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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 marzo 2006 |  | Inclusione  delle  sostanze  attive  MCPA  e MCPB nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva 2005/57/CE della Commissione del 21 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in  cui  figurano  anche  MCPA e MCPB, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994  che  ha  designato  l'Italia quale Stato membro relatore per le sostanze attive MCPA e MCPB;
 Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/57/CE del 21 settembre 2005,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive MCPA e MCPB nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  che  dall'esame  delle sostanze attive MCPA e MCPB non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato Scientifico  per  le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA);
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2005/57/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive MCPA  e  MCPB  nell'allegato  I  del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. i94, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/57/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive MCPA  e  MCPB  nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive  MCPA  e  MCPB  devono  essere  effettuate  in conformita' dei principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Le sostanze attive MCPA e MCPB, sono iscritte, fino al 30 aprile 2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della salute adotta, entro il 31 ottobre 2006, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari  in  questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i  titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze  attive  indicate  nell'art.  1,  posseggano  o  possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  MCPA e MCPB presentano  al  Ministero  della  salute,  entro il 30 aprile 2006 in alternativa:
 a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 (1)DG  SANCO:  Direzione  generale  della  salute  e  tutela  dei consumatori, presso la Commissione UE.
 b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 In  entrambi  i  casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive di cui trattasi.
 3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  contenenti  le sostanze attive MCPA e MCPB per le quali le  imprese  interessate  non avranno ottemperato, entro il 30 aprile 2006,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma 2,  lettere a)  e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente MCPA e MCPB, come  unica  sostanza  attiva  o  associata  ad altre sostanze attive iscritte  entro  il  30 aprile  2006  nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,  forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla  base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  entro il 30 aprile 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate  entro  il  30 aprile  2010  a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3.  I  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive MCPA e MCPB,  in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato  I  della  direttiva successivamente al 30 aprile 2006, saranno   valutati  secondo  le  modalita'  indicate  nelle  emanande direttive di inclusione.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 aprile 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive MCPA  e  MCPB  revocati  in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 ottobre 2007.
 2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive MCPA  e  MCPB  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 aprile 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2011.
 4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2009.
 5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti  le  sostanze  attive  MCPA e MCPB sono tenuti ad adottare ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 319
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 20-21   <----
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