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| Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 20 aprile 2006, n. 188 |  | Regolamento  recante concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,   n.  45  (battello  di  emergenza  veloce  e  piazzola  raduno elicotteri). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante   «Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
 Visti  gli  articoli 5-1  e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al precitato  decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato con  decreto  legislativo  23 dicembre  2002,  n.  291  e con decreto ministeriale  12 marzo  2004,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111   del   13 maggio  2004  in  attuazione,  rispettivamente,  delle direttive  2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003;
 Considerato  che  nelle  zone  di  mare  in  cui  operano  le  navi destinatarie  del  presente  provvedimento  esiste adeguata copertura S.A.R.;
 Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce e  l'area  di  prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi esistenti  di  classe  «B»,  «C»  e  «D»,  in  servizio  di linea sia ingiustificata  e non necessaria in determinate relazioni di traffico e  che  la  concessione  delle  relative  esenzioni  non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano;
 Viste  le  note  n.  5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio 2001  della  Rappresentanza  permanente  d'Italia  c/o l'U.E., con le quali  si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti;
 Preso  atto  della  mancata  opposizione da parte della Commissione europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto;
 Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso dalla  Sezione  consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003;
 Acquisito  il  parere  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato  e  le  Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
 Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  I  termini  utilizzati  nel  presente decreto devono intendersi secondo   le   definizioni  riportate,  nell'articolo 1  del  decreto legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
 a) «servizio  di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo  da  assicurare  il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in base  ad  un  orario  pubblicato  o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
 b) «terra  ferma»:  il  territorio  peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE
 relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le
 navi  da  passeggeri adibite a viaggi nazionali) pubblicato
 nel  supplemento  ordinario  n.  38 alla Gazzetta Ufficiale
 7 marzo 2000, n. 55, e' il seguente:
 «Art.  5  (Equivalenze  ed esenzioni). - 1. Con decreto
 del  Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato
 alla  Commissione  europea,  possono essere adottate misure
 che   consentono   l'equivalenza   alle   regole  contenute
 nell'allegato  I,  purche'  tali  equivalenze  siano almeno
 efficaci  quanto  le suddette regole, nonche', a condizione
 che  non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza,
 misure  atte  a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
 requisiti  specifici  indicati nel presente decreto, quando
 siano  adibite,  nelle acque territoriali, inclusi i tratti
 di  mare  arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare
 aperto,  a  viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni
 operative,  quali  la probabilita' di un'onda significativa
 inferiore,    l'osservanza   di   limiti   stagionali,   la
 circostanza  che  la navigazione sia effettuata solo in ore
 diurne   o   in   condizioni  climatiche  o  meteorologiche
 favorevoli,  la  durata  limitata  dei  viaggi,  ovvero  la
 vicinanza di servizi di pronto intervento».
 -  Il  testo  degli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III
 dell'allegato  1  del  citato decreto legislativo n. 45 del
 2000, modificato, dal decreto legislativo 23 dicembre 2002,
 n. 291 (Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo
 4 febbraio  2000,  n.  45,  in  attuazione  della direttiva
 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
 per  le  navi  da passeggeri - supplemento ordinario n. 242
 alla  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  2005, n. 305) e dal
 decreto   ministeriale   12 marzo  2004  (Attuazione  della
 direttiva  2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003,
 che  modifica  l'allegato  I  della  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  relativa alle disposizioni e norme di sicurezza
 per  le  navi  da  passeggeri,  gia'  attuata  con  decreto
 legislativo 4 febbraio 2000, n. 45» (Gazzetta Ufficiale del
 13 maggio 2004, n. 111) e' il seguente:
 «Art.  5-1  (Requisiti  relativi  alle  navi  ro-ro  da
 passeggeri)  (R  26). Navi ro-ro da passeggeri delle classi
 B, C e D costruite prima del 1° gennaio 2003.
 1.  Le  navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1°
 gennaio  2003  devono  conformarsi  alle  disposizioni  dei
 paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima
 visita  di  controllo  periodica  successiva  al 1° gennaio
 2006.
 Anteriormente  a  tale  data, alle navi ro-ro costruite
 prima  del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4
 e 5.
 In  deroga  alle  disposizioni che precedono, quando su
 tali  navi  gli  apparecchi  o i dispositivi di salvataggio
 vengono  sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a
 riparazioni,   adattamenti   o   modifiche   rilevanti  che
 comportano   sostituzioni  o  aggiunte  ai  loro  esistenti
 dispositivi   o   apparecchiature  di  salvataggio,  questi
 dispositivi   o  apparecchiature  devono  conformarsi  alle
 pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.
 2. Zattere di salvataggio.
 1.  Le  zattere  di  salvataggio  delle  navi  ro-ro da
 passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine
 Evacuation  System)  conformi alla regola SOLAS III/48.5 in
 vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa
 a  mare  conformi  alla  regola SOLAS III/48.6 in vigore il
 17 marzo  1998,  ugualmente  distribuiti  su ciascun fianco
 della nave.
 Deve  essere assicurata la comunicazione tra la zona di
 imbarco e la piattaforma.
 2.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
 passeggeri   deve   essere   provvista  di  dispositivo  di
 galleggiamento  libero conforme alla regola SOLAS III/23 in
 vigore il 17 marzo 1998.
 3.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
 passeggeri  deve  essere  del  tipo  provvisto  di rampa di
 imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS
 III/39.4.1  o  alla  regola  SOLAS  III/40.4.1 in vigore il
 17 marzo 1998, a seconda del caso.
 4.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
 passeggeri  deve  essere  autoraddrizzante  o  con  tenda e
 reversibile,  stabile  in  condizioni  di  mare grosso e in
 grado    di    operare    in    condizioni   di   sicurezza
 indipendentemente   del   lato   sul   quale  galleggia.  E
 consentito   l'uso  di  zattere  di  salvataggio  aperte  e
 reversibili  ove  l'amministrazione dello Stato di bandiera
 ritenga  tale  uso giustificato del fatto che il viaggio si
 svolge   in   acque   riparate   e  condizioni  meteomarine
 favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la
 nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle
 disposizioni  dell'allegato  10  dei  codice  per le unita'
 veloci.
 In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
 autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla
 sia  normale  dotazione  di  zattere di salvataggio, la cui
 capacita'  totale  sia almeno pari al 50% delle persone che
 non   possono   essere   sistemate  nelle  imbarcazioni  di
 salvataggio.   Tale  capacita'  supplementare  deve  essere
 determinata  in  base  alla differenza fra il numero totale
 delle  persone  a bordo e il numero delle persone sistemate
 nelle  imbarcazioni  di  salvataggio.  Le  suddette zattere
 devono  essere  approvate, dall'amministrazione dello Stato
 di  bandiera  tenuto  conto  delle raccomandazioni adottate
 dall'IMO (con circ. MSC 809).
 3. Battelli di emergenza veloci.
 1.  Almeno  un battello di emergenza a bordo delle navi
 ro-ro  da  passeggeri  deve essere un battello di emergenza
 veloce,   approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di
 bandiera   tenuto   conto  delle  raccomandazioni  adottate
 dall'IMO con circ. MSC 809.
 2.  Ciascun  battello  di  emergenza veloce deve essere
 provvisto  di  un adeguato dispositivo per la messa a mare,
 approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di bandiera.
 Nell'approvare   tali  dispositivi,  detta  amministrazione
 terra'  conto  del fatto che i battelli di emergenza veloci
 devono  poter  essere  messi  a  mare e recuperati anche in
 condizioni  meteomarine  molto  sfavorevoli,  nonche' delle
 raccomandazioni adottate dall'IMO.
 3.   Almeno   due  equipaggi  di  ciascun  battello  di
 emergenza   veloce   devono   essere  addestrati  e  devono
 partecipare  a  esercitazioni  periodiche,  secondo  quanto
 prescritto   dalla   sezione   A-V1/2,   tabella   A-VI/2-2
 «Specification  of  the  minimum  standard of competence in
 fast  rescue  boats»  del Seafarers Training, Certification
 and  Watchkeeping  (STCW)  Code (Norme per l'addestramento,
 l'abilitazione   e   il   servizio   di  guardia)  e  dalle
 raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con  risoluzione A.771
 (18),   e  successivi  emendamenti.  L'addestramento  e  le
 esercitazioni  devono  comprendere le diverse operazioni di
 salvataggio,  maneggio  e  manovra  di tali imbarcazioni in
 varie  condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in
 seguito a capovolgimento delle stesse.
 4.  Ove  la  disposizione  o  le dimensioni di una nave
 ro-ro  da  passeggeri  esistente  siano tali da impedire la
 sistemazione  del  battello  di emergenza veloce prescritto
 dal  punto  3.1,  detto battello potra' essere sistemato al
 posto  di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
 stata   accettata   come   battello  di  emergenza  o  come
 imbarcazione  di  emergenza,  purche'  siano soddisfatte le
 seguenti condizioni:
 1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo
 per  la  messa  a mare conforme alle disposizioni del punto
 3.2;
 2)   la   riduzione  di  capacita'  risultante  dalla
 sostituzione  del mezzo di salvataggio sia compensata dalla
 sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita'
 almeno    eguale   al   numero   di   persone   trasportate
 dall'imbarcazione sostituita;
 3)   tali   zattere  di  salvataggio  possano  essere
 utilizzate  con i dispositivi esistenti per la messa a mare
 e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
 4. Mezzi di soccorso.
 1.  Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste
 di   dispositivi   efficaci   per  il  pronto  recupero  di
 superstiti  in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
 emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
 2.  I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla
 nave  possono essere parte di un dispositivo MES o di altro
 dispositivo di salvataggio.
 Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di
 bandiera   tenendo  conto  delle  raccomandazioni  adottate
 dall'IMO con circ. MSC 810.
 3.  Se  lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a
 fungere  da mezzo  di  trasbordo  dei  superstiti sul ponte
 della  nave,  il  predetto  scivolo  deve  essere dotato di
 corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
 5. Cinture di salvataggio.
 1.  In  deroga  alle  disposizioni  delle  regole SOLAS
 III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere
 sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di
 riunione  in  modo  da  evitare  che  i  passeggeri debbano
 tornare  nelle  rispettive  cabine per prendere le suddette
 cinture.
 2.  Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di
 salvataggio  deve essere provvista di una luce, conforme ai
 requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo
 1998.
 Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D
 costruite dopo il 10 gennaio 2003
 6. Zattere di salvataggio.
 1.  Le  zattere  di  salvataggio  delle  navi  ro-ro da
 passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine
 Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA
 oppure  da  dispositivi  per  la  messa  a mare conformi al
 paragrafo  6.1.5  del  codice LSA ugualmente distribuiti su
 ciascun fianco della nave.
 Deve  essere assicurata la comunicazione tra la zona di
 imbarco e la piattaforma.
 2.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
 passeggeri   deve   essere   provvista  di  dispositivo  di
 galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.
 3.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
 passeggeri  deve  essere  del  tipo  provvisto  di rampa di
 imbarco    conforme    alle    disposizioni   di   cui   ai
 paragrafi 4.2.4.1  o  4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del
 caso.
 4.  Ciascuna  zattera  a  bordo  delle  navi  ro-ro  da
 passeggeri  deve  essere  autoraddrizzante  o  con  tenda e
 reversibile,  stabile  in  condizioni  di  mare grosso e in
 grado    di    operare    in    condizioni   di   sicurezza
 indipendentemente   del   lato   sul  quale  galleggia.  E'
 consentito   l'uso  di  zattere  di  salvataggio  aperte  e
 reversibili  ove  l'amministrazione dello Stato di bandiera
 ritenga  tale  uso giustificato del fatto che il viaggio si
 svolge   in   acque   riparate   e  condizioni  meteomarine
 favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la
 nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle
 disposizioni  dell'allegato  10  del  codice  per le unita'
 veloci.
 In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere
 autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla
 sua  normale  dotazione  di zattere di salvataggio, per una
 capacita'  totale  pari almeno al 50% delle persone che non
 possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio.
 Tale  capacita'  supplementare  deve  essere determinata in
 base  alla  differenza fra il numero totale delle persone a
 bordo   e   il   numero   delle   persone  sistemate  nelle
 imbarcazioni  di  salvataggio.  Le  suddette zattere devono
 essere   approvate   dall'amministrazione  dello  Stato  di
 bandiera   tenuto   conto  delle  raccomandazioni  adottate
 dall'IMO con circ. MSC 809.
 7. Battelli di emergenza veloci.
 1.  Almeno  un battello di emergenza a bordo delle navi
 ro-ro  da  passeggeri  deve essere un battello di emergenza
 veloce,   approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di
 bandiera   tenuto   conto  delle  raccomandazioni  adottate
 dall'IMO con circ. MSC 809.
 2.  Ciascun  battello  di  emergenza veloce deve essere
 provvisto  di  un adeguato dispositivo per la messa a mare,
 approvato  dall'amministrazione  dello  Stato  di bandiera.
 Nell'approvare   tali  dispositivi,  detta  amministrazione
 terra'  conto  del fatto che i battelli di emergenza veloci
 devono  poter  essere  messi  a  mare e recuperati anche in
 condizioni  meteomarine  molto  sfavorevoli,  nonche' delle
 raccomandazioni adottate dall'IMO.
 3.   Almeno   due  equipaggi  di  ciascun  battello  di
 emergenza   veloce   devono   essere  addestrati  e  devono
 partecipare  a  esercitazioni  periodiche,  secondo  quanto
 prescritto   dalla   sezione   A-VI   2,  tabella  A-VI/2-2
 «Specification  of  the  minimum  standard of competence in
 fast  rescue  boats»  del Seafarers Training, Certification
 and  Watchkeeping  (STCW)  Code (Norme per l'addestramento,
 l'abilitazione   e   il   servizio   di  guardia)  e  dalle
 raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con  risoluzione A.771
 (18)   e   successivi  emendamenti.  L'addestramento  e  le
 esercitazioni  devono  comprendere le diverse operazioni di
 salvataggio,  maneggio  e  manovra  di tali imbarcazioni in
 varie  condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in
 seguito a capovolgimento delle stesse.
 4.  Ove  la  disposizione  o  le dimensioni di una nave
 ro-ro  da  passeggeri  esistente  siano tali da impedire la
 sistemazione  del  battello  di emergenza veloce prescritto
 dal  punto  3.1.  detto battello potra' essere sistemato al
 posto  di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia
 stata   accettata   come   battello  di  emergenza  o  come
 imbarcazione  di  emergenza,  purche'  siano soddisfatte le
 seguenti condizioni:
 1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo
 per  la  messa  a mare conforme alle disposizioni del punto
 3.2;
 2)   la   riduzione  di  capacita'  risultante  dalla
 sostituzione  del mezzo di salvataggio sia compensata dalla
 sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita'
 almeno    eguale   al   numero   di   persone   trasportate
 dall'imbarcazione sostituita;
 3)   tali   zattere  di  salvataggio  possano  essere
 utilizzate  con i dispositivi esistenti per la messa a mare
 e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
 8. Mezzi di soccorso.
 1.  Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste
 di   dispositivi   efficaci   per  il  pronto  recupero  di
 superstiti  in mare e per il loro trasbordo dai battelli di
 emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
 2.  I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla
 nave  possono essere parte di un dispositivo MES o di altro
 dispositivo di salvataggio.
 Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di
 bandiera   tenendo  conto  delle  raccomandazioni  adottate
 dall'IMO con circ. MSC 810.
 3.  Se  lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a
 fungere  da  mezzo  di  trasbordo  dei superstiti sul ponte
 della  nave,  il  predetto  scivolo  deve  essere dotato di
 corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
 9. Cinture di salvataggio.
 1.  In  deroga  alle  disposizioni  delle  regole SOLAS
 III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere
 sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di
 riunione  in  modo  da  evitare  che  i  passeggeri debbano
 tornare  nelle  rispettive  cabine per prendere le suddette
 cinture.
 2.  Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di
 salvataggio  deve essere provvista di una luce, conforme ai
 requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
 Art.   5-2   (Piazzole  di  atterraggio  e  di  carico  per
 elicotteri) (R28).
 Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D:
 .1   Le  navi  ro-ro  da  passeggeri  esistenti  devono
 conformarsi   alle   disposizioni  del  paragrafo .2  della
 presente  regola  entro  la  data  della  prima  visita  di
 controllo  periodica  successiva  alla  data  del 1° luglio
 1998.
 .2  Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di
 una   piazzola   di   recupero   per  elicotteri  approvata
 dall'amministrazione  dello  Stato di bandiera tenuto conto
 delle  raccomandazioni  adottate  dall'IMO  con risoluzione
 A.229 (VII), e successivi emendamenti.
 .3  Le  navi  nuove  delle classi B, C e D di lunghezza
 pari  o  superiore  a  130  metri  devono  essere dotate di
 piazzola    di    atterraggio   per   elictteri   approvata
 dall'amministrazione  dello  Stato di bandiera tenuto conto
 delle raccomandazioni adottate dall'IMO.».
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1.
 -  Il  testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
 n. 45 del 2000, e' il seguente:
 «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto e dei suoi allegati, si intende per:
 a) «convenzioni internazionali»:
 1. la    convenzione    internazionale    per    la
 salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
 1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
 e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
 successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
 emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di
 seguito denominata «SOLAS 1974»;
 2. la  convenzione  internazionale  sulle  linee di
 massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
 777,  entrato  in  vigore  il  21 luglio 1968, e successivi
 emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
 con  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
 n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del
 17 marzo 1998, di seguito denominata «LL66»;
 b) «codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra»:  il
 codice  sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
 nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
 Internazionale  IMO  (Code  on Intact Stability), contenuto
 nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
 dell'organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo
 modificato alla data del 17 marzo 1998;
 c) «codice  per  le  unita'  veloci (HSC)»: il codice
 internazionale   di   sicurezza   per   le   unita'  veloci
 (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)
 adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
 con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel
 testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
 d) «GMDSS»:   il   sistema  globale  di  sicurezza  e
 soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety
 System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
 e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti
 piu' di dodici passeggeri;
 f) «unita'  veloce  da passeggeri»: una unita' veloce
 come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della «SOLAS
 1974»,  che  trasporti  piu' di dodici passeggeri; non sono
 considerate   unita'   veloci  da  passeggeri  le  navi  da
 passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
 classi B, C e D, quando:
 1. il  loro  dislocamento  rispetto  alla  linea di
 galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri
 cubi;
 2. la  loro  velocita'  massima,  come definita dal
 paragrafo 1.4.30  del  codice  per  le  unita'  veloci (HSC
 Code), sia inferiore ai venti nodi;
 g) «nave  nuova»:  una  nave la cui chiglia sia stata
 impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di
 costruzione,  alla  data del luglio 1998 o successivamente.
 Per  equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio
 in cui:
 1. ha  inizio la costruzione identificabile con una
 nave specifica;
 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
 sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o
 dell'uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il
 materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due
 valori;
 h) «nave  esistente»:  una  nave che non sia una nave
 nuova;
 i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
 1. il  comandante,  ne'  un membro dell'equipaggio,
 ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
 qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
 2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
 l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita
 nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
 un  galleggiamento  all'85%  della  piu' piccola altezza di
 costruzione  misurata  dal  limite superiore della chiglia,
 oppure  la  lunghezza  misurata  dalla  faccia prodiera del
 dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
 predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza e' maggiore.
 Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
 un'inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale
 si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al
 galleggiamento del piano di costruzione;
 m) «altezza  di  prora»:  l'altezza di prora definita
 dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza
 verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il
 galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo
 assegnato  e  l'assetto  di progetto, e la faccia superiore
 del ponte esposto a murata;
 n) «nave  con  ponte completo»: una nave provvista di
 un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,
 dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di
 tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e
 sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
 sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
 alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo' essere un ponte
 stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,
 completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle
 intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
 l'impermeabilita'  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di
 chiusura stagni alle intemperie;
 o) «viaggio  internazionale»: un viaggio per mare dal
 porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
 quello Stato o viceversa;
 p) «viaggio  nazionale»:  un  viaggio  effettuato  in
 tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato
 membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato
 membro;
 q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le
 classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno  o,
 eventualmente, per un periodo specifico;
 r) «area  portuale»: un'area che si estende fino alle
 strutture   portuali   permanenti   piu'   periferiche  che
 costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino
 ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che
 proteggono un estuario o l'area protetta affine;
 s) «luogo   di   rifugio»:  qualsiasi  area  protetta
 naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come
 rifugio  da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
 condizioni di pericolo;
 t) «Amministrazione»  il  Ministero  dei  trasporti e
 della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
 capitanerie di porto;
 u) «Autorita'  marittime»: Comandi periferici secondo
 funzioni  delegate  con  direttive del Comando generale del
 Corpo delle capitanerie di porto;
 v) «Stato  ospite»:  lo Stato membro dai cui porti, o
 verso  i  cui  porti una nave o una unita' veloce, battente
 bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua
 viaggi nazionali;
 z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
 a  norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
 n. 314;
 aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri;
 bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente
 a  un  terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
 un determinato periodo.
 bb-bis)   nave  ro/ro  da  passeggeri:  una  nave  da
 passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
 disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
 speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
 all'allegato I;
 bb-ter)  eta': eta' della nave, espressa in numero di
 anni  dalla  data della sua consegna; (bb quater) persona a
 mobilita'   ridotta:   chiunque   abbia   una   particolare
 difficolta'  nell'uso  dei trasporti pubblici, compresi gli
 anziani,  i  disabili, le persone con disturbi sensoriali e
 quanti  impiegano  sedie  a  rotelle,  le  gestanti  e  chi
 accompagna bambini piccoli;
 bb-quinquies)   altezza  significativa  d'onda  (hs):
 l'altezza  media  del  terzo  delle  onde  di  altezza piu'
 elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
 bb-sexies)  ente  tecnico: l'organismo autorizzato ai
 sensi   dell'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
 legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
 modificazioni.».
 -  Il capitolo III dell'allegato I del citato d.lgs. n.
 45 del 2000 reca: «capitolo III - Mezzi di salvataggio.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  si applica a tutte le navi da passeggeri Ro/Ro  esistenti appartenenti alle classi «B», «C» e «D», soggette al decreto  legislativo  4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di  linea  in  viaggi  nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane  nonche'  nello  stretto  di Messina, nei tratti di mare che saranno     individuati    con    apposito    decreto    dirigenziale dell'Amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui  all'articolo 5  del  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 45 del
 2000 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Esenzione dall'obbligo della sistemazione
 dei battelli di emergenza veloci
 1.   Sulle   navi   di   cui   all'articolo   2  non  e'  richiesta l'installazione   del  battello  di  emergenza  veloce  con  relativo dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla sezione  5-1  del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45.  In sostituzione, deve essere sistemato un battello  di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e recupero  a  bordo;  detti  dispositivi  devono  essere  conformi  ai requisiti  tecnici  previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le norme vigenti.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Per  la sezione 5-1 del capitolo III dell'alleagto I
 al  citato  decreto  legislativo  4 febbraio 2000, n. 45 si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Esenzione dall'obbligo della presenza
 di una piazzola di recupero per elicotteri
 1.  Le  navi  di  cui  all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di ottemperare  alla  disposizione  di cui alla sezione 5-2 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 299
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  la sezione 5-2 del capitolo III dell'alleagto I
 al  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
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