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| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2006, n. 189 |  | Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28  marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Visti   gli   articoli  47-bis,  47-ter  e  47-quater  del  decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
 Visto,   in  particolare,  l'articolo  47-bis  del  citato  decreto legislativo  n.  300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;
 Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della salute;
 Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
 Visto,   in  particolare,  l'articolo  1,  comma  3,  del  predetto decreto-legge,  che  istituisce  presso  il Ministero della salute il Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza  degli  alimenti,  articolato  in  tre  uffici  di  livello dirigenziale  generale,  nel  quale  confluiscono,  tra  l'altro,  la Direzione  generale  della  sanita'  veterinaria e degli alimenti, il Centro  nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui  all'articolo  1, comma 1, dello stesso decreto-legge, nonche' il Comitato  nazionale  per  la  sicurezza alimentare, con il compito di provvedere  alla  riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto Ministero  dagli  articoli  47-bis, 47-ter e 47-quater del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
 Ritenuta,  pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del predetto  Dipartimento, rimanendo inalterate le competenze attribuite alle   altre  Direzioni  generali  ed  agli  altri  Dipartimenti  del Ministero   della   salute,   ad  eccezione  del  Dipartimento  della prevenzione  e  della  comunicazione  per le competenze in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 18 del 22 gennaio 2002;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 21 dicembre 2005;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica   28   marzo   2003,   n.   129,  di  seguito  denominato: «Regolamento»;  dopo  la  lettera c) e' aggiunta la seguente :«c-bis) Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti».
 
 
 
 Avvertenza
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  decreti  aventi  valore  di  legge  e i
 regolamenti.
 -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
 della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
 seguente:      «4-bis.  L'organizzazione  e  la  disciplina
 degli   uffici   dei   Ministeri   sono   determinate,  con
 regolamenti  emanati  ai sensi del comma 2, su proposta del
 Ministro   competente   d'intesa   con  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel
 rispetto  dei  principi  posti  dal  decreto  legislativo 3
 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, con i
 contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 - L'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
 Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
 regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
 amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
 e' il seguente:
 «Art. 13. - 1. (Omissis).
 2.  Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
 dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
 Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
 su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
 parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
 dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
 senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
 comunque i regolamenti.
 3.  I  regolamenti  di  cui al comma 4-bis dell'art. 17
 della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
 del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
 legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
 dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
 546,  fermo  restando  il  comma  4  del predetto art. 6. I
 regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
 alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
 comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
 dal comma 1 del presente articolo.».
 -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
 successive  modificazioni  reca: «Riordino della disciplina
 in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23
 ottobre 1992, n. 421».
 - Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, e
 successive   modificazioni   concerne:   «Conferimento   di
 funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
 ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
 15 marzo 1997, n. 59».
 - Il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
 «'Riordino  e  potenziamento  dei meccanismi e strumenti di
 monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n. 59».
 - Il   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165
 concerne:  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
 dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
 - Gli  artt.  47-bis,  47-ter  e  47-quater del decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
 «Art.    47-bis    (Istituzione    del    Ministero   e
 attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
 2.  Nell'ambito  e  con  finalita' di salvaguardia e di
 gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
 tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
 salute,  sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
 allo  Stato  in  materia  di  tutela della salute umana, di
 coordinamento  del  sistema sanitario nazionale, di sanita'
 veterinaria,  di  tutela della salute nei luoghi di lavoro,
 di igiene e sicurezza degli alimenti.
 3.  Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
 le  funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con
 modalita'  definite  d'intesa  con la Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, esercita la vigilanza
 sull'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali di cui al
 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
 «Art.  47-ter  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
 particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
 seguenti aree funzionali:
 a) ordinamento   sanitario:   indirizzi   generali  e
 coordinamento  in  materia di prevenzione, diagnosi, cura e
 riabilitazione   delle  malattie  umane,  ivi  comprese  le
 malattie  infettive  e  diffusive;  prevenzione, diagnosi e
 cura  delle  affezioni  animali,  ivi comprese, le malattie
 infettive   e   diffusive   e  le  zoonosi;  programmazione
 sanitaria  di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
 monitoraggio  delle  attivita'  regionali;  rapporti con le
 organizzazioni  internazionali  e l'Unione europea; ricerca
 scientifica in materia sanitaria;
 b) tutela  della  salute umana e sanita' veterinaria:
 tutela   della   salute   umana   anche  sotto  il  profilo
 ambientale,  controllo  e vigilanza sui farmaci, sostanze e
 prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
 sull'applicazione  delle  biotecnologie; adozione di norme,
 linee    guida    e   prescrizioni   tecniche   di   natura
 igienico-sanitaria,  relative  anche a prodotti alimentari;
 organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
 concorsi  e  stato  giuridico  del  personale  del servizio
 sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della
 salute nei luoghi di lavoro.»
 «Art.  47-quater  (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero si
 articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
 articoli 4  e  5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
 superiore  a  quattro, in relazione alle aree funzionali di
 cui all'art. 47-ter.
 2.  Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del
 Ministero   della   sanita'  sono  attribuite  agli  uffici
 territoriali  del  Governo  di  cui  all'art.  11.  Per  lo
 svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e
 veterinaria,  gli  uffici  territoriali  possono  avvalersi
 delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
 sulla  base  di  apposite convenzioni. Lo schema tipo delle
 convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza
 unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281.».
 - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
 «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
 Costituzione».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
 2003,  n.  129  reca  il  Regolamento di organizzazione del
 Ministero della salute;
 - Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre 2005, n. 244
 concerne  misure  urgenti per la prevenzione dell'influenza
 aviaria;
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1 e 3 del
 decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con
 modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
 «Art.   1   (Prevenzione  e  lotta  contro  l'influenza
 aviaria,   le   malattie   degli   animali  e  le  relative
 emergenze). - 1.   Ai   fini   del  potenziamento  e  della
 razionalizzazione   degli   strumenti   di   lotta   contro
 l'influenza  aviaria,  le  malattie  animali e le emergenze
 zoo-sanitarie,  nonche'  per  incrementare  le attivita' di
 prevenzione,    profilassi   internazionale   e   controllo
 sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del
 Ministero  della  salute,  e' istituito presso la Direzione
 generale  della  sanita'  veterinaria  e degli alimenti del
 Ministero  della  salute,  il  Centro nazionale di lotta ed
 emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato
 "Centro nazionale", che definisce e programma gli obiettivi
 e  le  strategie  di  controllo  e  di  eradicazione  delle
 malattie  e  svolge  mediante  l'Unita'  centrale di crisi,
 unica   per   tutte   le   malattie   animali   e  raccordo
 tecnico-operativo  con  le  analoghe  strutture regionali e
 locali,  compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e verifica
 ispettiva    anche   per   le   finalita'   di   profilassi
 internazionale,  avvalendosi  direttamente  degli  Istituti
 zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza
 ed  in  particolare  di  quello  per l'influenza aviaria di
 Padova,    del    Centro   di   referenza   nazionale   per
 l'epidemiologia,    del    Dipartimento    di   veterinaria
 dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le
 regioni  e  le  province  autonome,  nonche' delle facolta'
 universitarie  di medicina veterinaria e degli organi della
 sanita'   militare.   L'individuazione   dettagliata  delle
 funzioni  e  dei  compiti  del Centro nazionale, unitamente
 alla  sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad
 assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del
 Ministro  della  salute,  nel  limite  massimo  di spesa di
 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a
 decorrere dall'anno 2006.
 2. (Omissis).
 3.  E'  istituito  presso  il Ministero della salute il
 Dipartimento   per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
 nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
 uffici   di   livello   dirigenziale  generale,  nel  quale
 confluiscono,  tra  l'altro,  la  Direzione  generale della
 sanita'  veterinaria  e degli alimenti, l'istituendo Centro
 nazionale,  nonche'  il Comitato nazionale per la sicurezza
 alimentare,    con    il   compito   di   provvedere   alla
 riorganizzazione   delle   attivita'   attribuite  a  detto
 Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
 successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
 e di sicurezza degli alimenti.».
 - La   direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  del 15 novembre 2001, concerne: «Indirizzi per la
 predisposizione   della  direttiva  generale  dei  Ministri
 sull'attivita'  amminisrativa  e  sulla gestione per l'anno
 2002».
 Nota all'art. 1.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commna  1, del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
 129, come modificato dal decreto qui pubblicato:
 «Art.  1. (Dipartimenti e direzioni generali). - 1. Per
 lo  svolgimento  delle  funzioni  di interesse sanitario di
 spettanza  statale e salve le competenze delle regioni come
 individuate  dalla  normativa  vigente,  il Ministero della
 salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'art.
 47-quater  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 introdotto  dall'art.  11 del decreto-legge 12 giugno 2001,
 n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
 2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:
 a) dipartimento della qualita';
 b) dipartimento dell'innovazione;
 c) dipartimento    della    prevenzione    e    della
 comunicazione
 c-bis) dipartimento    per    la   sanita'   pubblica
 veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;».
 Note all'art. 2.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
 Presidente  Repubblica n. 129 del 2003, come modificato dal
 decreto qui pubblicato:
 «Art.   4.  (Dipartimento  della  prevenzione  e  della
 comunicazione). - 1.  Il  Dipartimento  della prevenzione e
 della    comunicazione    provvede    alle   attivita'   di
 coordinamento  e  vigilanza  e  di  diretto  intervento  di
 spettanza   statale   in   tema  di  tutela  della  salute,
 dell'ambiente  e  delle  condizioni  di vita e di benessere
 delle  persone  e degli animali, nonche' all'informazione e
 comunicazione   agli  operatori  ed  ai  cittadini  e  alle
 relazioni istituzionali interne ed internazionali.
 2.  Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono
 istituite le seguenti direzioni generali:
 a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
 b) Direzione generale della comunicazione e relazioni
 istituzionali;
 c) Direzione  generale  per  i  rapporti con l'Unione
 europea e per i rapporti internazionali.
 3. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera a),
 svolge le seguenti funzioni relativamente a:
 a) promozione  della salute anche nei settori materno
 infantile, eta' evolutiva e dell'anziano;
 b) prevenzione,   con   particolare   riguardo   alla
 profilassi   internazionale  ed  a  quella  delle  malattie
 infettive  e  diffusive,  alla tutela igienico-sanitaria da
 fattori  di  inquinamento  e  nei  confronti delle sostanze
 pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita
 e  di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle
 tossicodipendenze  e  delle  malattie  di  rilievo sociale,
 inclusa  la  tutela  della  salute mentale, all'invalidita'
 civile e alla disabilita';
 c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
 d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
 e) impiego    delle    biotecnologie    e   procedure
 autorizzative     concernenti    attivita'    relative    a
 microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
 f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza
 sanitaria  in  Italia  agli  immigrati,  agli  apolidi,  ai
 rifugiati politici ed agli stranieri;
 g) attivita'  di  prevenzione concernente pericoli di
 bioterrorismo.
 4. (Abrogato).
 5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c),
 svolge le seguenti funzioni relativamente a:
 a) attivita'  di  comunicazione  e  informazione agli
 operatori sanitari e alle imprese;
 b) educazione sanitaria;
 c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
 d) studi e documentazione;
 e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti
 in   materia  sanitaria,  comprese  le  organizzazioni  del
 volontariato e del terzo settore;
 f) portale  e  centro  di  contatto  del  Ministero e
 attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini;
 g) atti  di  indirizzo  e coordinamento in materia di
 rapporti  di comunicazione tra servizio sanitario nazionale
 e universita'.
 6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d),
 ferma  la  competenza  del  Ministero  degli affari esteri,
 svolge le seguenti funzioni relativamente a:
 a) partecipazione   alle  attivita'  degli  organismi
 internazionali  e  sovranazionali  ed  incontri  a  livello
 internazionale;
 b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il
 Consiglio d'Europa e con l'organizzazione per lo sviluppo e
 la cooperazione economica;
 c) rapporti   con   l'Organizzazione  mondiale  della
 sanita'  e  le  altre  agenzie  specializzate delle Nazioni
 Unite;
 d) promozione   dell'attuazione   delle  convenzioni,
 delle   raccomandazioni   e   dei  programmi  comunitari  e
 internazionali in materia sanitaria;
 e) svolgimento  delle attivita' connesse alla stipula
 degli accordi bilaterali del Ministero;
 f) rapporti  giuridici  ed  economici  in  materia di
 assistenza  sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in
 ambito extracomunitario;
 g) interventi   sanitari   in   caso   di   emergenze
 internazionali.».
 a) riferimento  nazionale  dell'Autorita' europea per
 la sicurezza alimentare (EFSA);
 b) valutazione   del   rischio   fisico,   chimico  e
 biologico;
 c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza
 alimentare;
 d) consulta  delle associazioni dei consumatori e dei
 produttori in materia di sicurezza alimentare.
 «Art.  4-ter  (Il  capo  Dipartimento  per  la  sanita'
 pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli
 alimenti). - 1.   Al   capo  Dipartimento  per  la  sanita'
 pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli
 alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
 a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza
 contro le malattie animali;
 b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
 c) svolge  le funzioni di Capo dei servizi veterinari
 (Chief Veterinary officer) nelle istituzioni comunitarie ed
 internazionali.».
 - Il  comma 1  dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre
 2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni, dall'art. 1
 della legge 30 novembre 2005, n. 244 reca:
 «Art. 4. (Norma finanziaria). - 1. Alla copertura degli
 oneri  derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1, 3, 4
 e 5, e dell'art. 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed
 a  euro  15.200.000  annui  a  decorrere dall'anno 2006, si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'art. 1
 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 19 gennaio 200l, n. 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'articolo  4,  comma  2,  del  regolamento  e'  sostituito dal seguente:  «2.  Nell'ambito  del  Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
 a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
 b)   Direzione   generale   della   comunicazione   e   relazioni istituzionali;
 c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.».
 2. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento e' abrogato.
 3. Dopo l'articolo 4 del regolamento sono inseriti i seguenti:
 «Art. 4-bis.
 Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 1.   Il  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la nutrizione  e  la  sicurezza  degli  alimenti provvede a garantire la sicurezza  alimentare  e  la sanita' veterinaria ai fini della tutela della  salute umana e animale, nonche' il benessere degli animali, la ricerca  e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  i  rapporti  internazionali concernenti  il  settore  di  competenza,  anche  nei confronti degli organismi  internazionali  e  comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE,  la  valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed  il  coordinamento  degli  uffici  veterinari  per gli adempimenti comunitari  (UVAC)  e  dei  posti  d'ispezione frontaliera veterinari (PIF);  si  occupa, altresi', della nutrizione, dei dietetici e degli integratori  alimentari  a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attivita' di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.
 2.  Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed  emergenza contro le malattie animali e l'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
 3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
 a)  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  del  farmaco veterinario;
 b)  Direzione  generale  della  sicurezza  degli alimenti e della nutrizione;
 c)  Segretariato  nazionale  della  valutazione del rischio della catena alimentare.
 4.  La  Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a:
 a)  Centro  nazionale  di  lotta  ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi;
 b) sanita' e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;
 c)  tutela  del  benessere  degli  animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;
 d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
 e)  farmaco  e  dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria,  fabbricazione  dei  farmaci  veterinari,  delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.
 5.  La  Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a:
 a)  igiene  e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale,  trasformazione  dei  prodotti  e  sottoprodotti  di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;
 b)   nutrizione   e   prodotti  destinati  ad  una  alimentazione particolare,   prodotti   di  erboristeria,  integratori  alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;
 c)  aspetti  sanitari  relativi  a  tecnologie alimentari e nuovi alimenti,   alimenti   transgenici,   additivi,   aromi   alimentari, contaminanti e materiali a contatto;
 d) prodotti fitosanitari;
 e)  piani  di  controllo  della  catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;
 f)  accordi  ed  intese  tecniche  relative  all'esportazione dei prodotti alimentari.
 6.  Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a:
 a)  riferimento nazionale dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
 b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
 c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
 d)  Consulta  delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
 Art. 4-ter.
 Il capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 1.  Al  capo  Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione  e  la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
 a)  presiede  il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
 b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
 c)  svolge  le  funzioni  di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief   Veterinary   Officer)   nelle   istituzioni  comunitarie  ed internazionali.».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'onere  derivante  dal  presente  decreto,  valutato in Euro 560.170   a   decorrere   dall'anno   2006,   si  provvede  ai  sensi dell'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,   con  modificazioni,  dall'articolo  1  della  legge  30 novembre 2005, n. 244.
 2.  All'espletamento  delle  attivita'  attribuite  agli  uffici di livello  dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del  regolamento  introdotto  dall'articolo  2, comma 3, si fa fronte mediante  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione   vigente   presso  il  Ministero  della  salute,  anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse stesse.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 14 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Storace, Ministro della salute
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95
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