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| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005 |  | Aggiornamento   delle  priorita'  di  intervento  della  cooperazione italiana  allo  sviluppo  in  Armenia,  Georgia,  Moldavia e Ucraina. (Deliberazione n. 139/05). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista   la  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  «Nuova disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di sviluppo»;
 Visto  in  particolare  l'art. 3, commi 2 e 6, della predetta legge che  demanda  al  Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo   (CICS)  la  definizione  degli  indirizzi  generali  della cooperazione  allo  sviluppo  e la determinazione delle priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;
 Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha  soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;
 Visto   l'art.   6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20 aprile  1994,  n.  373,  che  dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;
 Vista  la propria delibera 4 agosto 2000, n. 77 (Gazzetta Ufficiale n.  244/2000) che, al punto 2, ha limitato l'impiego dei fondi di cui alla   richiamata  legge  n.  49/1987  nei  territori,  fra  l'altro, dell'Armenia,   della   Georgia   e   della   Moldavia  per  il  solo finanziamento di programmi promossi da Organizzazioni non governative (ONG) e di interventi a carattere umanitario;
 Vista  la  proposta  del Ministro degli affari esteri n. 275861 del 7 luglio  2005  ed  in  particolare la relazione allegata a tale nota nella  quale  sono  fra  l'altro  ricordati  i  buoni  risultati  dei programmi finanziati negli ultimi anni a favore di Organizzazioni non governative  (ONG)  in  Moldavia  e  viene  altresi'  sottolineata la circostanza  che  l'Italia  opera,  gia'  da tempo, con interventi di cooperazione   allo  sviluppo  in  altri  paesi  limitrofi  dell'area (Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia e Montenegro);
 Ritenuto  di  dover  consentire  l'avvio  di forme piu' organiche e strutturate  di  intervento  estendendo  il  raggio  di  azione della politica  estera  di  cooperazione  ad  Armenia,  Georgia, Moldavia e Ucraina   e   affrontando  in  tal  modo  problemi  di  sviluppo  che interessano,  in  un  ottica  di crescita sostenibile e coerente, non solo singoli paesi, ma aree trasnazionali;
 Delibera:
 I  fondi  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, richiamata in premessa  possono  essere impiegati nei territori dell'Armenia, della Georgia,  della  Moldavia  e  dell'Ucraina  per  il  finanziamento di attivita'  di  cooperazione  allo  sviluppo  in  qualunque settore di intervento e con le modalita' previste dalla predetta legge.
 Roma, 2 dicembre 2005
 Il presidente delegato
 Tremonti
 Il segretario del CIPE
 Molgora Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 101
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