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| Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 191 |  | Attuazione  della  direttiva  2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
 Vista   la  direttiva  2003/99/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  17 novembre  2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE  del  Consiglio  e  che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497;
 Visto  il  decreto dei Ministro della sanita' 26 settembre 2000, n. 339;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Acquisiti i pareri della Commissione della Camera dei deputati;
 Considerato   che   le  competenti  commissioni  del  Senato  della Repubblica   non  hanno  espresso  il  parere  nel  termine  previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli affari regionali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Oggetto e campo di applicazione
 1.  Lo  scopo  del  presente  decreto  e'  quello  di garantire una adeguata  sorveglianza  delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza   agli  antimicrobici  ad  essi  correlata  e  un'adeguata indagine  epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire   di   raccogliere   le  informazioni  necessarie  ad  una valutazione delle relative tendenze e fonti.
 2. Il presente decreto disciplina:
 a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
 b) la  sorveglianza  della  resistenza agli antimicrobici ad essi correlata;
 c) l'indagine   epidemiologica   dei   focolai  di  tossinfezione alimentare;
 d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
 3.  Sono  fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanita' animale,  alimentazione  animale,  igiene  dei  prodotti  alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (G.U.C.E.).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 e
 dell'allegato   B   della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
 supplemento    ordinario,    recante:   «Disposizioni   per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2004.»:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2. (Omissis).
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione dei parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
 direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
 direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
 tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
 5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
 essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  commissioni
 parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
 Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
 formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i  profili
 finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.».
 «Allegato B
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici (rumore), (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 ß-agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il quadro  comunitario  per  la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
 12 dicembre 2003, n. L 325.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 30 novembre  1998, n. 497, reca: «Regolamento recante norme
 di   attuazione   delle  direttive  92/117/CEE  e  97/22/CE
 relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche
 e  alla  lotta  contro  agenti  zoonotici  specifici  negli
 animali e nei prodotti di origine animale.».
 - Il  decreto  del  Ministro della sanita' 26 settembre
 2000,   n.   339,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
 attuazione  delle  misure  minime  di cui all'allegato III,
 sezione  I,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 30 novembre 1998, n. 497.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.   Ai   fini  del  presente  decreto  si  applicano,  oltre  alle definizioni  di  cui  al  regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le seguenti:
 a) zoonosi:  qualsiasi  malattia  o  infezione  che  possa essere trasmessa   naturalmente,  direttamente  o  indirettamente,  tra  gli animali e l'uomo;
 b) agente  zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entita' biologica che possa causare una zoonosi;
 c) resistenza  agli  antimicrobici:  la  capacita' di determinate specie  di  microrganismi  di  sopravvivere,  se  non  addirittura di crescere,  in  presenza  di  una  data  concentrazione  di  un agente antimicrobico  sufficiente  di  solito  ad  inibire  la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;
 d) focolaio  di tossinfezione alimentare: un'incidenza, osservata in  determinate  circostanze,  di  due o piu' casi di persone colpite dalla  stessa  malattia  o  infezione, oppure la situazione in cui il numero  di  casi  di  malattia  osservato  sia  superiore  al  numero prevedibile  e  i  casi  abbiano una correlazione od una correlazione probabile con la stessa fonte alimentare;
 e) sorveglianza: un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati  sull'incidenza  di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  regolamento  (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi generali
 1.   L'autorita'   competente   ai   fini  dell'applicazione  delle disposizioni del presente decreto e' il Ministero della salute.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono  alla raccolta, all'analisi e all'invio al Ministero della salute   dei  dati  relativi  all'incidenza  di  zoonosi,  di  agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il  31 marzo  di  ogni  anno,  conformemente ai requisiti fissati dal presente  decreto ed alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
 3.  Qualora  le  regioni  e  le province autonome non ottemperino a quanto previsto dal comma 2 entro la data fissata, il Ministero della salute  provvede  a richiedere i dati di cui al medesimo comma 2 agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.
 4.  Il personale dell'autorita' competente di cui al comma 1 riceve una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia  o  epidemiologia. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, del   decreto-legge   8 agosto   1996,   n.   429,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  21 ottobre  1996,  n.  532, recante: «Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996,
 n.  429,  recante potenziamento dei controlli per prevenire
 l'encefalopatia spongiforme bovina.».
 «Art.  2.  -  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione
 dell'art. 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a
 decorrere   dal   1996,  di  cui  lire  1.000  milioni  per
 l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
 lettera a),  e  lire  500  milioni  per  l'attuazione delle
 disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c),
 si  fa  fronte  mediante  utilizzo  delle  maggiori entrate
 conseguenti  all'applicazione delle tariffe di cui all'art.
 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Regole generali relative alla sorveglianza
 delle zoonosi e degli agenti zoonotici
 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono  alla  raccolta  dei  dati  pertinenti  e  comparabili per individuare   e  descrivere  i  pericoli,  valutare  l'esposizione  e caratterizzare   i   rischi  connessi  alle  zoonosi  e  agli  agenti zoonotici.
 2.  La  sorveglianza  e'  effettuata  dall'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare  piu'  appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico  in  questione,  in  particolare  a  livello  di produzione primaria,  e  in  altre  fasi  della  catena  alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi.
 3.  La  sorveglianza  di  cui  al comma 2 riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte A. In funzione della situazione  epidemiologica del loro territorio, le regioni e province autonome  possono  porre  sotto  sorveglianza  anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte B.
 |  |  |  | Art. 5. Obblighi degli operatori del settore alimentare
 1.  Gli  operatori  del  settore alimentare in caso di riscontro di zoonosi  e agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, devono, in particolare:
 a) conservare  i  risultati,  nonche' i pertinenti isolati per un periodo di due anni;
 b) comunicare  i  risultati,  fornendo  gli  isolati su richiesta della competente autorita'.
 |  |  |  | Art. 6. Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici
 1.   La   sorveglianza   della  resistenza  agli  antimicrobici  e' effettuata   in  conformita'  ai  criteri  generali  e  ai  requisiti specifici di cui all'allegato II, al fine di fornire dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti  zoonotici  e,  nella  misura  in  cui  essi costituiscono una minaccia per la sanita' pubblica, in altri agenti.
 2.  La  sorveglianza  di  cui  al  comma 1  e'  complementare  alla sorveglianza  dei ceppi umani effettuata conformemente alla decisione n.   2119/98/CE   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  del 24 settembre 1998.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - La   decisione  n.  2119/98/CE  e'  pubblicata  nella
 G.U.C.E. 3 ottobre 1998, n. L 268.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Indagine epidemiologica dei focolai
 di tossinfezione alimentare
 1.  L'operatore  del  settore  alimentare, quando informa, ai sensi dell'articolo 19,  paragrafo 3,  del  regolamento  (CE)  n. 178/2002, l'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente per territorio, deve conservare il prodotto alimentare in questione o un campione adeguato dello  stesso,  al  fine di non ostacolare l'analisi di laboratorio o l'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.
 2.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente per territorio procede  ad  un'indagine  sui  focolai  di  tossinfezione alimentare. L'indagine  ha lo scopo di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui   prodotti  alimentari  eventualmente  coinvolti  e  sulle  cause potenziali  del focolaio. L'indagine comporta inoltre l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici.
 3.  A  seguito  dell'indagine  di  cui al comma 2, l'azienda unita' sanitaria  locale trasmette al Ministero della salute ed alle regioni e  alle  province autonome di Trento e di Bolzano le segnalazioni sui casi  umani  ovvero  sui  sospetti  coinvolti nel focolaio epidemico, integrate  dai  dati  relativi  al  veicolo  di  tossinfezione, delle comunita'  coinvolte,  nonche'  di  qualsiasi  altra notizia ritenuta rilevante.
 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al  Ministero  della  salute  una  relazione di sintesi dei risultati delle  indagini,  sulla base delle informazioni fornite dalle aziende unita'   sanitarie   locali,  corredata  delle  informazioni  di  cui all'allegato III,  parte  E.  Il Ministero della salute provvede alla trasmissione alla Commissione europea di dette informazioni.
 5.  Sono  fatte  salve  le disposizioni vigenti sulla sicurezza dei prodotti  e  sul  sistema  di  allarme  rapido  e  di reazione per la prevenzione  ed  il  controllo  delle  malattie  umane trasmissibili, nonche'   sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  le  disposizioni generali  della  legislazione  alimentare,  segnatamente  quelle  che riguardano  le  misure  di  emergenza  e  le  procedure di ritiro dal mercato applicabili ai prodotti alimentari ed ai mangimi.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Per  il  regolamento  (CE)  n.  178/2002,  vedi nota
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi
 degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici
 1.  Le  regioni e province autonome di Trento e di Bolzano valutano le  tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio.
 2.  Entro  la  fine  del  mese di maggio di ogni anno, il Ministero della  salute  trasmette alla Commissione europea una relazione sulle tendenze  e  le  fonti  delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza  agli  antimicrobici,  contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 nel corso dell'anno precedente.
 3.  I  requisiti  minimi  per la predisposizione delle relazioni da parte  del  Ministero della salute sono quelli indicati nell'allegato III.
 |  |  |  | Art. 9. Laboratori di riferimento comunitari e nazionali
 1.  Il  Ministero  della  salute,  con  proprio  decreto, designa i laboratori  nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale e'  stato  istituito un laboratorio in sede comunitaria e li comunica alla Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finanziarie
 1.  Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.  All'attuazione  del  presente  decreto  si provvede, nei limiti delle   risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  disponibili  a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 11. Abrogazioni
 1.  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' abrogato.
 2. Il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 2000, n. 339, resta in vigore fino all'adozione da parte del Ministero della salute dei  programmi  di  controllo, definiti in conformita' all'articolo 5 del  regolamento  (CE)  n.  2160/2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 30 novembre 1998, n. 497, vedi note alle premesse.
 - Per   il   decreto   del   Ministro   della   sanita'
 26 settembre 2000, n. 339, vedi note alle premesse.
 - Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del 17 novembre 2003
 e pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I (articolo 4, comma 3) A. Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza:
 - Brucellosi e relativi agenti zoonotici;
 - Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici;
 - Echinococcosi e relativi agenti zoonotici;
 - Listeriosi e relativi agenti zoonotici;
 - Salmonellosi e relativi agenti zoonotici;
 - Trichinellosi e relativi agenti zoonotici;
 - Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis;
 - Escherichia coli che produce verocitotossine. B.  Elenco  delle  zoonosi  e  degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica:
 1. Zoonosi virali:
 - Calicivirus;
 - Virus dell'epatite A;
 - Virus dell'influenza;
 - Rabbia;
 - Virus trasmessi da artropodi;
 2. Zoonosi batteriche:
 - Borrelliosi e relativi agenti zoonotici;
 - Botulismo e relativi agenti zoonotici;
 - Leptospirosi e relativi agenti zoonotici;
 - Psittacosi e relativi agenti zoonotici;
 - Tubercolosi diverse da quella di cui alla parte A;
 - Vibriosi e relativi agenti zoonotici;
 - Yersiniosi e relativi agenti zoonotici;
 3. Zoonosi da parassiti:
 - Anisakiasis e relativi agenti zoonotici;
 - Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici;
 - Cisticercosi e relativi agenti zoonotici;
 - Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici.
 4. Altre zoonosi ed agenti zoonotici.
 |  |  |  | Allegato II (articolo 6, comma 1)
 CRITERI PER LA SORVEGLIANZA DELLA RESISTENZA
 AGLI ANTIMICROBICI A NORMA DELL'ARTICOLO 6 A. Criteri generali.
 Gli  Stati  membri  devono garantire che il sistema di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 6 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:
 1) specie animali oggetto della sorveglianza;
 2)   specie   batteriche   e/o   ceppi  batterici  oggetto  della sorveglianza;
 3) metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza;
 4) antimicrobici oggetto della sorveglianza;
 5)  metodi  di  laboratorio  utilizzati  per  la  diagnosi  della resistenza;
 6)  metodi  di  laboratorio  utilizzati  per  individuare i ceppi microbici;
 7) metodi utilizzati per la raccolta dei dati. B. Requisiti specifici.
 Gli  Stati  membri  devono garantire che il sistema di sorveglianza fornisca  informazioni  pertinenti  almeno  in  ordine  a  un  numero rappresentativo di isolati di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter  coli  prelevati  da  bovini,  suini e pollame, nonche' prodotti alimentari di origine animale derivati da tali specie.
 |  |  |  | Allegato III (articolo 7, comma 4)
 DATI DA RIPORTARE NELLE RELAZIONI
 A NORMA DELL'Art. 8
 La  relazione  di  cui  all'articolo 8,  deve  contenere  almeno le informazioni  di  cui  sotto.  Le  parti  da  A a D si applicano alle relazioni  sulla  sorveglianza  effettuata  a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6.   La   parte  E  si  applica  alle  relazioni  sulla sorveglianza effettuata a norma dell'articolo 7.
 A.  Per  ciascuna  zoonosi e ciascun agente zoonotico devono essere forniti   inizialmente   i  seguenti  dati  (successivamente  occorre riferire soltanto i cambiamenti):
 a) sistemi  di  sorveglianza  (metodi  di campionatura, frequenza della  campionatura,  tipo  di campioni, definizione del caso, metodi diagnostici utilizzati);
 b) strategia di vaccinazione e altre iniziative di prevenzione;
 c) meccanismo e, se del caso, programmi di controllo;
 d)  misure  da adottare in caso di risultanze positive o per casi isolati;
 e) sistemi di notifica attuati;
 f) descrizione  dell'evoluzione  della zoonosi e/o dell'infezione nel Paese.
 B. Dati che devono essere forniti annualmente:
 a) popolazione  animale  interessata (oltre alla datazione i dati si riferiscono a):
 - numero di allevamenti o branchi,
 - numero totale dei capi, e,
 - se pertinenti, i metodi di produzione applicati;
 b) numero  e  descrizione  generale dei laboratori e istituti che sono tenuti a effettuare la sorveglianza.
 C.  Ogni  anno  devono  essere  fornite  le  seguenti  informazioni dettagliate  per ciascun agente zoonotico e per ciascuna categoria di dati interessata, indicandone le conseguenze:
 a) modifiche dei sistemi gia' illustrati;
 b) modifiche nei metodi precedentemente descritti;
 c) esiti  delle  indagini  e di ulteriori individuazioni od altri metodi  di  individuazione  nei  laboratori  (separatamente  per ogni categoria);
 d) valutazione  a  livello  nazionale  della  situazione recente, delle tendenze e dell'origine delle infezioni;
 e)rilevanza in quanto infezione zoonotica;
 f) rilevanza  per  l'uomo,  in  quanto  all'origine di focolai di infezione  umana, dei risultati rilevati negli animali e nei prodotti alimentari;
 g) strategie  di  controllo  riconosciute  che  potrebbero essere poste in atto per impedire o minimizzare la trasmissione degli agenti zoonotici all'uomo;
 h) se del caso, eventuali interventi specifici decisi nello Stato membro  o  proposti per l'intera Comunita' alla luce della situazione recente. D. Notifica dei risultati degli esami.
 I  risultati devono riferire il numero delle unita' epidemiologiche sottoposte  ad  indagine  (branchi,  allevamenti,  campioni, partite) nonche'  il  numero  dei  campioni risultati positivi a seconda della classificazione   dei   casi.  Ove  necessario,  la  descrizione  dei risultati  deve evidenziare la distribuzione geografica delle zoonosi o degli agenti zoonotici. E. Dati relativi ai focolai di tossinfezione alimentare:
 a) numero complessivo dei focolai in un anno;
 b) numero  di  persone  morte  o colpite da infezione a causa dei focolai;
 c) agenti responsabili dei focolai, e, ove possibile, sierotipo o altra   descrizione  definitiva  di  tali  agenti.  Qualora  non  sia possibile   individuare   l'agente  responsabile  dell'infezione,  e' necessario spiegarne le ragioni;
 d) prodotti  alimentari  implicati  nel  focolaio  d'infezione ed altri veicoli di infezione potenziali;
 e)    identificazione    della    tipologia    del    luogo    di produzione/acquisto/acquisizione/consumo   del   prodotto  alimentare incriminato;
 f) fattori  collaterali,  per  esempio  carenze  igieniche  nella trasformazione dei prodotti alimentari.
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