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| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2006 |  | Ulteriori  interventi  di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni  di  criticita'  in  atto nel territorio delle province di L'Aquila  e Teramo, interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso. (Ordinanza n. 3525). |  | 
 |  |  |  | Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del  18  luglio  2003,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema  Gran  Sasso», nonche' l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3318 del 23 ottobre 2003;
 Visto  l'art.  16  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Viste  note del 27 dicembre 2005 dell'Anas S.p.a. e del 29 dicembre 2005 della regione Abruzzo;
 Vista  la nota del 2 gennaio 2006 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la nota del 16 febbraio 2006 del commissario delegato con la quale  viene  evidenziata  la necessita' di disciplinare le ulteriori fasi  realizzative  delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in rassegna;
 Considerato  che  per  superare  l'attuale  diffusa  situazione  di criticita'  occorre  provvedere per il completamento degli interventi urgenti  in  atto,  anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente  generale  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici,  in qualita' di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza  n. 3485 del 2005, provvede, in regime ordinario ed in termini  d'urgenza,  all'attuazione  ed al completamento, entro e non oltre  il 31 luglio 2006, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa. In particolare  il  commissario  delegato  provvede  alla realizzazione, entro il 31 luglio 2006, delle seguenti opere:
 a) isolamento pavimentale della galleria TIR;
 b) tubazione  di  collegamento dalle sale A, B e C alle vasche di contenimento;
 c) impianti  tecnologici  di  controllo,  comando  e gestione del riempimento dei serbatoi INOX di accumulo;
 d) messa  a  norma  dei  laboratori  ai fini della sicurezza, con particolare  riferimento  all'antincendio,  e realizzazione Unloading Station in prossimita' della sala C;
 e) collegamento   dell'impianto  di  depurazione  interno  per  i servizi   igienici  alla  nuova  tubazione  di  scarico  dedicata  ai laboratori;
 f) ripristino  della  centrale  idrica  con  isolamento  vasca di accumulo ed adeguamento impiantistico;
 g) collegamento  della  centrale  idrica  al  nuovo  circuito  di raffreddamento  esterno  (lngr.  INFN  -  by  pass  15  - cunicolo di servizio del Ruzzo);
 h) nuova centrale di ventilazione lato l'Aquila;
 i) impianto  di  ultrafiltrazione  e  disinfezione a raggi UV per intera portata canna SX (Q=380 l/s);
 j) opere stradali propedeutiche all'esecuzione dei lavori.
 2.  Nel  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1, il commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario   delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  soggetto attuatore  nonche'  del  personale  gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 4. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la  contabilita'  speciale  aperta  ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3303/2003.
 2.  Per  assicurare  la completa attuazione degli interventi di cui alla  presente  ordinanza,  al  commissario  delegato  e'  attribuita l'ulteriore  somma  di 7.000.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione   civile,   di   cui   e'   stata  accertata  l'occorrente disponibilita' e che e' trasferita sulla contabilita' speciale di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 maggio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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