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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 marzo 2006 |  | Inclusione  della  sostanza  attiva  tribenuron  nell'allegato  I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visto   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del 28 febbraio  2000  e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  par. 2, della direttiva 91/414/CEE,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in  cui  figura  anche  il  tribenuron  da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto  che  i  citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato  la  Svezia  quale  Stato  membro  relatore per la sostanza attiva tribenuron;
 Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/54/CE del 19 settembre 2005,  concernente  l'iscrizione  della  sostanza  attiva  tribenuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  che  dall'esame  della  sostanza attiva tribenuron non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato Scientifico  per  le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA);
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2005/54/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tribenuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/54/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva tribenuron  nel  relativo  rapporto  di riesame, messo a disposizione degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva   tribenuron  devono  essere  effettuate  in  conformita'  dei principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194
 Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La sostanza attiva tribenuron, e' iscritta, fino al 28 febbraio 2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 31 agosto 2006, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  indicata nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari  in  questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i  titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  indicata  nell'art.  1,  posseggano  o  possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti   fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  tribenuron presentano  al  Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:
 a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 (1)DG  SANCO:  Direzione  generale  della  salute  e  tutela  dei consumatori presso la Commissione UE.
 b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato Il del citato decreto.
 In  entrambi  i  casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva di cui trattasi.
 3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron per le quali le imprese  interessate  non  avranno  ottemperato, entro il 28 febbraio 2006,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma 2,  lettere a)  e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Ogni   prodotto   fitosanitario   autorizzato   contenente  il tribenuron,  come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive  iscritte  entro  il  28 febbraio  2006  nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  entro il 28 febbraio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o  revocate entro il 28 febbraio 2010 a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva tribenuron,  in  associazione  con  altre sostanze attive che saranno inserite   nell'allegato   I   della   direttiva  successivamente  al 28 febbraio  2006,  saranno  valutati  secondo  le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato  il fascicolo di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008, si intendono revocate a decorrere dal 10 marzo 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron  revocati  in  seguito  alle  verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 agosto 2007.
 2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron  revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2011.
 4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2009.
 5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva tribenuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 320
 |  |  |  | Allegato 
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