Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2006, n. 188
Regolamento recante concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (battello di emergenza veloce e piazzola raduno elicotteri).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
Visti gli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al precitato decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato con decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 e con decreto ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2004 in attuazione, rispettivamente, delle direttive 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003;
Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.;
Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce e l'area di prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi esistenti di classe «B», «C» e «D», in servizio di linea sia ingiustificata e non necessaria in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano;
Viste le note n. 5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio 2001 della Rappresentanza permanente d'Italia c/o l'U.E., con le quali si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti;
Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate, nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE
relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali) pubblicato
nel supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale
7 marzo 2000, n. 55, e' il seguente:
«Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato
alla Commissione europea, possono essere adottate misure
che consentono l'equivalenza alle regole contenute
nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno
efficaci quanto le suddette regole, nonche', a condizione
che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza,
misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando
siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti
di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare
aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni
operative, quali la probabilita' di un'onda significativa
inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la
circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore
diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche
favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la
vicinanza di servizi di pronto intervento».
- Il testo degli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III
dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 45 del
2000, modificato, dal decreto legislativo 23 dicembre 2002,
n. 291 (Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva
2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri - supplemento ordinario n. 242
alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2005, n. 305) e dal
decreto ministeriale 12 marzo 2004 (Attuazione della
direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003,
che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del
Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
per le navi da passeggeri, gia' attuata con decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45» (Gazzetta Ufficiale del
13 maggio 2004, n. 111) e' il seguente:
«Art. 5-1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro da
passeggeri) (R 26). Navi ro-ro da passeggeri delle classi
B, C e D costruite prima del 1° gennaio 2003.
1. Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1°
gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei
paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima
visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio
2006.
Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite
prima del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4
e 5.
In deroga alle disposizioni che precedono, quando su
tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio
vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a
riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che
comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti
dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi
dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle
pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.
2. Zattere di salvataggio.
1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da
passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine
Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in
vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa
a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il
17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco
della nave.
Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di
imbarco e la piattaforma.
2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere provvista di dispositivo di
galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in
vigore il 17 marzo 1998.
3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di
imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS
III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il
17 marzo 1998, a seconda del caso.
4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e
reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in
grado di operare in condizioni di sicurezza
indipendentemente del lato sul quale galleggia. E
consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e
reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera
ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si
svolge in acque riparate e condizioni meteomarine
favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la
nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle
disposizioni dell'allegato 10 dei codice per le unita'
veloci.
In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla
sia normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui
capacita' totale sia almeno pari al 50% delle persone che
non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di
salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere
determinata in base alla differenza fra il numero totale
delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate
nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere
devono essere approvate, dall'amministrazione dello Stato
di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate
dall'IMO (con circ. MSC 809).
3. Battelli di emergenza veloci.
1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi
ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza
veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di
bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate
dall'IMO con circ. MSC 809.
2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere
provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare,
approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione
terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci
devono poter essere messi a mare e recuperati anche in
condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle
raccomandazioni adottate dall'IMO.
3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di
emergenza veloce devono essere addestrati e devono
partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto
prescritto dalla sezione A-V1/2, tabella A-VI/2-2
«Specification of the minimum standard of competence in
fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification
and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento,
l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle
raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771
(18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le
esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di
salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in
varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in
seguito a capovolgimento delle stesse.
4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave
ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la
sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto
dal punto 3.1, detto battello potra' essere sistemato al
posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
stata accettata come battello di emergenza o come
imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo
per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto
3.2;
2) la riduzione di capacita' risultante dalla
sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla
sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita'
almeno eguale al numero di persone trasportate
dall'imbarcazione sostituita;
3) tali zattere di salvataggio possano essere
utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare
e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
4. Mezzi di soccorso.
1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste
di dispositivi efficaci per il pronto recupero di
superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla
nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro
dispositivo di salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di
bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate
dall'IMO con circ. MSC 810.
3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a
fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte
della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di
corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
5. Cinture di salvataggio.
1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS
III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere
sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di
riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano
tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette
cinture.
2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di
salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai
requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo
1998.
Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D
costruite dopo il 10 gennaio 2003
6. Zattere di salvataggio.
1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da
passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine
Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA
oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al
paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su
ciascun fianco della nave.
Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di
imbarco e la piattaforma.
2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere provvista di dispositivo di
galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.
3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di
imbarco conforme alle disposizioni di cui ai
paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del
caso.
4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da
passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e
reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in
grado di operare in condizioni di sicurezza
indipendentemente del lato sul quale galleggia. E'
consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e
reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera
ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si
svolge in acque riparate e condizioni meteomarine
favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la
nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle
disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unita'
veloci.
In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla
sua normale dotazione di zattere di salvataggio, per una
capacita' totale pari almeno al 50% delle persone che non
possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio.
Tale capacita' supplementare deve essere determinata in
base alla differenza fra il numero totale delle persone a
bordo e il numero delle persone sistemate nelle
imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono
essere approvate dall'amministrazione dello Stato di
bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate
dall'IMO con circ. MSC 809.
7. Battelli di emergenza veloci.
1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi
ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza
veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di
bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate
dall'IMO con circ. MSC 809.
2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere
provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare,
approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione
terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci
devono poter essere messi a mare e recuperati anche in
condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle
raccomandazioni adottate dall'IMO.
3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di
emergenza veloce devono essere addestrati e devono
partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto
prescritto dalla sezione A-VI 2, tabella A-VI/2-2
«Specification of the minimum standard of competence in
fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification
and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento,
l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle
raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771
(18) e successivi emendamenti. L'addestramento e le
esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di
salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in
varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in
seguito a capovolgimento delle stesse.
4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave
ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la
sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto
dal punto 3.1. detto battello potra' essere sistemato al
posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
stata accettata come battello di emergenza o come
imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo
per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto
3.2;
2) la riduzione di capacita' risultante dalla
sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla
sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita'
almeno eguale al numero di persone trasportate
dall'imbarcazione sostituita;
3) tali zattere di salvataggio possano essere
utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare
e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
8. Mezzi di soccorso.
1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste
di dispositivi efficaci per il pronto recupero di
superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla
nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro
dispositivo di salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di
bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate
dall'IMO con circ. MSC 810.
3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a
fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte
della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di
corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
9. Cinture di salvataggio.
1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS
III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere
sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di
riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano
tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette
cinture.
2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di
salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai
requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
Art. 5-2 (Piazzole di atterraggio e di carico per
elicotteri) (R28).
Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D:
.1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti devono
conformarsi alle disposizioni del paragrafo .2 della
presente regola entro la data della prima visita di
controllo periodica successiva alla data del 1° luglio
1998.
.2 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di
una piazzola di recupero per elicotteri approvata
dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto
delle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione
A.229 (VII), e successivi emendamenti.
.3 Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza
pari o superiore a 130 metri devono essere dotate di
piazzola di atterraggio per elictteri approvata
dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto
delle raccomandazioni adottate dall'IMO.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 45 del 2000, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) «convenzioni internazionali»:
1. la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di
seguito denominata «SOLAS 1974»;
2. la convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del
17 marzo 1998, di seguito denominata «LL66»;
b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il
codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto
nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea
dell'organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo
modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) «codice per le unita' veloci (HSC)»: il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Crafts)
adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO
con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel
testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) «GMDSS»: il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti
piu' di dodici passeggeri;
f) «unita' veloce da passeggeri»: una unita' veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS
1974», che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono
considerate unita' veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2. la loro velocita' massima, come definita dal
paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC
Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del luglio 1998 o successivamente.
Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio
in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) «nave esistente»: una nave che non sia una nave
nuova;
i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di
costruzione misurata dal limite superiore della chiglia,
oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del
dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) «altezza di prora»: l'altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza
verticale sulla perpendicolare avanti, fra il
galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo
assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) «nave con ponte completo»: una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) «viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le
classi di navi possono operare per tutto l'anno o,
eventualmente, per un periodo specifico;
r) «area portuale»: un'area che si estende fino alle
strutture portuali permanenti piu' periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino
ai limiti definiti da elementi geografici naturali che
proteggono un estuario o l'area protetta affine;
s) «luogo di rifugio»: qualsiasi area protetta
naturalmente o artificialmente che possa essere usata come
rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
condizioni di pericolo;
t) «Amministrazione» il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
u) «Autorita' marittime»: Comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) «Stato ospite»: lo Stato membro dai cui porti, o
verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314;
aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente
a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
un determinato periodo.
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da
passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e
disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di
anni dalla data della sua consegna; (bb quater) persona a
mobilita' ridotta: chiunque abbia una particolare
difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e
quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi
accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs):
l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu'
elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.».
- Il capitolo III dell'allegato I del citato d.lgs. n.
45 del 2000 reca: «capitolo III - Mezzi di salvataggio.



 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri Ro/Ro esistenti appartenenti alle classi «B», «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'Amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 45 del
2000 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Esenzione dall'obbligo della sistemazione
dei battelli di emergenza veloci
1. Sulle navi di cui all'articolo 2 non e' richiesta l'installazione del battello di emergenza veloce con relativo dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla sezione 5-1 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. In sostituzione, deve essere sistemato un battello di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e recupero a bordo; detti dispositivi devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le norme vigenti.



Nota all'art. 3:
- Per la sezione 5-1 del capitolo III dell'alleagto I
al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Esenzione dall'obbligo della presenza
di una piazzola di recupero per elicotteri
1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di ottemperare alla disposizione di cui alla sezione 5-2 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 299



Nota all'art. 4:
- Per la sezione 5-2 del capitolo III dell'alleagto I
al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le
note alle premesse.



 
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