Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2006
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo, interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso. (Ordinanza n. 3525).

Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso», nonche' l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3318 del 23 ottobre 2003;
Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Viste note del 27 dicembre 2005 dell'Anas S.p.a. e del 29 dicembre 2005 della regione Abruzzo;
Vista la nota del 2 gennaio 2006 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 16 febbraio 2006 del commissario delegato con la quale viene evidenziata la necessita' di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Considerato che per superare l'attuale diffusa situazione di criticita' occorre provvedere per il completamento degli interventi urgenti in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in qualita' di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 3485 del 2005, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 luglio 2006, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa. In particolare il commissario delegato provvede alla realizzazione, entro il 31 luglio 2006, delle seguenti opere:
a) isolamento pavimentale della galleria TIR;
b) tubazione di collegamento dalle sale A, B e C alle vasche di contenimento;
c) impianti tecnologici di controllo, comando e gestione del riempimento dei serbatoi INOX di accumulo;
d) messa a norma dei laboratori ai fini della sicurezza, con particolare riferimento all'antincendio, e realizzazione Unloading Station in prossimita' della sala C;
e) collegamento dell'impianto di depurazione interno per i servizi igienici alla nuova tubazione di scarico dedicata ai laboratori;
f) ripristino della centrale idrica con isolamento vasca di accumulo ed adeguamento impiantistico;
g) collegamento della centrale idrica al nuovo circuito di raffreddamento esterno (lngr. INFN - by pass 15 - cunicolo di servizio del Ruzzo);
h) nuova centrale di ventilazione lato l'Aquila;
i) impianto di ultrafiltrazione e disinfezione a raggi UV per intera portata canna SX (Q=380 l/s);
j) opere stradali propedeutiche all'esecuzione dei lavori.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del soggetto attuatore nonche' del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3303/2003.
2. Per assicurare la completa attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, al commissario delegato e' attribuita l'ulteriore somma di 7.000.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, di cui e' stata accertata l'occorrente disponibilita' e che e' trasferita sulla contabilita' speciale di cui al comma 1.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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