| 
| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | CIRCOLARE 10 aprile 2006, n. 84 |  | Interventi  in  materia di comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. |  | 
 |  |  |  | La  presente  circolare,  che sostituisce la precedente n. 18 del 4 febbraio  2004  disciplina  gli  interventi  dello Stato a favore dei comitati   nazionali   per   le  celebrazioni,  le  ricorrenze  o  le manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto  dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento  «legge»,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni. La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.   241.   Ai  sensi  della  normativa  richiamata,  gli  interventi concernono l'istituzione e il finanziamento di: a) comitati  nazionali  per  le  celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali;
 b) edizioni nazionali.
 Art. 1.
 Istanze
 Le  domande  di  istituzione  di  comitati  nazionali o di edizioni nazionali  e  l'ammissione  ai  relativi contributi, recanti marca da bollo  in  caso  di  istanze  presentate  da soggetti privati, devono essere  indirizzate  alla  Consulta  dei  comitati  nazionali e delle edizioni  nazionali, presso il Dipartimento per i beni archivistici e librari  -  Direzione  generale  per  i  beni  librari e gli istituti culturali,  via  M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5.
 |  |  |  | Art. 2. Comitati nazionali
 I   richiedenti   devono   inviare,   in  copia  unica,  unitamente all'istanza  di  cui  al precedente art. 1, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
 obiettivi  e  programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale,  con  la  specifica  descrizione  delle singole iniziative previste  e l'indicazione di modalita', tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;
 risorse  finanziare  necessarie,  distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;
 bilancio  preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
 elenco  delle  istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
 recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;
 proposte  di  designazione  degli  organi  del comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).
 Ai  fini dell'eventuale istituzione dei comitati nazionali, saranno tenuti  in  considerazione  gli  eventi  di  cui ricorra il primo o i successivi  centenari,  fatti  salvi  i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale  e  sociale.  Le  domande  devono essere presentate l'anno  precedente  rispetto  alla  data  della ricorrenza e l'inizio delle  celebrazioni  o manifestazioni che si intendono realizzare. Le celebrazioni o le manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre  anni  dalla  istituzione  del  comitato nazionale. E' ammessa la proroga  fino  ad  un  massimo  di  due  anni nei casi di eccezionale interesse e complessita' organizzativa.
 Non sono pertanto ammissibili:
 istanze  pervenute  oltre il termine indicato nel successivo art. 5;
 progetti  relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;
 progetti  generici e/o che non indicano con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;
 iniziative di interesse non nazionale.
 Entro  il  31  gennaio  i  comitati  nazionali ammessi a contributo dovranno  inviare  al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione  generale  per  i  beni librari e gli istituti culturali la relazione  sui  lavori  svolti  e  il bilancio consuntivo delle spese effettuate.
 Per  ogni  comitato  nazionale sara' nominato un revisore dei conti designato  dal  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai comitati stessi.
 |  |  |  | Art. 3. Edizioni nazionali - Costituzione
 Ai  fini  della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti devono  inviare,  in  copia  unica,  unitamente all'istanza di cui al precedente  art.  1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
 piano   generale   dell'edizione   nazionale   con  l'indicazione dell'articolazione  interna dell'edizione e del numero complessivo di volumi previsto;
 motivazione  scientifica  della  proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
 risorse finanziare complessive necessarie;
 elenco  delle  istituzioni  e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni;
 durata della edizione nazionale.
 |  |  |  | Art. 4. Edizioni nazionali - Contributi
 Sono  ammesse  al  contributo  previsto  dall'art. 3, comma 6 della legge le edizioni nazionali attualmente operanti.
 Le  istanze  di  contributo,  firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate di:
 programma  annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;
 relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
 bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
 conto  consuntivo  relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;
 elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;
 elenco dei volumi in corso di stampa;
 indicazione  del  numero di codice fiscale e del numero del conto corrente  postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul  quale versare l'eventuale contributo in favore delle commissioni gia' operanti.
 |  |  |  | Art. 5. Termini
 Al  fine di consentire alla Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione delle risorse finanziarie,  le  richieste  redatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della  presente  circolare devono essere spedite entro e non oltre il 31 marzo,  a  mezzo  plico  raccomandato  (fa fede la data del timbro postale)  o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura  «Domanda  per  contributo  a  edizioni nazionali e comitati nazionali».  Ai sensi del decreto ministeriale n. 495/1994 recante il regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4  della legge n. 241/1990, il procedimento si intende concluso entro il  30  giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda; qualora  entro  tale  data  non  venga  effettuata  comunicazione  di concessione la domanda e' da ritenersi non accolta.
 |  |  |  | Art. 6. Responsabile del procedimento
 Ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, il responsabile  del procedimento e' il dirigente del Servizio III della Direzione generale per i beni librai e gli istituti culturali.
 Roma, 10 aprile 2006
 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
 Buttiglione
 |  |  |  |  |