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| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 16 maggio 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  045/02  del  9  gennaio  2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Sey International S.r.l.», in fallimento, in Torino. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
 Vista  la  convenzione  di  concessione  n. 45/02 stipulata in data 9 gennaio 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la  «Sey  International  S.r.l.»  per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, via Ancona n. 3;
 Considerato  che  il  tribunale di Torino, con sentenza n. 1797 del 1° luglio  2004, ha dichiarato il fallimento della «Sey International S.r.l.»;
 Considerato    che    l'Amministrazione    con   provvedimento   n. 2005/6517/COA/BNG  del  10 febbraio  2005  ha  comunicato  alla  «Sey International  S.r.l.»,  in  fallimento,  l'avvio del procedimento di revoca  della concessione n. 45/02 e di escussione della fidejussione prestata  a  garanzia  degli  adempimenti convenzionali, in quanto lo stato   di   fallimento   costituisce   motivo  di  esclusione  dalla partecipazione   alla   gara,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e del paragrafo 13, lettera b) del bando  di  gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del Bingo  e  l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.  29,  istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze dichiara  la  decadenza  dalla  concessione  quando  vengano  meno  i requisiti  per  l'attribuzione  della  concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;
 Considerato che l'Amministrazione ha inoltrato domanda al tribunale civile  di  Torino  ex  art.  93  L.F.  per  l'ammissione  al passivo fallimentare   dell'importo   totale   di   Euro 550.015,15,  di  cui Euro 516.457,00  a  titolo  di risarcimento del danno derivante dalla cessazione  dell'attivita' ed Euro 33.558,00 per il mancato pagamento del  prelievo  erariale  per  l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo prelevate presso l'ufficio regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta dal 23 ottobre 2003 al 2 dicembre 2003;
 Considerata  la  decisione  del giudice delegato di ammissione allo stato  passivo  in  via  chirografaria  dell'intero  credito  vantato dall'Amministrazione nei confronti della «Sey International S.r.l.»;
 Considerato  che e' necessario concludere il procedimento di revoca della   concessione   n.   45/02   avviato  con  la  citata  nota  n. 2005/6517/COA/BNG del 10 febbraio 2005;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5,  lettera h) e dell'art.  15  della  citata convenzione e' previsto rispettivamente, l'obbligo   del  concessionario  di  «garantire  la  continuita'  del servizio  per  almeno  undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana,  compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore  al  giorno»  e  che  la  «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
 Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di assicurare  la  continuita' del servizio comporta un danno erariale e diretto,  in  quanto  solo  dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine  l'entrata  erariale  e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione  prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
 Considerato  che  ai  fini  della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15  ha  scadenza  in  data 9 gennaio 2008 e che la «Sey International S.r.l.» ha cessato l'attivita' in data 3 giugno 2004;
 Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco  nella  sala in questione dal mese di giugno 2004 all'8 gennaio 2008 cioe' per un periodo di circa quarantatre mesi;
 Considerato  che nella sala Bingo di Torino, via Ancona n. 3, dalla data  di inizio dell'attivita' (gennaio 2002) alla data di cessazione dell'attivita'  (giugno 2004), sono state vendute cartelle, secondo i dati  di  gioco  trasmessi  al  centro  di  controllo,  per un valore complessivo  di  Euro 6.997.881,35,  che  corrisponde  ad  un'entrata erariale  complessiva  (pari  al 23,80%) di Euro 1.665.495,76 e media mensile  di  Euro 57.430,89  e,  quindi,  ad  un  danno  erariale  di Euro 2.469.528,20  (Euro 57.430,89x  43  mesi),  che rende escutibile l'intero  importo  della  cauzione  di  cui  all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati in premessa,   e'  revocata,  nei  confronti  della  «Sey  International S.r.l.»,  in  fallimento,  la  concessione di cui alla convenzione n. 45/02  del  9 gennaio  2002  relativa  alla sala-Bingo in Torino, via Ancona n. 3.
 Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si dispone l'incameramento dell'atto  di  fidejussione  n.  120163  del 31 dicembre 2001, emesso dalla «Fideurass S.p.a.» di Euro 516.457,00, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Sey International S.r.l.».
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 16 maggio 2006
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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