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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 marzo 2006 |  | Inclusione   delle   sostanze   attive   clorotalonil,  clorotoluron, cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato  metile  nell'allegato  I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in  cui  figurano  anche  clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina, daminozide  e  tiofanato  metile,  da  valutare  ai  fini  della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994  che  ha designato quale Stato membro relatore i Paesi Bassi per le sostanze attive clorotanil e daminozide, la Spagna per la sostanza attiva  clorotoluron, il Belgio per la sostanza attiva cipermetrina e la Germania per la sostanza attiva tiofanato metile;
 Vista  la  direttiva  della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre 2005,  concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron,    cipermetrina,    daminozide   e   tiofanato   metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  che  dall'esame  delle  sostanze  attive clorotalonil, clorotoluron   e  cipermetrina  non  sono  emersi  problemi  tali  da richiedere  la consultazione del Comitato Scientifico per le Piante o dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA);
 Considerato  che  dall'esame  della sostanza attiva daminozide sono emersi  problemi  che hanno richiesto la consultazione dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e del Comitato Scientifico sulla  Salute  delle  Piante,  i Prodotti Fitosanitari e loro Residui (PPR)   riguardo   al  meccanismo  d'azione  relativo  alla  risposta carcinogena esibita dai roditori verso l'1,1- dimetilidrazide (UDMH);
 Visto  il parere del PPR secondo il quale detti effetti cancerogeni non  sono  dovuti  ad  un  meccanismo genotossico e che, pertanto, e' possibile  stabilire  valori  soglia di non effetto pari a 0,09 mg/Kg p.c.(1)/die per il ratto e 1,41 mg/Kg p.c.(1)/die per il topo; (1) Peso corporeo
 Considerato  inoltre, che nel citato parere, il PPR ha raccomandato che  i suddetti valori soglia fossero adoperati con la dovuta cautela nella  valutazione  del  rischio  in considerazione dell'eventualita' che,  in serra, l'UDMH possa dare luogo a prodotti di ossidazione che potrebbero essere genotossici;
 Considerato  che  il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha tenuto in debita considerazione l'opinione del  PPR ed ha concluso che l'uso della sostanza attiva daminozide e' accettabile  ed  e'  nel  rispetto  delle  condizioni specificate nel relativo rapporto di valutazione;
 Considerato  che  dall'esame della sostanza attiva tiofanato metile sono  emersi  problemi  che  hanno  richiesto  la  consultazione  del Comitato  scientifico  per  le  piante  il  quale  ha concluso che e' possibile stabilire per tale sostanza attiva un valore soglia sia per la  Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) che per il Livello Ammissibile di  Esposizione  degli  Operatori (AOEL) e che, pertanto, l'uso della sostanza  attiva  tiofanato  metile  e' nel rispetto delle condizioni specificate nel relativo rapporto di valutazione;
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2005/53/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato metile  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2005/53/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato metile  nei  relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive   clorotalonil,   clorotoluron.   cipermetrina,  daminozide  e tiofanato metile devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il documento SANCO(2)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  sostanze  attive  clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide  e  tiofanato  metile,  sono iscritte, fino al 28 febbraio 2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 (2)DG  SANCO:  Direzione  generale  della  salute  e  tutela  dei consumatori, presso la Commissione UE.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 31 agosto 2006, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari  in  questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i  titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze  attive  indicate  nell'art.  1,  posseggano  o  possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato Il del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive clorotalonil, clorotoluron,  cipermetrina, daminozide e tiofanato metile presentano al Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:
 a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 In  entrambi  i  casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti   dal   citato   documento  SANCO  per  la  registrazione  e ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive di cui trattasi.
 3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari    contenenti    le    sostanze   attive   clorotalonil, clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato  metile per le quali  le  imprese  interessate  non  avranno  ottemperato,  entro il 28 febbraio  2006,  agli  adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile, come unica sostanza  attiva  o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto   di   riesame   alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui all'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  entro il 28 febbraio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o  revocate entro il 28 febbraio 2010 a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  le  sostanze  attive clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato metile,  in  associazione  con  altre  sostanze  attive  che  saranno inserite   nell'allegato   I   della   direttiva  successivamente  al 28 febbraio  2006,  saranno  valutati  secondo  le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato  il fascicolo di cui al comma 2 entro il 28 febbraio 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato metile revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 agosto 2007.
 2.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorotalonil,  clorotoluron,  cipermetrina,  daminozide  e  tiofanato metile  revocati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2011.
 4.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2009.
 5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti    le    sostanze   attive   clorotalonil,   clorotoluron, cipermetrina,  daminozide  e tiofanato metile sono tenuti ad adottare ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 318
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 14 a pag. 17   <----
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