| 
| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 9 maggio 2006 |  | Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA -  Certificazioni  Srl,  ad  effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art.  17,  comma  1,  del  predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006,  che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata  in  vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento  (CE)  n.  2400/1996,  sono  automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,  della  indicazione  geografica  protetta  «Radicchio Rosso di Treviso»;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il  decreto  12  giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale  l'organismo  CSQA  -  Certificazioni  Srl  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal  12  giugno  2003,  data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso  di  Treviso»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA -  Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  6  giugno  2003,  ad  effettuare i controlli sulla indicazione   geografica   protetta   «Radicchio  Rosso  di  Treviso» registrata  con  Regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito  del periodo di validita' della proroga di cui all'art. 1,   l'organismo   di   controllo  e'  obbligato  al  rispetto  delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2003.
 
 Roma, 9 maggio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |