Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 aprile 2006, n. 188 |
Regolamento recante concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (battello di emergenza veloce e piazzola raduno elicotteri). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»; Visti gli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al precitato decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato con decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 e con decreto ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2004 in attuazione, rispettivamente, delle direttive 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003; Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.; Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce e l'area di prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi esistenti di classe «B», «C» e «D», in servizio di linea sia ingiustificata e non necessaria in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unita' che ne beneficiano; Viste le note n. 5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio 2001 della Rappresentanza permanente d'Italia c/o l'U.E., con le quali si e' provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti; Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003; Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 27 febbraio 2006; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate, nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per: a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali) pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, e' il seguente: «Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonche', a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilita' di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento». - Il testo degli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000, modificato, dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 (Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri - supplemento ordinario n. 242 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2005, n. 305) e dal decreto ministeriale 12 marzo 2004 (Attuazione della direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, gia' attuata con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45» (Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2004, n. 111) e' il seguente: «Art. 5-1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri) (R 26). Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite prima del 1° gennaio 2003. 1. Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1° gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2006. Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5. In deroga alle disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9. 2. Zattere di salvataggio. 1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave. Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma. 2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998. 3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il 17 marzo 1998, a seconda del caso. 4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. E consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 dei codice per le unita' veloci. In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sia normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacita' totale sia almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate, dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO (con circ. MSC 809). 3. Battelli di emergenza veloci. 1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809. 2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle raccomandazioni adottate dall'IMO. 3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-V1/2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse. 4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.1, detto battello potra' essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2; 2) la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita; 3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave. 4. Mezzi di soccorso. 1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave. 2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio. Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810. 3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita. 5. Cinture di salvataggio. 1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture. 2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998. Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite dopo il 10 gennaio 2003 6. Zattere di salvataggio. 1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave. Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma. 2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4. 3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del caso. 4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. E' consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unita' veloci. In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacita' totale pari almeno al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809. 7. Battelli di emergenza veloci. 1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809. 2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle raccomandazioni adottate dall'IMO. 3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-VI 2, tabella A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats» del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18) e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse. 4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.1. detto battello potra' essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2; 2) la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita; 3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave. 8. Mezzi di soccorso. 1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave. 2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio. Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810. 3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita. 9. Cinture di salvataggio. 1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture. 2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA. Art. 5-2 (Piazzole di atterraggio e di carico per elicotteri) (R28). Navi nuove ed esistenti delle classi B, C e D: .1 Le navi ro-ro da passeggeri esistenti devono conformarsi alle disposizioni del paragrafo .2 della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva alla data del 1° luglio 1998. .2 Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di una piazzola di recupero per elicotteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.229 (VII), e successivi emendamenti. .3 Le navi nuove delle classi B, C e D di lunghezza pari o superiore a 130 metri devono essere dotate di piazzola di atterraggio per elictteri approvata dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1. - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000, e' il seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) «convenzioni internazionali»: 1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata «SOLAS 1974»; 2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata «LL66»; b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) «codice per le unita' veloci (HSC)»: il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; d) «GMDSS»: il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»; e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri; f) «unita' veloce da passeggeri»: una unita' veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS 1974», che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi; g) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) «nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova; i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. un bambino di eta' inferiore a un anno; l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) «altezza di prora»: l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) «nave con ponte completo»: una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) «viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) «area portuale»: un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o l'area protetta affine; s) «luogo di rifugio»: qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) «Amministrazione» il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) «Autorita' marittime»: Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) «Stato ospite»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo. bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I; bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; (bb quater) persona a mobilita' ridotta: chiunque abbia una particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli; bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo; bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.». - Il capitolo III dell'allegato I del citato d.lgs. n. 45 del 2000 reca: «capitolo III - Mezzi di salvataggio.
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| Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le navi da passeggeri Ro/Ro esistenti appartenenti alle classi «B», «C» e «D», soggette al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che effettuano servizio di linea in viaggi nazionali tra la terra ferma e le isole minori italiane nonche' nello stretto di Messina, nei tratti di mare che saranno individuati con apposito decreto dirigenziale dell'Amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con analogo provvedimento l'elenco potra' essere aggiornato.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Esenzione dall'obbligo della sistemazione dei battelli di emergenza veloci 1. Sulle navi di cui all'articolo 2 non e' richiesta l'installazione del battello di emergenza veloce con relativo dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla sezione 5-1 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. In sostituzione, deve essere sistemato un battello di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e recupero a bordo; detti dispositivi devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le norme vigenti.
Nota all'art. 3: - Per la sezione 5-1 del capitolo III dell'alleagto I al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Esenzione dall'obbligo della presenza di una piazzola di recupero per elicotteri 1. Le navi di cui all'articolo 2 sono esentate dall'obbligo di ottemperare alla disposizione di cui alla sezione 5-2 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 aprile 2006 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 299
Nota all'art. 4: - Per la sezione 5-2 del capitolo III dell'alleagto I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le note alle premesse.
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