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| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Istituzione dell'Universita' telematica non statale «Pegaso». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999, n. 509 con il quale  e'  stato  approvato,  ai  sensi dell'art. 17, comma 95, della legge   15 maggio   1997,   n.  127,  il  regolamento  recante  norme sull'autonomia didattica degli atenei;
 Visti  i  decreti  ministeriali  4 agosto  2000 con il quale sono state  determinate  le  classi delle lauree e 25 novembre 2005 con il quale  e'  stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270, con il quale  sono  state  apportate  modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
 Visto  il  piano  di azione della commissione dell'Unione europea del  24 maggio  2000  e  28 marzo  2001  Piano  d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;
 Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C 204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
 Vista  la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione   e   delle  comunicazioni  (TIC)  nei  sistemi  di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
 Preso   atto  che  la  predetta  proposta  di  decisione  intende supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello universitario;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
 Considerato  che  il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con  decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»
 Visto  il  decreto  interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono  stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi  di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle  istituzioni  universitarie  abilitate  a  rilasciare  i titoli accademici  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Visto  il  decreto  interministeriale  del  15 aprile 2005 con il quale  sono  state  approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
 Vista    la   successiva   nota   di   indirizzo   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, adottata in data 4 dicembre  2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti   della   programmazione  universitaria  e  le  indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non   statali   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  predetto  decreto interministeriale 17 aprile 2003;
 Vista   l'istanza  presentata  in  data  30 maggio  2005  per  la costituzione di una universita' telematica denominata «Pegaso»;
 Preso  atto  che  la  predetta  istanza  e'  stata  integrata  da successive  documentazioni  trasmesse  in  data 1° febbraio 2006 e in data 28 febbraio 2006;
 Visti  i  pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 1° dicembre 2005 e del 6 aprile 2006;
 Visti  i  pareri resi dal Comitato per la valutazione del sistema universitario  comunicati con nota prot. 745 del 3 ottobre 2005 e con nota prot. 133 del 1° marzo 2006;
 Rilevato   che   la  programmazione  dell'offerta  formativa  del suddetto  Ateneo  telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e' istituita l'Universita' telematica «Pegaso».
 2.  L'Universita'  e'  autorizzata  ad  istituire  ed  attivare i seguenti   corsi   di  laurea  e  laurea  magistrale  afferenti  alle sottoindicate facolta':
 facolta' di giurisprudenza:
 giurisprudenza (classe LMG/01);
 facolta' di scienze umanistiche:
 scienze dell'educazione e della formazione (classe 18).
 3.  I  corsi  di laurea e di laurea magistrale di cui al comma 2, per  i  fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile  2003,  sono  accreditati  per  il  rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  approvati  lo  statuto  ed  il regolamento didattico di Ateneo  dell'Universita'  telematica  di  cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Al   termine   del   terzo   e  quinto  anno,  di  attivita' dell'Universita'  telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per   la   valutazione   del  sistema  universitario  provvedera'  ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei    rapporti   annuali   del   nucleo   di   valutazione   interno dell'Universita' stessa.
 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | Allegato Universita' telematica "Pegaso"
 STATUTO
 Articolo 1
 
 1.  E'  istituita  l'Universita'  Telematica  "PEGASO"  di seguito denominata Universita' UNIPEGASO, con sede centrale in Napoli.
 
 2.  L'Universita'  UNIPEGASO  nasce  con la finalita' specifica di dare  completa  attuazione  a  quanto  affermato  dall'art.  27 della Dichiarazione   Universale   dei  diritti  dell'uomo  in  materia  di istruzione  del  10  dicembre  1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana  che  garantisce  a  tutti i cittadini il diritto a ricevere quella  istruzione  che  contribuisca  alla formazione dell'individuo ponendo  tutti  i  capaci  e  meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo  utile  nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
 
 3.   Per   il   perseguimento  di  tali  obiettivi,  l'Universita' UniPegaso, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere,  oltre  all'attivita'  di ricerca e di studio, attivita' di formazione  mediante  l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza  con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale  fine  l'Universita'  adotta  ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento  dei  giovani  nel  mercato  del  lavoro  e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
 
 4.  L'Universita'  appartiene  alla  categoria  delle  istituzioni previste   dall'articolo   1,  n.  2  del  testo  unico  delle  leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.
 
 5.  L'Universita'  e'  autonoma  ai  sensi  dell'articolo 33 della Costituzione  e  pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa  e  disciplinare  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai regolamenti generali e speciali sull' ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
 Articolo 2
 
 1.   L'Universita'   e'   promossa   e  sostenuta  dalla  societa' "Universita'  Telematica  Pegaso  S.p.A.", con sede in Napoli, che ne assicura  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  e  provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
 
 2.  Allo  sviluppo  dell'Universita'  potranno altresi' concorrere soggetti  pubblici  e  privati  interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
 
 3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi  e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
 
 4.   Per   il   perseguimento   dei  propri  scopi  istituzionali, l'Universita'  sviluppa  la  ricerca  e  svolge  attivita' didattiche sperimentali  nonche'  attivita'  a  queste  collegate,  anche con la collaborazione  e  il  supporto  di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
 
 5.  Per  assicurare  il  costante miglioramento dei propri livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
 
 6.  Per  favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei   propri   fini   istituzionali   l'Universita'   garantisce   la circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  della propria sede.
 
 7.  L'Universita'  puo'  partecipare  a  societa' o ad altre forme associative   di   diritto   privato   per  l'ideazione,  promozione, realizzazione  e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque,  strumentali  alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
 
 L'Universita'  puo'  definire  convenzioni  dirette  a regolare le modalita'  di  partecipazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi. La partecipazione di cui sopra e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
 Articolo 3
 
 1. Sono organi centrali dell'Universita':
 a) il Consiglio di Amministrazione;
 b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 c) il Comitato esecutivo;
 d) il Rettore;
 e) il Senato Accademico;
 f) il Nucleo di Valutazione Interno;
 g) il Collegio dei Revisori dei conti.
 
 2.  Gli  Organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve  le norme del presente Statuto 2
 
 2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
 a) i Consigli di Facolta';
 b) i Consigli di Corso di studio;
 c) i Dipartimenti.
 Articolo 4
 
 1. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:
 a)  il  Presidente della societa' Universita' Telematica "PEGASO" S.p.A. o suo delegato;
 
 b)  quattro rappresentanti designati dalla Universita' telematica "Pegaso"  S.p.A.,  di cui almeno uno scelto tra i professori di ruolo dell'Universita';
 c) il Rettore;
 d) il prorettore vicario;
 e)  un professore per ogni facolta' eletto da docenti in servizio presso le stesse, non componente del Senato Accademico;
 f)   un   rappresentante  del  Governo  designato  dal  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica;
 g) un rappresentante dei ricercatori eletto dagli stessi;
 h)  un  rappresentante  degli  studenti  in corso all' atto della nomina,  (eletto  tra gli iscritti alla laurea di primo livello, alla laurea  magistrale  e  ai  dottorati  di ricerca); lo stesso resta in carica non oltre il conseguimento del corso di studi cui e' iscritto; in  tal  caso  subentra il primo dei non eletti fino al rinnovo delle rappresentanze  elettive  dei  docenti  e  ricercatori.  L'elettorato attivo  e'  riservato  a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso;
 i) un rappresentante del personale non docente;
 j)  il  direttore  generale con voto consultivo e con funzioni di segretario.
 
 2.   Possono   essere  chiamati  a  far  parte  del  Consiglio  di Amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di organismi  pubblici  e  privati  i  quali  si impegnano a versare per almeno    un    triennio   un   contributo   per   il   funzionamento dell'Universita'  il  cui  importo minimo e' determinato con delibera del Consiglio stesso.
 
 3.  La  mancata  designazione  di  una  o  piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio.
 
 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle  lettere  a),  b),  c)  d)  e)  del  comma  1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' ed il vice Presidente.
 
 5.  I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 Articolo 5
 
 1. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente esercitano le  funzioni  che  ad essi sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiori in vigore, oltre a quelle previste dal presente Statuto.
 
 Esso  svolge  attivita'  di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita'   e   sovrintende   alla   gestione  amministrativa, finanziaria  ed  economico-patrimoniale,  in  particolare  spetta  al Consiglio di Amministrazione:
 a)  determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
 b)  decidere  sulle  questioni  patrimoniali  dell'Universita'  e provvedere  alla  approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita';
 c)  deliberare  sui  fondi  da  destinare  alle  Facolta'  ed  ai Dipartimenti  per  il  funzionamento,  previo  parere  vincolante del Senato accademico;
 d)  deliberare  sui  fondi  da destinare al Senato accademico per finanziare i progetti di ricerca presentati dai docenti;
 e)  deliberare,  su  proposta  vincolante  del senato accademico, l'attivazione  o  disattivazione  dei  singoli  corsi  di  studio ivi compresi i dottorati di ricerca;
 f) nominare il Rettore tra i docenti di prima fascia;
 g)   provvedere,  con  maggioranza  dei  due  terzi,  dei  propri componenti  in  carica,  sentito il Senato accademico, in ordine alle modifiche del presente Statuto;
 h)  deliberare  il  regolamento  generale di ateneo e le relative modifiche  su proposta del comitato esecutivo se nominato, sentito il senato accademico e da approvare secondo le norme vigenti;
 i)  deliberare  su  proposta  vincolante del Senato Accademico il Regolamento  didattico di Ateneo e le relative modifiche da approvare secondo le norme vigenti;
 j)  deliberare,  su proposta vincolante del Senato Accademico, in merito  alle  chiamate  dei  professori  di  ruolo,  alla  nomina dei ricercatori, alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, secondo le norme vigenti;
 k)  delibera,  su  proposta  vincolante del Senato accademico, il regolamento del personale docente;
 l)  deliberare  sulle  assunzioni  del  personale  non  docente e adottare  i  provvedimenti  per la cessazione del rapporto di lavoro, con   esclusione   delle   risoluzioni   dovute  a  dimissioni  o  al raggiungimento del limite di eta';
 m)  deliberare,  sentito  il  Comitato  esecutivo se nominato, il regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita' dell'Universita'  da  approvare  secondo  le  norme  vigenti, nonche' quello  per  la  disciplina  dello  stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
 n)  deliberare l'attivazione di' eventuali sedi decentrate, anche all'estero,  nel  rispetto  della normativa vigente sentito il Senato accademico;
 o)  deliberare  il  regolamento  studenti  su proposta del Senato accademico;
 p)  deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli Organi;
 q)  deliberare  sui  criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;
 r) determinare, sentito il Consiglio di Facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
 s) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio  e  di  perfezionamento  e degli assegni di ricerca sentito il Senato accademico;
 t)   deliberare  eventuali  ulteriori  regolamenti  necessari  al funzionamento  dell'Universita'  sentito  il  Senato Accademico ed il Comitato esecutivo se nominato;
 u)  nominare,  su  proposta  del  Senato accademico, i membri del Nucleo  di valutazione interno e approvare il relativo regolamento di funzionamento;
 v)    deliberare   su   ogni   altro   argomento   di   interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
 w)  affidare  a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.
 
 3.  Il  Consiglio  di Amministrazione e' convocato dal Presidente, ovvero  su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti nominati, mediante  lettera  raccomandata  spedita  ai componenti del consiglio almeno  dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i  quali  la  convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma spedito   almeno   tre   giorni   prima   dell'adunanza   stessa.  La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
 
 4.  Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a  maggioranza  dei  presenti.  In caso di parita' di voti prevale il voto  espresso  dal  Presidente  del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio  di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed  ogni  qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 
 5.  I  componenti  il  consiglio  di  amministrazione, nominati in sostituzione  di  altri,  rimangono  in  carica per il periodo per il quale  sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a  mancare  la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.
 Articolo 6
 
 1.  Il  Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed e' rieleggibile.
 
 2. Il Presidente:
 a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
 b)   convoca   e   presiede   le   adunanze   del   Consiglio  di Amministrazione e della Giunta ove costituita;
 c)  cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri Organi in materia scientifica e didattica;
 d)  adotta,  in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza  del  Consiglio,  al  quale gli stessi sono sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva;
 e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti necessari per l'esecuzione delle delibere;
 f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo Statuto.
 Articolo 7
 
 1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione puo' costituire un Comitato esecutivo, quale sua emanazione operativa, composta:
 - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dal Rettore;
 - da  tre  consiglieri  delegati,  di cui almeno uno scelto tra i professori, nominati a maggioranza tra i membri del Consiglio stesso;
 - dal Direttore amministrativo, con voto consultivo.
 
 Possono  essere  invitati  a  partecipare  al  Comitato  esecutivo Presidi  di  Facolta',  Presidenti  di Corsi di Laurea o Direttori di Dipartimento  allorche'  vengano  trattate  materie di loro specifica competenza.   La  funzione  di  segretario  del  comitato  stesso  e' esercitata dal direttore amministrativo.
 
 2.  Il  Consiglio  di  amministrazione,  con la stessa delibera di istituzione   del  Comitato  esecutivo  individua  analiticamente  le funzioni  operative  delegate  al  Comitato  stesso.  In  nessun caso possono essere delegate le funzioni di programmazione e controllo.
 
 3. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente con preavviso di   almeno   tre  giorni.  Il  comitato  esecutivo  puo'  deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le  deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza dei voti validamente espressi.  Il  comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.
 Articolo 8
 
 1.  Il  Rettore  e'  nominato  ai  sensi  dell'art. 5 del presente Statuto tra i docenti di prima fascia dell'Ateneo.
 
 2.   Il   Rettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo'  essere riconfermato.
 
 3. Il Rettore:
 a)    riferisce   con   relazione   annuale   al   Consiglio   di Amministrazione     sull'attivita'     scientifica     e    didattica dell'Universita';
 b)   convoca   e   presiede  il  Senato  accademico,  assicurando l'esecuzione delle relative delibere;
 c)  cura  l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
 d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 e)  provvede  all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
 f)  esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente, ricercatore e degli studenti;
 g)  rappresenta  l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
 h) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione  universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
 
 4.   Il  Rettore  puo'  designare,  con  proprio  decreto,  tra  i professori  ordinari dell'Universita' un pro-Rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento, assenza o delega.
 
 5.  Il  Rettore puo' nominare con proprio decreto delegati, scelti tra  il  personale  docente e i ricercatori, cui demandare specifiche funzioni relative alle attivita' dell'Ateneo.
 
 6.  Provvede  alla nomina dei professori di ruolo, dei ricercatori di  ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca ai sensi delle norme vigenti.
 Articolo 9
 
 1.  Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo  presiede,  dal  pro-Rettore  vicario e dai Presidi delle Facolta' istituite.
 
 2.  L'ordine  del  giorno  delle  sedute  del Senato Accademico e' comunicato   al   Presidente   del   Consiglio   di   Amministrazione dell'Universita'  che puo' essere invitato dal Rettore, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato.
 
 3.  Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di   programmazione,  coordinamento  e  di  indirizzo  scientifico  e didattico  che  gli  sono  attribuite  dalle  norme  dell'ordinamento universitario.
 
 In particolare il Senato Accademico:
 a)  elabora ed approva il programma delle attivita' didattiche ed il  piano  di  sviluppo  dei  Corsi  di  studio,  di perfezionamento, specializzazione,  formazione  ed  ogni altra tipologia di iniziativa didattica dell'Ateneo;
 b)  propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
 c)  delibera  le  chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
 d)  stabilisce  i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse finanziarie e gli incentivi per il personale docente;
 e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
 f) approva il regolamento per i fondi di ricerca;
 g) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello   svolgimento   dei   processi  di  insegnamento/apprendimento, l'organizzazione  e  le  modalita' delle verifiche del profitto degli studenti;
 h) ripartisce tra le facolta' i fondi deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 i)   approva  i  progetti  di  ricerca  proposti  dai  docenti  e ripartisce  i  relativi  fondi  di  ricerca  all'uopo  destinati  dal Consiglio di Amministrazione.
 
 4.   Alle  adunanze  del  Senato  Accademico  partecipa  con  voto consultivo  il  Direttore  Generale  il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.
 
 5.  Il  Senato  Accademico  puo'  deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte  a  maggioranza  dei  voti  validamente  espressi. In caso di parita' prevale il voto del Rettore.
 Articolo 10
 
 1.  L'Universita'  adotta  un sistema di valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita' didattiche e di ricerca e degli  interventi  di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un  numero  di  membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
 
 2.   L'Universita'  assicura  al  Nucleo  di  Valutazione  Interno l'autonomia  operativa,  nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni  necessarie  e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
 Articolo 11
 
 1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da  tre  membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
 
 2.  Le  procedure  di  nomina  e di funzionamento del Collegio dei Revisori   dei   conti   sono   determinate   nel   Regolamento   per l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la gestione dell'Universita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.
 
 3.  La  carica  di  Revisore  dei  conti e' incompatibile, oltre a quelle   previste   dalla   norma,  con  qualsiasi  incarico  interno all'Universita'.
 
 4.  I  membri del Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di  voto,  a  tutte le sedute del Consiglio di amministrazione quando deve  assumere  provvedimenti che comportino entrate o spese a carico del bilancio dell'Universita'.
 Articolo 12
 
 1.   Le   Facolta'   hanno   autonomia  scientifica  e  didattica, nell'ambito  del  presente  Statuto  e  hanno  il compito primario di promuovere  e  organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 
 2. Sono organi della Facolta':
 a) il Preside;
 b) il Consiglio di Facolta'.
 
 3.  Il  Preside  rappresenta  la  Facolta', ne promuove e coordina l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'.
 
 In particolare il Preside:
 a)  convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
 b)  vigila  sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
 c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta';
 d) e' membro di diritto del Senato Accademico;
 e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
 
 4.  Il  Preside  viene  eletto  dal  Consiglio  di  facolta' tra i professori  prima  fascia  in  regime  di impegno a tempo pieno ed e' nominato  dal  Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
 
 5.  La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della  Facolta'.  Le  modalita'  di  svolgimento  delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
 Articolo 13
 
 1.  Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia.  Fanno parte inoltre del Consiglio  di  Facolta',  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari.
 
 Il   regolamento   generale   di   Ateneo   potra'   prevedere  la partecipazione  al  Consiglio  di  Facolta'  anche  dei  professori a contratto.
 
 Le  modalita'  di  funzionamento  di ciascun Consiglio di Facolta' sono  stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
 
 2. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
 a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della  Facolta',  ai  fini  della  definizione  dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 b)   la   programmazione   e   l'organizzazione  delle  attivita' didattiche   in  conformita'  alle  deliberazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Senato Accademico;
 c)  la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura a posti di ruolo degli insegnamenti attivati;
 d)  la  formulazione  delle  proposte  in  ordine  ai  criteri di ammissione ai corsi di studio;
 e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
 Articolo 14
 
 1.  Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' puo'  rilasciare  i  titoli  accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale  n.  270  del  22  ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
 
 2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di  servizi  didattici  integrativi  nonche'  ogni  altra  iniziativa formativa  di  ogni  ordine  e  grado  che  la legge attribuisce alle Universita'.
 
 3.  In  attuazione  dell'art.  1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999   n.   4,   l'Universita'  puo'  attivare,  disciplinandoli  nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta  formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.
 Articolo 15
 
 Compito   primario  dell'Ateneo  e'  favorire  lo  sviluppo  della ricerca.   A   tal   fine   prevede   la  costituzione  di  specifici Dipartimenti.  Ai  dipartimenti  afferiscono  i  docenti  strutturati dell'Ateneo,   i  ricercatori,  i  contrattisti,  gli  assegnisti,  i dottorandi e i docenti a contratto.
 
 Il  dipartimento  elegge nel suo seno un direttore preferibilmente tra i docenti di prima fascia.
 
 1.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di ricerca, di consulenza professionale  e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
 
 2.    L'Universita'    collabora   con   Organismi   nazionali   e internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
 
 3.   Al   fine   di   realizzare  la  cooperazione  internazionale l'Universita'  puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere   e   incoraggiare   scambi   internazionali  di  docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
 Articolo 16
 
 1.  Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14  comma  1  del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico  di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi  di  studio  di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.
 
 2.  Il  Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del    Senato    Accademico,   dal   Consiglio   di   Amministrazione dell'Universita'.
 Articolo 17
 
 1.  Gli  insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico  di  Ateneo  sono  impartiti  da professori universitari di prima  e  di  seconda  fascia,  da  ricercatori  nonche'  da  esperti idoneamente   qualificati  sulla  base  delle  vigenti  disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
 
 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli   di   insegnamento   corrispondenti  ad  argomenti  specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
 
 3.   Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento economico  e  di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si  osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali.
 
 4.  In  conseguenza  dell'assunzione  in  servizio di ruolo per il proprio  personale  docente  e  ricercatore  l'Ateneo  provvedera'  a sottoscrivere   polizza   fidejussoria   bancaria  a  garanzia  dello stipendio,  dei versamenti contributivi, assicurativi e di ogni altro onere  connesso  da sostenere fino al conseguimento dell'eta' massima pensionabile  e  cio'  anche  in caso di chiusura o sospensioni delle attivita' dell'Universita'.
 
 5. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano   in   ruolo   con   l'anzianita'   maturata  alla  data  del trasferimento   quali   professori   di   ruolo  presso  le  medesime Universita' statali e non statali.
 
 6.  Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori  di  ruolo  in  altre  Universita',  o  studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
 
 7.  Contratti  di  insegnamento  possono  essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
 
 8. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato  al  grado  di  qualificazione  ed  al livello di impegno richiesto.
 Articolo 18
 
 1.  I  docenti  di  ruolo  e  i professori a contratto svolgono le attivita'  di  insegnamento  e di accertamento coordinate nell'ambito delle  strutture  didattiche  al  fine  di  perseguire  gli obiettivi formativi prefissati.
 
 2.  L'attivita'  di  ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell' Universita'.
 
 3.  L'Universita',  al  fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze,  fondamento  dell'insegnamento  universitario, fornisce a ciascun  docente  e  ricercatore  gli  strumenti  e  i  finanziamenti necessari allo svolgimento della ricerca.
 Articolo 19
 
 1.  In  sede  di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo  non  superiore  a  mesi  36,  le  funzioni  del Consiglio di Amministrazione,  dei  Consigli  di  Facolta' e del Senato Accademico sono  svolte  da  un  Comitato  tecnico  organizzatore costituito dal Presidente  della  "Universita'  telematica  "Pegaso" S.p.A." e da un massimo  di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della  societa' stessa, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di  professori  universitari. A questi ultimi, costituiti in comitato ristretto,  e'  riservata  l'assegnazione  di  incarichi di docenza e quant'altro inerisce il personale docente.
 
 2.  Il  Comitato  tecnico  organizzatore  assume  le deliberazioni necessarie  per  il  funzionamento  dell'Universita'  e per la nomina degli organi ordinari.
 
 3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera', progressivamente, dalle sue  funzioni all'atto di insediamento degli organi ordinari previsti dal presente Statuto.
 Articolo 20
 
 Il  Direttore Generale dell'Universita' e' assunto su proposta del Rettore  con  contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre  anni  rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
 Il  contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale   e  provvede  alla  definizione  del  relativo  trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
 Articolo 21
 
 Qualora   l'Universita'  Telematica  debba  per  qualsiasi  motivo cessare  le  sue  attivita',  essere  privata  della  sua autonomia o estinguersi,  ogni  sua  attivita'  patrimoniale  sara'  devoluta dal Consiglio  di  Amministrazione alla l'Universita' Telematica "PEGASO" S.p.A.
 Articolo 22
 
 1.  Il  Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  ai  sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
 
 2.  Il  presente  Statuto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 U N I V E R S I T A' T E L E M A T I C A
 
 " P E G A S O "
 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
 TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO
 
 L'offerta   formativa   dell'Universita'   Pegaso  fa  riferimento all'art.  3  del  decreto  22 ottobre 2004, n. 270 recante "Criteri e procedure  di  accreditamento  dei  corsi  di studio a distanza delle Universita'  statali  e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici".
 
 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 a.  per corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di  Specializzazione,  come  individuati  nell'art. 3 del Regolamento recante  norme  concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
 b.  per  titoli  di  studio,  la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma  di  Specializzazione,  il  Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati nell'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 c. per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le  procedure  di  cui  all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio  1997,  n.  127  e  successive  modificazioni,  e  recanti  la definizione  delle  Classi  di  appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi  obiettivi formativi qualificanti, delle attivita' formative indispensabili  per  conseguirli  e  del numero minimo di crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare;
 d.  per classe di appartenenza dei Corsi di studio, l'insieme dei Corsi   di  studio,  comunque  denominati,  individuati  dai  Decreti ministeriali;
 e.  per  Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341,  nonche'  all'art.  12  del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;
 f.  per  Ordinamento  Didattico  di un Corso di studio, l'insieme delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  Corso di studio, come specificato dall'art. 11 del D.M. 270/04;
 g.  per  settore  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
 h.    per    ambito   disciplinare,   un   insieme   di   settori scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 i.  per  credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio;
 j.  per  obiettivi  formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che   caratterizzano   il   profilo   culturale  e  professionale  al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato;
 k. per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle  Universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di auto apprendimento;
 l.   per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'  formative universitarie  ed  extra  universitarie  specificate  nel Regolamento didattico  del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
 Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo
 
 1.  Il  presente  regolamento  didattico  di  Ateneo  definisce  e disciplina:
 a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 b.   le   attivita'   ed  i  servizi  didattici  integrativi,  di orientamento,  di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
 c.  i  principi  generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
 d.  i  criteri  per  il  riconoscimento  anche parziale, di studi compiuti presso Universita' straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.
 Art. 2 Strutture didattiche
 
 1.  Le Facolta' sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
 
 2. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno.
 
 3.  L'elenco  delle  Facolta'  istituite  e'  allegato al presente regolamento.
 
 4.  I  Dipartimenti  sono  le  strutture  nelle quali si svolge la ricerca,  vi  aderiscono  le  discipline  afferenti essi coadiuvano i corsi di studio nell'organizzazione dell'attivita' didattica.
 Art. 3 Corsi e titoli di studio
 
 1.  L'Universita'  "Pegaso"  utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere  accessibili  all'utente  i  corsi  di  studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
 
 2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea  Magistrale  (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di  ricerca  (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti  titoli  sono  conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.
 
 3.  L'Ateneo  puo' attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
 
 4.  I  corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati  anche  in  collaborazione  con  enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.
 
 5.  Il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  avviene secondo le modalita' previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
 
 6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli  di  cui  al  presente  articolo anche congiuntamente ad altri atenei  italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la  durata  dei  corsi  di studio puo' essere variamente determinata, fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 8 del D.M. n. 270/04 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.
 
 7.  Il  Senato  Accademico  esamina  annualmente  le  proposte  di attivazione  di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
 
 8.  Il  Senato  Accademico  ha  il  compito  di adeguare l'offerta didattica   dell'Ateneo  procedendo,  previo  parere  del  Nucleo  di Valutazione,  alla  revisione  triennale,  dell'elenco  dei  corsi di studio   attivati   dall'Ateneo  anche  attraverso  la  verifica  del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
 
 9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:
 
 a. la denominazione;
 b. la relativa classe di appartenenza;
 c. gli obiettivi formativi;
 d.  il  quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
 e. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
 f. la caratteristica della prova finale.
 
 Gli  ordinamenti  didattici  relativi  ai corsi di studio attivati sono  allegati  al  presente  regolamento  e  ne  costituiscono parte integrante.
 
 10.  L'ordinamento  didattico  di  ciascun  corso di studio dovra' consentire   la   massima   flessibilita'  di  fruizione  dei  corsi, permettendo  sia  la  selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili,  sia  la  diluizione  di  tali  crediti  su  un  ambito pluriennale.
 
 11.  Per  i  fini  di  cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione  didattica  dei corsi di studio valorizza al massimo le  potenzialita'  delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita',    l'interattivita'    dei    materiali   didattici, l'interattivita'   umana,   l'adattivita',   Iinteroperabilita'   dei sottosistemi.
 
 12.  I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso  didattico  da  vincoli  di  presenza  fisica  o  di  orario specifico  e  il  monitoraggio  continuo del livello di apprendimento attraverso  il  tracciamento  del  percorso  e  attraverso  frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
 Art. 4 Strutture didattiche telematiche
 
 1.  La  definizione  dei criteri e dei requisiti e' fondamentale e necessaria  per  l'attivazione delle strutture didattiche telematiche al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  formative  degli  utenti  per consentire  il  raggiungimento dell'obiettivo e del risultato finale, ovvero  l'acquisizione  e  la  certificazione  delle competenze e del credito  formativo,  unitamente al conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dai corsi di studio.
 
 2.  La  piattaforma  tecnologica offre a studenti, tutor, docenti, amministratori, la massima flessibilita' e completezza nella gestione di  ogni  singola  attivita'  necessaria  all'erogazione  di Corsi di Studio   a   distanza,  dal  momento  della  creazione  del  corso  e dell'immagazzinamento    dei    contenuti    didattici,    a   quello dell'effettiva  erogazione  del  corso,  a  quello  del  monitoraggio dell'attivita'    degli    studenti,   a   quello   delle   procedure amministrative di iscrizione e richiesta di documenti. Il sistema non offre  solo  una  serie  di contenuti didattici organizzati (Learning Content  System  e  Learning  Object),  ma anche una serie di servizi volti  ad  assicurare  interattivita' e partecipazione ai processi di insegnamento ed apprendimento.
 
 3.  Il  sistema  permette un elevatissimo grado di flessibilita' e personalizzazione  dei  vari  corsi  di  studi,  a tutti i livelli di utenza  (studente,  docente,  tutor),  e  si  pone  come obiettivo la creazione  di  un ambiente di apprendimento collaborativo e "sociale" grazie ai tool di comunicazione e al sistema di gestione di gruppi di studenti implementato.
 
 4. Le attivita' formative e i connessi supporti didattici, la loro fruibilita'  e  le  caratteristiche  tecnologiche  della  piattaforma vengono di seguito sintetizzate:
 
 a. Content Aggregation System
 
 E'  il  sistema  di  metadatazione,  aggregazione e packaging dei corsi   che   verranno   erogati.   Basato   su  specifiche  standard internazionali  SCORM 1.2 e progettato con interfacce grafiche che ne permettano  l'utilizzo  ad  utenze  non  altamente informatizzate, il sistema  permette  di  catalogare  e metadatare, gestire, aggregare e ordinare  secondo percorsi stabiliti dai comitati didattici i singoli Learning  Object,  di  qualsiasi  tipo  e  formato essi siano (testo, immagini,  documenti MS Office o Adobe PDF, animazioni, audio, video, etc.).  Oltre  a  permettere  la  creazione  di  "unita'  didattiche" composte  da piu' Learning Objects, e quindi di interi corsi composti da  piu' unita' didattiche, l'utilizzo di linguaggi descrittivi (XML) e  di  vocabolari  condivisi (SCORM) permette il riutilizzo di unita' didattiche,  ma  anche  di  singoli  Learning Objects a un livello di granularita'   minima,   sia  all'interno  della  stessa  piattaforma (riutilizzabilita)  sia  su  piattaforme terze progettate secondo gli standard internazionali (interoperabilita).
 
 b. Learning Content Management System
 
 E' il modulo destinato all'erogazione dei corsi secondo le regole (data  model) impostate su singole lezioni e singoli corsi nella fase di  packaging  e authoring, e che permette la gestione e il controllo dell'attivita' didattico-formativa sui singoli studenti, sui percorsi di studio, sui calendari didattici, da parte di docenti e tutor.
 
 Questo modulo offre allo studente la possibilita' di calibrare il proprio  percorso  di  studi  che  da una parte offre flessibilita' e possibilita' di personalizzazione continua a seconda delle scelte del singolo  studente,  e  dall'altra  dimostra  capacita' di adattivita' rispetto  a  quelli  che sono i reali tempi, modi, stili di fruizione del materiale erogato da parte del singolo studente.
 
 Tutor  e  Docenti,  grazie  al  tracciamento  delle attivita' del singolo  studente  e delle classi di studenti che saranno organizzate potranno seguirne e aggiornarne i percorsi didattici, intervenendo su tempi  di  accesso  alla piattaforma e ai singoli materiali, gestendo valutazione e auto-valutazione in itinere dei progressi effettuati, e avendo  a  disposizione  report di analisi della reale partecipazione alle attivita' di gruppo programmate.
 
 c. Web Publishing System
 
 Questo  modulo  si occupa di "tradurre" gli input provenienti dal LCMS  per  renderli  fruibili attraverso il web. Grande attenzione e' stata prestata a tematiche di usabilita' ed accessibilita': il codice generato  e'  validato  secondo  gli standard W3C, mentre contenuto e rappresentazione  dello  stesso sono gestiti separatamente attraverso fogli di stile ottimizzati a seconda dei media di fruizione (personal computer, webTv, mobile phone, formati stampabili).
 
 I   contenuti  multimediali  piu'  avanzati  sono  pubblicati  in versioni  diverse,  in  modo  da  raggiungere  il  piu'  ampio bacino d'utenza.  L'accessibilita'  alla piattaforma per categorie di utenza svantaggiate   e'   assicurata   grazie   all'implementazione   delle specifiche W3C (WCAG, linee guida WAI) sull'erogazione di servizi web per   i   disabili,   e  in  conformita'  alle  linee  guida  e  alle raccomandazioni  tracciate  dalla Unione Europea e dalle disposizioni nazionali.
 
 d. Strumenti di comunicazione
 
 Per  la creazione di un contesto sociale in rete, e per stimolare gli   studenti   a  modalita'  di  apprendimento  e  studio  di  tipo collaborativo,  grande  attenzione  e'  stata  prestata ai sistemi di comunicazione offerti. L'organizzazione di Chat anche audio e video e forum  permette  sia uno scambio libero studente/studente in ambienti dedicati,  che la creazione di stanze tematiche, gestibili da tutor e docenti, con sistemi di moderazione, e tools automatici per l'analisi quantitativa   delle   interazioni  del  singolo  studente  nei  vari ambienti.  A  tutor  e  docenti  viene  anche data la possibilita' di annotare  valutazioni  sulla  qualita',  e  quindi  non  solo di tipo "quantitativo", delle interazioni del singolo studente e delle classi di studenti. Ulteriori strumenti messi a disposizione sono un sistema di  Weblog  personale,  una  Mailbox  personale  e  un sistema di web instant messaging tra gli utenti online.
 
 e. Aula Virtuale
 
 L'aula    virtuale    si    realizza    attraverso   sistemi   di video-comunicazione  sia  in  collegamenti con videoconferenza sia in videochat.  L'aula virtuale consente la condivisione di applicazioni, lavagna   condivisa,   interazione   didattica  con  TutorlDocente  , somministrazione  di  test,  valutazione  in  itinere dei processi di apprendimento.  Con l'attivazione dell'Agenda online, Tutor e Docenti possono  pianificare  incontri  di  supporto,  seminari  integrativi, sessioni  di  verifica  sincrone,  tutte  le attivita' online vengono registrate  sul  web  in  modo  da  renderle  disponibili a tutti gli studenti   e   di   arricchire  il  patrimonio  di  Learning  Objects disponibile.
 
 f. Modalita' di tutoraggio
 
 Attraverso  i  sistemi  di comunicazione implementati, l'ambiente "Aula  Virtuale"  e  l'amministrazione dell'Agenda Online, il Tutor / Docente   ha  la  possibilita'  di  seguire  gli  studenti  indicando periodicamente  i  contenuti  da approfondire per seguire le scadenze indicate  ad  inizio corso, di proporre e valutare elaborati / test / prove  online,  sia  sincrone  che asincrone, di svolgere sessioni di lezioni online / seminari online programmate nell'agenda.
 
 Oltre a seguire il singolo studente nel suo percorso didattico, a Tutor e Docenti viene data la possibilita' di creare e gestire gruppi di  studenti,  per  permettere  un  lavoro  su  "classi".  Il sistema gestisce la "classe" dotandola di un proprio calendario-agenda online che ne scandisca appuntamenti e compiti singoli, di un'area di lavoro e  scambio  file  per la gestione di progetti di gruppo, di stanze di chat, forum e videochat dedicate alle singole classi.
 
 g. Attivita' amministrative online
 
 Questo   modulo  permette  allo  studente  di  immatricolarsi  ed iscriversi completamente online, effettuando anche il pagamento delle tasse   d'iscrizione,   in   maniera   assolutamente   sicura  grazie all'adozione  di  protocolli di sicurezza per le transazioni online e alla   "cifratura"   dei  dati  personali.  Il  sistema  permette  di immagazzinare, scaricare e stampare documenti riguardanti la carriera accademica   del   singolo   studente,   effettuare   richieste  alla segreteria, iscriversi ad un esame, registrare, valutare ed approvare variazioni personalizzate ai Piani degli studi.
 
 h. Soluzioni tecnologiche
 
 La  piattaforma  e'  organizzata  su una rete di server destinati ognuno   ad  uno  specifico  servizio,  secondo  un'architettura  che privilegia  la  ridondanza  dei  server  per prevenire ogni possibile blocco  del  sistema.  Servizi  diversi  come  lo stage del materiale didattico   (Learning  Object  Repository),  l'erogazione  web  delle informazioni,  l'erogazione  di video su richiesta, la gestione delle transazioni  economiche e dei dati sensibili sono gestite su macchine differenti.   Un   sistema  di  gestione  della  banda  completamente scalabile  garantisce inoltre tempi di risposta immediati, annullando rischi   di  blocco  su  operazioni  sensibili,  e  adattandosi  alla contemporaneita' di un numero elevatissimo di richieste ai server.
 Art. 5 Classi di studio
 
 1.  I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi  formativi, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 270/04.
 
 2.  I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di  studio  appartenenti  alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale.  Essi  sono  individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
 
 3.   Le   Facolta'   interessate  contribuiscono  a  definire  gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Universita'.
 
 4.  Attraverso  apposite convenzioni possono essere attivati corsi di  studio  interateneo  che  saranno  disciplinati  nel  regolamento Didattico di Ateneo.
 Art. 6 Corsi di Laurea
 
 1.  Il  corso  di  Laurea,  eventualmente articolato in piu' di un curricula  ha  l'obiettivo  di  assicurare  allo studente un'adeguata padronanza  di  metodi  e  contenuti  scientifici  generali,  nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 
 2.  Per l'iscrizione al corso di Laurea e' richiesto il diploma di scuola  secondaria  superiore  o di altro titolo di studio conseguito all'estero  e  riconosciuto  idoneo.  La  durata normale del corso di Laurea e' di tre anni, per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
 
 3.  I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea definiscono gli   specifici  requisiti  di  ammissione  e  le  conoscenze  minime richieste   per  l'accesso  e  ne  determinano,  ove  necessario,  le modalita'  di  verifica,  anche  a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
 
 4.  Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non e' adeguata  la  struttura didattica indica specifici obblighi formativi aggiuntivi  da  soddisfare  nel  primo  anno  di  corso,  nelle forme previste dal Regolamento didattico del corso di studio.
 
 5.   Obblighi  formativi  aggiuntivi  sono  assegnati  anche  agli studenti  dei  corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi  ai  corsi  con  una  votazione  inferiore  ad una prefissata votazione minima.
 Art. 7 Corso di Laurea Magistrale
 
 1. Il corso di Laurea Magistrale, eventualmente articolato in piu' di  un  curriculum  ha  l'obiettivo  di  fornire  allo  studente  una formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio  di  attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
 
 2.  Per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale e' richiesta la Laurea,  ovvero  il  possesso  di  altro  titolo di studio conseguito all'estero  e  riconosciuto  idoneo.  La  durata normale dei corsi di Laurea  Magistrale  e'  di  ulteriori due anni dopo la Laurea. Per il conseguimento   della   Laurea   Magistrale  lo  studente  deve  aver conseguito  120  crediti. I regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale   stabiliscono   i   limiti   entro   cui   e'   possibile l'integrazione dei curricula con i relativi crediti mancati.
 
 3.  In  deroga  al  comma  2  e  nei casi previsti dalla legge, e' consentita  l'ammissione  ad  un  Corso  di  Laurea Magistrale con il possesso  del  Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano  per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la   verifica  dell'adeguata  preparazione  iniziale  prevista  dagli ordinamenti didattici.
 
 4.   I  Regolamenti  didattici  dei  corsi  di  studio  di  Laurea Magistrale   fissano   i  requisiti  curricolari  che  devono  essere posseduti  per  l'ammissione  a  ciascun corso di Laurea Magistrale e definiscono,  ove  necessario,  le modalita' di verifica del possesso della preparazione iniziale.
 
 5.  Qualora  lo  studente  abbia  acquisito  il  titolo  di Laurea nell'Universita',  con  riferimento  ad  un  "curriculum"  pienamente riconosciuto  ai  fini  dell'iscrizione al corso di Laurea Magistrale non  e' richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.
 
 6.  La  verifica  e'  dovuta  nel  caso  di  studenti  che abbiano acquisito il titolo di laurea in altri "curricula" dello stesso corso di  laurea  o  in  altri  corsi di laurea dell'Universita' o in altre Universita' con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.
 
 7.  Se  la  verifica  non  e'  positiva,  la  struttura  didattica competente   indica   specifici   obblighi  formativi  aggiuntivi  da soddisfare  nel  primo  anno  di  corso. Tali obblighi formativi sono assegnati  anche  agli  studenti  dei  corsi  di Laurea Magistrale ad accesso  programmato  che  siano  stati  ammessi  ai  corsi  con  una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
 Art. 8 Corsi di specializzazione
 
 1.  Il  corso  di  specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente  in  applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive  dell'Unione  Europea  fatte  gia' proprie dall'ordinamento giuridico italiano.
 
 2.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di specializzazione occorre essere  in  possesso  di  un  titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi  delle  leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonche',  gli  eventuali  crediti  formativi  universitari aggiuntivi rispetto  al  titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione,  sono  stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici.
 
 3.  Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver  acquisito  un  numero  di  crediti  compreso  tra  300  e  360, comprensivi  di  quelli  gia'  acquisiti  e  riconosciuti  validi per l'ammissione  al  corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
 Art. 9 Corsi di dottorato di ricerca
 
 1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  enti pubblici   o   soggetti   privati,   attivita'  di  ricerca  di  alta qualificazione.
 
 2.  Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali o di analogo titolo accademico  anche conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso  ai  corsi  di  dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori  di  diplomi  di  Laurea conseguiti in base alle normative vigenti   prima   della   data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
 
 3.  L'istituzione  da  parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca,  l'approvazione  dei  relativi  ordinamenti  didattici  e le normative  relative  all'assegnazione  delle  borse  di  studio  sono disciplinati  dall'art.  4  della  Legge  3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto  Ministeriale  n.  224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa,  l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su  approvazione  del  Consiglio  di  Amministrazione su proposta del Senato Accademico sentito uno o piu' Dipartimenti.
 
 4.  La  denominazione  dei  corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento  didattico  comprensivo  dell'eventuale  articolazione in curricula  e  le  norme  che  ne  regolano l'attivita' didattica sono determinate dal relativo regolamento didattico elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.
 Art. 10 Corsi di Master di 1° e 2° livello
 
 1.   L'Universita'   puo'  attivare  corsi  di  studio,  corsi  di perfezionamento   scientifico  e  di  alta  formazione  permanente  e ricorrente,  successivi  al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale,  alla  conclusione  dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
 
 2.  L'offerta  didattica  dei  corsi  di Master universitario deve essere  finalizzata  a  rispondere  a domande formative specifiche. A tale  scopo  l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere  ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico nonche' al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
 
 3.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria   nazionale  o  internazionale,  corsi  di  Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
 
 4.  I  corsi  di  Master  universitario  possono  essere  attivati dall'Ateneo  anche  in  collaborazione  con  enti esterni, pubblici o privati.
 
 5.  Per  conseguire  il Master universitario lo studente deve aver acquisito  almeno  sessanta  crediti  oltre  a  quelli  acquisiti per conseguire  la  Laurea  o  la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario e' di norma 1 anno.
 Art. 11 Attivita' didattiche integrative
 
 1.    Le   Strutture   didattiche   dell'Universita',   anche   in collaborazione  con  enti  esterni,  possono  assicurare  i  seguenti servizi didattici integrativi:
 a.  corsi  di  orientamento all'inserimento nella professione per Laureati;
 b.  corsi  di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi  all'orientamento  organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR;
 c.  attivita'  didattiche e formative propedeutiche, intensive di supporto  e  di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
 d.  attivita'  didattiche  e formative di supporto e di recupero, finalizzate   a   consentire   attivita'  formative  integrative  che rientrano  in  progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
 e.  attivita' di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista  dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di  formazione,  consulenze  su temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, etc.).
 
 2.  Le  Strutture didattiche possono, altresi', istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
 a.  corsi  di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 b. corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
 c. corsi di formazione professionale per Laureati e/o dottorandi;
 d. corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 e. corsi di aggiornamento professionale;
 f. corsi di perfezionamento;
 g. corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.
 
 3.  La  partecipazione  degli studenti alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata.
 
 Per  queste  attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni ed intese  con  i  soggetti interessati allo svolgimento delle attivita' stesse.
 TITOLO II - REGOLAMENTI DIDATTICI
 Art. 12 Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio
 
 1. In base all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n. 270  i  regolamenti  didattici  di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
 a.  l'organizzazione  degli  insegnamenti  in  moduli integrati e coordinati,  comprensivi  di  parti  della  medesima  disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 b.  l'elenco  degli  insegnamenti,  con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari    di    riferimento   e   delle   eventuali articolazioni  in  moduli  di  tali insegnamenti, nonche' delle altre attivita' formative contemplate dai decreti ministeriali;
 c.   la   modalita'   di   verifica  del  livello  di  conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
 d.  l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilita'  da  parte dello studente della formulazione di un piano di  studio  corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalita' di presentazione;
 e.  l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attivita'  formative  suddivise  per  anno  di  corso, secondo quanto previsto  dall'art.  28,  in  relazione  anche  alla  possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
 f.  le  procedure  per  il  riconoscimento  di  eventuali crediti acquisiti  dallo  studente  in  mobilita' in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
 g.  le  eventuali  propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
 h.   l'eventuale   numero   minimo   di  esami  da  superare  per l'iscrizione  ad  anni successivi al primo differenziandoli a seconda della  qualifica  di  studente  a  tempo pieno e studente non a tempo pieno;
 i.  i  limiti  della  possibilita' dell'iscrizione degli studenti nella qualita' di fuori corso;
 j.  i  requisiti  di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni   relative   ad   attivita'  formative  propedeutiche  e integrative  istituite  allo  scopo  di consentire l'assolvimento del debito  formativo,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2, del presente regolamento;
 k.  le  procedure  per  l'attribuzione  degli  argomenti  per  le dissertazioni  di  tesi,  lo  svolgimento  degli  esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo supplemento al diploma.
 
 2.  Il  regolamento  didattico  di  ciascun  corso  di  studio  e' approvato  dal  Senato  Accademico,  previa delibera del Consiglio di Facolta'  a  cui  il  corso  di  studio  afferisce,  su  proposta del Consiglio  di  corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 270/04. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico e' stabilita con decreto rettorale.
 
 3.  Le  denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di  appartenenza  ed  il quadro generale delle attivita' formative da inserire  nei  curricula  sono  assunte  nel  rispettivo  ordinamento didattico  di  un  corso  di  studio,  previa  consultazione  con  le organizzazioni   rappresentative  del  mondo  della  produzione,  dei servizi e delle professioni.
 
 4.   L'ordinamento   didattico   stabilisce  anche  quali  crediti acquisiti  dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione  degli  studi  universitari  in  altri  corsi  di studio attivati   presso   l'Ateneo   nonche',   sulla  base  di  specifiche convenzioni, presso altri atenei.
 Art. 13 Master universitari
 
 1.  Il  Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio regolamento  didattico.  Il regolamento viene approvato dal Consiglio di  Facolta'  al  quale il corso di studio del Master afferisce ed e' deliberato dal Senato Accademico.
 
 2. Il regolamento didattico del Master disciplina:
 a.  le  modalita'  di iscrizione e le modalita' di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
 b. l'ordinamento didattico del corso;
 c.  la  valutazione  dei  debiti  formativi  da  colmare  per gli studenti  in  possesso  di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
 d.   le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  finali  e  del conseguimento del titolo di studio.
 
 3.   L'ordinamento  didattico  del  corso  del  Master  disciplina l'organizzazione del percorso formativo.
 Art. 14 Dottorato di ricerca
 
 1.  Gli  ordinamenti dei corsi di studio di dottorato sono emanati dal  Rettore  in  conformita' alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.
 Art. 15 Oggetto della ricerca
 
 1.   Per   ciascun   Dipartimento   attivato,  ogni  docente  puo' richiedere,  attraverso le strutture dipartimentali, l'attivazione di assegni  di  ricerca  e  l'avvio  di  attivita'  di ricerca, le quali debbono essere strettamente connesse e coerenti con la propria classe ovvero raggruppamento di classi affini.
 
 2. L'attivazione della ricerca e' condizionata alla disponibilita' di   risorse   finanziarie,   umane   e  strumentali  occorrenti  per raggiungere  gli  obiettivi  e  i risultati della ricerca stessa. Per l'avvio  delle  attivita'  e' necessaria la presentazione di un piano operativo  e  di  un piano economico di dettaglio fruendo di apposita modulistica predisposta dall'Ateneo.
 
 3.    L'internazionalizzazione   della   ricerca   scientifica   e tecnologica   e   il  ricorso  a  network  a  distanza  per  la  loro realizzazione  sono  prioritarie  rispetto  a  quelle nazionali e con modalita' in presenza.
 Art. 16 Assegni di ricerca
 
 1. L'Universita' Telematica "Pegaso" puo' conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ai sensi del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto del MURST del 11 febbraio   1998   ai   quali   si   fa  riferimento  per  quanto  non esplicitamente  prescritto  al presente Regolamento. Gli assegni sono finalizzati  a  consentire la collaborazione di giovani qualificati a preordinate  attivita' di ricerca gia' finanziate, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, presso le strutture dell'Universita'. Gli  assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
 
 2. L'istituzione degli assegni di cui al presente Regolamento puo' essere  finanziata  a  totale  carico  di fondi diversi da quelli del bilancio  dell'Universita'  Telematica,  anche derivanti da contratti con  enti  pubblici o privati, nonche' a carico dei singoli programmi di  ricerca. Nell'ambito del presente Regolamento ogni anno il Senato Accademico, successivamente alla approvazione di progetti, stabilisce le modalita' e i criteri per la istituzione degli assegni di ricerca.
 
 3. L'assegno di ricerca ha una durata minima annuale e puo' essere conferito   per   multipli   di   un  anno  con  affidamento  diretto dell'incarico.  L'importo degli assegni e' stabilito dal Consiglio di amministrazione.  Possono  essere  titolari  di  assegni  dottori  di ricerca  o  Laureati da almeno due anni (diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea Magistrale secondo il nuovo ordinamento) in  possesso  di  curriculum  scientifico professionale idoneo per lo svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca.  Possono essere titolari di assegni  di ricerca anche Laureati stranieri il cui diploma di Laurea sia dichiarato equipollente ai soli fini della selezione da parte del Senato Accademico.
 
 4.  I  compiti  dei  titolari  degli  assegni  di  cui al presente Regolamento sono definiti dal contratto per progetto stipulato tra il titolare   dell'assegno  e  il  Coordinatore,  secondo  le  modalita' vigenti.   L'assegnista   e'  tenuto  a  stipulare  apposita  polizza assicurativa     contro     gli     infortuni     esibendone    copia all'Amministrazione.  L'Universita'  Telematica  Pegaso provvede alla copertura assicurativa per responsabilita' civile.
 
 5.  Ai  sensi  dell'articolo  51 comma 6 della legge 449/97 non e' ammesso  il  cumulo  dell'assegno  di  ricerca  con borse di studio a qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali  o  straniere,  utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita'  di  ricerca  dei  titolari  di  assegni.  I  compiti dei titolari  degli  assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti  sotto  la  direzione del coordinatore della classe ovvero del progetto, il quale verifichera' l'attivita' svolta.
 
 6.  Il  Senato  Accademico puo' affidare responsabilita' di moduli didattici  ai  titolari  di  assegno  di  ricerca  che  siano gia' in possesso del titolo di ricerca o abbiano svolto attivita' documentata di  supporto  alla didattica nel corso di almeno tre anni accademici, nell'ambito   della   loro   attivita',  nei  settori  scientifico  - disciplinari  propri  del progetto di ricerca o affini, con l'assenso degli  interessati  e  dei  relativi  responsabili  dei  programmi di ricerca e nel rispetto delle norme vigenti.
 
 7.  Il  titolare  dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto  e' tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con almeno 30  giorni di preavviso: in tal caso l'assegnista verra' regolarmente liquidato  fino  al momento della cessazione; in caso contrario sara' trattenuta   dall'Amministrazione   la   quota  relativa  al  mancato preavviso.
 
 8.  Costituisce  causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave  e  rilevante  ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte  del  titolare  dell'assegno, segnalato dal Coordinatore ovvero dal responsabile della ricerca.
 
 TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
 Art. 17 Attivita' didattiche
 
 1.  Le  attivita'  didattiche  iniziano  di  norma il 1° ottobre e possono articolarsi in cicli didattici.
 
 2.  Le  strutture didattiche definiscono l'articolazione temporale dei   cicli  didattici  e  la  distribuzione  dei  corsi,  prevedendo l'effettuazione delle prove di valutazione iniziale.
 
 3.  Le  strutture  didattiche  stabiliscono l'orario delle lezioni prima dell'inizio di ciascun ciclo didattico.
 
 4.  I  docenti depositano presso le segreterie di presidenza delle Facolta',  entro  il  termine  stabilito  dal  Senato  accademico,  i programmi   dei   corsi   di   studio  relativi  all'anno  accademico successivo.
 
 5.  Nell'ambito della programmazione didattica annuale, i consigli delle  strutture  didattiche  competenti  coordinano  i programmi dei singoli  insegnamenti,  accertando  che  ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio.
 Art. 18 La certificazione del materiale didattico
 
 1.  Ai  sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, la Commissione  Didattica  di Ateneo, composta da docenti universitari e presieduta  dal  Rettore,  provvede  con  cadenza  trimestrale,  alla valutazione  dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e  degli  strumenti  posti  in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente, ovunque esso sia.
 
 2. Le modalita' per la certificazione del materiale didattico sono individuate  attraverso  apposito  regolamento  approvato  dal Senato Accademico su proposta della Commissione Didattica di Ateneo.
 Art. 19 Doveri dei docenti
 
 1.  Il  carico  didattico  dei  docenti, ivi comprese le attivita' didattiche  integrative, di orientamento e tutorato, viene attribuito annualmente  dai  consigli  delle strutture didattiche competenti nel rispetto della normativa vigente.
 
 2.  I  docenti  sono  tenuti  a  svolgere  le attivita' didattiche secondo  la programmazione e le modalita' deliberate del Consiglio di Laurea;   modalita'  diverse  di  prestazione  delle  attivita'  sono ammissibili  e  programmabili dai consigli delle strutture didattiche in  relazione  alle  esigenze  derivanti dalle articolazioni in cicli didattici.
 
 3.  Soltanto in tali ipotesi, il docente puo' essere sostituito da un altro docente o da un ricercatore con provvedimento del Preside.
 
 4.  I  docenti devono assicurare il ricevimento degli studenti con le modalita' stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche.
 
 5.   Ciascun   docente   e   ciascun   ricercatore  provvede  alla compilazione  del  Registro  delle  lezioni,  annotandovi,  secondo i criteri  stabiliti  dai Regolamenti di Facolta', gli argomenti svolti nel  corso  degli  insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati.   Il   Registro   dovra'  essere  tenuto  costantemente  a disposizione  di  verifiche  periodiche da parte del Preside e dovra' essere  consegnato  allo  stesso  entro  15  giorni dalla conclusione dell'anno accademico.
 
 6.  Il  Preside  vigila  sull'osservanza  dei  doveri da parte dei docenti   ed  e'  tenuto  a  segnalare  al  Rettore  le  inadempienze riscontrate.
 Art. 20 Doveri dei tutor
 
 1.  Per  ogni  disciplina  e'  prevista la figura del tutor che si occupa di sostenere l'allievo nella fase di apprendimento in rete.
 
 2.   Il   tutor   ha  compiti  di  moderatore  nei  dibattiti,  di coordinatore delle attivita' di gruppo ed e' punto di riferimento per ogni  singolo  corsista.  Il  tutor  di rete deve assolvere a quattro specifiche funzioni:
 - funzione  pedagogica:  deve  assumere  il ruolo di facilitatore didattico,  mantenendo  focalizzata l'attenzione sui punti nodali dei contenuti del corso;
 - funzione  sociale: deve favorire lo sviluppo dell'apprendimento collaborativo;
 - funzione  gestionale:  deve occuparsi dell'organizzazione e del coordinamento del corso;
 - funzione  tecnica: deve porre attenzione alle difficolta' che i partecipanti incontrano nell'accostarsi alle nuove tecnologie.
 
 La   funzione   stessa   di  tutor  richiede  necessariamente  una professionalita'  con  attitudini  multiformi:  capacita' didattiche, competenza metodologica e abilita' tecnica.
 Art. 21 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti
 
 1.  Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere  l'articolazione  degli  insegnamenti  in  moduli didattici anche  di  diversa  strutturazione,  con  attribuzione  dei  relativi crediti formativi.
 
 2.  I  corsi  di  insegnamento  di  qualsiasi  tipologia  e durata potranno  essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo   secondo  caso,  alla  collaborazione  di  piu'  docenti  e/o ricercatori,   secondo   le  indicazioni  e  le  norme  previste  dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
 
 3.  Le  diverse modalita' previste per l'erogazione dell'attivita' didattica  in  rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:
 a. l'utilizzo nella connessione in rete delle piu' adeguate forme di  multimedialita' in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra   diversi  media,  sia  favorita  la  migliore  comprensione  dei contenuti;
 b.  un  alto  grado  di  indipendenza  del  percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
 c.  l'utilizzo  di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente     organizzati,    personalizzabili    rispetto    alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
 d.  il  monitoraggio  continuo  del livello di apprendimento, sia attraverso  il  tracciamento  del  percorso sia attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
 e.  forme  di  assistenza  e  tutoraggio da progettare attraverso criteri   di  interattivita'  che  concili  adeguato  supporto  degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.
 
 4.  E'  consentita  da  parte  delle  Facolta'  la  mutuazione  di insegnamenti,  attivati  presso  corsi  di  studio di altre Facolta', previo  accertamento  della  loro  funzionalita' rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
 
 5.  Gli  insegnamenti  sono  impartiti  da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.
 
 6.  I  compiti  didattici  dei  professori di cui al comma 5, sono stabiliti  nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla  base  della  programmazione  delle  attivita'  didattiche  dei docenti  stessi  stabilita  dalle  competenti strutture didattiche. I predetti   compiti   didattici,   articolati  secondo  il  calendario didattico,  comprendono oltre alle attivita' didattiche istituzionali anche  le  attivita'  didattiche  integrative,  di  orientamento e di tutorato.
 
 7.  Per  gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti  stessi  possono  riguardare  anche  moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.
 
 8.  Ai  sensi  del  D.M.  21  Maggio  1998, n. 242, possono essere proposti  per  la nomina a professori a contratto professori di ruolo in  altre Universita', liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed  adeguata  qualificazione  scientifica e/o tecnica. I contratti di insegnamento  possono  essere  conferiti anche a docenti e/o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
 
 9.  Nel  contratto  vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso  e  le  sue  modalita' di corresponsione. Il compenso andra' commisurato  al  grado  di  qualificazione  ed  al livello di impegno richiesto.
 Art. 22 Programmazione e coordinamento della didattica
 
 1.  Le  Facolta',  nel  perseguire  i  propri  fini istituzionali, programmano  e  coordinano  le  attivita'  didattiche  e dei supporti didattici multimediali fruibili a distanza al fine di:
 a.  garantire  allo  studente  la  qualita'  della didattica, una formazione  culturale  aggiornata  e  una  preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla societa' e dal mondo del lavoro;
 b.  favorire  il  conseguimento  dei  titoli  di studio nei tempi previsti  dagli  ordinamenti, dalla Carta dei Servizi e dal contratto sottoscritto dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
 c.  assicurare  la  sostenibilita',  da parte dello studente, del carico  complessivo  dell'attivita'  programmata  per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
 d. rimuovere le particolari difficolta' incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
 e.    favorire    lo    sviluppo   cognitivo,   facendo   ricorso prevalentemente a modalita' di apprendimento aperto e autonomo idonee alla  formazione  professionale,  anche  continua e permanente, degli utenti,   nella  fattispecie  degli  utenti/lavoratori  e  di  utenti diversamente abili.
 
 2.  Al  fine  di  sostenere  in forme opportune gli studenti fuori corso   e   gli   studenti  particolarmente  bisognosi  di  attivita' integrative  a  quelle  erogate  a  distanza,  i Consigli di Facolta' organizzano  attivita'  didattiche  a loro riservate, per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge 2 dicembre 1991 n. 390, attraverso  corsi  intensivi o integrativi. Tali corsi intensivi sono tenuti da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare.
 Art. 23 Modalita' erogative e Calendario delle lezioni
 
 1.  Il  calendario  delle  lezioni  viene proposto dalle Facolta', seguendo  le  caratteristiche  di cui al precedente art. 22 di questo Regolamento.  La  pubblicazione del calendario ed eventuali modifiche successive   avvengono   attraverso  il  sito  Internet  e/o  tramite comunicazione telematica (via e- mail, sms, altre tipologie).
 
 2.  L'erogazione  delle  lezioni  dei singoli corsi si realizzera' attraverso  la classe virtuale su rete Internet la cui programmazione viene   determinata  sulla  base  di  prenotazioni  online  da  parte dell'utenza  medesima,  previa  abilitazione all'accesso da parte del docente interessato all'insegnamento.
 Art. 24 Calendario delle valutazioni di profitto
 
 1.  Entro  un  mese dall'inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni  del  profitto  dell'intero  anno  e' reso pubblico dalle Facolta'  sul  sito  Internet e, in un anno accademico, sono previste almeno tre sessioni d'esame in presenza.
 
 2.   Ciascun   docente   e   tutor   d'ambito   disciplinare  puo' calendarizzare  prove di verifica intermedie con modalita' sincrona e asincrona  e  con  cadenza  coerente  alla  data  programmata  per la valutazione finale che avverra' in presenza.
 
 3.  Il  calendario  delle  prove  per  il conseguimento del titolo accademico  o  di  altra  eventuale  prova  finale e' stabilito dalla Facolta'.
 Art. 25 Crediti formativi universitari
 
 1.  I  crediti  formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto   allo  studente  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi previsti,    comprensivo   dell'attivita'   didattica   assistita   e dell'impegno   personale,   nell'ambito   delle  attivita'  formative previste dal corso di studi.
 
 2.  I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita'  formativa, vengono  acquisiti  dallo studente con il superamento dell'esame o di altra  forma  di  verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.
 
 3.  I  regolamenti  dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
 
 4.  Lo  studente  a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti  al  primo  anno  del corso di Laurea, 70 al secondo e 120 al terzo   si   iscrive  come  ripetente  nell'anno  corrispondente.  Lo studente,  che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della Laurea Magistrale, si iscrive come ripetente all'anno corrispondente.
 
 5.  Il  consiglio  della  competente  struttura didattica verifica l'adeguatezza   dei   crediti   precedentemente  conseguiti  ai  fini dell'ammissione al corso di Laurea Magistrale.
 
 6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.
 
 7.  Nel  caso  di  trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento  di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra  Universita',  anche  estera,  la  Facolta'  valuta l'effettivo raggiungimento   degli  obiettivi  formativi  qualificanti  richiesti dall'ordinamento  e  indica  a  quale  anno di corso lo studente deve iscriversi.  In  ogni  caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire  presso  l'Universita'  "Pegaso"  almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300.
 
 8.  Il  riconoscimento  da  parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso  altre Universita', italiane o estere, puo' essere determinato in  forme  automatiche  da  apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
 
 9.   I   regolamenti  di  Facolta'  prevedono  i  criteri  per  il riconoscimento  dei  crediti  acquisiti  dallo  studente in attivita' formative   di   livello  postsecondario  alla  cui  progettazione  e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.
 
 10.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  titoli  di diverso livello possono   essere  riconosciuti  in  termini  di  crediti  periodi  di attivita'   e/o  esperienze  lavorative,  debitamente  certificati  o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il  riconoscimento  compete  comunque  alla Facolta' di afferenza del corso di studio.
 Art. 26 Ulteriori attivita' formative
 
 1.   L'attivita'   didattica  dei  corsi  di  studio  puo'  essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno,  in  seminari,  in  esercitazioni  e  in altre tipologie di insegnamento  ritenute  idonee  ed  adeguate  al  conseguimento degli obiettivi  formativi  del  corso.  Per  ciascuna di tali tipologie di insegnamento  dovranno  essere  indicati  nei  regolamenti  didattici l'assegnazione  di  crediti  formativi  e  il  tipo  di  verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
 
 2.  I  regolamenti  didattici  disciplinano  le  forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.
 Art. 27 Esami e verifiche del profitto
 
 1.  La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto e' svolta  presso  le  sedi  dell'Universita',  da  parte  di professori universitari e ricercatori.
 
 2.  Le  verifiche  di  tipo  formativo  in  itinere (test multiple choice,  vero/falso,  sequenza  di  domande  con diversa difficolta', simulazioni,  mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, etc.) devono   essere  funzionali  per  l'autovalutazione  dello  studente. L'esame  finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo  conto  dei  risultati delle prove intermedie, della qualita' della  partecipazione  alle  attivita'  online  e dei risultati della prova finale in presenza.
 
 3.  A  seconda  della  tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo  di  prove  di  verifica  che  determinano  per  gli studenti il superamento  dell'esame  e  l'acquisizione  dei  crediti.  Tali prove potranno  consistere  in  esami  (orali  o scritti), la cui votazione viene  espressa  in  trentesimi,  o nel superamento di altre prove di verifica   (prove   orali  o  scritte,  pratiche,  grafiche,  tesine, colloqui, etc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneita' riportato nel libretto personale dello studente.
 
 4.  La  composizione  delle  commissioni  degli  esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche,  grafiche, tesine, colloqui, seminari, etc.), di quelle per le prove in itinere, e' definita in base ai seguenti principi:
 a.  la  commissione  deve essere composta da almeno due docenti e presieduta   dal   titolare   dell'insegnamento  o  in  caso  di  suo impedimento  da  altro  docente  designato  dal Preside o dall'organo previsto  dal  regolamento;  per  i corsi integrati la commissione e' composta  da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed  e'  presieduta  dal  docente  designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento;
 b.   la   commissione  e'  responsabile  dell'accertamento  della preparazione del candidato.
 
 5. Le certificazioni relative ad attivita' senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor.
 
 6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.
 
 7.  Ciascun  insegnamento  dovra'  prevedere  prove di verifica in itinere  che  si  svolgeranno  secondo  le  modalita'  stabilite  dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere non costituiscono  elemento  di  valutazione  finale  per  la commissione giudicatrice.
 
 8.  I  regolamenti  di  corso  di  studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti.
 
 9.  Per  ciascun insegnamento sono assicurate sessioni di esame in numero  adeguato  alle  esigenze  degli studenti iscritti, ed in ogni caso in numero non inferiore a tre per ogni anno accademico.
 
 10.  Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere  inizio  alla data fissata e devono essere portati a compimento senza  soluzione  di  continuita'.  Eventuali  deroghe  per  gravi ed eccezionali  motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere anticipata.
 
 11.  In  ciascuna  sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa  potra'  sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami  nel  rispetto delle propedeuticita' previste negli ordinamenti didattici degli studi.
 
 12.  La  verifica  e  la  certificazione  degli  esiti  formativi, riguardanti  le  prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema  di  tracciamento  automatico  delle  attivita'  formative  e consiste   nella   registrazione   delle  attivita'  di  monitoraggio didattico  e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle  scadenze  didattiche,  di  consegna  degli  elaborati previsti, etc.).  I relativi dati saranno resi disponibili allo studente per le attivita' di d'autovalutazione.
 Art. 28 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio
 
 1.  Il  titolo di studio e' conferito a seguito di esame specifico per  ogni  livello  di  corso  di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 
 a. le modalita' dell'esame;
 b.  le  modalita'  della  valutazione conclusiva, che deve tenere conto  dell'intera  carriera  dello studente all'interno dei corsi di studio,  dei  tempi  e  delle  modalita'  di acquisizione dei crediti formativi  universitari,  delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti  e  sulla  prova  finale,  nonche'  di ogni altro elemento rilevante  quale  la  partecipazione  ad  attivita'  culturali  e  di orientamento.
 
 2. La Laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di Laurea.
 
 3. Gli esami finali sono pubblici.
 
 4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il  numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio,  nel numero definito nello stesso. Lo studente, inoltre, deve essere  in  regola  con  il  pagamento  delle  tasse e dei contributi universitari  e  presentare  domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.
 
 5.  Per  il  conseguimento  della  Laurea  i regolamenti didattici possono  prevedere,  accanto  o  in sostituzione di esami consistenti nella  discussione  di  un  elaborato  scritto, una prova espositiva, finalizzata  a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalita'   della   prova  abilitativa  di  conoscenza  della  lingua straniera.
 
 6. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta,  redatta  in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
 
 7.  Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facolta',   gli  studenti,  tenuti  ai  sensi  dei  commi  precedenti all'elaborazione   di   uno   scritto   finale,   inviano   richiesta d'assegnazione  dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore,  allo  scopo  di  consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
 
 8.   Nel   caso  di  corso  di  studio  interateneo,  il  relativo regolamento didattico dovra' contenere anche le norme che, oltre alle attivita'   didattiche  curricolari,  disciplinano  le  modalita'  di conseguimento  del  titolo  di  studio nel quadro di quanto stabilito nelle  apposite  convenzioni  sottoscritte  dall'Universita' "Pegaso" congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
 
 9.  I  regolamenti  didattici  di  corso  di  studio  determinano, inoltre, le modalita' per il deposito del titolo della tesi di Laurea convalidata dal relatore.
 Art. 29 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio
 
 1.  Le  Commissioni  giudicatrici  della prova finale abilitate al conferimento  del  titolo  di  studio  sono  nominate  dal Preside di Facolta'  che  ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori  di  prima  fascia.  Le  Commissioni sono composte secondo norme  stabilite  nei  regolamenti  didattici,  e  comunque almeno da cinque  membri  tra  professori  di  prima  e  di  seconda  fascia  e ricercatori confermati della Facolta'.
 
 2.  Possono  far  parte della Commissione giudicatrice della prova finale  anche  professori  di  Facolta'  diverse  da  quelle cui sono iscritti  i  candidati,  nonche'  professori  a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
 
 3.  I  Regolamenti  di  Facolta'  stabiliscono  le  modalita'  per l'eventuale  attribuzione  dei compiti di correlatore e di componente della  Commissione  giudicatrice  a  esperti  esterni, in qualita' di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio   di   Facolta'   interessato   della  loro  qualificazione scientifica  e/o  professionale  in  rapporto  con  la  dissertazione oggetto di esame.
 
 4.  Nei  corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della  prova  finale  dovra' essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facolta' interessate, da docenti delle diverse Facolta'.
 
 5.  Le  Commissioni  giudicatrici per la prova finale esprimono la loro  votazione  in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire al candidato il massimo dei voti con lode nonche' pubblicazione della tesi.  Il  voto  minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi.
 
 6.  Il  Calendario  delle  prove  finali  deve  prevedere appelli, opportunamente   distribuiti  nell'anno,  nel  numero  adeguato  alle esigenze degli studenti iscritti.
 
 7.  Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio   interateneo   sono   regolate   dalle   convenzioni  che  lo determinano.
 Art. 30 Osservatorio di Ateneo sulla didattica
 
 1.  E'  istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attivita' didattiche, di orientamento e tutorato
 
 2. L'osservatorio e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facolta'.
 
 3.  L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita' della  didattica,  anche  mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati  con  il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
 
 4.  L'osservatorio,  su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative  specifiche o comuni ai corsi di studio volte a migliorare la qualita' della didattica.
 Art. 31 Commissione paritetica per la didattica
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  12 comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  presso  ogni  Facolta'  e'  istituita una Commissione didattica paritetica  con  il  compito  di  valutare  la coerenza tra i crediti assegnati  alle diverse attivita' formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.
 
 TITOLO IV -DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
 Art. 32 Carta dei servizi
 
 1.  La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola  i rapporti con gli utenti. Essa contiene ed esplicita in modo chiaro  ed  inequivocabile  i  criteri  e i requisiti richiesti dalla lettera a), comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive  normative.  La  Carta  contempla, inoltre, le indicazioni adottate  nel  regolamento, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di questo regolamento di Ateneo.
 
 2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Universita' prima dell'inizio delle attivita'.
 Art. 33 Manifesto degli studi
 
 1.  Il  manifesto degli studi dell'Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico  ed  e'  costituito  dall'insieme  coordinato  dei diversi manifesti di Facolta'.
 
 2.  Il  manifesto  degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio  attivati,  con  i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti;  le modalita' di accesso ai corsi di studio; le modalita' di  erogazione  e  fruizione  del processo formativo; le modalita' di identificazione  e  verifica  degli  esiti formativi; le modalita' di tutoraggio;  le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di  svolgimento  delle  attivita' didattiche; i termini entro i quali presentare  le  eventuali  proposte  di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
 
 3. Con periodicita' annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli  insegnamenti  attivati,  gli  orari  in  cui  i  docenti  sono disponibili  all'interazione  con  gli  studenti,  le  indicazioni di quanto   richiesto   ai  fini  degli  esami  di  profitto  e  per  il conseguimento  dei  titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.
 
 Art. 34 Contratto con lo studente
 
 1.  L'iscrizione  ai  corsi  di  studi dell'Universita' Telematica "Pegaso"  e'  vincolata  alla stipula di un apposito contratto con lo studente,  ai  sensi  e per gli effetti della lettera b) del comma 1, art.  4,  del  decreto  ministeriale  17  aprile  2003  e  successive normative.  Il  contratto  ha  per  oggetto  l'offerta  formativa e i diritti e doveri compresi nella carta dei servizi.
 
 2.  Il  contratto  con  lo  studente  regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale  nel  caso  lo  studente  lo  richieda. In ogni caso, il contratto  deve  garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.
 Art. 35 Tutela dei diritti degli studenti
 
 1.  E'  istituito  un  Ufficio  per  la  tutela  dei diritti degli studenti   dell'Universita'   che   sara'  disciplinato  da  apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.
 
 2.  Gli  studenti  possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarita'.
 
 3.  A  tutela  della qualita' dell'offerta didattica di Ateneo, e' prevista  la  certificazione  del  materiale  didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverra' in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti.
 
 4.  All'Ufficio  per  la  tutela  dei  diritti  degli  studenti e' affidata  la  garanzia  della  tutela  dei  dati  personali, mediante l'adozione  di  tutte  le  misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
 Art. 36 Tutela della privacy
 
 1.  Secondo  quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del  decreto  ministeriale  17  aprile  2003  e successive normative, l'Universita'  Telematica  "Pegaso"  garantisce  la  tutela  dei dati personali  anche  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.
 Art. 37 Flessibilita' di fruizione
 
 1.  Ai  sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4,  del  decreto  ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'Universita'  Telematica  "Pegaso" consente la massima flessibilita' di  fruizione dei corsi ponendo in essere le attivita' conseguenti al presente Regolamento d'Ateneo.
 
 2.  Agli  studenti e' garantito, conseguentemente alla valutazione del  profitto,  il massimo del credito formativo indicato per ciascun anno  accademico, nei regolamenti e ordinamenti didattici, nonche' la possibilita'  di  diluirlo  anche in un periodo di tempo successivo e non limitato.
 Art. 38 Studente a impegno pieno
 
 1.  Gli studenti a impegno pieno si impegnano a sostenere per ogni annualita'  il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di  quel  corso  di  studio  con  l'obbligo  di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attivita' didattiche.
 
 2.  La  qualifica  di  studente a impegno pieno e' mantenuta negli anni  successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di  studio  e  che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
 
 3.  Le  tasse  universitarie  sono  determinate  dal  Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
 
 4.  Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilita' di accedere  nuovamente,  mediante  domanda, al medesimo corso di studio per  l'anno  di  corso  successivo  all'ultimo  frequentato,  purche' regolarizzi  la  propria  posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
 
 5.  L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi  e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti   dal   Senato   Accademico   tenendo  conto  delle  ragioni dell'interruzione.
 
 6.   Lo  studente  puo'  richiedere  di  frequentare  insegnamenti riferiti  a  specifici  corsi  di  studio  presso Universita' estere, purche'  tra  le  due  Universita'  siano  stabiliti  accordi  per il riconoscimento  degli  insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato  corso  di  studio. I crediti acquisiti nelle Universita' estere   sono   riconosciuti  per  il  proseguimento  della  carriera universitaria in Italia.
 
 7.  Nel  periodo  di  frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente  e' tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due Universita'.
 
 8.   Lo   studente   puo'   rinunciare  in  qualsiasi  momento  al proseguimento  della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volonta' con atto scritto.
 
 9.  Ogni  anno  accademico possono essere bandite borse di studio, destinate  a  coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio  dell'Ateneo.  Le  disponibilita'  finanziarie necessarie alla attivazione  delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
 
 9.   Le   borse  di  studio  sono  determinate  dal  Consiglio  di Amministrazione,  su  proposta  del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio e' determinata sulla base di una graduatoria di idonei  elaborata  in base alla verifica delle previste condizioni di merito  nonche'  economiche  e  patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.
 Art. 39 Studenti a impegno parziale
 
 1.  Per particolari e motivate esigenze personali lo studente puo' chiedere,  all'atto  del l'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
 
 2.  I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui   all'art.  5,  comma  6,  del  D.M.  270/04,  possono  prevedere specifiche   forme   di  verifica  periodica  dei  crediti  formativi universitari acquisiti dagli studenti.
 
 3.  Lo  stato di studente non a tempo pieno dovra' essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
 
 4.  La  condizione  di  studente  a  tempo  parziale  puo'  essere modificata  su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo  alla  regolarizzazione  della sua posizione rispetto alle attivita'  didattiche  previste  per  gli  studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di Laurea.
 
 5.  I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per  lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del  numero  minimo  di  crediti  da  acquisire  in tempi determinati rispetto  a  quanto  indicato  per  gli studenti iscritti allo stesso corso  di  studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del D.M. 270/04).
 
 6.  Lo  studente  puo' conservare la qualifica di studente a tempo parziale  oltre  la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi,  per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico  del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.
 Art. 40 Modalita' di iscrizione ai corsi di studio
 
 1.   I   tempi   ed  i  modi  per  ottenere  l'immatricolazione  e l'iscrizione  agli  anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati,  congiuntamente  alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel  Manifesto elettronico degli Studi, nonche' negli altri strumenti informativi  e  pubblicitari  previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva  ed  adeguata  comunicazione  a  tutti gli studenti ditali informazioni.
 
 2.  Non  e'  consentita l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.
 
 3.  L'ammissione  ai  corsi  di  studio  ad  accesso  limitato  e' disciplinata dal Senato accademico.
 
 4.   Nei   casi   in  cui  l'immatricolazione  e'  subordinata  al superamento  di  prove  di  valutazione,  l'Universita'  comunichera' tempestivamente  termini,  modalita'  ed  adempimenti determinati dal Senato accademico.
 
 5.  Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso  sono  definiti  "in  corso".  Per  studenti  "fuori  corso" si intendono  quelli  che  avendo  completato  tutti  gli  anni di corso previsti  dagli  ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami  di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti  formativi.  Coloro  che al termine di un anno accademico non hanno  superato  gli  esami  obbligatori  previsti  per tale anno dai rispettivi  ordinamenti  didattici saranno iscritti all'anno di corso di  provenienza  quali ripetenti. Lo studente puo' chiedere di essere iscritto "ripetente".
 
 6.  Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto  esami  decade  dagli  studi. I crediti formativi acquisiti durante  gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.
 
 7.  Coloro  che siano gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea  Magistrale  o equivalente, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere, possono iscriversi previo pagamento di  contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti a singoli Corsi  di  insegnamento  attivati  presso  i  Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione  utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i  quali  sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
 Art. 41 Corsi singoli
 
 1.  Chiunque  sia  in  possesso  del  titolo  di scuola secondaria superiore  ed  abbia  interesse  ad  accedere  ai  servizi  didattici dell'Ateneo  per  ragioni  culturali,  di aggiornamento scientifico o professionale,  puo'  chiedere l'iscrizione a specifici corsi singoli di  insegnamento  attivati  nell'ambito  dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale previa accettazione della Facolta'.
 
 2.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del  Senato Accademico,   in   sede   di   determinazione   annuale  delle  tasse universitarie,  fissa  l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.
 
 3.  L'iscritto  a  corsi  singoli puo' essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalita' degli studenti dell'Universita'.
 
 4.  La  frequenza  e  il  superamento degli esami di corsi singoli possono  essere  riconosciuti  e  possono  essere  utilizzati  per il conseguimento di successivi titoli di studio.
 
 5.  Gli  esami sostenuti a seguito dell'iscrizione a corsi singoli possono     essere     oggetto    di    certificazione    da    parte dell'amministrazione.
 Art.  42  Requisiti  di  ammissione ai corsi di studio e attivita' formative propedeutiche e integrative
 
 1.  I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo   studente   il   possesso  o  l'acquisizione  di  una  adeguata preparazione   iniziale,   definendo   le  conoscenze  richieste  per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i corsi di Laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di  attivita'  formative  propedeutiche  di cui al comma seguente. La mancanza   di   tali   pre-requisiti   culturali,   determinati   dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.
 
 2.  L'Ateneo  organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per  la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.
 
 3.  Utilizzando  i  risultati del test di cui al precedente comma, vengono   indicati   agli   studenti   specifici  obblighi  formativi aggiuntivi  (da  assolvere  comunque entro il primo anno del corso di studi).  Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attivita'  didattiche  e  di  tutorato,  indicando  le  modalita'  di eventuali  prove  di  verifica  degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi  regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.
 
 4.  Allo  scopo  di  favorire  l'assolvimento del debito formativo dello   studente   possono  essere  organizzate  attivita'  formative propedeutiche.   Tali  attivita'  possono  essere  svolte,  anche  in collaborazione  con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri  enti  pubblici  o  privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
 
 5.  Laddove  la  verifica  dell'assolvimento dei debito formativo, nelle  forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva,  il Consiglio di Facolta' puo' stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
 
 6.  Per  l'ammissione  ai  corsi  di  studio  Il di livello, fermo restando  il  possesso  del  titolo di Laurea, i relativi regolamenti didattici  devono  indicare  in  modo  quantitativamente  definito  i crediti  necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi'  indicato  potra'  avvenire  da  parte  dello  studente  o  con l'iscrizione  a  corsi  singoli,  comunque attivati presso l'Ateneo o presso   altre   Universita'   italiane  riconosciuti  come  soggetti fornitori  di  credito  dal Consiglio di Facolta', con il superamento dei relativi esami.
 
 7.   I  regolamenti  didattici  dei  corsi  di  Laurea  Magistrale specificano  i  casi nei quali la carriera universitaria del Laureato fornisce   elementi   sufficienti   per   considerare   adeguata   la preparazione  iniziale,  indicando per gli altri casi le modalita' di verifica dei requisiti iniziali.
 Art. 43 Curricula
 
 1.   Nei   corsi   di   Laurea,   di   Laurea   Magistrale   e  di specializzazione,  lo studente puo' seguire uno dei curricula fissati nel  manifesto  dell'ordinamento  del corso di studi cui e' iscritto; oppure,  se ne e' prevista la possibilita' e secondo le modalita' ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.
 
 2.  In  entrambi  i  casi  lo  studente opta per uno dei curricula possibili  nell'ambito  del  proprio piano di studi, comunicando alla segreteria  studenti  tale  decisione,  entro  i  tempi  fissati  dal manifesto degli studi.
 
 3.  I  curricula  indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti  ministeriali e dai relativi ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando:
 a. Se annuali, semestrali, etc.;
 b. Il numero di crediti attribuiti a ciascuno di essi;
 c. La loro collocazione nei successivi periodi didattici;
 d. Le eventuali propedeudicita'.
 
 4.  I  curricula ed i contenuti degli insegnamenti sono deliberati dalle  strutture  didattiche entro il 30 aprile e resi pubblici entro il  31  maggio  dell'Anno  Accademico  precedente  a  quello  cui  si riferiscono.
 
 5. II termine per la presentazione del curriculum individuale, per gli anni accademici successivi al primo, e' fissato al 31 luglio.
 
 6. Le strutture didattiche approvano i curricula individuali entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione.
 
 7.  Sono  ammesse  deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilita'.
 Art. 44 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali
 
 1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo  nei  periodi  stabiliti  dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.
 
 2.  L'approvazione  dei  piani  di  studio  e'  automatica e viene ottenuta  per  via  telematica qualora non si discostino dai piani di studio  ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti  per  i  piani  di  studio individuali. Negli altri casi e' subordinata  all'esame  da  parte  dei Consigli di Facolta' sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.
 
 3.  Nell'ambito  dell'offerta  didattica  dell'Ateneo, lo studente puo'   proporre   varianti   al   piano   di  studio  gia'  approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
 
 4.  I regolamenti di Facolta' possono stabilire speciali modalita' per  la  revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti  prossimi  alla  Laurea  che,  in  relazione  a quest'ultima abbiano  la  necessita'  di  sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.
 
 5.  I  regolamenti di Facolta' stabiliscono l'anno di iscrizione a partire  dal  quale  e' richiesta o ammessa la presentazione da parte degli   studenti   dei  loro  piani  di  studio.  La  verifica  della corrispondenza  tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto  effettivamente  superati  e'  condizione  per  l'ammissione all'esame finale di Laurea o di diploma.
 
 6.  Lo  studente  non  puo'  includere nel proprio piano di studio individuale  ne'  sostenere  presso  un  altro  corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale e' iscritto.
 Art. 45 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica
 
 1. L'offerta didattica dell'Ateneo e' resa pubblica, secondo forme e  strumenti  stabiliti  dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
 
 2.  I  contenuti,  gli  orari  e le scadenze di tutte le attivita' didattiche  organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei   docenti  e  dei  ricercatori,  il  calendario  didattico  e  il calendario  degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai  Presidi  mediante  via  telematica  e/o  mediante  altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.
 Art. 46 Orientamento e tutorato
 
 1.  L'Ateneo  organizza,  anche  in collaborazione con istituti di istruzione  secondaria  superiore  e  con  enti  pubblici  e privati, attivita' di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore   per   una  scelta  guidata  degli  studi;  agli  studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul  funzionamento  dei  servizi  e  sui benefici per gli studenti; a coloro  che  hanno  gia' conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
 
 2.  Le attivita' di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.
 
 3. Le attivita' di tutoraggio si svolgono mediante:
 
 a. sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative;
 b.  registrazione  delle  attivita'  di  monitoraggio didattico e tecnico   (quantita'  e  qualita'  delle  interazioni  rispetto  alle scadenze  didattiche,  di consegna degli elaborati previsti, etc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione e di autovalutazione.
 
 4.  II tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo  della classe, coordinamento del gruppo di studenti, etc. Tali   attivita'   utilizzano  i  diversi  strumenti  di  interazione disponibili  (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di  approfondimento).  Il tutor fara' ricorso a test online periodici sincroni  e  asincroni;  interrogazioni  virtuali  sia  asincrone sia sincrone  con  modalita'  interattiva  attraverso  un sistema di aula virtuale, etc.
 Art.  47  Trasferimenti  degli  studenti  ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo
 
 1.  Lo  studente  con  motivata  domanda inoltrata al Rettore puo' chiedere  in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di  studio  attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento e' autorizzato dal  Rettore,  previo  parere  del Consiglio di Facolta' del corso di studio   al   quale   lo   studente  intende  trasferirsi  contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
 
 2.  Nei  casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di   ammissione   e/o  non  comportino  riconoscimenti  di  carriera, l'ammissione al primo anno e' effettuata senza necessita' di delibera della  Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano   prove   di   ammissione   elo   numero  programmato  sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facolta'.
 
 3.  I  Consigli  di  Facolta' deliberano sul riconoscimento, anche parziale,  della  carriera  percorsa  da  studenti  in altri percorsi formativi   dello   stesso   Ateneo,  che  chiedano,  contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti  formativi  acquisiti.  Questa  puo'  essere  concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso  di  studio  prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.
 Art. 48 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei
 
 1.  I  Consigli  di  Facolta'  deliberano sul riconoscimento degli studi  e  dei  titoli  accademici  conseguiti  da uno studente presso Universita' sia italiane sia straniere.
 
 2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilita' puo' essere  abbreviata  per  effetto  del riconoscimento dei crediti gia' acquisiti  secondo  criteri  stabiliti  dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita'  italiane  o  estere  puo' essere determinato da apposite convenzioni   approvate   dal  Senato  Accademico;  tali  convenzioni potranno  altresi' prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attivita' formative impartite nell'Ateneo e richieste   dagli   ordinamenti  didattici  con  attivita'  formative impartite presso altre Universita' italiane o estere.
 
 3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione   di  un  trasferimento  ad  una  specifica  prova  di ammissione.
 
 4.  Lo  studente  iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli  studi,  consegua  presso un'Universita' straniera un titolo di studio  accademico,  puo'  chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.
 Art. 49 Rinuncia agli studi
 
 1.  Lo  studente  puo'  rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi  e  immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi,  senza  alcun  obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto.
 
 2.  La  rinuncia  deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.
 Art. 50 Decadenza dalla qualita' di studente
 
 1.  Gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per il numero  di  anni  consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del corso  di studio, in misura comunque non inferiore alla durata legale dello stesso, incorrono nella decadenza dalla qualita' di studente.
 
 2.   La   decadenza   dalla   qualita'  di  studente  comporta  la cancellazione  di  tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. Lo studente  decaduto  ha  diritto  comunque  al rilascio di certificati attestanti  gli  atti  di  carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali  certificati  devono  contenere  l'informazione  sulla decadenza nella quale e' incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
 
 3.  Lo studente decaduto puo' iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate e con la possibilita'  di  far rivivere la precedente carriera scolastica gia' estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio di struttura  didattica  circa  la  validita'  e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso di studio.
 Art. 51 Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi
 
 1.  Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attivita' formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami  e  le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non  abbia  acquisito  entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.
 
 2.  Lo  studente  si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto  i  crediti  minimi  previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio per l'iscrizione all'anno accademico successivo.
 
 3.  Lo  studente  ha Facolta' di sospendere gli studi per l'intero anno  accademico  nel  caso  di  servizio  militare, servizio civile, maternita',  ricovero  ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo  studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di  corso  al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse  per il periodo di sospensione degli studi e non puo' sostenere alcun tipo di prova di esame.
 Art. 52 Mobilita' internazionale degli studenti
 
 1.  Gli  studenti  di  qualsiasi  corso di studio possono svolgere parte   dei   propri  studi  presso  Universita'  estere  o  Istituti equiparati,   nell'ambito   dei  programmi  europei  elo  di  accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
 
 2.  La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi  all'estero  e' sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facolta'  che  delibera  in  merito  sulla  base  di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalita' di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
 
 3. Agli esami convalidati e' attribuita una valutazione in CFU.
 
 4.  Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non e'  stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in  considerazione  in  sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
 Art. 53 Didattica internazionale
 
 1.  I  titoli  accademici  conseguiti presso Universita' straniere possono  essere  riconosciuti  ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti  salvi  gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.
 
 2.  Nella  certificazione della carriera scolastica dello studente e' fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero cosi' come previsto dal Supplemento al diploma.
 Art. 54 Trasferimento degli studenti presso altri Atenei
 
 1.  Lo  studente  puo'  ottenere  a richiesta in qualunque anno di corso  il  trasferimento  ad  altro  Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore.
 Art. 55 Certificazioni e Supplemento al diploma
 
 1.   Gli   uffici   delle   segreterie   studenti  rilasciano,  le certificazioni,  le  attestazioni,  le  copie,  gli estratti ed altri documenti  relativi  alla  carriera scolastica degli studenti, previa verifica  della  regolarita'  del  pagamento delle tasse e contributi universitari.
 
 2.  Al  titolo  ufficiale conseguito al termine del corso di studi viene  allegato  un  Supplemento  al  diploma.  Esso  rappresenta  la descrizione  della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente. Esso e'  redatto  in edizione bilingue in conformita' al modello elaborato dal  Consiglio  d'Europa  in collaborazione con l'UNESCO e secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2004.
 
 La certificazione di supplemento di diploma risponde alla seguenti norme:
 a.  D.M.  n.  509/99 Art. 11, comma 8 e modifiche previste dal DM 270104;
 b. Decreto Ministeriale 30 aprile 2004;
 c. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 3.
 
 3.  Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative  alla  carriera parziale documentata dello studente in corso di   studi,   secondo   le  medesime  modalita'  indicate  nei  commi precedenti,  previo  riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
 
 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
 Art. 56 Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo
 
 1.  Le  modifiche  al presente regolamento didattico d'Ateneo sono deliberate  dal  Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
 
 2.  Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto di cui al comma stesso.
 Art. 57 Rinvio ad altre norme
 
 1.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal presente regolamento si applicano  l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive  modificazioni  e integrazioni, il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, e lo Statuto.
 Art. 58 Approvazione e modifiche al presente Regolamento
 
 1.  Il  presente  Regolamento  e'  approvato  secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 341/1990.
 
 2. Il Regolamento e' modificabile con la medesima procedura.
 
 U N I V E R S I T A' T E L E M A T I C A
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 LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
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 FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
 Corso di Laurea Magistrali in: Giurisprudenza:
 
 (Classe LMG/01)
 
 Il corso e'                         |di nuova istituzione --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento            |in teledidattica --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso di     | laurea                              |www.unipegaso.it/giurisprudenza/
 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
 
 I laureati dei corsi della classe di laurea devono:
 
 - aver  conseguito  elementi  di  approfondimento  della  cultura giuridica  di  base  nazionale  ed  europea,  anche  con  tecniche  e metodologie   casistiche,   in   rapporto   a  tematiche  utili  alla comprensione  e  alla  valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
 - aver  conseguito  approfondimenti  di  conoscenze  storiche che consentano  di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
 - possedere  capacita' di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
 - possedere  in modo approfondito le capacita' interpretative, di analisi  casistica,  di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie),  di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di   consapevolezza   per   affrontare   problemi  interpretativi  ed applicativi del diritto
 - possedere  in  modo  approfondito  gli  strumenti  di  base per l'aggiornamento delle proprie competenze.
 
 I  laureati  dei  corsi  della  classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni  legali ed alla magistratura, potranno svolgere attivita' ed  essere  impiegati,  in  riferimento  a funzioni caratterizzate da elevata   responsabilita',  nei  vari  campi  di  attivita'  sociale, socio-economica  e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni,  nelle  imprese  private, nei sindacati, nel settore del  diritto  dell'informatica,  nel  settore  del diritto comparato, internazionale  e  comunitario  (giurista  europeo),  oltre che nelle organizzazione  internazionali  in  cui  le  capacita' di analisi, di valutazione  e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
 
 Le  attivita'  formative  (insegnamenti, laboratori, prova finale) sono  misurate  in  crediti  che documentano l'impegno dello studente nello  svolgimento  dell'attivita' stessa. Ogni credito corrisponde a 25 ore di impegno complessivo.
 
 Il  sistema  dei crediti e' stato introdotto sia per facilitare la mobilita'  degli  studenti tra i diversi atenei, anche stranieri, sia per  permettere  di  riconoscere  attivita' formative, ad esempio gli stages,  che  non  rientrano  nell'usuale  schema  (lezioni) + (esame finale).
 
 L'introduzione  dei  crediti non ha pero' comportato la sparizione dei voti che, quindi, continuano ad essere assegnati come misura, non solo  del  lavoro  svolto, ma anche della qualita' dell'apprendimento raggiunto.  Seguendo  la tradizione universitaria, i voti degli esami sono  espressi  in  trentesimi,  mentre  il  voto finale di laurea e' espresso in centodecesimi e lode.
 
 Nel  piano  delle  attivita'  formative  e' indicato il numero dei crediti attribuiti ad ogni singola attivita'.
 DURATA DEL CORSO
 
 La durata del Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" e' di cinque  anni segue l'ordinamento semestrale, prevede il conseguimento di 300 crediti (CFU) e si conclude con un esame di Laurea.
 CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE
 
 La  laurea  in Giurisprudenza si consegue con il superamento della prova  finale,  per  essere ammesso alla quale il discente deve avere conseguito  nel  precedente  curriculum di studi un numero di crediti pari  a  trecento,  detratti  quelli  attribuiti  alla  prova  finale medesima.
 
 La  prova  finale  consiste  nella redazione di una tesi di laurea scritta  su di un argomento assegnato da un docente relatore e con il controllo   di  un  docente  correlatore,  nonche'  nella  successiva discussione  orale  avanti  una Commissione composta come determinato nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
 
 Ai  fini  della  votazione finale di laurea la segreteria Studenti calcola  il  voto  sulla  base  della  media dei voti riportati negli esami.(Tale  media si ottiene dalla somma dei voti dei singoli esami, divisa  per  il  numero  degli  stessi,  ancora divisa per 3 e quindi moltiplicata  per  11.  In  tal modo si ottiene la media rapportata a 110).  Il  voto  calcolato  dalla  segreteria  e'  quello  con cui lo studente  si  presenta  a  sostenere  la prova finale ed e' calcolato arrotondando i decimali, a partire da 0.5, all'unita' superiore.
 
 A  seconda  dell'esito dell'esame di laurea, tale voto puo' essere confermato, diminuito o, di solito, aumentato.
 
 La votazione e' espressa in centodiecesimi.
 
 Rientra  nella  facolta'  della  commissione concedere la lode, il bacio   accademico,   nonche'   proporre   al  Magnifico  Rettore  la pubblicazione della tesi.
 
 La   certificazione  dell'esame  finale  risulta  da  un  apposito verbale.
 CONOSCENZE E ABILITA' RICHIESTE PER L'ACCESSO (Art. 6 DM 270/2004)
 
 Per  l'iscrizione  al  corso  di  Laurea in parola e' richiesto un diploma   di   scuola  secondaria  superiore  o  altro  titolo  anche conseguito  all'estero,  purche'  riconosciuto  idoneo  in  base alla normativa vigente.
 
 In   conformita'   con   il  Decreto  270/04,  art.  5,  comma  7, l'Universita'  Telematica  Pegaso,  riconosce  come crediti formativi universitari,  secondo  criteri  predeterminati,  le  conoscenze e le abilita'  professionali  regolarmente  certificate.  Vengono pertanto valorizzati  il  lavoro, l'esperienza e la professionalita' acquisita trasformandoli  in  crediti  utili  ai  fini  del conseguimento della Laurea.
 
 Una  Commissione  di  Facolta',  avra'  il  compito di esaminare i curricula  dei  candidati  (corredati  da certificazioni degli enti o organismi  interessati)  ai  fini  della  determinazione  di  crediti formativi attribuibili.
 
 L'accesso  agli  studenti  provenienti  da  altri Corsi di Studio, sara'  regolato  dal  Cdf  su  proposta  del Cdl competente indicando l'anno  d'iscrizione  e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.
 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO
 
 Il  Corso di Laurea mira a far acquisire ai discenti le competenze di  analisi  delle norme giuridiche nonche' la capacita' di impostare in  forma  scritta  e  orale, con la consapevolezza dei loro risvolti tecnico  giuridici,  culturali,  pratici  e  di  valore,  le linee di ragionamento   e   di   argomentazione   adeguate  per  una  corretta impostazione  di  questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie.
 
 I  discenti  dovranno  utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale,  almeno  una  lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
 
 I  curricula  del  Corso  assicureranno l'acquisizione di adeguate conoscenze:
 a) dei settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali articolazioni   e   interrelazioni,   nonche'   l'acquisizione  degli strumenti  tecnici  e  culturali  adeguati  alla professionalita' del giurista;
 b) degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari;
 c)    della    deontologia   professionale,   della   logica   ed argomentazione  giuridica  e  forense,  della  sociologia  giuridica, dell'informatica giuridica;
 d) del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.
 OFFERTA
 Attivita' formative di base ===================================================================== ambito disciplinare |                  settore                   |CFU ===================================================================== Costituzionalistico |IUS/08 Diritto costituzionale               |24 ---------------------------------------------------------------------
 |IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico      | ---------------------------------------------------------------------
 |IUS/11 Diritto canonico e diritto           |
 |ecclesiastico                               | --------------------------------------------------------------------- Filosofico-giuridico|IUS/20 Fisolosifia del diritto              |15 --------------------------------------------------------------------- Privatistico        |IUS/01 Diritto privato                      |27 ---------------------------------------------------------------------
 |IUS/18 Diritto romano e diritti             | Storico-giuridico   |dell'antichita'                             |30 ---------------------------------------------------------------------
 |IUS/19 Storia del diritto medievale e       |
 |moderno                                     | ---------------------------------------------------------------------
 |Totale crediti riservati alle attivita' di  |
 |base                                        |96
 Attivita' formative e caratterizzanti =====================================================================
 ambito disciplinare |                  settore                  |CFU ===================================================================== Amministrativistico  |IUS/10 Diritto amministrativo              |18 --------------------------------------------------------------------- Commercialistico     |IUS/04 Diritto commerciale                 |15 --------------------------------------------------------------------- Comparistico         |IUS/02 Diritto privato comparato           | 9 ---------------------------------------------------------------------
 |IUS/21 Diritto pubblico comparato          | --------------------------------------------------------------------- Comunitaristico      |IUS/14 Diritto dell'unione europea         | 9 --------------------------------------------------------------------- Economico e          |IUS/12 Diritto tributario                  |18 --------------------------------------------------------------------- pubblistico          |SECS-P/01 Economia politica                | ---------------------------------------------------------------------
 |SECS-P/02 Politica economica               | ---------------------------------------------------------------------
 |SECS-P/03 Scienza delle finanze            | ---------------------------------------------------------------------
 |SECS-P/07 Economia aziendale               | ---------------------------------------------------------------------
 |SECS-S/01 Statistica                       | --------------------------------------------------------------------- Internazionalistico  |IUS/13 Diritto internazionale              | 9 --------------------------------------------------------------------- Laburistico          |IUS/07 Diritto del lavoro                  |12 --------------------------------------------------------------------- Penalistico          |IUS/17 Diritto penale                      |15 --------------------------------------------------------------------- Processualcivilistico|IUS/15 Diritto processuale civile          |15 --------------------------------------------------------------------- Processualpenalistico|IUS/16 Diritto processuale penale          |15 ---------------------------------------------------------------------
 |Totale crediti riservati alle attivita'    |
 |caratterizzanti                            |135
 
 ===================================================================== Attivita' formative in ambiti disciplinari affini o           |  | integratiti a quelli di base e caratterizzanti, anche con     |  | riguardo alle culture di contesto e alla formazione           |  | interdisciplinare                                             |  |CFU ===================================================================== IUS/05 Diritto dell'economia                                  |15|69 --------------------------------------------------------------------- SECS-P/07 Economia aziendale                                  |  | --------------------------------------------------------------------- A scelta dello studente                                       |18| --------------------------------------------------------------------- Per la prova finale                                           |24| --------------------------------------------------------------------- Per la lingua straniera                                       |6 | --------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, comma 5, lettera d) (ulteriori conoscenze     |  | linguistiche, abilita' e relazionali, tirocini e altro)       |6 | --------------------------------------------------------------------- CFU totali per il conseguimento del titolo                    |  |300
 
 U N I V E R S I T A' T E L E M A T I C A " P E G A S O "
 OFFERTA FORMATIVA
 LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
 OFFERTA FORMATIVA
 FACOLTA' DI SCIENZE UMANISTICHE
 Corso di Laurea in
 
 Scienze dell'educazione e della formazione
 
 (Classe 18)
 
 Il corso e'                 |di nuova istituzione d'ateneo ---------------------------------------------------------------------
 |il parere del Comitato regionale di
 |Coordinamento ---------------------------------------------------------------------
 |non e' necessario --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento    |in teledidattica --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso|www.unipegaso it/educazione --------------------------------------------------------------------- di laurea                   |
 
 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
 
 Il  corso  di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione si  propone  di  fornire  una  preparazione  di  base  nelle  scienze dell'educazione  e  in  quelle  discipline che, come la filosofia, la psicologia  e  la  sociologia,  da  un  lato  concorrono  a definirne l'intero   quadro   concettuale   e,   dall'altro,   ne   favoriscono l'applicazione  all'interno delle istituzioni scolastiche e nel mondo del lavoro.
 
 E' importante sottolineare che questo corso di studi potra' essere particolarmente  interessante  per tutti coloro che gia' inseriti nel mondo del lavoro avvertono l'esigenza e la necessita' di arricchire e ampliare  le  loro  conoscenze  e  competenze  professionali anche in virtu' di un avanzamento della carriera professionale.
 
 Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente:
 
 - competenze  metodologico-didattiche nei settori dell'educazione e della formazione e sui processi di apprendimento-insegnamento anche di discipline specifiche;
 
 - capacita'  di  progettazione  e  di  gestione  dei  processi di orientamento scolastico e professionale dei processi formativi;
 
 - conoscenze  utili alla formazione attraverso attivita' creative con valenza socio-educativa;
 
 - conoscenze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e alla  sperimentazione  nei  settori  delle  Scienze dell'educazione e della   formazione   a   livello   locale,   nazionale,   europeo   e internazionale.
 
 Lo   studente,   inoltre,  viene  messo  in  grado  di  utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione Europea.
 
 Possedere  adeguate  competenze e strumenti per la comunicazione e la   gestione   dell'informazione,   anche  con  strumenti  e  metodi informatici e telematici
 
 Il   corso   di   Laurea   prevede   un  primo  anno  a  carattere istituzionale,  comune  a  tutti,  e  un successivo biennio con ampie possibilita'   di   scelta   da   parte   dello  studente  a  seconda dell'interesse  per la ricerca teorica in campo pedagogico oppure per gli aspetti piu' direttamente applicativi in campo scolastico.
 DURATA DEL CORSO
 
 La  durata del Corso di Laurea in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" e' di tre anni per un totale di 180 crediti formativi.
 CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE
 
 La  Laurea  in  "Scienze  dell'Educazione  e  della Formazione" si consegue  dopo aver superato una prova finale (dissertazione scritta, redazione  di  una  tesi,  rapporto  su  un'attivita' di stage, etc.) elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
 CONOSCENZE E ABILITA' RICHIESTE PER L'ACCESSO (Art. 6 DM 270/2004)
 
 Per  l'iscrizione al corso di Laurea in "Scienze dell'educazione e della  formazione"  e'  richiesto  un  diploma  di  scuola secondaria superiore   o   altro  titolo  anche  conseguito  all'estero  purche' riconosciuto  idoneo  in  base alla normativa vigente. Sono, inoltre, richieste  conoscenze in quattro distinti domini generali: pedagogia, filosofia,  psicologia  e  sociologia,  oltre al possesso di abilita' verbali, logiche e analitiche.
 
 In   conformita'   con   il  Decreto  270/04,  art.  5,  comma  7, l'Universita'  Telematica  Pegaso,  riconosce  come crediti formativi universitari,  secondo  criteri  predeterminati,  le  conoscenze e le abilita'  professionali  regolarmente  certificate.  Vengono pertanto valorizzati  il  lavoro, l'esperienza e la professionalita' acquisita trasformandoli  in  crediti  utili  ai  fini  del conseguimento della Laurea.
 
 Una  Commissione  di  Facolta',  avra'  il  compito di esaminare i curricula  dei  candidati  (corredati  da certificazioni degli enti o organismi  interessati)  ai  fini  della  determinazione  di  crediti formativi attribuibili.
 AMBITI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
 
 Gli sbocchi professionali dei laureati in "Scienze dell'educazione e  della  formazione"  sono  da individuare nelle attivita' formative legate  a  percorsi  innovativi come quelli della formazione continua (life  long learning), della progettazione didattica, delle attivita' formative in azienda e dell'educazione in ambito extrascolastico.
 
 Alla fine del corso di studi triennale i laureati potranno trovare sbocchi  occupazionali  nei settori del pubblico impiego, nel sistema di impresa e nel terzo settore con le seguenti figure professionali:
 
 a)  educatore  professionale,  educatore  di comunita', animatore socio-educativo,  operatore  nei  servizi culturali e nelle strutture
 |  |  |  | educative e in altre attivita' territoriali anche di terzo settore; 
 b) formatore, progettista di formazione, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi e nelle pubbliche amministrazioni, esperto nella promozione   e  nella  gestione  delle  risorse  umane,  esperto  nel monitoraggio   e  nella  valutazione  dei  processi  e  dei  prodotti formativi.
 LAUREE  SPECIALISTICHE  ALLE  QUALI  SARA'  POSSIBILE L'ISCRIZIONE (SENZA DEBITI FORMATIVI)
 
 87/S - Lauree spec. In scienze pedagogiche
 
 OFFERTA
 
 =====================================================================
 |          |     Settori scientifico Attivita' formative di base |Totale CFU|        disciplinari ===================================================================== Discipline                  |          |L-FIL-LET/11 : LETTERATURA linguistico-letterarie      |    4     |ITALIANA CONTEMPORANEA --------------------------------------------------------------------- Discipline pedagogiche e    |          |M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE psicologiche                |    36    |E SOCIALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PED/03 : DIDATTICA E
 |          |PEDAGOGIA SPECIALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PED/04 : PEDAGOGIA
 |          |SPERIMENTALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PSI/01 : PSICOLOGIA
 |          |GENERALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO
 |          |SVILUPPO E PSICOLOGIA
 |          |DELL'EDUCAZIONE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL
 |          |LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI ---------------------------------------------------------------------
 |          |SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE --------------------------------------------------------------------- Discipline storiche e       |          | geografiche                 |    8     |M-GGR/01 : GEOGRAFIA ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-STO/04 : STORIA
 |          |CONTEMPORANEA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' formative  |          | di base                     |    48    |
 
 =====================================================================
 |          |     Settori scientifico
 Attivita' caratterizzanti  |Totale CFU|        disciplinari ===================================================================== Discipline                  |          | emo-etnoantropologiche,     |          | politiche e sociologiche    |    4     |L-ART/08 : ETNOMUSICOLOGICA ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA Discipline filosofiche      |    8     |DEI LINGUAGGI ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-FIL/06 : STORIA DELLA
 |          |FILOSOFIA --------------------------------------------------------------------- Discipline                  |          | igienico-sanitarie, della   |          | salute mentale e            |          | dell'integrazione dei       |          |M-PED/03 : DIDATTICA E disabili                    |    12    |PEDAGOGIA SPECIALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |MED/42 : IGIENE GENERALE E
 |          |APPLICATA --------------------------------------------------------------------- Discipline pedagogiche e    |          |M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE metodologico-didattiche     |    28    |E SOCIALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PED/02 : STORIA DELLA
 |          |PEDAGOGIA ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PED/03 : DIDATTICA E
 |          |PEDAGOGIA SPECIALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |M-PED/04 : PEDAGOGIA
 |          |SPERIMENTALE --------------------------------------------------------------------- Discipline scientifiche     |    12    |BIO/07 : ECOLOGIA ---------------------------------------------------------------------
 |          |INF/01 : INFORMATICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita'            |          | caratterizzanti             |    64    |
 
 =====================================================================
 Attivita' affini o     |          |     Settori scientifico
 integrative         |Totale CFU|        disciplinari ===================================================================== Discipline giuridiche,      |          | sociali ed economiche       |    12    |IUS/=1 : DIRITTO PRIVATO ---------------------------------------------------------------------
 |          |SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE
 |          |AZIENDALE ---------------------------------------------------------------------
 |          |SECS-S/05 : STATISTICA
 |          |SOCIALE --------------------------------------------------------------------- Discipline storiche e       |          |L-ART/06 : CINEMA, artistiche                  |    8     |FOTOGRAFICA E TELEVISIONE ---------------------------------------------------------------------
 |          |L-ART/07 : MUSICOLOGIA E
 |          |STORIA DELLA MUSICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' affini o   |          | integrative                 |    20    |
 
 =====================================================================
 Altre attivita' formative    |CFU|           Tipologie ===================================================================== A scelta dello studente         |12 | ---------------------------------------------------------------------
 | 4 |Lingua straniera --------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, commi 1, lettera|   |Ulteriori conoscenze f)                              |   |linguistiche ---------------------------------------------------------------------
 |   |Abilita' informatiche e
 | 6 |relazionali ---------------------------------------------------------------------
 | 8 |Tirocini ---------------------------------------------------------------------
 | 8 |Altro ---------------------------------------------------------------------
 |   |Totale altre (art. 10, comma 1,
 |22 |lettera f) --------------------------------------------------------------------- Totale Alre attivita' formative |48 | --------------------------------------------------------------------- TOTALE CREDITI                  |180|
 |  |  |  |  |