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| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005 |  | I  programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza  degli  edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Modifica delibera n. 102/2004. (Deliberazione n. 157/05). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista   la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per l'edilizia  scolastica»  e  che,  all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
 Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il  31 dicembre  2001;  adempimento  che  questo  Comitato  stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono individuati i soggetti   autorizzati  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre operazioni finanziarie;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art.  1  della  menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 80,   comma 21,   che   prevede,   nell'ambito  del  programma  delle infrastrutture   strategiche  di  cui  alla  legge  n.  443/2001,  la predisposizione  -  da  parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti    di    concerto    con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  -  di un «Piano straordinario di messa   in  sicurezza  degli  edifici  scolastici»,  con  particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che  dispone  la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita  la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 3, comma 91,  che  destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli  edifici  scolastici»  un  importo  non  inferiore al 10% delle risorse  di  cui  all'art.  13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
 Vista  la  delibera  20 dicembre  2004,  n.  102  (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  186/2005),  con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art.  3, comma 91, della legge n. 350/2003 ha approvato il primo programma  stralcio  di  messa in sicurezza degli edifici scolastici, che  riguarda  738  edifici  scolastici ed ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro;
 Considerato  che  la  Conferenza  Unificata,  nella  seduta  del 13 ottobre  2005,  ha  raggiunto  l'intesa  istituzionale prevista dalla delibera  n.  102/2004  per definire le procedure di attuazione della delibera  medesima,  richiamandosi  al disposto dell'art. 8, comma 6, della   legge   6 giugno  2003,  n.  131,  e  qualificando  il  piano straordinario  in  questione  quale  piano  di  opere  per  le  quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale, nonche'    adottando   un   documento   recante   disposizioni   piu' particolareggiate per dare esecuzione all'intesa;
 Considerato   che   nell'occasione   la   Conferenza  unificata  ha raccomandato  di  procedere  ad una modifica della delibera stessa in modo  da  stabilire  che  anche  le economie di gara, cosi' come gia' previsto  per  quelle maturate nelle fasi successive di realizzazione degli    interventi    inclusi   nel   Programma,   rimangano   nella disponibilita'  degli  Enti  beneficiari  sino  al  completamento dei lavori  e  che  gli  importi  residui vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, a cura di questo Comitato, ad analoghi interventi relativi alle medesime regioni;
 Ritenuto  che  la  suddetta  modifica  sia conforme alla disciplina contenuta  nell'art.  13,  comma 1, della legge n. 166/2002, che - in merito  agli  interventi  inclusi  nel Programma delle infrastrutture strategiche  -  prevede  che  le  somme  non  utilizzate  dagli  Enti attuatori  vengano  versate all'entrata del bilancio dello Stato alla fine   della   fase  realizzativa  delle  opere,  per  la  successiva riassegnazione ad interventi dello stesso genere;
 Considerato  che  l'intesa  summenzionata  ha introdotto penetranti poteri  di  controllo e coordinamento sull'uso delle risorse statali, assegnate  al  Programma in questione in base alla legge n. 289/2002, da  parte sia del Ministero di settore che delle Regioni interessate, individuate quali responsabili dell'attuazione del Programma;
 Rilevato che, a seguito della segnalazione di alcune imprecisioni o inesattezze  nella  redazione  dell'allegato  alla citata delibera da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli Enti interessati,   si   rende   necessario   apportare  alcune  modifiche all'elenco degli interventi di cui al suddetto programma;
 Delibera:
 1. Modifiche al testo della delibera n. 102/2004.
 1.1.  Il  punto  3  della  delibera  20 dicembre  2004,  n. 102, e' sostituito come segue:
 «Il  soggetto  abilitato  ad  accendere i mutui o a effettuare le altre  operazioni  finanziarie,  ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002,  e'  il  soggetto  titolare  dell'intervento,  cioe' l'Ente (Provincia  o  Comune)  competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
 Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche  la  quota  massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento  con  la  specificazione  dell'anno  di riferimento. Detta quota   e'  da  intendere  quale  misura  massima  del  finanziamento dell'intervento  considerato  a carico delle risorse recate dall'art. 13  della  legge  n.  166/2002,  come  rifinanziato  dalla  legge  n. 350/2003.
 Le  economie conseguenti all'esito della gara di aggiudicazione dei lavori,  le  economie realizzate in sede di accensione dei mutui o di effettuazione  delle  operazioni  finanziarie richiamate dal suddetto art. 13 e le economie maturate nelle fasi successive di realizzazione degli   interventi   inclusi   nel  Piano  restano  finalizzate  alla realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo. Gli importi  residui  non  utilizzati dovranno essere versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  saranno  destinati,  a cura di questo Comitato,  ad  altri  interventi  rispondenti  alle  finalita' di cui all'art.  80,  comma 21,  della  legge  n.  289/2002, da inserire nei successivi  programmi  stralcio  e relativi alle medesime Regioni. In caso  di  coesistenza  di  piu'  fonti  di  finanziamento le suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera».
 1.2.  Il  punto  4  della  delibera  n.  102/2004 e' sostituito dal seguente:
 «L'istituto   finanziatore   provvedera'   ad   erogare  all'Ente beneficiario,   entro  la  quota  di  limite  di  impegno  assegnata, l'importo di spettanza su richiesta dell'Ente stesso, corredata dalla comunicazione della Regione territorialmente competente prevista, per le diverse fasi, nell'intesa citata nelle premesse.
 L'istituto  finanziatore  comunica  le  intervenute erogazioni al Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e alla Regione ai fini   dell'espletamento  delle  attivita'  di  monitoraggio  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002».
 1.3.  Il punto 6 della citata delibera e' integrato con il seguente periodo:
 «Gli  importi  derivanti  dai  predetti  definanziamenti, al pari delle economie non utilizzate di cui al precedente punto 3 come sopra sostituito,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato e saranno  destinati ad interventi da inserire nei successivi programmi stralcio afferenti le stesse Regioni».
 1.4. In considerazione dei ritardi registrati nell'attuazione del programma  stralcio  in  questione, la prima relazione sullo stato di attuazione  sara'  sottoposta  a  questo  Comitato entro il 30 giugno 2006.  Resta  confermata  la periodicita' semestrale delle successive relazioni.
 2. Modifiche all'allegato alla delibera n. 102/2004.
 2.1. Regione Abruzzo.
 Per  l'intervento n. 83 il soggetto aggiudicatore e' il Comune di L'Aquila,  del  quale  Coppitto  - in cui e' localizzato l'intervento medesimo - e' una frazione.
 2.2. Regione Calabria.
 La  dizione  di  alcuni  Comuni  beneficiari  e' rettificata come appresso:
 
 ---->  Vedere tabelle a pag. 31  <----
 
 2.3. Regione Emilia-Romagna.
 L'intervento  n. 25 interessante il Comune di Argenta (Ferrara) e relativo  al  «Liceo  Scientifico  via  Matteotti»  e' sostituito con l'intervento,  di  pari importo, concernente la «Scuola Media Aleotti via XVIII Aprile».
 Sono  poi  apportate  rettifiche  alla  denominazione  di  alcuni edifici scolastici secondo il prospetto che segue:
 
 ---->  Vedere tabelle a pag. 31  <----
 
 2.4. Regione Lombardia:
 L'elenco degli interventi concernenti la predetta Regione, di cui all'allegato   alla  delibera  n.  102/2004,  e'  sostituito  con  il seguente:
 
 ---->  Vedere tabelle a pag. 32  <----
 
 2.5. Regione Marche:
 La denominazione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come appresso:
 
 ---->  Vedere tabelle a pag. 32  <----
 
 Sono  inoltre  apportate  rettifiche alla denominazione di alcuni edifici scolastici secondo il prospetto che segue:
 
 ---->  Vedere tabelle a pag. 32  <----
 
 Roma, 2 dicembre 2005
 Il presidente delegato
 Tremonti
 Il segretario del CIPE
 Molgora Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 102
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