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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 18 aprile 2006 |  | Criteri  e  modalita'  per  la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge n. 40/1987, erogato ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista  la  legge  n.  40 del 14 febbraio 1987, recante norme per la copertura  delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative;
 Visto  il  decreto  ministeriale  3 marzo  1987, n. 125, relativo a criteri  e  modalita'  per  la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;
 Visto   l'art.   20-bis   della   legge  23 febbraio  2006,  n.  51 «Conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del  decreto-legge 30 dicembre  2005,  n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» che prevede la determinazione - con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - dei criteri  e  delle  modalita'  di  destinazione al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;
 Considerato   che   nel   punto  2  dell'art.  20-bis  della  legge 23 febbraio  2006,  n. 51 sono confluite le risorse del contributo di cui all'art. 80, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente una diversa finalita' rispetto a quello della legge n. 40/1987:
 Decreta:
 Art. 1.
 Enti beneficiari
 1.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede agli enti   privati  a  carattere  nazionale  che  svolgono  attivita'  di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti  nel  sistema  di  istruzione e formazione professionale, di formazione  superiore  e  di  formazione  continua dei lavoratori, in riferimento  alle  competenze  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 2, comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69 della  legge  17 maggio  1999,  n.  144  e  dell'art.  17 della legge 24 giugno  1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi:
 a)  alla  formazione  inerente  ai  percorsi  di  cui  ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005;
 b)   all'istruzione   e   formazione  tecnica  superiore  e  alla formazione  post-diploma  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257;
 c)  alla  formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993,  decreto legislativo 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000.
 2.  Possono  usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano  in  possesso  dei  requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge  nonche'  svolgano  attivita'  di formazione professionale come parte  del  sistema  di  istruzione  pubblica,  pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attivita' dell'ente.
 |  |  |  | Art. 2. Termine di presentazione delle richieste
 1.  Per  l'anno  2006, in deroga al termine del 15 febbraio di ogni anno  stabilito dall'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, le  richieste  di  contributo  andranno  presentate entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 2. Con successiva comunicazione della direzione generale competente verranno individuate le modalita' per la richiesta di contributo.
 |  |  |  | Art. 3. Ripartizione del contributo
 1.   Per  l'anno  2006  il  contributo  erogabile  a  ciascun  ente beneficiario,  fermo  restando la verifica del possesso dei requisiti di  cui  all'art.  1,  verra' determinato attraverso due modalita' di calcolo:
 a)  Per  i  soli  enti  che  risultano  beneficiari  nel triennio 2003-2005  di uno o piu' contributi ai sensi della legge n. 40/1987 i parametri  indicati  nell'art.  3  del  decreto ministeriale 125/1987 verranno  desunti  dai valori medi ottenuti nel suddetto triennio. Il livello  di  classificazione  all'art.  2 sara' quello prevalente nel triennio,  in  caso  di parita' sara' assegnato quello del contributo piu' recente.
 b)  Per  gli  enti non compresi nel precedente punto a) l'entita' del  contributo  verra'  determinata  a seguito dell'applicazione dei criteri e modalita' stabiliti dal decreto ministeriale 125/1987.
 c)  La  disponibilita'  annuale  viene ripartita per ciascun ente secondo  la  quota  di  assegnazione  derivante dall'applicazione dei punti  a)  e  b)  e  nei  limiti  della  richiesta formulata ai sensi dell'art. 2.
 d)   Eventuali  economie  che  dovessero  crearsi  in  base  alle modalita'  di  ripartizione  di  cui  sopra saranno erogate in misura proporzionale  alla  quota  di  assegnazione  tra  i  soggetti aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 4. Costi ammissibili
 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:
 a) Tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997.
 b)  Spese  sostenute  per  il  commissariamento  delle  strutture territoriali,   qualora   rimangano  a  carico  dell'ente  nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura.
 c)   T.F.R.   come  accantonamento  figurativo  di  bilancio  con decorrenza esercizio 2006.
 d)  Spese  legali qualora non relative a procedure di contenzioso verso  amministrazioni  pubbliche nonche' controversie individuali di lavoro tanto subordinato quanto autonomo.
 2.  In  presenza  di  attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1 l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilita' analitica e separata.
 |  |  |  | Art. 5. Limite temporale dei costi ammissibili
 1.  In  considerazione  di  quanto indicato in premessa al presente decreto  per  l'anno  2006  il limite temporale dei costi ammissibili decorre  dall'esercizio  finanziario 2002 ed include i costi relativi all'esercizio finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 6. Comitato di pilotaggio
 1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito  il  coordinamento Stato Regioni, e' istituito il comitato di pilotaggio.  presieduto  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali   e   composto  da  due  rappresentanti  del  MLPS  oltre  il Presidente,  due  rappresentanti  del  MIUR, due rappresentanti delle Regioni e due rappresentanti designati dagli enti beneficiari.
 2.   Il  Comitato  indica  annualmente  le  azioni  finalizzate  al miglioramento   qualitativo   del   sistema   formativo  che  saranno finanziate  dagli  enti  destinatari  del  contributo  ai  sensi  del presente   decreto,   nella   misura   del   5%   dell'ammontare  del finanziamento ottenuto.
 3.   Con  riferimento  al  precedente  comma,  gli  enti  nazionali destinatari  dei  contributi  sono  tenuti  ad inviare al Comitato di pilotaggio  una  relazione  annuale  contenente  il  monitoraggio del risultato qualitativo degli interventi realizzati.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' di erogazione
 1.  Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2006 e  sulla  base  delle  richieste presentate dagli enti interessati, a ripanire  il  predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni transitorie
 1.  Le  modalita'  ed i criteri individuati nel presente decreto ai sensi  dell'art.  20-bis  della  legge  23 febbraio 2006, n. 51, sono riferiti esclusivamente all'anno 2006.
 2.  Per  i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalita' di erogazione del contributo si provvedera' con  nuovo  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni finali
 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono  le  disposizioni  di  cui  alla  legge n. 40/1987 al decreto ministeriale 125/1987 e successive disposizioni.
 2.  Gli  interventi  finanziari  saranno erogati nel rispetto delle norme del trattato CE, nonche' dei regolamenti comunitari numeri 68 e 69/2001.
 |  |  |  | Art. 10. Efficacia e pubblicazione
 1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.
 Roma, 18 aprile 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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