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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Autorizzazione, all'organismo denominato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione «Prosciutto di Sauris»,  protetta  transitoriamente  a livello nazionale con decreto 21 dicembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il  decreto  21 dicembre  2005,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione Prosciutto  di  Sauris,  trasmessa  alla  Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista la comunicazione dall'Associazione temporanea tra imprese per la  presentazione  e  il  riconoscimento  del  «Prosciutto  di Sauris I.G.P.» e dello «Speck di Sauris I.G.P.», con sede in Sauris (Udine), con  la  quale  veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita'  di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto Nord Est  Qualita' - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;
 Considerato  che  l'organismo  Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  Istituto Nord Est Qualita' - INEQ ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per  la  denominazione Prosciutto di Sauris, allo schema tipo  e  di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006  spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in    quanto    autorita'   nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ, con sede in  San  Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 e' autorizzato ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del Regolamento  (CE)  n.  510/2006  per  la  denominazione Prosciutto di Sauris,  protetta  transitoriamente  a  livello nazionale con decreto 21 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per l'Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ del rispetto delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi  del  comma 4,  dell'art.  14, della legge n. 526/1999, qualora l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ non puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la denominazione Prosciutto di Sauris, cosi' come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle prescrizioni del presente art. puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo  autorizzato  Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali  viene  commercializzata la denominazione Prosciutto di Sauris, venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole  e  Forestali  ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 21 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione  Prosciutto  di  Sauris da parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di  controllo  Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ  e'  tenuto  ad  adempiere  a tutte le disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ comunica con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione  Prosciutto  di  Sauris  anche  mediante immissione nel sistema   informatico   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  Istituto Nord Est Qualita' - INEQ immette nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di conformita' della denominazione Prosciutto di Sauris rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del  presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ e' sottoposto  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e forestali e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai  sensi  dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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