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| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DELIBERAZIONE 26 aprile 2006 |  | Iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   ai  sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTANO
 LA GESTIONE DEI RIFIUTI
 Visto  l'art.  212  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante   norme  in  materia  ambientale,  che  ha  istituito  l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  212,  comma 8, del citato decreto legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, il quale prevede che le imprese che  esercitano  la  raccolta  e  il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi  come  attivita'  ordinaria e regolare, nonche' le imprese che  trasportano  i  propri  rifiuti  pericolosi in quantita' che non eccedano  trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a  seguito  di  semplice  richiesta  scritta  alla  Sezione regionale dell'Albo  territorialmente  competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacita' finanziaria e alla idoneita'  tecnica  e  senza  che  vi  sia  l'obbligo  di  nomina del responsabile tecnico;
 Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.  406,  del  Ministero dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione dei rifiuti;
 Considerato  che  l'iscrizione,  ai  sensi  di  quanto previsto dal citato  art.  212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  non  e'  soggetta  alla  preventiva  valutazione  della Sezione regionale,   ma   consegue   direttamente   alla  semplice  richiesta dell'impresa,  ferma restando la necessita' della verifica successiva dei  requisiti  soggettivi  di  cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 406/1998, e dell'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 Ritenuto, ai sensi dell'art. 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, e dell'art. 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406,  di  emanare  le  necessarie  direttive  volte  all'applicazione uniforme  su  tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;
 Delibera:
 Art. 1.
 1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo  lo  schema  riportato nell'allegato A e vengono iscritte ope legis con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.
 2. La  segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta di cui  al  comma 1  e verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle   imprese,   rilascia   immediatamente   la   ricevuta  di  cui all'allegato B.
 3.  La Sezione regionale procede a verificare, ai sensi del decreto del   Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  la sussistenza   delle  condizioni  e  dei  requisiti  dichiarati  nella richiesta  d'iscrizione  di  cui  all'allegato  A,  ad  acquisire  la certificazione  di  cui  all'art.  10, comma 4, della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  nonche'  ad  emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato C.
 4.  Qualora  la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni   e   dei  requisiti  di  cui  al  comma 3,  dispone,  con provvedimento  motivato,  il  divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo  che  l'interessato  non  provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
 5.  L'efficacia  dell'iscrizione e' subordinata alla corresponsione del  diritto  annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 Roma, 26 aprile 2006
 Il presidente: Laraia Il segretario: Onori
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato da pag. 18 a pag. 22   <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato a pag. 23   <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 24-25   <----
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