Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 maggio 2006
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 12 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2006.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2003.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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