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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Disposizioni   in  materia  di  invii  di  corrispondenza  rientranti nell'ambito  del  servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  15 dicembre  1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
 Visto  il  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;
 Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
 Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n. 384, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;
 Visto,  in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  come  modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003,  n.  384,  in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del settore  postale determina nella misura massima, sentito il Nucleo di consulenza  per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita' (N.A.R.S.)  e  in  coerenza  con le linee guida definite dal CIPE, le tariffe  dei  servizi riservati tenuto conto dei costi del servizio e del  recupero di efficienza, nonche' fissa i prezzi delle prestazioni rientranti  nel  servizio  universale,  in  coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;
 Visto,  altresi', il comma 3-bis del menzionato art. 13, in base al quale  il  fornitore  del  servizio universale e' tenuto ad applicare eventuali  prezzi  e tariffe speciali e relative condizioni associate in  regime  di  trasparenza  e  non discriminazione, tenuto conto dei costi evitati;
 Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notifica degli  atti  giudiziari  a mezzo posta, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni 24 maggio 1999, che ha istituito il servizio «corriere prioritario»;
 Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, recante  «Conferma  della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.A.»;
 Vista   la   deliberazione   del   Ministero   delle  comunicazioni 22 novembre 2001, relativa alla spedizione di pubblicita' diretta per corrispondenza,   di  invii  promozionali,  di  stampe  e  libri  per l'estero;
 Vista   la   deliberazione   del   Ministero   delle  comunicazioni 23 dicembre   2003,   recante  «Nuove  tariffe  dei  servizi  postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;
 Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la Societa' per azioni Poste Italiane;
 Vista  la  deliberazione  CIPE  29 settembre  2003,  n. 77, recante «Linee  guida  per  la regolazione del settore postale», che prevede, tra  l'altro, che la manovra tariffaria, il contratto di programma ed il piano d'impresa abbiano la medesima cadenza triennale;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle comunicazioni 29 dicembre 2005,  recante  «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle comunicazioni 17 febbraio 2006, recante, «Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida»;
 Visto  il  decreto del Ministero delle comunicazioni 13 marzo 2006, recante, «Indici di qualita' del servizio postale universale, periodo 2006-2008»;
 Vista  la  proposta  di  revisione  tariffaria  presentata da Poste Italiane   S.p.A.   in   data  6 dicembre  2005,  con  la  quale,  in applicazione del metodo del price cap previsto nelle sopra richiamate Linee  guida, vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai servizi  di  cui  alla deliberazione del 23 dicembre 2003, al fine di conseguire,  mediante  una  rimodulazione  della propria offerta, una parziale  copertura  dei  costi  di  erogazione  del  servizio ed una riduzione  dell'onere  improprio derivante dagli obblighi di servizio universale che rimane a carico del bilancio della societa';
 Visto il parere del N.A.R.S. reso nella seduta dell'8 maggio 2006;
 Visto  il  parere  del Consiglio superiore delle comunicazioni reso nell'adunanza dell'11 maggio 2006;
 Ritenuto,  concordemente  a  quanto  evidenziato  dal NARS nel gia' menzionato  parere,  che nell'ambito della corrispondenza commerciale rientra  anche la posta elettronica ibrida che conseguentemente viene meno  quale prodotto specifico come regolato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 17 febbraio 2006;
 Verificata la coerenza del nuovo assetto tariffario cosi' delineato con l'applicazione del price cap di cui alla menzionata deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77:
 Decreta:
 Art. 1.
 Invii di corrispondenza massiva
 1.   Sono   «invii   di   corrispondenza   massiva»  gli  invii  di corrispondenza  non  raccomandata  e  non  rientranti  nell'ambito di applicazione  della  deliberazione  del Ministero delle comunicazioni 22 novembre  2001,  consegnati  in  grandi quantita' al fornitore del servizio  postale  universale  presso  i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore;
 2.  Sono  «invii  omologati di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza  di  cui  al  comma precedente che abbiano superato la procedura  di  omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative previste all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto;
 3.  Per  la  spedizione  nel  territorio  nazionale di quantitativi prestabiliti  di  invii  non  omologati  di corrispondenza massiva si applicano  le  tariffe  e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario,  al  formato  e  all'area  di  destinazione, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella a).
 4.  Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si applicano  le  tariffe  e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate in allegato 1, tabella b).
 5.  In  relazione  alla  destinazione  le  tariffe  e  i  prezzi si distinguono   per  aree  geografiche  come  individuate  dalla  legge 3 agosto  1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e  ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'  modifiche  alla  legge 8 giugno 1990, n. 142» in:
 a) area   metropolitana   (AM):   area   di   destinazione  della corrispondenza  individuata  dall'insieme  dei  codici  di avviamento postale  con  terza  cifra  1  o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari e Napoli;
 b) capoluogo  di  provincia  (CP):  area  di  destinazione  della corrispondenza  individuata  dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9,  diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;     c) area extraurbana   (EU):   area   di   destinazione  della  corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8.
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni tecniche del servizio di invii di corrispondenza massiva
 1.  Ai  fini  della  consegna  presso  i punti di accesso alla rete postale  pubblica  degli  invii  di  cui all'art. 1, il fornitore del servizio postale universale:
 a)  individua  i punti di accesso per il servizio di cui all'art. 1,  li comunica all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e li rende pubblici sul proprio sito web;
 b) osserva  il  principio  di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parita' di circostanze;
 c) predispone  condizioni  tecniche  attuative sulle modalita' di fornitura  del servizio in conformita' alle disposizioni del presente provvedimento.  Tali  condizioni  stabiliscono  procedure e modalita' operative  quali  omologazione  degli invii, quantitativi annui e per singola  spedizione nonche' relativi punti di accettazione, modalita' di consegna, modalita' di prelavorazione e confezionamento, orari per la  consegna  degli  invii,  procedure  di  fatturazione, descrizione dettagliata  delle  specifiche  tecniche, nonche' misure adottate per garantire  la  qualita' dei servizi forniti. Le condizioni tecniche e le   successive   modificazioni   sono  comunicate  all'Autorita'  di regolamentazione  del  settore  postale  per  l'approvazione ai sensi dell'art.  20  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e rese pubbliche anche sul sito web del fornitore del servizio postale universale.
 |  |  |  | Art. 3. Invii di corrispondenza non massiva
 1.  Agli  invii di corrispondenza diretti nel territorio nazionale, diversi  da  quelli  di  cui  al  precedente  art. 1, si applicano le tariffe  e  i prezzi stabiliti in allegato 1, tabella c), secondo gli standard  di  confezionamento  e  i  formati  previsti in allegato 2, tabelle a) e b).
 2. Agli  invii che non rispettano lo standard di confezionamento si applica  la  tariffa  prevista per il formato E ovvero, se rientrante nel formato E, la maggiorazione per il porto di peso successivo.
 3. Agli  invii di corrispondenza diretti all'estero si applicano le tariffe  ed  i  prezzi di cui all'allegato 1, tabella d), definiti in relazione alla zona di destinazione, sulla base dei formati indicati, per dimensioni e peso, nell'allegato 2, tabella c).
 |  |  |  | Art. 4. Invii di corrispondenza registrata
 1.  I  prezzi degli invii raccomandati e degli invii assicurati per l'interno   e   per   l'estero   sono   indicati   nell'allegato   1, tabelle e), f), g) e h).
 2. All'avviso  di  ricevimento  per l'interno si applica la tariffa prevista  per gli invii di primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui al precedente art. 3.
 3. All'avviso  di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle zone  1,  2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo porto di peso per l'estero della zona 1.
 4. Le   tariffe   per  la  spedizione  di  plichi  contenenti  atti giudiziari  sottoposti  alla  procedure  di cui alla legge n. 890 del 1982,  comprensive  del relativo avviso di ricevimento, sono indicate nell'allegato 1, tabella i).
 |  |  |  | Art. 5. Condizioni generali di servizio
 1.  Il  fornitore  del  servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  261  del  1999,  provvede ad adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel  presente  decreto,  entro  trenta  giorni  dalla  sua entrata in vigore.
 |  |  |  | Art. 6. Tariffe e prezzi speciali
 1.  Qualora il fornitore del servizio universale applichi tariffe e prezzi  speciali, ridotti rispetto alle tariffe e ai prezzi di cui al presente  decreto,  agisce  nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 261 del 1999.
 2.   Il  fornitore  del  servizio  universale  opera  affinche'  le riduzioni  di  tariffe  e  prezzi  di  cui  al comma precedente siano giustificate  da  costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale,  dandone  evidenza  nella  separazione  contabile  di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
 3.   Le  tariffe  e  i prezzi speciali nonche' eventuali condizioni associate,  ed  ogni  loro  successiva  variazione,  sono  comunicati all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e resi pubblici anche sul sito web del fornitore del servizio universale.
 |  |  |  | Art. 7. Qualita' dei servizi
 1.  In  sede  di  prima  applicazione  e  fino all'emanazione degli obiettivi  di  qualita'  previsti  all'art.  12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, agli invii di corrispondenza di cui agli articoli 1  e  3 del presente decreto sono applicati gli obiettivi di qualita' di seguito indicati:
 a) gli  obiettivi  di  qualita'  del  servizio  di corrispondenza massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:
 
 |J+3                  |J+5 anno 2006                |94,00%               |99,00% anno 2007                |94,00%               |99,00% anno 2008                |94,00%               |99,00%
 
 b) gli  obiettivi  di qualita' del servizio di corrispondenza non massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:
 
 |J+1                  |J+3 anno 2006                |88,00%               |99,00% anno 2007                |88,50%               |99,00% anno 2008                |89,00%               |99,00%
 |  |  |  | Art. 8. Abrogazione di norme
 1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio 2006 e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 9. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 12 maggio 2006
 
 Il Ministro: Landolfi
 
 Registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 146
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 58 a pag.62 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 63 a pag.64 della G.U.  <----
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