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| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 maggio 2006 |  | Riconoscimento, al sig. Fernandez Medina Gerardo, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di dottore agronomo e forestale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n.   92/51/CEE   del   Consiglio  relative  al  sistema  generale  di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza  del  sig.  Fernandez  Medina  Gerardo,  nato  il 26 maggio  1975 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento  del  proprio  titolo  di «Ingeniero Tecnico Agricola» conseguito   in  Spagna,  come  attestato  dal  «Colegio  Oficial  de Ingenieros  Tecnicos  Agricolas  de  Castilla  - Duero» di Valladolid (Spagna)   cui   il   richiedente  e'  iscritto  dal  2005,  ai  fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso   atto   che  il  richiedente  e'  in  possesso  del  «Titulo Universitario  Oficial  de  Ingeniero  Tecnico  Agricola»  conseguito presso la «Universidad de Valladolid» in data 9 ottobre 2003;
 Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2006;
 Sentito  il  rappresentante del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori  agronomi e dei dottori forestali nella nota in atti datata 3 febbraio 2006;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «dottore agronomo e dottore forestale» - sezione B e quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Fernandez  Medina  Gerardo,  nato  il  26 maggio  1975  a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo di cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori  agronomi  e  forestali  -  sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  sei  mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
 a) estimo;
 b) matematica finanziaria.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 Detta  prova si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in  lingua  italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa le materie di cui all'art. 3.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione B.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali circa le materie di cui all'art. 3.
 Il  richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale domanda in carta   legale   allegando   la   copia   autenticata   del  presente provvedimento,  nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dello psicologo tutor.
 Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un  dottore  agronomo  e forestale,  scelto  dall'istante  tra  i  professionisti  che abbiano un'anzianita'  di  iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
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