Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2006, n. 189
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto, in particolare, l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che istituisce presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto Ministero dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire l'organizzazione del predetto Dipartimento, rimanendo inalterate le competenze attribuite alle altre Direzioni generali ed agli altri Dipartimenti del Ministero della salute, ad eccezione del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione per le competenze in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 21 dicembre 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, di seguito denominato: «Regolamento»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente :«c-bis) Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti».



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina
degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- L'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' il seguente:
«Art. 13. - 1. (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni reca: «Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni concerne: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
«'Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
concerne: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Gli artt. 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanita'
veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con
modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza
sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
«Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese, le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca
scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
concorsi e stato giuridico del personale del servizio
sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro.»
«Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere
superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di
cui all'art. 47-ter.
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del
Ministero della sanita' sono attribuite agli uffici
territoriali del Governo di cui all'art. 11. Per lo
svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e
veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle
convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129 reca il Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute;
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244
concerne misure urgenti per la prevenzione dell'influenza
aviaria;
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
«Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza
aviaria, le malattie degli animali e le relative
emergenze). - 1. Ai fini del potenziamento e della
razionalizzazione degli strumenti di lotta contro
l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze
zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di
prevenzione, profilassi internazionale e controllo
sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del
Ministero della salute, e' istituito presso la Direzione
generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del
Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato
"Centro nazionale", che definisce e programma gli obiettivi
e le strategie di controllo e di eradicazione delle
malattie e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi,
unica per tutte le malattie animali e raccordo
tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e
locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica
ispettiva anche per le finalita' di profilassi
internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti
zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza
ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di
Padova, del Centro di referenza nazionale per
l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria
dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le
regioni e le province autonome, nonche' delle facolta'
universitarie di medicina veterinaria e degli organi della
sanita' militare. L'individuazione dettagliata delle
funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente
alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad
assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del
Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di
190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006.
2. (Omissis).
3. E' istituito presso il Ministero della salute il
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale, nel quale
confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della
sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro
nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, con il compito di provvedere alla
riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti.».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 novembre 2001, concerne: «Indirizzi per la
predisposizione della direttiva generale dei Ministri
sull'attivita' amminisrativa e sulla gestione per l'anno
2002».
Nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commna 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1. (Dipartimenti e direzioni generali). - 1. Per
lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di
spettanza statale e salve le competenze delle regioni come
individuate dalla normativa vigente, il Ministero della
salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'art.
47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:
a) dipartimento della qualita';
b) dipartimento dell'innovazione;
c) dipartimento della prevenzione e della
comunicazione
c-bis) dipartimento per la sanita' pubblica
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;».
Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente Repubblica n. 129 del 2003, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
«Art. 4. (Dipartimento della prevenzione e della
comunicazione). - 1. Il Dipartimento della prevenzione e
della comunicazione provvede alle attivita' di
coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di
spettanza statale in tema di tutela della salute,
dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere
delle persone e degli animali, nonche' all'informazione e
comunicazione agli operatori ed ai cittadini e alle
relazioni istituzionali interne ed internazionali.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono
istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della comunicazione e relazioni
istituzionali;
c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione
europea e per i rapporti internazionali.
3. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera a),
svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) promozione della salute anche nei settori materno
infantile, eta' evolutiva e dell'anziano;
b) prevenzione, con particolare riguardo alla
profilassi internazionale ed a quella delle malattie
infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da
fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze
pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita
e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle
tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale,
inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita'
civile e alla disabilita';
c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;
d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;
e) impiego delle biotecnologie e procedure
autorizzative concernenti attivita' relative a
microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza
sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai
rifugiati politici ed agli stranieri;
g) attivita' di prevenzione concernente pericoli di
bioterrorismo.
4. (Abrogato).
5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c),
svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) attivita' di comunicazione e informazione agli
operatori sanitari e alle imprese;
b) educazione sanitaria;
c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;
d) studi e documentazione;
e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti
in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del
volontariato e del terzo settore;
f) portale e centro di contatto del Ministero e
attivita' di comunicazione e informazione ai cittadini;
g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di
rapporti di comunicazione tra servizio sanitario nazionale
e universita'.
6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d),
ferma la competenza del Ministero degli affari esteri,
svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) partecipazione alle attivita' degli organismi
internazionali e sovranazionali ed incontri a livello
internazionale;
b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il
Consiglio d'Europa e con l'organizzazione per lo sviluppo e
la cooperazione economica;
c) rapporti con l'Organizzazione mondiale della
sanita' e le altre agenzie specializzate delle Nazioni
Unite;
d) promozione dell'attuazione delle convenzioni,
delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e
internazionali in materia sanitaria;
e) svolgimento delle attivita' connesse alla stipula
degli accordi bilaterali del Ministero;
f) rapporti giuridici ed economici in materia di
assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in
ambito extracomunitario;
g) interventi sanitari in caso di emergenze
internazionali.».
a) riferimento nazionale dell'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare (EFSA);
b) valutazione del rischio fisico, chimico e
biologico;
c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare;
d) consulta delle associazioni dei consumatori e dei
produttori in materia di sicurezza alimentare.
«Art. 4-ter (Il capo Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti). - 1. Al capo Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali;
b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari
(Chief Veterinary officer) nelle istituzioni comunitarie ed
internazionali.».
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 30 novembre 2005, n. 244 reca:
«Art. 4. (Norma finanziaria). - 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1, 3, 4
e 5, e dell'art. 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed
a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'art. 1
del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 200l, n. 3.».



 
Art. 2.
1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.».
2. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento e' abrogato.
3. Dopo l'articolo 4 del regolamento sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis.
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
1. Il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanita' veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonche' il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresi', della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attivita' di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.
2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario;
b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.
4. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a:
a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi;
b) sanita' e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;
c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;
d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.
5. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a:
a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;
b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;
c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto;
d) prodotti fitosanitari;
e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;
f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari.
6. Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a:
a) riferimento nazionale dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.
Art. 4-ter.
Il capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
1. Al capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:
a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali.».
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. All'espletamento delle attivita' attribuite agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del regolamento introdotto dall'articolo 2, comma 3, si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Storace, Ministro della salute
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone