 Art. 12.
 Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione
 1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto da un numero massimo   di   ...............   membri   eletti   dall'assemblea  in rappresentanza   dei  consorziati  con  modalita'  di  voto  tali  da riservare n. ......... amministratore/i in rappresentanza di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2, comma 3.  Qualora una delle categorie di cui all'art. 2, comma 3, non fosse partecipata  da  consorziati,  la  stessa  non  verra' rappresentata, comportando automaticamente la riduzione del numero dei Consiglieri.
 La  categoria  di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), qualora si verifichino  i  requisiti  di  cui all'art. 2, comma 2, ha diritto ad esprimere  almeno  un  consigliere  di amministrazione. Il numero dei membri sara' indicato dall'assemblea.
 2.  All'elezione  dei  membri del Consiglio di amministrazione si procede  mediante  votazione su liste distinte per ciascuna categoria di  consorziati.  I  singoli consorziati votano per i candidati della lista  della  categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi  a  norma  dell'art.  21 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto.
 3.  Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Collegio  dei  revisori  dei  conti  e,  con  funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio.
 4.  Il  Consiglio  di  amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri  per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta'  di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni per l'attuazione  ed  il  raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
 a) elegge   tra   i   propri   membri  il  Presidente  ed  il/i Vicepresidente/i e nomina il Direttore generale;
 b) salvo  quanto  previsto  all'art.  14, comma 2, determina le funzioni   ed  assegna  le  deleghe  operative  al  Presidente,  al/i Vicepresidente/i ed al Direttore generale;
 c) convoca l'Assemblea;
 d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
 e) definisce  le  ripartizioni  delle quote in conformita' alle disposizioni   di  legge  e  del  presente  statuto  e  dell'apposito regolamento e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
 f) redige   il   bilancio  preventivo  triennale,  il  bilancio preventivo  annuale  ed  il  bilancio  consuntivo annuale, nonche' la relazione  afferente  quest'ultimo,  da  sottoporre all'assemblea per l'approvazione.  I  bilanci  preventivi  e  consuntivi  devono essere trasmessi  all'Autorita'  di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI;
 g) definisce   annualmente   il   fabbisogno   finanziario  del Consorzio  ed  i  criteri  di finanziamento e determina l'entita' dei contributi,  di  cui  all'art.  6,  comma 1,  lettera f) a carico dei consorziati  e  stabilisce  le  modalita' del relativo versamento, da sottoporre    alla   delibera   dell'Assemblea;   determina   inoltre l'eventuale   aggiornamento   delle   quote   di   partecipazione  in conformita'  alle  disposizioni  di  legge  del presente statuto e le sottopone  all'assemblea  per l'approvazione; predispone e approva la relazione  tecnico-economica  da fornire al CONAI ed all'Autorita' di cui  all'art.  207  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di accompagnamento   alle   eventuali   richieste   di  adeguamento  del contributo  ambientale  CONAI  di  cui  al  comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 h) predispone e approva il piano di cui all'art. 3, comma 6;
 i) adotta  gli  schemi  di  regolamenti  consortili, e relative modifiche,  da  sottoporre  all'Assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'art. 2, comma 6;
 j) adotta  il programma pluriennale ed annuale di attivita' del Consorzio;
 k) delibera  sulle  proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
 l) delibera  la  stipulazione  di tutti gli atti e contratti di ogni  genere  inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto  con  il  personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
 m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
 n) nomina   e   revoca  il  direttore  generale  del  Consorzio stabilendone il compenso;
 o) determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le modalita' della gestione amministrativa interna;
 p) delibera   sulle   richieste   di   adesione   al  Consorzio verificando  la  sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento   delle   quote   e   dei   contributi  dovuti  all'atto dell'ammissione.  La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve  essere  motivata e comunicata all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 q) vigila    sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei consorziati  nei  confronti del Consorzio e determina l'entita' delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 6;
 q-bis) autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
 r) compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria e straordinaria  amministrazione,  fatta  eccezione soltanto per quelli che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano riservati ad altri organi del Consorzio;
 s) propone  all'Assemblea  le  modifiche  dello  statuto  e  le sottopone  all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
 t) delibera  su  atti  e iniziative opportuni per assicurare il necessario  coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Autorita' sui  rifiuti  di  cui  all'art.  207 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  il  CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti  ed  operanti ai sensi degli articoli 223 e 244 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 z) delibera   sull'esclusione   dei   consorziati.  L'eventuale rigetto  della  domanda di ammissione dovra' essere motivata e dovra' essere  comunicata  all'Autorita' sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al CONAI;
 aa) delibera   sulle   proposte   di   eventuale  articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
 bb) delibera  la  stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni  genere  inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto  con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera   professionale,  su  proposta  del  Direttore  generale  del Consorzio;
 cc) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo.
 5. Il Consiglio di amministrazione puo':
 a) avvalersi   del   supporto   consultivo  delle  associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati;
 b) delegare  alle  medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni.
 6.  Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente o al/ai  Vicepresidente/i  o al Comitato esecutivo talune delle proprie attribuzioni,  determinando  i  limiti  della delega. Il Consiglio di amministrazione   puo'   altresi'  affidare  al  Presidente  o  al/ai Vicepresidente/i  o  ad  alcuni  Consiglieri e al Direttore generale, specifici incarichi.
 Art. 13.
 Funzionamento del Consiglio di amministrazione
 1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'assemblea  convocata  per l'approvazione  del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.   I   componenti   del   Consiglio  di  amministrazione  sono rieleggibili.  La  cessazione  degli  amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.
 2.  In  caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro  del  Consiglio  di  amministrazione,  gli  altri provvedono a sostituirlo  esclusivamente  tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza  della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, ratificata dal Collegio dei revisori, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato nell'art.  12,  comma 1. Il consigliere sostituito cessa dall'ufficio in  occasione  dell'Assemblea  successiva, il consigliere nominato in sostituzione  resta  in  carico  sino  alla  scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione del quale e' entrato a far parte.
 3.  Qualora,  per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la  meta'  dei  consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si intende  decaduto.  In  tal  caso,  su  iniziativa  del  Collegio dei revisori  contabili  ovvero  di un numero di consorziati detentori di almeno  un  quinto  delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente   convocata   l'Assemblea  per  la  nomina  del  nuovo Consiglio di amministrazione.
 4.  Il  diritto  di  revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo.
 5.  Il  Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto  dal/dai  Presidente/i  ed, in caso di assenza od impedimento dal/dai  Vicepresidente/i  tutte  le  volte in cui vi sia materia per deliberare,  oppure  quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei  consiglieri.  In  tale  ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  La  convocazione e' fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve   pervenire   ai   consiglieri   almeno   sette   giorni   prima dell'adunanza;  nei  casi  urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.
 7.  Le  riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
 Le  riunioni  del  Consiglio  possono  avere luogo sia nella sede della  societa'  sia  altrove  purche' in Italia. E' possibile che le adunanze   del   Consiglio   di   amministrazione   si   tengano  per teleconferenza   o   videoconferenza   a   condizione   che  tutti  i partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
 Verificati  questi  requisiti  il Consiglio di amministrazione si considerera'  tenuto  nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del  comma 10 e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
 8.  Le  riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
 9.  Per  la  validita'  delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole  di  almeno  la  meta'  dei  presenti.  In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
 10.  Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal   Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,  dal Vicepresidente  o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo stesso Consiglio.
 11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno,  fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  9,  comma 2, lettera h).
 12.  Il  verbale  della  riunione  del  Consiglio  e' redatto dal Segretario  del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che  assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
 13.  Non  e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.
 Art. 14.
 Presidente e Vicepresidente/i
 1.  Il  Presidente  ed  il/i  Vicepresidente/i del Consorzio sono nominati  dal  Consiglio  di  amministrazione  fra  i propri membri e durano  in  carica tre esercizi, e comunque nell'ambito del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti   sono   di   norma   assegnate,   a   rotazione,   ai rappresentanti  delle  categorie  di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 2.
 2. Spetta al Presidente:
 a) la  rappresentanza  legale  del  Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 b) la firma sociale;
 c) la    presidenza    delle    riunioni   del   Consiglio   di amministrazione e dell'Assemblea;
 d) la   rappresentanza   del  Consorzio  nei  rapporti  con  le Pubbliche amministrazioni;
 e) l'indicazione   delle   disposizioni   delle   deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
 f) la   vigilanza   sulla  tenuta  e  sulla  conservazione  dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 g) l'accertare  che  si operi in conformita' agli interessi del Consorzio;
 h) il    conferire,    previa   autorizzazione   Consiglio   di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
 3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare  utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu'  opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
 4.  In  caso  di  assenza  dichiarata  od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal/dai Vicepresidente/i.
 5.   I  compiti  e  le  funzioni  del/dei  Vicepresidente/i  sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
 6.  Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i formano il Comitato di presidenza.  Il  Comitato  di presidenza svolge funzioni di ausilio e supporto   al  Presidente,  nonche'  funzioni  preparatorie  rispetto all'attivita' del Consiglio di amministrazione.
 7.  Al  Presidente  ed  al/ai Vicepresidente/i spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera h).
 Art. 15.
 Collegio dei revisori contabili
 1.  Il  Collegio dei revisori contabili e' composto di tre membri effettivi e due supplenti.
 2.  I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori contabili.
 3.  Il  Presidente  del Collegio dei revisori contabili e' eletto direttamente dall'Assemblea.
 4.  I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla  data  dell'assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
 5.  In  caso  di  cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa  sostituzione avra' luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore  nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui e' entrato a far parte.
 6.  Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo esercitera' per giustificati motivi.
 7. Il Collegio dei revisori contabili:
 a) controlla la gestione del Consorzio;
 b) vigila  sull'osservanza  della legge, del presente statuto e dei  regolamenti,  sulla  corrispondenza  del  bilancio consuntivo al bilancio  preventivo,  nonche'  alle  scritture contabili ed ai libri consortili;
 c) accerta la regolare tenuta della contabilita';
 d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.
 8.   I  revisori  partecipano  alle  riunioni  del  Consiglio  di amministrazione   e  possono  intervenire  a  quelle  dell'Assemblea. Possono,  inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle  operazioni  consortili  o  su  determinati  affari  e  possono procedere,   anche   individualmente,  ad  atti  di  ispezione  e  di controllo.
 9.   All'attivita'   del   Collegio  dei  revisori  contabili  si applicano,  in  quanto  compatibili con la natura del Consorzio e con questo  statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
 10.  Ai  revisori  spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno,  fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  9,  comma 2, lettera h).
 Art. 16.
 Direttore generale
 1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
 2.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato.
 3.   Le  funzioni  e  le  deleghe  del  direttore  generale  sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il   Presidente  nell'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  Organi consortili,  dirige  il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo  la responsabilita' dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti,  per  la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del  Consiglio  di  amministrazione.  Al  Direttore  generale  spetta altresi'   l'organizzazione   del   Consorzio  secondo  le  modalita' eventualmente  indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.
 4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
 5.  Il  direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva  altresi'  la  possibilita'  di ricevere dal Presidente, a cio' autorizzato  dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.
 Art. 17.
 Collegio dei probiviri
 1.  Il  Collegio  dei  probiviri  si  compone  di tre membri, che restano  in  carica  tre  anni,  sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
 2. I probiviri:
 a) decidono   le   controversie   circa   l'interpretazione   e l'applicazione del presente statuto;
 b) decidono,  anche  su  istanza  di  una  sola delle parti, le controversie  in  materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;
 c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al Collegio.
 3.  I  probiviri  prendono  le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
 4.  Le  decisioni  dei  probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.
 5.  Ai  probiviri  spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno,  fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  9,  comma 2, lettera h).
 Art. 18.
 Incompatibilita'
 1. Gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed  i  titolari  di  cariche  direttive  non  possono  partecipare al Consiglio di amministrazione di CONAI.
 Art. 19.
 Comitato esecutivo
 1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare nel proprio seno un  Comitato  esecutivo  composto  sino  ad  un massimo di .......... membri,  oltre  al  Presidente ed al/ai Vicepresidente/i che ne fanno parte di diritto.
 2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del Consiglio di amministrazione
 3.  Il  Comitato  esecutivo  delibera sulle materie stabilite dal Consiglio  di  amministrazione ed esercita le funzioni delegategli da quest'ultimo.
 4. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato esecutivo e' necessario  il  voto  favorevole  della meta' dei suoi componenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
 Titolo III
 DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE
 E FINALI
 Art. 20.
 Esercizio finanziario - Bilancio
 1.  L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 2.  Entro  quattro  mesi  dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione  del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione  puo'  avvenire  nel  termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio,  qualora  particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
 3.  Il  bilancio  di  previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto   tempestivamente   entro   il   30 settembre   dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
 4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
 a) una  relazione  illustrativa  sui  programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio;
 b) una  relazione  sulle  differenze  di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
 5.   Contestualmente   al  bilancio  annuale  di  previsione,  il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire  il  quadro  delle  risorse  finanziarie  impiegabili  nel triennio.
 6. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati  presso  la  sede  del  Consorzio  in modo da consentire a ciascun  consorziato  di  prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
 Il  bilancio  consuntivo  di  esercizio  deve  essere  sottoposto all'Assemblea   per   l'approvazione  entro  il  30 aprile  dell'anno successivo.  Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico e  dallo  stato  patrimoniale  del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa.
 7.  I  progetti  di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili  almeno  trenta  giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
 8.   Il   bilancio   preventivo   e   consuntivo  sono  trasmessi all'Autorita'  di  cui  all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del CONAI.
 9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono  definite  con  apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21.
 10.  E'  vietata  la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.
 Art. 21.
 Regolamenti consortili
 1.   Per   l'applicazione   del   presente  statuto  ed  ai  fini dell'organizzazione  del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle sue attivita'  il  Consiglio  di  amministrazione  adotta  gli  schemi di regolamenti   consortili,   e  relative  modifiche,  e  li  sottopone all'Assemblea per l'approvazione.
 2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del Ministro delle attivita' produttive che possono chiedere  eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.
 3.  Con  apposito  regolamento  viene  indicato quali documenti o libri,  in  aggiunta  a  quelli  previsti  per  legge, debbano essere conservati   obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente  deve risultare il libro dei consorziati.
 Art. 22.
 Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI
 1.   Il   Consorzio   svolge  le  proprie  attivita'  in  stretto collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come previsto dai principi e con le modalita' contenute nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2. In particolare il Consorzio provvedera', nei termini di legge, agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto, nei casi e con le modalita' ivi previsti.
 Art. 23.
 Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori
 e loro organizzazioni
 1.   Il   Consorzio   svolge  le  proprie  attivita'  in  stretto collegamento  ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i  soggetti  associativi  di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare,   nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di  concertazione permanente  per  tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei produttori.
 2.  Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori, con gli  utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.
 Art. 24.
 Ingresso e recesso dei consorziati
 1.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie indicate all'art.  2  del  presente  statuto,  possono  chiedere di aderire al Consorzio  inviando  la  domanda  scritta di adesione al Consiglio di amministrazione,  dichiarando  di  possedere  i  requisiti  di cui al precedente  art.  2,  di  essere  a conoscenza delle disposizioni del presente  statuto,  dei  regolamenti  consortili  e di tutte le altre disposizioni   regolamentari   vincolanti   per  il  Consorzio.  Sono considerate  valide  anche  le  richieste  presentate  attraverso  le Associazioni   rappresentative   del   settore   imprenditoriale   di riferimento.  Tali  Associazioni  in  ogni  caso  non  sono  tenute a rispondere  degli inadempimenti di qualsiasivoglia natura compresi in particolare    quelli    finanziari    addebitabili   agli   aderenti rappresentati,   ma   sono   tenuti   a   concorrere  alla  vigilanza dell'operato dei medesimi aderenti rappresentati.
 2.  Il  Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati che  l'aspirante  deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda,  delibera  sulla  richiesta.  La  richiesta di adesione puo' essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e  deve  essere  comunicata  all'Autorita'  di  cui  all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 3.  Le  imprese  associate  possono  recedere dal Consorzio nelle seguenti condizioni:
 a) cessazione dell'attivita';
 b) variazione   dell'oggetto   sociale   o  dell'attivita'  con cessazione della produzione di imballaggi;
 c) adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema  alternativo istituito  ai  sensi  dell'art.  221,  comma 3,  lettere a)  o c) del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ad altro consorzio costituito  ai  sensi  dell'art.  221, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo.
 Nei  casi  indicati  nelle  lettere a) e b) i consorziati possono recedere   previa   comunicazione   da   inviarsi   al  Consiglio  di amministrazione  almeno  sei  mesi  prima  della  fine dell'esercizio annuale.  Il  consorziato  e' tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso.
 Nei casi indicati nelle lettere c) il recesso e' efficace decorsi dodici  mesi  dalla relativa comunicazione effettuata al Consiglio di amministrazione.  Tale  comunicazione  e'  inviata  per conoscenza al CONAI  ed  all'Autorita'  di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 4.  Il  Consiglio  di  amministrazione  delibera l'esclusione dal Consorzio  qualora  il  consorziato  abbia  perduto  i  requisiti per l'ammissione  al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
 5.  L'esclusione  ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e ed all'Autorita'  di  cui  all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  entro  quindici giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 6.  Il  Consorzio  comunica all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
 7.  I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di  liquidazione  coatta  amministrativa o di liquidazione volontaria possono  chiedere  di  essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili.    Su   tale   richiesta   delibera   il   Consiglio   di amministrazione,  il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi motivi.
 8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
 9.  Resta  fermo  il  disposto  di cui all'art. 265, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 Art. 25.
 Accrescimento e trasferimento della quota
 1.  La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per  atto  tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
 Art. 26.
 Rapporti con l'Autorita' di vigilanza
 sulle risorse idriche e sui rifiuti
 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in costante  collaborazione  con  l'Autorita'  di  cui  all'art. 207 del decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152;  in  particolare,  il Consorzio  comunica alla predetta Autorita' i nominativi dei soggetti giuridici  appartenenti  alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del  presente  Statuto  che abbiano comunicato il proprio recesso dal Consorzio   stesso.  Tale  comunicazione  si  intende  finalizzata  a consentire  all'Autorita'  di verificare l'adempimento degli obblighi di  cui  all'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad adottare i provvedimenti previsti nel medesimo articolo.
 2.  Il  Consorzio  provvedera' nei confronti dell'Autorita' e nei termini  di  legge, agli adempimenti previsti all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto.
 Art. 27.
 Liquidazione - Scioglimento del Consorzio
 1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea   straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o  piu' liquidatori  determinandone  i  poteri, e delibera sulla destinazione del  patrimonio  rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative al riguardo.
 Art. 28.
 Vigilanza
 1.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro    delle   attivita'   produttive   ove   constatino   gravi irregolarita'  nella  gestione  del  Consorzio  o l'impossibilita' di normale  funzionamento  degli  organi  consortili possono disporre lo scioglimento  di  uno  o  piu'  organi  e la nomina di un commissario incaricato   di  procedere  alla  loro  ricostituzione.  In  caso  di constatata   impossibilita'   di  procedere  alla  ricostituzione  il Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio ed il Ministro delle   attivita'   produttive  possono  disporre  la  nomina  di  un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.
 Art. 29.
 Norma finale
 1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.
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