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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2006, n. 187 |  | Regolamento  sulla  istituzione  e  tenuta  presso  la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  della  banca di dati informatica denominata «Opportunita' territoriali di investimento». |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione;
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni  ed  integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto   il   proprio   decreto   in  data  23 luglio  2002  recante «Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in  materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del   16 gennaio   2002,   recante  «Sicurezza  informatica  e  delle telecomunicazioni  nella  pubblica  amministrazione», del 18 dicembre 2003,   recante   «Linee   guida   in   materia  di  digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004» e del 19 dicembre 2003, recante «Sviluppo  ed  utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni»;
 Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante «Delega di funzioni al  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri dott. Gianni Letta»;
 Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali in data 21 dicembre 2005;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Istituzione e finalita' della banca di dati
 1.  E'  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato  Dipartimento,  la  banca  di  dati informatica Guida agli investimenti   locali,   denominata   «Opportunita'  Territoriali  di Investimento».
 2.  Nella  banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate;  dati  relativi  alle  leggi  nazionali  e  regionali di incentivazione  alle attivita' produttive e dati relativi ad impianti e  stabilimenti  produttivi  ove  si  sono verificate rilevanti crisi aziendali  inseriti  in  specifiche  schede informative, corredate di immagini.
 3.   La   finalita'  della  banca  di  dati  e'  la  promozione  di opportunita'  di  investimento  nelle aree di grave crisi industriale presenti     sul    territorio    nazionale    per    agevolare    la reindustrializzazione  e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.
 4.  La  banca di dati informatica e' uno degli strumenti tecnici di supporto   allo   svolgimento   delle   funzioni   istituzionali  del Dipartimento,  ai  sensi  dell'articolo 13 del decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento opera  altresi'  in  materia  di  conoscenza  e  coordinamento  delle situazioni   economiche  ed  occupazionali  a  livello  locale  e  di interventi  per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 95 e 97 della
 Costituzione:
 «Art.  95.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri
 dirige   la   politica   generale   del  Governo  e  ne  e'
 responsabile.  Mantiene  la unita' di indirizzo politico ed
 amministrativo,  promovendo  e  coordinando l'attivita' dei
 Ministri.
 I  Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
 del  Consiglio  dei  ministri, e individualmente degli atti
 dei loro dicasteri.
 La  legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio   e   determina  il  numero,  le  attribuzioni  e
 l'organizzazione dei Ministeri.».
 «Art.  97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
 disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
 andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
 Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
 di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
 dei funzionari.».
 - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri.».
 -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e detta disposizioni
 sulla organizzazione dei ministeri.
 - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
 norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e
 disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri.
 -   Il  testo  degli  articoli  18  e  19  del  decreto
 legislativo  30  giugno  2003, n. 196 (Codice in materia di
 protezione dei dati personali), e' il seguente:
 «Art.  18  (Principi  applicabili a tutti i trattamenti
 effettuati  da soggetti pubblici). - 1. Le disposizioni del
 presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
 gli enti pubblici economici.
 2.  Qualunque trattamento di dati personali da parte di
 soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento
 delle funzioni istituzionali.
 3.  Nel  trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
 presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche
 in  relazione  alla  diversa natura dei dati, nonche' dalla
 legge e dai regolamenti.
 4.  Salvo  quanto  previsto  nella  Parte  II  per  gli
 esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
 pubblici,  i  soggetti  pubblici  non  devono richiedere il
 consenso dell'interessato.
 5.  Si  osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in
 tema di comunicazione e diffusione».
 «Art.  19  (Principi applicabili al trattamento di dati
 diversi   da  quelli  sensibili  e  giudiziari).  -  1.  Il
 trattamento  da  parte  di un soggetto pubblico riguardante
 dati   diversi   da   quelli   sensibili  e  giudiziari  e'
 consentito,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 18,
 comma 2,  anche  in  mancanza  di  una  norma di legge o di
 regolamento che lo preveda espressamente.
 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
 altri  soggetti  pubblici  e' ammessa quando e' prevista da
 una  norma  di  legge o di regolamento. In mancanza di tale
 norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
 necessaria  per  lo svolgimento di funzioni istituzionali e
 puo'  essere  iniziata  se  e'  decorso  il  termine di cui
 all'art.  39,  comma 2,  e non e' stata adottata la diversa
 determinazione ivi indicata.
 3.  La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
 privati  o  a  enti  pubblici  economici e la diffusione da
 parte  di  un  soggetto  pubblico  sono  ammesse unicamente
 quando   sono   previste   da  una  norma  di  legge  o  di
 regolamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Alimentazione della banca di dati
 1.   Il  Dipartimento  elabora  i  dati  statistici  sulla  realta' socio-economica  dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonche' di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.
 2.  I dati relativi alle normative di incentivazione alle attivita' produttive sono detenuti dalla stessa amministrazione.
 3.  I  dati  contenuti  nelle schede informative, come indicati nel comma 4, sono inseriti nella banca di dati del Dipartimento a seguito di   richiesta  dei  proprietari,  titolari,  rappresentanti  legali, commissari  o  liquidatori  degli  impianti  e  stabilimenti  di  cui all'articolo 1, comma 2.
 4. Ogni scheda informativa contiene: la denominazione dell'impianto ed  il  recapito; la localizzazione; le immagini del sito produttivo; le   caratteristiche  tecniche  dell'area,  dei  fabbricati  e  degli impianti; il piano regolatore in vigenza; il settore di attivita'; le caratteristiche   merceologiche;   il   numero  di  ex  dipendenti  e l'esistenza  di  eventuali  vincoli di riassunzione o di utilizzo del personale  ancora  a carico o ex dipendente; i tempi, le procedure di vendita   ed   il   valore  commerciale  indicativo;  l'esistenza  di agevolazioni  o  contributi  regionali,  nazionali  e  comunitari; la situazione   delle  infrastrutture  stradali,  ferroviarie,  aeree  o portuali.  Qualora  disponibile,  la scheda potra' contenere anche il nominativo,  il  telefono  e  l'indirizzo  di posta elettronica della persona da contattare sul luogo.
 5.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  puo' chiedere ai soggetti  di cui al comma 3 la comunicazione di eventuali altri dati, relativi  agli  impianti  produttivi,  rispetto a quelli indicati nel comma 4,  qualora  ritenuti  necessari  per  il  perseguimento  delle finalita'   di   cui   all'articolo 1   o   comunque   con  esse  non incompatibili.
 6. Nel sito internet non sono raccolti e diffusi dati configurabili come  sensibili  o  giudiziari ai sensi dell'articolo 4, lettera d) e lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Il  testo  dell'art.  4, lettere d) ed e) del citato
 decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
 d)  «dati  sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
 rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
 religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
 politiche,  ladesione a partiti, sindacati, associazioni od
 organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
 o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
 stato di salute e la vita sessuale;
 e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
 rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
 da a)  a o)  e da r) a u), del decreto del Presidente della
 Repubblica   14   novembre  2002  n.  313,  in  materia  di
 casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
 amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
 pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
 degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Tenuta e conservazione della banca di dati informatica
 1.  La  banca  di dati e' tenuta secondo i principi di trasparenza, necessita',  completezza,  pertinenza  e  non  eccedenza dei dati, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  I  dati  trattati  in via informatica sono conservati fino alla positiva  conclusione di eventuali trattative in corso e comunque per un tempo non superiore a tre anni.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Il  testo  degli  articoli 3 e 11 del citato decreto
 legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
 «Art.  3  (Principio  di necessita' nel trattamento dei
 dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
 sono  configurati  riducendo  al  minimo l'utilizzazione di
 dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da
 escluderne  il  trattamento  quando le finalita' perseguite
 nei   singoli  casi  possono  essere  realizzate  mediante,
 rispettivamente,  dati  anonimi  od opportune modalita' che
 permettano  di  identificare  l'interessato solo in caso di
 necessita'.».
 «Art.  11  (Modalita'  del  trattamento e requisiti dei
 dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
 espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
 del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
 finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
 trattati;
 e) conservati    in    una    forma    che   consenta
 l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
 non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
 essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
 disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
 personali non possono essere utilizzati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Titolare del trattamento dei dati
 della banca di dati informatica
 1.  Titolare  del  trattamento  e'  la Presidenza del Consiglio dei Minitri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.
 |  |  |  | Art. 5. Responsabile della banca di dati informatica
 1.  Il  titolare  del  trattamento  designa uno o piu' responsabili della banca di dati cui saranno affidati i seguenti compiti:
 a) verificare  l'acquisizione  dei  dati per la costituzione e la tenuta   della   banca   di   dati;   assicurare   la  completezza  e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti;
 b) verificare  che  i dati trattati siano necessari, pertinenti e non  eccedenti  rispetto  agli  obblighi  ed  ai  compiti attribuiti, valutando specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti;
 c) curare  il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
 d) impartire  disposizioni operative per la sicurezza della banca di dati e dei procedimenti di gestione e trattamento degli stessi, ai sensi  del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 e) assicurare  l'esercizio  dei  diritti degli interessati di cui agli  articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' il diritto di accesso di  cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  Il responsabile per il trattamento dei dati procede, in accordo con il titolare, all'individuazione degli incaricati.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Gli articoli da 7 a 10 del citato decreto legislativo
 n.  196  del  2003  fanno  parte  del  titolo  II che reca:
 «Diritti dell'interessato.».
 - Gli articoli da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n.
 241: (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
 e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi) fanno
 parte  del  capo V che reca: «Capo V - Accesso ai documenti
 amministrativi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' di accesso alla banca di dati informatica
 1.  La  banca di dati e' accessibile all'indirizzo «www.governo.it» del portale internet da chiunque vi abbia interesse.
 2. I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. Trattamento e sicurezza dei dati
 1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo  delle  economie  territoriali  puo'  effettuare,  ai  sensi dell'articolo 4,  comma 1,  lettera a) del decreto legislativo n. 196 del  2003  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  operazioni di raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione, consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione, raffronto,    utilizzo,    diffusione,    blocco,   interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento.
 2.  Il trattamento mediante strumenti elettronici e' effettuato con le   regole  del  Disciplinare  tecnico  -  Allegato  B  del  decreto legislativo n. 196 del 2003.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 7 marzo 2006
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 398
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a) del citato
 decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
 «Art.  4 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente codice
 si intende per:
 a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
 operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
 elettronici,   concernenti   la  raccolta,  la  registrazio
 l'organizzazione   la   conservazione,   la  consultazione,
 l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
 l'estrazione,  il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione
 il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
 cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
 registrati in una banca di dati;».
 -   Il   testo   dell'allegato  B  del  citato  decreto
 legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:
 «Allegato B
 Disciplinare   tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
 sicurezza
 (Artt. da 33 a 36 del codice)
 Trattamenti con strumenti elettronici
 Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
 responsabile  ove  designato  e dell'incaricato, in caso di
 trattamento con strumenti elettronici:
 Sistema di autenticazione informatica
 1.  Il  trattamento  di  dati  personali  con strumenti
 elettronici   e'   consentito  agli  incaricati  dotati  di
 credenziali di autenticazione che consentano il superamento
 di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
 trattamento o a un insieme di trattamenti.
 2.  Le  credenziali  di autenticazione consistono in un
 codice  per  l'identificazione  dell'incaricato associato a
 una   parola  chiave  riservata  conosciuta  solamente  dal
 medesimo  oppure  in  un  dispositivo  di autenticazione in
 possesso  e  uso  esclusivo  dell'incaricato, eventualmente
 associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
 oppure  in  una  caratteristica biometrica dell'incaricato,
 eventualmente  associata a un codice identificativo o a una
 parola chiave.
 3.  Ad  ogni  incaricato  sono  assegnate  o  associate
 individualmente     una     o    piu'    credenziali    per
 l'autenticazione.
 4.  Con  le  istruzioni  impartite  agli  incaricati e'
 prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare
 la  segretezza della componente riservata della credenziale
 e  la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
 esclusivo dell'incaricato.
 5.  La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
 autenticazione,   e'  composta  da  almeno  otto  caratteri
 oppure,  nel  caso  in  cui lo strumento elettronico non lo
 permetta,  da  un  numero  di  caratteri  pari  al  massimo
 consentito;   essa  non  contiene  riferimenti  agevolmente
 riconducibili    all'incaricato   ed   e'   modificata   da
 quest'ultimo  al  primo utilizzo e, successivamente, almeno
 ogni  sei  mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e
 di  dati  giudiziari  la parola chiave e' modificata almeno
 ogni tre mesi.
 6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato,
 non  puo'  essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
 tempi diversi.
 7.  Le  credenziali di autenticazione non utilizzate da
 almeno    sei   mesi   sono   disattivate,   salvo   quelle
 preventivamente  autorizzate  per  soli  scopi  di gestione
 tecnica.
 8.  Le  credenziali  sono  disattivate anche in caso di
 perdita   della   qualita'   che   consente  all'incaricato
 l'accesso ai dati personali.
 9.  Sono  impartite  istruzioni agli incaricati per non
 lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
 durante una sessione di trattamento.
 10.   Quando   l'accesso   ai  dati  e  agli  strumenti
 elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della
 componente      riservata     della     credenziale     per
 l'autenticazione,   sono   impartite  idonee  e  preventive
 disposizioni  scritte  volte  a  individuare chiaramente le
 modalita'  con  le  quali  il  titolare  puo' assicurare la
 disponibilita'  di  dati o strumenti elettronici in caso di
 prolungata  assenza o impedimento dell'incaricato che renda
 indispensabile  e  indifferibile  intervenire per esclusive
 necessita'  di  operativita' e di sicurezza del sistema. In
 tal  caso  la  custodia  delle  copie  delle credenziali e'
 organizzata    garantendo    la   relativa   segretezza   e
 individuando   preventivamente   per  iscritto  i  soggetti
 incaricati  della  loro  custodia, i quali devono informare
 tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
 11.  Le  disposizioni  sul sistema di autenticazione di
 cui   ai   precedenti   punti   e  quelle  sul  sistema  di
 autorizzazione  non  si  applicano  ai trattamenti dei dati
 personali destinati alla diffusione.
 Sistema di autorizzazione
 12.  Quando per gli incaricati sono individuati profili
 di  autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un
 sistema di autorizzazione
 13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato
 o  per  classi  omogenee  di incaricati, sono individuati e
 configurati  anteriormente  all'inizio  del trattamento, in
 modo  da  limitare  l'accesso  ai  soli  dati necessari per
 effettuare le operazioni di trattamento.
 14.  Periodicamente,  e comunque almeno annualmente, e'
 verificata   la   sussistenza   delle   condizioni  per  la
 conservazione dei profili di autorizzazione.
 Altre misure di sicurezza
 15.   Nell'ambito   dell'aggiornamento   periodico  con
 cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
 trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
 gestione  o  alla manutenzione degli strumenti elettronici,
 la  lista  degli  incaricati  puo' essere redatta anche per
 classi  omogenee  di  incarico  e  dei  relativi profili di
 autorizzazione.
 16. I dati personali sono protetti contro il rischio di
 intrusione  e  dell'azione  di  programmi  di  cui all'art.
 615-quinquies  del codice penale, mediante l'attivazione di
 idonei  strumenti  elettronici  da  aggiornare  con cadenza
 almeno semestrale.
 17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi  per
 elaboratore   volti   a   prevenire  la  vulnerabilita'  di
 strumenti   elettronici   e   a  correggerne  difetti  sono
 effettuati  almeno  annualmente.  In caso di trattamento di
 dati  sensibili  o  giudiziari  l'aggiornamento  e'  almeno
 semestrale.
 18.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
 che  prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
 settimanale.
 Documento programmatico sulla sicurezza
 19.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
 trattamento  di  dati sensibili o di dati giudiziari redige
 anche   attraverso   il   responsabile,  se  designato,  un
 documento  programmatico  sulla sicurezza contenente idonee
 informazioni riguardo:
 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 19.2.    la   distribuzione   dei   compiti   e   delle
 responsabilita'  nell'ambito  delle  strutture  preposte al
 trattamento dei dati;
 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 19.4.  le misure da adottare per garantire l'integrita'
 e  la  disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle
 aree  e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e
 accessibilita';
 19.5.  la descrizione dei criteri e delle modalita' per
 il  ripristino  della  disponibilita' dei dati in seguito a
 distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
 19.6.  la  previsione  di  interventi  formativi  degli
 incaricati  del trattamento, per renderli edotti dei rischi
 che  incombono  sui  dati,  delle  misure  disponibili  per
 prevenire  eventi  dannosi,  dei  profili  della disciplina
 sulla  protezione  dei  dati  personali  piu'  rilevanti in
 rapporto alle relative attivita', delle responsabilita' che
 ne  derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle misure
 minime  adottate dal titolare. La formazione e' programmata
 gia'  al  momento  dell'ingresso  in  servizio,  nonche' in
 occasione  di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
 nuovi   significativi   strumenti,  rilevanti  rispetto  al
 trattamento di dati personali;
 19.7.  la  descrizione  dei  criteri  da  adottare  per
 garantire  l'adozione  delle  misure minime di sicurezza in
 caso   di   trattamenti  di  dati  personali  affidati,  in
 conformita'  al  codice,  all'esterno  della  struttura del
 titolare;
 19.8.  per  i dati personali idonei a rivelare lo stato
 di   salute  e  la  vita  sessuale  di  cui  al  punto  24,
 l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o
 per  la separazione di tali dati dagli altri dati personali
 dell'interessato.
 Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili
 o giudiziari
 20.  I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro
 l'accesso  abusivo,  di  cui  all'art.  615-ter  del codice
 penale,    mediante    l'utilizzo   di   idonei   strumenti
 elettronici.
 21.  Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
 per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
 memorizzati   i   dati  al  fine  di  evitare  accessi  non
 autorizzati e trattamenti non consentiti.
 22.  I  supporti rimovibili contenenti dati sensibili o
 giudiziari   se   non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi
 inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri
 incaricati,  non  autorizzati  al  trattamento degli stessi
 dati,  se le informazioni precedentemente in essi contenute
 non   sono  intelligibili  e  tecnicamente  in  alcun  modo
 ricostruibili.
 23.  Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il
 ripristino  dell'accesso  ai dati in caso di danneggiamento
 degli  stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
 compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
 a sette giorni.
 24.   Gli   organismi   sanitari  e  gli  esercenti  le
 professioni  sanitarie  effettuano  il trattamento dei dati
 idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale
 contenuti  in  elenchi,  registri  o  banche di dati con le
 modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al
 fine  di  consentire  il trattamento disgiunto dei medesimi
 dati   dagli   altri   dati  personali  che  permettono  di
 identificare  direttamente gli interessati. I dati relativi
 all'identita'   genetica   sono   trattati   esclusivamente
 all'interno   di   locali   protetti  accessibili  ai  soli
 incaricati  dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
 autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
 dei  locali  riservati al loro trattamento deve avvenire in
 contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
 il   trasferimento  dei  dati  in  formato  elettronico  e'
 cifrato.
 Misure di tutela e garanzia
 25.  Il  titolare che adotta misure minime di sicurezza
 avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
 provvedere  alla  esecuzione  riceve  dall'installatore una
 descrizione   scritta  dell'intervento  effettuato  che  ne
 attesta  la  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
 disciplinare tecnico.
 26.    Il    titolare    riferisce,   nella   relazione
 accompagnatoria   del   bilancio  d'esercizio,  se  dovuta,
 dell'avvenuta   redazione  o  aggiornamento  del  documento
 programmatico sulla sicurezza.
 Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
 Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del
 responsabile,  ove designato, e dell'incaricato, in caso di
 trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
 27. Agli  incaricati  sono impartite istruzioni scritte
 finalizzate  al  controllo  ed  alla custodia, per l'intero
 ciclo  necessario  allo  svolgimento  delle  operazioni  di
 trattamento,  degli  atti  e  dei documenti contenenti dati
 personali.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico  con
 cadenza  almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
 trattamento  consentito  ai  singoli  incaricati,  la lista
 degli  incaricati  puo'  essere  redatta  anche  per classi
 omogenee   di   incarico   e   dei   relativi   profili  di
 autorizzazione.
 28.  Quando  gli  atti  e  i  documenti contenenti dati
 personali   sensibili   o  giudiziari  sono  affidati  agli
 incaricati  del trattamento per lo svolgimento dei relativi
 compiti,  i  medesimi  atti  e documenti sono controllati e
 custoditi   dagli  incaricati  fino  alla  restituzione  in
 maniera   che   ad  essi  non  accedano  persone  prive  di
 autorizzazione,   e   sono   restituiti  al  termine  delle
 operazioni affidate.
 29.  L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o
 giudiziari  e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque
 titolo,  dopo  l'orario  di  chiusura,  sono identificate e
 registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
 elettronici  per il controllo degli accessi o di incaricati
 della   vigilanza,   le   persone   che  vi  accedono  sono
 preventivamente autorizzate.».
 
 
 
 
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