Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 maggio 2006
Revoca della concessione n. 045/02 del 9 gennaio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Sey International S.r.l.», in fallimento, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
Vista la convenzione di concessione n. 45/02 stipulata in data 9 gennaio 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Sey International S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, via Ancona n. 3;
Considerato che il tribunale di Torino, con sentenza n. 1797 del 1° luglio 2004, ha dichiarato il fallimento della «Sey International S.r.l.»;
Considerato che l'Amministrazione con provvedimento n. 2005/6517/COA/BNG del 10 febbraio 2005 ha comunicato alla «Sey International S.r.l.», in fallimento, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 45/02 e di escussione della fidejussione prestata a garanzia degli adempimenti convenzionali, in quanto lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e del paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del Bingo e l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del Bingo dispone che il «Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;
Considerato che l'Amministrazione ha inoltrato domanda al tribunale civile di Torino ex art. 93 L.F. per l'ammissione al passivo fallimentare dell'importo totale di Euro 550.015,15, di cui Euro 516.457,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla cessazione dell'attivita' ed Euro 33.558,00 per il mancato pagamento del prelievo erariale per l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo prelevate presso l'ufficio regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta dal 23 ottobre 2003 al 2 dicembre 2003;
Considerata la decisione del giudice delegato di ammissione allo stato passivo in via chirografaria dell'intero credito vantato dall'Amministrazione nei confronti della «Sey International S.r.l.»;
Considerato che e' necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 45/02 avviato con la citata nota n. 2005/6517/COA/BNG del 10 febbraio 2005;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera h) e dell'art. 15 della citata convenzione e' previsto rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 ha scadenza in data 9 gennaio 2008 e che la «Sey International S.r.l.» ha cessato l'attivita' in data 3 giugno 2004;
Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di giugno 2004 all'8 gennaio 2008 cioe' per un periodo di circa quarantatre mesi;
Considerato che nella sala Bingo di Torino, via Ancona n. 3, dalla data di inizio dell'attivita' (gennaio 2002) alla data di cessazione dell'attivita' (giugno 2004), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, per un valore complessivo di Euro 6.997.881,35, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 1.665.495,76 e media mensile di Euro 57.430,89 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 2.469.528,20 (Euro 57.430,89x 43 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della «Sey International S.r.l.», in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 45/02 del 9 gennaio 2002 relativa alla sala-Bingo in Torino, via Ancona n. 3.
Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento dell'atto di fidejussione n. 120163 del 31 dicembre 2001, emesso dalla «Fideurass S.p.a.» di Euro 516.457,00, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della «Sey International S.r.l.».
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 16 maggio 2006
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
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